Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 19/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23972 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da A.N. e altri 33, come precisamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso, dall’Avv. Pietro Frisani del Foro di Firenze, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo, sito in Firenze, Via Curtatone n. 2, PEC: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it;
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITA, all’udienza del 22 gennaio 2026, la difesa di parte resistente, nessuno presente per parte ricorrente, come da verbale.
FATTO
Con il presente ricorso, i 34 ricorrenti - che precisano di essere in quiescenza e già dipendenti di amministrazione pubblica, beneficiari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS - lamentano che il comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e il comma 135 dell’art. 1 della legge n. 213/2023 hanno previsto una riduzione per il periodo 2023-2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS.
Secondo parte ricorrente, tali misure, protraendosi indiscriminatamente per un periodo, solo nominalmente previsto in due anni, in virtù del c.d. effetto trascinamento, esplicano i propri effetti per tutta la durata di godimento del trattamento pensionistico ovvero vita natural durante. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2020, dovrebbe condurre ad una trattenuta degli importi per un periodo massimo di tre anni. Diversamente opinando si deve ritenere che i disposti normativi appena indicati non rispettino, sotto plurimi qualificanti profili, i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost.
Pertanto, i ricorrenti chiedono:
A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l’anno 2023 dall’01.01.2026 e per l’anno 2024 dall’01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;
B) in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e dell’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione; e per l’effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell’Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Con memoria del 14 aprile 2025, in vista dell’udienza del 29 maggio 2025, parte ricorrente, dopo aver richiamato la pronuncia della Corte cost. n. 19/2025, ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria del 20 gennaio 2026, in vista dell’udienza del 22 gennaio 2026, parte ricorrente, dopo aver richiamato le pronunce della Corte cost. nn. 19/2025 e 167/2025, ha reiterato l’istanza di compensazione delle spese già formulata con memoria del 14 aprile 2025.
All’udienza del 22 gennaio 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso e in punto spese si è rimesso alla decisione del Giudice.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, sia, in primis, per difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice Ordinario nei confronti dei ricorrenti B.F.,
M.R. e F.A. (risultati, da quanto attestato in giudizio dall’INPS, titolari di pensioni erogate dalla Gestione FPLD del settore privato), sia, nel merito, per le seguenti considerazioni.
Il ricorso ha ad oggetto, infatti, la valutazione della legittimità delle misure c.d. di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, superiori a determinati multipli del minimo INPS, introdotte dalle leggi di bilancio per gli anni 2020-2025.
I profili di illegittimità costituzionale, prospettati dai ricorrenti, risultano peraltro manifestamente infondati, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025.
Ai sensi delle suddette pronunce, infatti, con riferimento ai lamentati profili di illegittimità costituzionale, le leggi di bilancio in questione, nell’introdurre “misure di raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a determinati livelli dei minimi INPS, non hanno leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.
Infatti, secondo la Corte delle leggi (sentenza n. 19/2025), “Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un rallentamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione”.
Sotto altro profilo, atteso che gli interventi limitativi della perequazione annuale devono essere sorretti da un’esplicita motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost., sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017), con la citata sentenza n. 19/2025 è stato statuito che “le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643). In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’iniziativa legislativa si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. A fronte di ciò, si chiarisce che l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili.”
Peraltro, in aderenza a quanto già in precedenza osservato nella sentenza n. 234 del 2020, allorché venne precisato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come peraltro chiarito anche dalle precedenti sentenze n. 250/2017 e n. 70/2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, nella pronuncia n. 19/2025 è stato ulteriormente ribadito che tali principi “…però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. …La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)”.
La sentenza n. 234 del 2020 ha, poi, ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316/2010 e ribadito dalla sentenza n. 250/2017).
Ne deriva, pertanto, che il riferito meccanismo di raffreddamento, introdotto dal legislatore, è “non manifestamente irragionevole” e, come tale, costituisce espressione della legittima discrezionalità del legislatore.
Quanto alle censure, rivolte alla reiterazione dei meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi anni, che avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla di per sè temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di "trascinamento”, come tale lesivo dei margini di resistenza all’inflazione anche dei trattamenti medio-alti e ciò in contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui l’assegno pensionistico godrebbe in base agli evocati parametri costituzionali, per la sua natura di retribuzione differita, la Consulta ha sul punto chiarito, sempre con la sentenza n. 19/2025, che “Con particolare riguardo all’effetto di trascinamento, normalmente conseguente ad ogni limitazione dell’indicizzazione, questa Corte ha già affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010, nonché sentenza n. 234 del 2020)”.
A maggior ragione, dunque, i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di “eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici” (idem).
Venendo, infine, alla disamina delle prospettate illegittimità concernenti il rispetto dei parametri di cui all’art. 53 Cost., esse sono state esaminate dalla Consulta con la recente sentenza n. 167/2025.
Tale pronuncia ha precisato che “…la giurisprudenza costituzionale ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018,
n. 269 e n. 236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento – rispetto al regime ordinario – della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate. …” .
La Consulta ha poi proseguito chiarendo altresì che “la sentenza n. 19 del 2025 ha già rilevato che lo scopo della disposizione censurata, in base ai documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è essenzialmente quello di raggiungere «“economie in termini di minore spesa pensionistica” previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro» e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche.
L’esclusione, che va qui ribadita, della natura tributaria della fattispecie si riverbera sulla censura di lesione del principio di eguaglianza tributaria, decretandone parimenti la non fondatezza, a nulla valendo gli argomenti utilizzati dal rimettente per sostenere il contrario…Ancora, sempre al metro dell’art. 3 Cost., le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente “risparmiati” dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. devono essere dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata – sul quale esse poggiano. …” .
Il Giudice delle leggi ha, infine, ribadito le considerazioni già espresse dalla precedente pronuncia n. 19/2025 in ordine alla non eccezionalità delle suddette misure di raffreddamento, con conseguente discrezionalità del potere legislativo nell’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, purché conformi, come già scrutinato in precedenza dalla Corte per misure similari, “ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti”.
Quanto, infine, ai profili di compatibilità con la CEDU, si richiamano le considerazioni già espresse sul punto da questa Corte, secondo cui “la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da LV VA RI contro Portogallo; 15 aprile 2014, NE e altri contro Itali; 8 ottobre 2013, Da CO MA e SA AN contro Portogallo; 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia)” (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 306/2025; Sez. giur. Campania, n. 128/2025; Sez. giur. Veneto, n. 316/2025).
Al riguardo possono valere, pertanto, le stesse considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale in ordine ai parametri costituzionali interni di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, le censure sollevate da parte ricorrente risultano non fondate, con conseguente rigetto del ricorso.
Si dispone la compensazione delle spese processuali ex art. 31 c.g.c. e tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra NA
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 02/02/2026 Il Direttore della Segreteria
TE SC
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra NA
F.to digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 02/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa TE SC
F.to digitalmente
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