CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4612/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Resistente_1. - cf_resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202490170819 DEMANIO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CGT di I grado di Napoli la Comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 202490170819 con la quale la GE iscriveva a fermo l'autovettura Citroen tg. Targa_1 per il mancato versamento dell'importo di euro di € 356,00, inerente al presunto mancato pagamento del Contributo di bonifica anno…
Con provvedimento del 28.10.2025 la Corte di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale, onerando il contribuente di riassumere il giudizio innanzi alla CGT di Caserta
In questa sede il contribuente reitera le stesse doglianze già avanzate, assumendo di non essere proprietario di immobili nel perimetro del Consorzio e pertanto nulla è tenuto a corrispondere
Evidenzia altresì che il ricorrente è invalido e beneficiario della 104 e un provvedimento di fermo amministrativo sulla sua autovettura sarebbe estremamente lesivo e pregiudizievole
Eccepisce l' intervenuta prescrizione e in ogni caso chiede l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
La GE non risulta costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll giudice, esaminati gli atti, rileva che la contribuente non ha dato prova di aver ritualmente notificato alla
Resistente_1 il ricorso in riassunzione.
In atti, infatti, non è dato rinvenirsi le pec di notifica
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 4612/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Resistente_1. - cf_resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202490170819 DEMANIO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava innanzi alla CGT di I grado di Napoli la Comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 202490170819 con la quale la GE iscriveva a fermo l'autovettura Citroen tg. Targa_1 per il mancato versamento dell'importo di euro di € 356,00, inerente al presunto mancato pagamento del Contributo di bonifica anno…
Con provvedimento del 28.10.2025 la Corte di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale, onerando il contribuente di riassumere il giudizio innanzi alla CGT di Caserta
In questa sede il contribuente reitera le stesse doglianze già avanzate, assumendo di non essere proprietario di immobili nel perimetro del Consorzio e pertanto nulla è tenuto a corrispondere
Evidenzia altresì che il ricorrente è invalido e beneficiario della 104 e un provvedimento di fermo amministrativo sulla sua autovettura sarebbe estremamente lesivo e pregiudizievole
Eccepisce l' intervenuta prescrizione e in ogni caso chiede l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
La GE non risulta costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll giudice, esaminati gli atti, rileva che la contribuente non ha dato prova di aver ritualmente notificato alla
Resistente_1 il ricorso in riassunzione.
In atti, infatti, non è dato rinvenirsi le pec di notifica
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il G.M. dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese