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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 111/2024
avente per oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], Loc. Parte_1
Grande Charriere, 22, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Stefania CodiceFiscale_1
Licastro, c.f.: presso il cui studio, in Aosta, via Brocherel, 2, è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata
-Ricorrente-
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], CP_1
Loc. Grande Charrière, n. 22, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_3
Andrea Giunti (C.F. – p.e.c. – fax n. CodiceFiscale_4 Email_1
0165/516993) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saint Christophe (AO), loc. La
Maladière, rue de La Maladière n. 90
-Convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno formulato conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 19.3.2018 in Aosta, atto di matrimonio registrato presso il Comune di Aosta, Anno 2018, Atto n. 11, Parte I, del registro degli Atti di Matrimonio
di detto Comune (doc. 1), optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla convivenza more uxorio precedente era già nato il figlio , nato ad [...] il Per_1
01.11.2017, c.f.: riconosciuto alla nascita. CodiceFiscale_5
A seguito di ricorso presentato dalla moglie, si è costituito il marito dando atto che all'esito della notifica del ricorso le parti sono addivenute ad un accordo in relazione alle condizioni di separazione.
Alla prima udienza le parti hanno in effetti formulato conclusioni congiunte sulle condizioni della separazione.
Contestualmente, le parti hanno formulato domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni oggetto della domanda di separazione e hanno quindi chiesto la rimessione in decisione sulla domanda di separazione e la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio in punto divorzio.
La causa è stata quindi rimessa in decisione sulla domanda di separazione e si è fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza fissata, le parti hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
La separazione è stata pronunciata e la relativa sentenza è passata in giudicato.
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla prima comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice.
Si presume la continuità dello stato di separazione considerato anche che le parti alla successiva udienza fissata hanno chiesto entrambi la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
pagina 2 di 5 In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese vanno compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] Parte_1
(Marocco) il 16.8.1976, e , nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Aosta di procedere all'annotazione del provvedimento, alle seguenti condizioni frutto di accordo delle parti:
1.1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Saint Christophe, Loc.
Grande Charrière, n. 22, con assegnazione di questa alla OR;
Parte_1
1.2) stabilisce che le decisioni più importanti nell'interesse del minore in relazione Per_1
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e che i genitori abbiano diritto ad esercitare separatamente la potestà genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore presso di loro;
1.3) prevede che il padre possa tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
1.3.1) a weekend alternati dalle ore 14 del sabato pomeriggio alle ore 21 della domenica sera, prelevando il bambino dall'abitazione della madre ed ivi riaccompagnandolo;
1.3.2) un pomeriggio durante la settimana con orario da concordarsi di volta in volta in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli scolastici del minore;
Per_1
1.3.3) ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre – dal 31 dicembre al 6 gennaio, statuendo che per l'anno 2024 la prima settimana il minore resterà col padre e la seconda con la madre;
pagina 3 di 5 1.3.4) metà delle vacanze pasquali e di carnevale, con modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori;
1.3.5) durante le vacanze estive due settimane con il padre e due settimane con la madre con la precisazione che i periodi anche non consecutivi dovranno essere concordati tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno.
1.4) Pone a carico del padre l'obbligo di versare in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico alle comunicande coordinate del conto corrente bancario intestato alla OR a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma di €. Parte_1 Per_1
200,00, oltre a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza giugno 2025, e ciò fino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica del minore;
1.5) Pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie documentate e di seguito elencate con specifica della necessità o meno del preventivo accordo dei genitori,
chiarendo che le spese da concordare preventivamente assunte senza aver raccolto il consenso dell'altro genitore rimarranno a carico del genitore che le ha anticipate:
a) libri di testo e materiale scolastico indicato ad inizio anno scolastico. Nel caso la spesa per il materiale scolastico iniziale sia sostenuta per intero, essa, come quella per gite scolastiche senza pernottamento e per il trasporto pubblico, verrà divisa a metà fra i genitori senza necessità di preventivo accordo;
b) un corso sportivo a livello amatoriale scelto dal figlio e relativi accessori o di istruzione per pre-scuola e dopo scuola, la spesa verrà divisa a metà tra i genitori con il preventivo accordo;
c) spesa per visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, per farmaci e presidi prescritti dal medico curante, per trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal SSN, per tickets sanitari, verrà divisa a metà tra i genitori senza preventivo accordo;
si precisa che le spese per i medicinali da banco rientrano nel mantenimento ordinario e che, comunque, ogni documento fiscale riferito a spese mediche dovrà essere corredato dalla prescrizione medica e dal richiamo specifico del codice fiscale del minore, per cui
è stata sostenuta la spesa rimborsabile per metà; la spesa per gite scolastiche con pernottamento,
pagina 4 di 5 corsi di recupero e lezioni private non dettate da esigenze lavorative documentate, corsi di istruzione attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e relative attrezzature e abbigliamento,
per baby sitter se rese necessarie da esigenze lavorative documentate dei genitori o da malattia dei minori o del genitore, per centri ricreativi e colonie estive, per materiale informatico,
tecnologico, telefonico e multimediale, verrà divisa tra i genitori con il preventivo accordo ed in assenza di accordo espresso scritto il genitore che avrà anticipato la spesa se ne farà carico per intero;
d) la spesa per cure dentali e ortodontiche, per cure termali e fisioterapiche, per trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie non convenzionate per farmaci e terapie non tradizionali con il preventivo accordo tra i genitori;
in assenza di accordo espresso scritto il genitore che avrà
anticipato la spesa se ne farà carico per intero.
1.6) Dispone che eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato e da qualsiasi altro Ente
Pubblico o Privato per spese sostenute per il figlio vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso per gli stessi.
1.7) L'assegno unico/familiare resta diviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In caso di trasferimento della residenza all'estero del signor per lavoro o altro, questi si impegna fin CP_1
d'ora a rinunciare alla quota del 50% dell'assegno unico e ad autorizzare la moglie a percepirlo per intero.
1.8) Per quanto non espressamente previsto in ordine alle spese per il figlio minore sarà applicato il Protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta.
Compensa le spese.
Aosta, 17.1.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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