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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 12 novembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Manzari e C. Casalini come da mandato in atti
contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
S. TR e F. ME come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 24.05.2024, con il quale aveva intimato il pagamento della CP_1
somma di 23.749,55 in forza di decreto ingiuntivo n. 279/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data
04/03/2023.
Con comparsa di risposta del 27.06.2024 si costituiva in giudizio in persona del suo CP_1
legale rappresentante p.t., per impugnare e contestare l'assunto attero e chiederne il rigetto.
Sospesa la efficacia esecutiva del titolo azionato, le parti precisavano e all'udienza del 12 novembre
2025 veniva autorizzate a discutere la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.. La società opponente contesta il diritto ad agire in executivis della se non Controparte_1
esclusivamente nei limiti della corretta e dovuta minor somma di € 11.382,00.
In particolare, assume di aver dato correttamente seguito agli accordi intercorsi con la Compagnia
energetica opposta ed in parziale esecuzione delle obbligazioni assunte di aver proceduto al regolare pagamento dei ratei convenuti per un totale di € 7.590,73.
L'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
L'atto di precetto deve contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.
L'obbligo da adempiere deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto. Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precetto non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il
Giudice in sede di merito.
Cio premesso, a supporto delle proprie doglianze la società opponente ha depositato accordo transattivo intercorso fra le parti e sottoscritto il 23.11.2023.
In ragione di detto accordo transattivo, la si impegnava a pagare a Parte_1 CP_2
l'importo fatturato dalla stessa ( 18.972,73) a titolo di CMOR.
[...]
Si conveniva che “al pagamento integrale della somma fatturata la avrà Parte_1
integralmente regolarizzato il debito nei confronti di ”. CP_1
Orbene, dai bonifica allegati in atti ( documentazione non contestata) risulta che la Parte_1
ha versato ad ( come convenuto) la somma di € 7.590,73.
[...] Controparte_2
La somma precettata deve, pertanto, essere rideterminata nella minore somma di € 11.382,00.
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla , si osserva che la stessa è CP_1 inammissibile in quanto avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il parziale accoglimento della domanda avanzata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa da Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto ridetermina la somma precettata nella minore somma di € 11.382,00
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
. Lecce, 12 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)