Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 02/02/2026, n. 19
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità costituzionale delle misure di riduzione della rivalutazione pensionistica

    La Corte rigetta il ricorso, ritenendo che le misure di "raffreddamento" della rivalutazione pensionistica, introdotte dalle leggi di bilancio, siano conformi ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, come già statuito dalla Corte Costituzionale. La Corte sottolinea che tali misure salvaguardano l'integrale rivalutazione delle pensioni di modesta entità, rallentano la perequazione dei trattamenti più elevati in modo proporzionale, sono supportate da motivazioni economico-finanziarie e non configurano una natura tributaria, rispettando quindi anche l'art. 53 Cost. Inoltre, si richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ammette riduzioni ragionevoli dei trattamenti pensionistici.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale delle norme sulla rivalutazione pensionistica

    La Corte rigetta la richiesta di rinvio, ritenendo le questioni prospettate manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha già esaminato e respinto analoghe censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 02/02/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte
    Numero : 19
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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