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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 425 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata telematicamente Parte_1 insieme al ricorso in appello, dall'avvocata Franca Tabbi, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per procura generale alle Controparte_1 liti a rogito Notaio in Roma, dall'avvocata Maria Carla Attanasio, con la quale Persona_1 elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_1
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1804/2024, pronunciata dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro e pubblicata il 14.2.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 13.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda da lui proposta in primo grado, al fine di conseguire la condanna dell' a pagargli i ratei dell'indennità di accompagnamento, il cui requisito sanitario era CP_1 stato riconosciuto all'esito dell'omologa dell'ATP, ha così statuito: «dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente spese di lite, che liquida in € 600,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge, da distrarsi».
L'appellante censura la liquidazione delle spese di lite, assumendola inferiore all'importo minimo,
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quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Dopo aver indicato il compenso che assume dovuto in relazione a ciascuna singola fase processuale (nella specie: € 443,00 per la fase studio, € 370,00 per la fase introduttiva e € 963,00 per la fase decisionale), chiede la riforma della sentenza appellata nel senso della CP_ condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, in sostituzione della minore somma liquidata nella sentenza impugnata, «nella misura di € 1.776,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al 15%». CP_ L' chiede respingersi l'appello, ritenendo condivisibile la liquidazione operata dal primo giudice.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza di discussione del 13.2.2025, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello è fondato.
Il valore della lite di primo grado deve determinarsi sulla base dell'ammontare dei ratei della prestazione dovuti per due anni, essendo oramai principio pacifico quello per cui le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela, sicché nelle relative controversie il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. 17.7.2018 n. 19020; Cass. 29.11.2016 n. 24319;
Cass., ss.uu., 21.5.2015 n. 10455).
Nella specie, le somme dovute nel biennio collocano la controversia nello scaglione di valore da €
5.200,01 ad €. 26.000,00, né a conclusione diversa si perviene considerando l'importo effettivamente liquidato.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 allegata al citato Regolamento, posto che la locuzione «cause di previdenza» è utilizzata in senso atecnico, tale da ricomprendervi anche quelle aventi ad oggetto le prestazioni assistenziali come quella oggetto della lite in primo grado.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella c.d. fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanze limitata alla mera richiesta, all'udienza di discussione, di accertare la cessazione della materia del contende e di regolare le spese di lite secondo la c.d. soccombenza virtuale.
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, peraltro correttamente non domandata dall'impugnante, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) del Regolamento.
L'appello è condivisibile anche nella parte in cui limita il compenso domandato per ogni singola fase ad un importo pari ai valori medi già ridotti del 50% (e quindi ad € 443,00 per la fase di studio, ad €
370,00 per la fase introduttiva ed a € 963,00 per la fase decisionale), giustificandosi detta riduzione per
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la già evidenziata natura «embrionale» dell'attività decisionale, per la non eccessiva complessità della lite ed in definitiva per la sua serialità.
Alla luce dei suesposti criteri, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'appellante la complessiva somma di € 1.776,00, come sopra determinata, a titolo di compenso professionale e non la minor somma di € 600,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari, che sono inderogabili da parte del giudice (ex multis Cass. 13.4.2023
n. 9815).
Ne consegue che le spese del primo grado rideterminate in complessivi € 1.776,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al DM 147/2022, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Dette spese vanno distratte in favore della procuratrice costituita, dichiaratasi anticipataria.
PQM
La Corte così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, CP_ condanna l' a pagare a le spese del giudizio innanzi al Tribunale, liquidate Parte_1 nell'importo di € 1.776,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, anziché nella diversa e minor somma liquidata dal Tribunale, da distrarsi in favore della procuratrice costituita anticipataria;
CP_ B) condanna l' rifondere a le spese del giudizio di appello, che liquida Parte_1 in complessivi € 962,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma il 13.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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