Articolo 14 ter della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 14 bis
Versione
30 marzo 2003
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Versione
31 luglio 2021
Art. 14-ter. (( (Gestione transitoria).

1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia e' autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1))
Entrata in vigore il 31 luglio 2021