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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/09/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1037/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1037/2022
R.G. promossa da (avv. G. Nicoletti) contro (avv. S. Parte_1 CP_1
Dolce), avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni del ricorrente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di 30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata inadeguatezza di un giudizio del ctu in quanto fondato sulla mancata corretta valutazione delle patologie denunciate con particolare riferimento alla patologia neoplastica sofferta alla patologia artrosica ed alle relative implicazioni.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha sostanzialmente confermato la valutazione espressa in origine dal primo ctu (invalidità al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento)
formulando un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Sostanzialmente il ctu ha ribadito la correttezza della prima valutazione sostenendo che quelle che parte opponente assume essere patologie che comportano in ogni caso, ovvero sempre e comunque, l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero una totale incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, in realtà nella fattispecie, avuto riguardo alle peculiarità del caso, non pongono il ricorrente in una situazione tale da integrare una condizione clinica di tal fatta. Il ctu ha poi concluso ritenendo che le infermità che affliggono la ricorrente comportano una invalidità del 100% negando la sussistenza dei requisiti per fruire della provvidenza richiesta.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu che ha proceduto ad un'analitica disamina delle patologia da cui risulta affetta la ricorrente ed ad altrettanto dettagliata attribuzione delle correlative percentuali invalidanti da intendersi integralmente richiamate in questa sede e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dall'opponente, non può trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Le spese delle ctu espletate nelle due fasi devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla ricorrente
[...]
a seguito di ATP ad istanza della stessa e sulle domande da questa proposte, Parte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la stessa non possiede i requisiti sanitari che danno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese delle due fasi di giudizio;
condanna l' CP_1
alle spese delle ctu, che liquida in favore del dott. per complessivi euro 300,00 CP_2
per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in favore del dott. per Per_1
complessivi € 300,00 oltre ad IVA se dovuta.
Enna, 9 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1037/2022
R.G. promossa da (avv. G. Nicoletti) contro (avv. S. Parte_1 CP_1
Dolce), avente ad oggetto opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni del ricorrente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di 30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata inadeguatezza di un giudizio del ctu in quanto fondato sulla mancata corretta valutazione delle patologie denunciate con particolare riferimento alla patologia neoplastica sofferta alla patologia artrosica ed alle relative implicazioni.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente ha sostanzialmente confermato la valutazione espressa in origine dal primo ctu (invalidità al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento)
formulando un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente. Sostanzialmente il ctu ha ribadito la correttezza della prima valutazione sostenendo che quelle che parte opponente assume essere patologie che comportano in ogni caso, ovvero sempre e comunque, l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero una totale incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, in realtà nella fattispecie, avuto riguardo alle peculiarità del caso, non pongono il ricorrente in una situazione tale da integrare una condizione clinica di tal fatta. Il ctu ha poi concluso ritenendo che le infermità che affliggono la ricorrente comportano una invalidità del 100% negando la sussistenza dei requisiti per fruire della provvidenza richiesta.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu che ha proceduto ad un'analitica disamina delle patologia da cui risulta affetta la ricorrente ed ad altrettanto dettagliata attribuzione delle correlative percentuali invalidanti da intendersi integralmente richiamate in questa sede e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dall'opponente, non può trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va pertanto rigettata la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione richiesta non ricorrendone i presupposti sanitari.
In particolare va rigettata la domanda diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite delle due fasi di giudizio, sono irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c..
CP_ Le spese delle ctu espletate nelle due fasi devono invece porsi a carico dell' e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla ricorrente
[...]
a seguito di ATP ad istanza della stessa e sulle domande da questa proposte, Parte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto rigetta la domanda dell' istante e dichiara che la stessa non possiede i requisiti sanitari che danno diritto a percepire l'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese delle due fasi di giudizio;
condanna l' CP_1
alle spese delle ctu, che liquida in favore del dott. per complessivi euro 300,00 CP_2
per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in favore del dott. per Per_1
complessivi € 300,00 oltre ad IVA se dovuta.
Enna, 9 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro