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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. NI Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4431 del R.G.A.C. dell'anno 2010, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 6590 dell'anno 2010 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, gli deceduto il 16.01.2013, quali C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro
[...] C.F._6
Cortese, giusta procura alle liti in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata
20.10.2021; attori nel proc. n. 4431/2010 R.G.A.C. – convenuti nel proc. n. 6590/2010 R.G.A.C.
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1 C.F._7
TA IU, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione di nuovo difensore depositata il 13.10.2016; intervenuto volontario nel proc. n. 4431/2010 R.G.A.C. – attore nel proc. n. 6590/2010 R.G.A.C.
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pino CP_2 C.F._8 ed Alessandro Zofrea, giusta procura in atti;
convenuto nei proc. n. 4431/2010 e n. 6590/2010 R.G.A.C.
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
Pagina 1 di 25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per lo scioglimento di comunione ordinaria, regolarmente notificato, nell'ambito del proc. 4431/2010 R.G.A.C., , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 cointestatari del c/c n. 35631.86 (aperto in data 27.02.1995, presso la Banca Monte Dei Paschi
Di Siena filiale di Decollatura), unitamente ad , convenivano in giudizio CP_2 quest'ultimo, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione del conto corrente
n.35631.86 acceso presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena filiale di Decollatura. In caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.
Porre le spese e competenze legali e tecniche a carico della massa ed in caso di opposizione a carico del convenuto”.
Si costituiva con comparsa , che nell'opporsi alle pretese di parte attrice, CP_2 chiedeva: “A) in via principale respingere in toto per la causale di cui narrativa la richiesta attoria così come extra adverso formulata perché è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) in via subordinata voglia comunque ordinare agli attori di fornire la rendicontazione inerente tutte le operazioni emergenti dal c/c n. 35631.86 e le interconnessioni con il c/c acceso da presso il n. 35002, nonché i c/c dei contestatari del Parte_4 Controparte_3 primo, onde pervenire all'accertamento complessivo di quanto ciascuno dei cointestatari abbia in sostanza percepito in proprio favore onde poter infine determinare la singola quota da assegnare a ciascuno degli aventi diritto al momento della estinzione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari che dovranno essere poste integralmente a carico degli attori i quali, con il loro comportamento reticente ed offensivo ne hanno dato causa. In via ulteriormente gradata: Essendo apparso scorretto irregolare e censurabile il rituale comportamento del Monte dei Paschi di Siena specie in riferimento alle deleghe rilasciate dai cointestatari del conto corrente n. 35631.86 in data 27.02.1995 (ed allegate in fotocopia) nonché in riferimento alle materiali operazioni di prelievo e di accredito, sempre relative al medesimo conto corrente effettuati dal defunto delegato e/o da altri cointestatari, voglia l'Ill.mo Giudice Parte_4 adito, all'esito di opportuno accertamento tecnico peritale volto ad accertare e quantificare tutti gli eventuali danni economici direttamente connessi e derivanti dalle negligenze che hanno caratterizzato le operazioni consentite al defunto e ad altri cointestatari del Parte_4 ripetuto conto corrente n. 35631.86, autorizzare il convenuto a chiamare in CP_2
Pagina 2 di 25 giudizio il terzo Monte dei Paschi di Siena ai sensi e agli effetti dell'art. 269 c.p.c. concedendogli ogni opportuno termine”.
Con comparsa di intervento volontario depositato il 13.12.2010, interveniva nel CP_1 suddetto giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero anche ai sensi dell'art. 297 e ss. c.p.c., la sospensione del presente giudizio, sino alla definizione del procedimento introdotto da CP_1
, meglio indicato in narrativa;
all'esito, ovvero alternativamente, disporre la riunione del
[...] presente giudizio con il procedimento civile introdotto da va ai sensi dell'art. 273 CP_1
c.p.c., ovvero quantomeno ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; nel merito: disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettare integralmente le domande proposte dagli attori e disporre la divisione di quanto residuato sul c/c oggetto di causa fra tutti e 5 i fratelli TA e cioè TA , TA , TA NI, e . Con CP_1 Pt_1 Parte_2 CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art 15
T.F. IVA e C.P.A. come per legge”.
Contestualmente, nell'ambito del proc. n. 6590/2010 R.G.A.C., con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva i fratelli , e , CP_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 esponendo: - che in data 9.12.2008 era deceduto , lasciando, quali eredi legittimi i Parte_4 figli , NI, , e;
- a seguito della descrizione dei beni CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_2 immobili e mobili di cui si componeva la massa ereditaria relitta del de cuius, che il conto corrente n.35631.86 (aperto presso la filiale del Monte Dei Paschi Di Siena di Decollatura) dai quattro fratelli , e , era un ulteriore cespite pecuniario da Parte_3 Pt_1 Pt_2 CP_2 ricomprendere nell'asse ereditario poiché, a suo dire, le somme di danaro presenti o comunque transitate su detto c/c, sebbene intestato ai signori NI, , e , CP_2 Pt_2 Parte_1 sarebbero state riferibili in vita al defunto padre e dunque, dopo la morte di Parte_4 questi, apparterrebbero alla massa ereditaria con conseguente obbligo di collazione per le somme del conto dagli stessi percepite. Chiedeva, poi, che il giudizio RG n. 4431/2010, pendente davanti al Tribunale di Lamezia Terme, fosse riunito al procedimento RG n. 6590/10.
Si costituivano in detto giudizio e , spiegando Parte_3 Parte_2 Parte_1 domanda riconvenzionale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) per le motivazioni addotte nel corpo del presente atto rigettare la domanda attorea di riunione del procedimento n. 4431/2010 R.G.A.C. Tribunale di Lamezia Terme, pendente innanzi al Giudice dott. Gustavo Danise, prossima udienza fissata per la data del
Pagina 3 di 25 19.04.2011 con l'attuale procedimento portante il n. 6590/10 RGAC;
in subordine e se del caso disporre la riunione del procedimento n. 6590/10 RGAC con quello precedentemente instaurato
e portante il numero di ruolo n. 4431/10. In via principale e nel merito: dichiarare inammissibile
e rigettare, per le motivazioni di cui in narrativa, la proposizione della domanda di accertamento della simulazione soggettiva del conto corrente n. 35631.86 aperto presso la filiale di Decollatura del Monte dei Paschi di Siena;
In ogni caso: dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e segg. del c.c. e degli artt.724 e segg. c.p.c. previa esatta identificazione dei beni caduti in successione e per l'effetto dichiarare la divisione dei detti beni in proprietà comune delle parti in causa, attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota, con gli opportuni conguagli. In accoglimento della domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare che il signor è tenuto alla CP_1 collazione di quanto ricevuto dal sig. per l'avvio della propria attività di impresa Parte_4
e per l'effetto computare il valore di detta donazione ai fini della ricostituzione della massa ereditaria relitta, imputando ex sé in conto di legittima il valore di detta donazione;
accertare e dichiarare che anche il signor è tenuto alla collazione di quanto ricevuto dal sig. CP_2
per l'avvio della propria attività commerciale e per l'effetto computare detta Parte_4 donazione ai fini della ricostituzione della massa ereditaria relitta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art 15 T.F. IVA e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 8.02.2012, il G.I. designato disponeva la riunione del proc. n. 6590/2010
RGAC al proc. n. 4431/10 RGAC, viste le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
A seguito della riunione, in corso di causa, all'udienza del 19.06.2013 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito del decesso di NI TA, avvenuto in data
16.01.2013.
Con ricorso depositato il 30.07.2013, il giudizio veniva riassunto da il quale, CP_1 chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti dei germani , e , nonché CP_2 Pt_2 Pt_1 degli eredi del fratello NI, sig.ri , , e Persona_1 Parte_4 Parte_6 Pt_5
e l'accoglimento delle conclusioni già rese nell'ambito dei giudizi n. RG 4431/10 e n.
[...]
RG 6590/10.
Si costituiva , reiterando le deduzioni e le conclusioni, di cui alla comparsa di CP_2 costituzione depositata in data 13.12.2010.
Pagina 4 di 25 Si costituivano, altresì, con comparsa , e gli eredi di NI Parte_2 Parte_1
TA, quali , TA , e TA , insistendo nelle Persona_1 Pt_4 Parte_5 Pt_6 domande già avanzate anche in via riconvenzionale e ribadendo l'interesse degli stessi a procedere allo scioglimento della comunione dei beni provenienti dalla successione di Pt_4
.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale autorizzata ed all'udienza del
9.05.2018 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2018, il G.I. diversamente impersonato rimetteva la causa sul ruolo ed al fine di decidere sulla domanda di simulazione del contratto di conto corrente n. 35631.86, Contr disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di - Filiale di Decollatura, tenuto conto dell'esito delle prove orali ammesse e delle risultanze della documentazione in atti.
La causa veniva istruita, nel prosieguo, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e valutare la massa ereditaria e a redigere un progetto di divisione dei beni (con elaborato peritale redatto dal dott. depositato il 23.03.2022). Persona_2
Depositata la CTU, la causa veniva riassegnata allo scrivente Giudice estensore che, con provvedimento del 19.05.2025 disponeva un'integrazione peritale.
All'udienza del 17.06.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia che la presente causa, vertendo (anche) in materia di azione di riduzione, deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis primo comma n. 6 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
Nell'odierno giudizio le domande sottoposte alla delibazione del Tribunale sono le seguenti:
1) domanda svolta da e nei confronti di Parte_3 Parte_2 Parte_1
per la ripartizione delle somme presenti sul conto corrente bancario n. 35631.86 CP_2 cointestato a tutti i predetti e aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (R.G. 4431/2010).
2) domanda svolta da contro e CP_2 Parte_3 Parte_2 Pt_1
per vedere loro ordinata la rendicontazione di tutte le operazioni svolte sul detto conto
[...] corrente, al fine di accertare quanto percepito da ciascuno dei cointestatari a proprio favore e determinare, quindi, la quota di ripartizione spettante ad ognuno (R.G. 4431/2010);
Pagina 5 di 25 3) domande svolta da (attore nel giudizio R.G. 6590/2010 e interventore CP_1 volontario nel giudizio R.G. 4431/2010) contro , Parte_3 CP_2 Parte_2
e TA al fine di: a) accertare la simulazione soggettiva dell'intestazione del conto Pt_1 corrente n. 3563186 per essere le somme ivi depositate, in realtà, riferibili al defunto padre e, pertanto, appartenenti alla massa ereditaria relitta;
b) in alternativa, accertare Parte_4 che le somme trasferite dal predetto conto corrente in favore dei soli 4 figli Parte_3
, e sono state oggetto di donazione dal padre ai predetti e, per l'effetto, CP_2 Pt_2 Pt_1 disporre che le stesse siano portate in collazione e imputate per valore alla massa ereditaria relitta;
c) accertare che le somme trasferite a qualunque titolo, anche tramite il conto corrente n.
35002,27 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, in favore dei soli 4 figli
[...]
, e sono state oggetto di donazione dal padre ai predetti e, per Pt_3 CP_2 Pt_2 Pt_1
l'effetto, disporre che le stesse siano portate in collazione e imputate per valore alla massa ereditaria relitta;
d) accertare che le predette donazioni hanno leso la quota di legittima spettante a e procedere alla riduzione delle donazioni stesse;
e) procedere alla formazione e CP_1 divisione della massa ereditaria di tra gli eredi legittimi e legittimari, tenendo Parte_4 conto del godimento esclusivo di due immobili appartenenti alla massa da parte di Parte_1
e Parte_3
4) domanda svolta da TA NI, TA TA (convenuti e attori in Pt_2 Pt_1 riconvenzionale del giudizio R.G. 6590/2010)
contro
TA e TA al fine di CP_1 CP_2 vedere accertato che gli stessi sono tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal padre TA
per l'avviamento delle rispettive attività commerciali e, per l'effetto, computare il valore Pt_4 delle relative donazioni nella massa ereditaria.
Le dette domande verranno delibate secondo l'ordine logico delle questioni e con motivazione volutamente concisa, oltre che distinta per paragrafi numerati, per ragioni di chiarezza espositiva.
1.1 Preliminare a qualunque pronuncia sul merito della lite, ex art. 456 c.c., è la dichiarazione di apertura della successione di , deceduta in Decollatura (CZ), il 9.12.2008. Parte_4
L'eredità deve essere devoluta agli eredi secondo le disposizioni in materia di successione legittima, ovverosia ab intestato, non avendo lasciato il de cuius delle disposizioni testamentarie e di ultima volontà.
Dunque l'eredità di TA si è devoluta, per legge, in favore dei cinque figli , Pt_4 CP_1
NI, , e TR TA. CP_2 Pt_2
Pagina 6 di 25 1.2 Ciò posto, deve essere innanzitutto esaminata la domanda sub 3.a) volta ad accertare la simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente n. 3563186 in capo a NI,
e per essere le somme ivi depositate, in realtà, riferibili al defunto Pt_2 Pt_1 CP_2 padre e, pertanto, appartenenti alla massa ereditaria relitta. Parte_4
In proposito, deve innanzitutto rilevarsi, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di
[...]
, che “il legittimario o l'erede ab intestato che agisca per la Parte_7 simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 09/04/2025, n. 9364 che precisa, altresì, “Questi, ove impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede;
non è tenuto ad accettare con beneficio di inventario neppure quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata
a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Cass. 30079/2019; Cass. 16365/2013)”). Invero, “in capo all'erede che attraverso l'azione di simulazione miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, quota in parte o in tutto lesa dalla disposizione simulata, non può essere disconosciuta, ai fini della prova della simulazione, ai sensi dell'articolo 1417 del c.c., la qualità di «terzo». In tale modo, infatti, l'erede difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al de cuius. Deriva, da quanto precede, pertanto, che essendo unico l'atto simulato che, una volta posta nel nulla, determinerà il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, l'erede inevitabilmente sì gioverà dell'accertata simulazione nella duplice veste di legittimario che recupera la sua quota e di erede legittimato chiamato per il residuo in assenza di disposizioni testamentarie, non essendo immaginabile che rispetto a un unico atto che si assume simulato, possa vigere contemporaneamente un doppio regime probatorio in relazione ai duplici effetti concreti che l'accertamento è in grado di produrre” (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2003, n. 6332; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, 4/4/2013, n.
8215; Cass., Sez. 2, 13/11/2009, n. 24134; Cass., Sez. 2, 26/4/2002, n. 6078; Cass., Sez. 2,
21/2/1986, n. 1049; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5515; Cass., Sez. 2, 12/2/1981, n. 866; Cass.,
Sez. 2, 16/7/1980 n. 4612 e, più di recente, Cass. civ., Sez. II, Sent., 18/02/2025, n. 4220 nonché
Pagina 7 di 25 Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/04/2025, n. 10456, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023,
Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019).
Pertanto, nel caso di specie, TA il quale ha chiesto “la riduzione delle donazioni CP_1 effettuate dal "de cuius" in favore degli altri coeredi, in quanto lesive della sua quota di riserva, agendo per la tutela di un proprio autonomo diritto, è da ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova per presunzioni della simulazione, come previsto, in riferimento alla prova testimoniale, dall'art. 1417 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2000, n. 2093).
Inoltre, deve escludersi che l'azione di simulazione sia prescritta in quanto “quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione” (Cass.
n. 6493 del 1986; Cass. n. 7909/90 nonché Cass. n. 4021/07), che nel caso di specie si colloca nel 2008.
Infine, non osta allo scrutinio della domanda di simulazione la circostanza che non sia parte dell'odierno giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena con la quale è intercorso il contratto di conto corrente la cui intestazione a quattro dei cinque fratelli si assume simulata, posto Pt_4 che – secondo il principio affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza del 14.5.2013 n. 11523 e applicabile per analogia al caso di specie – “nel giudizio volto all'accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è litisconsorte necessario, allorchè, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l'adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell'effetto traslativo. In questo caso, non sussiste, pertanto, per l'alienante - venditore alcun interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell'art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l'originario stipulante.
Ne consegue che, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Tale è il caso in esame, in cui, essendo stato il contratto di compravendita integralmente eseguito nei confronti dei terzi venditori - nè l'attuale resistente ha dimostrato l'interesse di costoro alla partecipazione al giudizio - gli stessi, nella controversia avente ad oggetto la declaratoria di simulazione relativa per interposizione fittizia - che mira a sostituire la persona interposta con il vero acquirente - si vengono a trovare in una posizione di indifferenza rispetto all'effettiva identità della persona dell'acquirente. In particolare, manca, nella loro posizione, l'interesse concreto ed
Pagina 8 di 25 attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c., non solo per proporre una domanda, ma anche per contraddire alla domanda altrui” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2014, n. 1466).
Ciò detto in diritto, ritiene il Tribunale che TA abbia assolto agli oneri di prova sullo CP_1 stesso incombenti essendo emersa dall'istruttoria acquisita una serie di circostanze fortemente indizianti del fatto che il conto corrente n. 35631.86 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena in data 27.02.1995 e formalmente intestato a TA NI, e Pt_2 Pt_1 CP_2 fosse in realtà stato acceso su mandato e con i soldi del genitore . Parte_4
In particolare: 1) la circostanza che fin dall'apertura del conto i quattro intestatari avevano delegato il proprio genitore ad operare sul medesimo conto come poi aveva liberamente fatto, a suo piacimento, con innumerevoli operazioni finanziarie di cui ha dato conto anche il CTU Dott.
(cfr. CTU depositata il 23.03.2022); 2) la circostanza che, per come Persona_2 emerso dagli accertamenti peritali, successivamente all'apertura del conto n. 35631.86 (a partire da agosto 1995 e, quindi, appena 6 mesi dopo l'apertura del conto), a seguito del rimborso di titoli e/o fondi, sono stati effettuati dal conto n. 35002.27 (intestato a ) dei prelievi Parte_4 di somme che sono state poi versate nello stesso giorno (o direttamente girocontate) sul conto n.
35631.86 per un importo complessivo che supera i 230.000,00 euro (cfr. tabella pag. 5 CTU
Dott. in atti) senza una formale giustificazione dei detti giroconti e senza Persona_2 che gli intestatari del detto ultimo conto abbiano offerto una qualche deduzione sul punto;
3) la circostanza che , uno degli intestatari del conto corrente in questione, abbia fin CP_2 dalla costituzione in giudizio dichiarato – anche contro il proprio interesse – che le somme presenti sul detto conto appartenevano, in realtà, al de cuius e, pertanto, dovendo rientrare nella massa ereditaria, le stesse avrebbero dovuto dividersi tra tutti e cinque i coeredi TA, non inficiando in alcun modo la sua prospettazione la circostanza che nel 2013 i cointestatari abbiano di comune accordo chiuso il rapporto con ripartizione tra le parti in quote uguali delle somme presenti sul conto de quo, attesa la convinta volontà da sempre espressa di rendere conto CP_2 di tutto anche al fratello;
4) la circostanza che anche e figli di CP_1 Testimone_1 Per_3
, hanno dichiarato di essere a conoscenza che i soldi sul conto in questione CP_2 appartenevano al de cuius (cfr. verbale di udienza del 22.03.2017).
A ciò si aggiunga il contenuto delle registrazioni riprodotte su supporto CD-ROM allegato agli atti e, in particolare quella avente ad oggetto la conversazione tra presenti del 30.11.2009 nella quale si sente dire “I soldi li ha avuti papà, perché lui ci ha fatto…ma però due Parte_2 assicurazioni, una a uno e l'altra all'altro, il 2003, perché ho visto mo' le carte…” (il
Pagina 9 di 25 riferimento, per come si intuisce, è alle due polizze di assicurazione sulla vita stipulate l'una in favore di e l'altra in favore di con addebiti di € 50.050,00 Parte_3 Parte_1 ciascuno sul conto corrente n. 35631.86, cfr. pag. 6 CTU Dott. ; “Questi Persona_2 soldi … che sono 279 mila euro, questi si devono dividere in cinque…”; “C'è stata fatta… a papà, una delega, te l'ha detto ? No. Una delega firmata da tutti e quattro che quei soldi CP_2 che aveva messo, lui era padrone assoluto, ne faceva quello che voleva”.
Orbene, sulla rilevanza probatoria di tale registrazione gioverà ricordare che, secondo un principio espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e applicabile anche al caso in esame di registrazione di conversazioni tra presenti, “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28398 del 29/09/2022;
Sez. L., Sentenza n. 31529 del 03/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 17/01/2019; Sez. L.,
Ordinanza n. 21898 del 07/09/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996; Sez. 2, Sentenza n.
12206 del 11/12/1993). Inoltre (…) il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 16/07/2024, n. 19622).
Ebbene, precisato che il Tribunale ha proceduto all'esame diretto della fonoregistrazione e, pertanto, non si pone alcuna questione di conformità tra la stessa e la trascrizione pure allegata al fascicolo di TA , deve innanzitutto evidenziarsi che la conversazione sopra CP_1 menzionata verteva tra soggetti che sono parte del giudizio ovvero, certamente, TA e CP_1 la quale, con la prima difesa utile (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) Parte_2 non ha contestato specificamente di aver preso parte alla detta conversazione del 30.11.2009 né la riferibilità a sé delle dichiarazioni oggetto della registrazione.
Invero, la sua difesa si è limitata a negare la partecipazione del solo TA alla CP_2 richiamata specifica conversazione, adducendo per TA e , con riguardo a Pt_2 Parte_1 tutte le registrazioni depositate, un disconoscimento del tutto generico fondato sul rilievo che le conversazioni prodotte rappresenterebbero degli stralci di altre conversazioni avvenute tra le parti e mancherebbero di continuità temporale.
Pagina 10 di 25 In proposito, tuttavia si osserva che nessuna delle parti contro cui sono state prodotte le registrazioni né, in particolare, – la quale, si ribadisce, non ha mai specificamente Parte_2 negato che la conversazione del 30.11.2009 si sia effettivamente tenuta né di aver pronunciato le frasi a lei riconducibili – ha indicato in alcun modo quali stralci dei dialoghi registrati non corrisponderebbero ai fatti avvenuti ovvero spiegato a quali altre conversazioni e con riguardo a quali altre situazioni dovevano riferirsi la menzione delle due polizze di assicurazione sulla vita, dei soldi che avrebbero dovuto spartirsi per cinque, della delega ad operare in favore del genitore, della totale libertà di quest'ultimo nella gestione delle somme, se non al conto corrente oggetto di controversia.
Non si comprende, poi, il rilievo circa la mancanza di continuità temporale tra le conversazioni registrate, essendo plausibile che esse si siano svolte in giorni diversi con conseguente discontinuità delle fonoregistrazioni e non inficiando, in ogni caso, tale rilievo il valore probatorio delle frasi sopra trascritte le quali sono state pronunciate nell'ambito di un'unica conversazione (quella del 30.11.2009) e riprodotte in una registrazione priva di interruzioni apprezzabili alla percezione del Tribunale.
Del tutto ipotetiche sono rimaste, poi, le affermazioni circa possibili manipolazioni o tagli nella trasposizione delle conversazioni su CD, non avendo le parti che avevano interesse a contestare le registrazioni nemmeno allegato in quali parti le dette conversazioni sarebbero state in qualche modo alterate.
Ciò detto, è bene precisare che, quando anche si volesse negare alle registrazioni in commento il valore di fonte di prova ex art. 2712 c.c., non potrebbe in alcun modo escludersi che le stesse, unitamente alle altre emergenze istruttorie sopra commentate, possano imperniare, per il loro rilievo (quanto meno) fortemente indiziante, un ragionamento presuntivo fondato sulla convergenza del molteplice.
Ed invero, “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, anche a fronte di atti raccolti fuori dal processo e debitamente depositati in giudizio, i quali non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14768
Pagina 11 di 25 del 27/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. L., Sentenza n. 32611 del
04/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12179 del
18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 16/07/2024, n.
19622).
Nella specie, dunque, il Tribunale ritiene di poter valutare anche le dette registrazioni, (almeno) quali prove atipiche nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito al giudizio, come idonee, in base alle argomentazioni offerte, a fornire elementi di giudizio sufficienti, in quanto non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.
Vieppiù che, nel caso in esame, tali elementi di giudizio, oltre a non essere smentiti da altre idonee risultanze probatorie, sono anzi fortemente confortati dalle considerazioni sopra svolte sub 1), 2) e 3) del presente paragrafo 1.2 le quali tutte convergono nel senso che l'intestazione del conto corrente n. 35631.86 a NI, e era, come dedotto e Pt_4 Pt_2 Pt_1 CP_2 dimostrato da , meramente apparente, per essere il vero titolare del conto il de CP_1 cuius . Parte_4
Per queste motivazioni, la domanda di simulazione svolta da con riguardo CP_1 all'intestazione del detto conto corrente deve essere accolta.
1.3 Una volta accertato che le somme depositate sul conto corrente n. 35631.86 appartenevano al de cuius e rientrano, quindi, nella massa ereditaria da dividere, è chiaro che i versamenti o le dazioni genericamente intese di cui (per tramite del detto conto corrente cointestato, come di quello n. 35002.27, intestato al solo TA ) hanno beneficiato Pt_4 alcuni dei coeredi devono essere qualificate come donazioni del de cuius con conseguente soggezione delle stesse alle regole della collazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 737 c.c. "i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati". La Cassazione, nel compendiare la norma testè citata nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha precisato che “il discendente che concorre nella donazione deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto direttamente o indirettamente per donazione, sia questa diretta o indiretta o simulata, sotto qualsiasi forma” (v. Cass. n. 3266/1962).
La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive
Pagina 12 di 25 quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895). La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ. 28.06.1976 n. 2453).
Tanto detto in termini generali, le somme di cui hanno beneficiato TA , TA Pt_1
NI, e TA per come accertate dal CTU Dott. e Parte_2 CP_2 Per_2 riportate nel prospetto riepilogativo di pag. 7 della consulenza in atti, devono essere imputate alla quota di essi eredi donatari.
La domanda di TA sub 3.b) e 3.c) deve, quindi, anche sul punto essere accolta. CP_1
1.4 Non può trovare accoglimento, invece, la domanda dallo stesso spiegata sub 3.d) e volta ad accertare la lesione della sua quota legittima e conseguente riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius a favore degli altri eredi.
Invero, il CTU Ing. valutato il patrimonio del de cuius all'epoca di apertura Persona_4 della successione, ha accertato che la somma delle quote di legittima da soddisfare risultava ampiamente inferiore al relictum sicchè non si è verificata alcuna lesione della quota legittima dell'attore (cfr. pag. 239 ss. CTU Ing. . Persona_4
1.5 Deve essere parimenti rigettata la domanda sub 4) svolta in riconvenzionale da
[...]
(convenuti e attori in riconvenzionale del giudizio R.G. Pt_3 Parte_2 Parte_1
Pagina 13 di 25 6590/2010)
contro
TA e al fine di vedere accertato che gli stessi sono CP_1 CP_2 tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal padre TA per l'avviamento delle Pt_4 rispettive attività commerciali e, per l'effetto, computare il valore delle relative donazioni nella massa ereditaria.
Sul punto, il Collegio osserva che la prospettazione degli attori in riconvenzionale è rimasta al rango di mera allegazione assertiva, avendo la stessa trovato conferma unicamente nelle dichiarazioni rese dalle stesse parti in sede di interrogatorio libero (cfr. dichiarazioni di e Pt_1
a verbale di udienza del 24.02.2015) ed essendo stata, invece, smentita sia dalle Pt_2 dichiarazioni di , figlio di (cfr. verbale di udienza del 16.12.2016) e di Parte_4 CP_1
e figli di (cfr. verbale di udienza del 22.03.2017) sia Testimone_1 Per_3 CP_2 dalla produzione documentale dei convenuti in riconvenzionale e, in particolare: - per TA
1) il contratto di locazione del locale destinato a negozio sito in Piazza della Vittoria di CP_1
Decollatura sottoscritta dal de cuius ed il figlio TA il 11.01.1971 con successiva CP_1 integrazione, le ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto da al padre CP_1
e verbale di sfratto eseguito il 18.01.1973 su istanza di
contro
TA Pt_4 Parte_4
; 2) la scrittura privata di prestito del 11.01.1971 intercorsa tra il de cuius e , le CP_1 CP_1 cambiali attestanti i pagamenti eseguiti da a del corrispettivo della vendita CP_1 Pt_4 dell'attività commerciale, la dichiarazione sottoscritta il 13.02.1973 dal de cuius per ricevuta e restituzione dell'attrezzatura oggetto della scrittura privata di integrazione del contratto di locazione del 11.01.1971 (cfr. all.ti 39-45 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di TA
); - per TA , il brogliaccio redatto in parte dal defunto TA e in CP_1 CP_2 Pt_4 parte da ove risultano annotate le forniture di materiali di abbigliamento (tessuti etc.) ed CP_2 il saldo definitivo del conto di dare e avere tra padre e figlio alla data del 31.12.1961 (cfr. all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 di TA ). CP_2
Ebbene, quanto alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali di (figlio Parte_4 di ), e (figli di ), gioverà precisare che le altre CP_1 Tes_1 Per_3 CP_2 parti del giudizio non hanno sollevato rilievi di sorta circa la loro capacità a testimoniare nel presente giudizio (cfr. verbali delle udienze in cui gli stessi sono stati escussi) per cui la relativa questione non può essere rilevata d'ufficio in questa sede, potendo al più lo scrivente giudicante rilevare, sulla scorta del complessivo corredo probatorio, le circostanze e/o gli elementi per cui i detti testimoni dovrebbero ritenersi inattendibili (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-05-2020, n.
8528 “l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse a
Pagina 14 di 25 proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (cfr. Cass. 11377/2006)”.
Tanto precisato, sulla scorta degli altri elementi di conferma raccolti all'esito del giudizio, il
Tribunale ritiene che non vi siano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi , Parte_4
e per il solo rapporto di parentela con l'attore, non essendovi emergenze Tes_1 Per_3 istruttorie in base alle quali debba reputarsi inficiata la loro credibilità (cfr. Cass. civ. Sez. III,
20/01/2006, n. 1109).
Quanto alla rilevanza probatoria della documentazione allegata dai convenuti in riconvenzionale a dimostrazione della circostanza di non avere ricevuto gratuite elargizioni per l'avvio delle rispettive attività commerciali per avere pagato e restituito tutto quanto loro concesso dal de cuius, basti osservare che alcuna contestazione è stata sollevata in proposito dalle controparti nella prima difesa utile successiva alla relativa produzione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c. degli attori in riconvenzionale nonché verbale di udienza del 6.06.2012 immediatamente successiva allo scambio delle memorie istruttorie).
1.6 Ciò detto, nel passare allo scrutinio della domanda sub 3.e) volta alla formazione e divisione della massa ereditaria di tra gli eredi legittimi e legittimari, deve essere Parte_4 affrontata la questione del dedotto godimento esclusivo di due immobili appartenenti alla massa da parte di e TA NI. Parte_1
In proposito, deve evidenziarsi che con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. n.
6590/2010 TA e NI non hanno contestato di avere avuto il possesso Pt_1 Pt_4 esclusivo degli immobili indicati da TA (ovvero gli immobili siti in Piazza della CP_1
Vittoria e Via V. Veneto di Decollatura) avendo concentrato le loro difese sulla circostanza che quest'ultimo non avrebbe mai, prima del giudizio, chiesto ai fratelli di rilasciare i detti immobili o manifestato la volontà di servirsene o occuparsene.
Tale circostanza – che, in effetti, non ha smentito, non risultando in atti prova di aver CP_1 manifestato, prima dell'odierno giudizio, la volontà di utilizzare i detti beni o comunque non
Pagina 15 di 25 tollerare più l'altrui uso esclusivo – tuttavia, è rilevante solo al fine di individuare il momento a partire dal quale l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile.
In proposito, deve infatti ricordarsi che può pretendersi il versamento della cd. indennità di occupazione dalla domanda giudiziale che l'abbia espressamente reclamata o da preventiva costituzione in mora dell'occupante, rientrando il godimento dell'intero bene tra le facoltà di uso riconosciute al comproprietario dall'art. 1102 c.c., salva la pari utilizzabilità da parte degli altri comproprietari che espressamente la pretendano.
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ma, ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esclude che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti comproprietari” (cfr. Cass. n. 21902/04).
La norma cui occorre fare riferimento, dunque, è l'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Si è osservato, in tema di comunione, che “l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta ad substantiam” (cfr. Cass. n. 8429/06).
Infatti, se è vero che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili.
Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza, l'uso del bene comune non costituisce occupazione abusiva ma è attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo da parte del comproprietario che gode in via esclusiva del compendio di non impedire agli altri condividenti
Pagina 16 di 25 l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili, con l'effetto che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte, mentre se il comproprietario abbia manifestato la volontà di utilizzare il bene o comunque non tollerare più l'altrui uso esclusivo,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile (vedi Tribunale Roma 3.4.2016).
In altre parole, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio,
a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte;
tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Ai fini dell'accoglimento della domanda e della quantificazione dell'indennità dovuta, rileva dunque il momento in cui il comproprietario non occupante ha manifestato la propria volontà contraria all'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'altro comproprietario e, a tal fine, in difetto di ulteriore idonea documentazione, rileva la data di proposizione della domanda.
Quanto alla stima dei frutti civili, prodotti dagli immobili in godimento separato ad un singolo condividente/comproprietario, il giudice può fare riferimento al reddito figurativo, ossia al canone locativo di mercato relativo all'immobile (cfr. Cass. n. 5504/2012: "I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato"; conf. Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 7716/1990).
Ebbene, come detto, nel caso di specie, il godimento esclusivo degli immobili citati da parte di e NI non è stato in sé oggetto di specifica contestazione e, anzi, la Parte_1 circostanza dedotta da quest'ultimo di aver sostenuto delle spese (la cui prova documentale non è stata, peraltro, rinvenuta in atti) per le riparazioni necessarie e urgenti del bene comune, senza – per quanto risulta – pretendere nulla dagli altri coeredi prima dell'odierno giudizio, depone nel senso che lo stesso ne avesse l'esclusiva disponibilità.
Peraltro, in assenza di prova di atti di costituzione in mora degli occupanti anteriori all'instaurazione del giudizio, la domanda di deve essere accolta solo a decorrere dalla CP_1 proposizione della domanda, nella misura individuata dal CTU a pagg.
2-11 della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025.
Pagina 17 di 25 Posto ciò, passando ad esaminare più specificamente il merito della domanda di divisione, si rileva che nell'ambito del presente giudizio non appaiono contestati dalle parti né il diritto di chiedere la divisione né la quantificazione delle quote di partecipazione dei singoli coeredi all'eredità.
Piuttosto i condividenti hanno mosso, durante il corso della controversia, una serie di contestazioni ed obiezioni afferenti principalmente i criteri di stima impiegati dal CTU nella valutazione dei beni costituenti l'asse e la stima stessa dell'intero compendio ereditario (e di rimando del valore delle singole quote spettanti ai coeredi secondo il progetto divisionale approntato dal perito), così come effettuata nella CTU predisposta dall'ing. Persona_4
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalle parti i criteri di stima dell'asse ereditario, utilizzati dal CTU ing. appaiono al Tribunale condivisibili per ragionevolezza e per Per_4 la conformità degli stessi al dettato normativo. Infatti, deve ritenersi congrua, in assenza di valide ragioni idonee ad indurre il Collegio a discostarsi dalle risultanze della consulenza in atti, la stima attribuita ai vari beni facenti parte del compendio ereditario come evincibile dall'elaborato, avendo opportunamente il CTU precisato i parametri di riferimento utilizzati nella determinazione del valore dei diversi beni immobili, con specifica indicazione del metodo seguito nella valutazione, della tipologia di immobile, della categoria dello stesso, del valore di mercato e degli elementi positivi o negativi di giudizio.
Ogni rilievo delle parti è stato, in ogni caso, oggetto di puntuale riscontro da parte del CTU alle cui risposte si rimanda interamente (cfr. Allegato 3 – Valutazioni su osservazioni.pdf Per_4 depositato nel fascicolo telematico il 23.03.2022).
Peraltro, ai fini della validità e correttezza dell'anzidetta stima, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza del trascorrere di alcuni anni dal deposito della relazione peritale. La Cassazione ha difatti stabilito, secondo un approccio ermeneutico ormai consolidato, che “nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità, qualora non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa” (cfr. tra le tante Cass. n. 3635/2007).
Pagina 18 di 25 Nella specie, deve considerarsi che i beni formanti il compendio ereditario risultano essere perlopiù terreni e fabbricati di non facile trasferibilità e commercializzazione, oltre che di modesta capacità di apprezzamento nel tempo, e che, conseguentemente, la stima effettuata nel
2021 dal CTU possa essere ritenuta ancora valida ai fini del presente giudizio, nonostante il tempo trascorso dall'effettuazione della stessa (conferma la detta validità la recente relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025).
Ebbene, secondo l'ausiliario, il valore complessivo dei beni immobili ricadenti nella massa ereditaria da dividere risulta pari ad €uro 542.438,16.
Partendo da tale dato, il consulente ha dapprima predisposto diversi progetti di divisione individuando 5 quote anonime, con riserva di calcolare gli eventuali conguagli tra coeredi in seguito alle operazioni di sorteggio. Successivamente, su richiesta del G.I., ha formulato anche delle ipotesi di assegnazione delle quote ereditarie tra i coeredi sulla scorta del criterio del minimo conguaglio (cfr. provvedimento del 19.05.2025 nonché relazione peritale integrativa del
30.05.2025).
Ed invero, a parere del Tribunale, era opportuno definire nel merito l'odierna controversia ritenendo che la rimessione sul ruolo della causa al solo fine di dar luogo all'udienza di discussione dei progetti di divisione come prevista dall'art. 789 c.p.c. avrebbe costituito un mero formalismo dal carattere esclusivamente dilatorio e, in sostanza, nemmeno rispondente all'interesse effettivo e concreto delle parti di definizione della controversia.
Ciò anzitutto per l'anzianità della causa, pendente addirittura dal 2010; inoltre perché le parti hanno chiarito le rispettive posizioni sui progetti di divisione dettagliatamente nel corso dello svolgimento del procedimento.
D'altronde, deve rammentarsi che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. essendo sufficiente che il giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal CTU, e che “le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria” (cfr. ex plurimis Cass. 242/2010).
Sotto tale precipuo aspetto, non è davvero dubitabile, nella specie, che i condividenti abbiano escluso, con il loro comportamento all'interno del processo, la possibilità di una convergenza su uno dei progetti di divisione elaborati dal CTU ing. depongono in tal senso le varie Per_4
Pagina 19 di 25 obiezioni mosse dagli interessati alla stima dei beni ereditari effettuata in consulenza dall'ausiliario, le opposte prospettazioni delle parti circa le donazioni ricevute dal de cuius e il godimento esclusivo di alcuni immobili e la risalenza della causa che avrebbe dovuto suggerire, con forza, ai coeredi la ricerca di una soluzione consensuale della vicenda che mai è stata concretamente perseguita né, tantomeno, conseguita e realizzata (nonostante i rinvii disposti nel corso del giudizio al fine di tentare una soluzione bonaria della lite).
Pertanto il Collegio, investito della odierna decisione, ha “il potere sostitutivo di dichiarare, in luogo del giudice istruttore, l'esecutività del progetto, nonché quello di modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi” (così letteralmente Cass. n. 3483.1972, conf. Cass. n. 2117.1966; Cass.
n. 3448.1958 che afferma “qualora, ai sensi dell'art. 789, co. 3, c.p.c., la causa sia rimessa al
Collegio, questo, nel pronunciare sulle contestazioni sorte tra le parti in ordine al progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore, è investito della cognizione piena delle questioni sottoposte al suo esame, e può esercitare in via sostitutiva tutti i poteri spettanti al giudice istruttore per ciò che attiene alla formazione o messa a punto del progetto”; non risultano pronunzie difformi).
Quindi la presente sentenza è da considerarsi definitiva (cfr. Cass. n. 4080/1986 e Cass. n.
3788/1994), perché risolve “tutte le contestazioni insorte tra le parti in ordine al diritto e alle modalità di svolgimento della divisione” (così Cass. n. 4080/1986).
Inoltre, gioverà ricordare che il principio dell'estrazione a sorte dei lotti di pari valore non è assoluto ma è derogabile purchè la deroga sia sostenuta da adeguata motivazione facente riferimento alle circostanze concrete della fattispecie in decisione, come risulta dalla seguente condivisibile massima: "in tema di divisione ereditaria il principio posto dall'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, essendo consentito al giudice di derogarvi allorchè la predetta soluzione presenti degli inconvenienti che peraltro debbono essere opportunamente valutati. Ne deriva che il principio anzidetto è violato quando, pur risultando la coincidenza di valore dei vari lotti, il giudice proceda con il criterio della assegnazione diretta, senza indicare alcuna ragione per
l'esclusione del sorteggio" (Cass., Civ., Sez. Il, 9.12.1995, n. 12630).
In altri termini la Cassazione ha stabilito che "in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.
Pagina 20 di 25 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e pertanto, è derogabile in base
a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte" (Cassazione n. 4426/2017 del 21/2/2017).
Orbene, sulla base dei suesposti principi di diritto, questo Collegio ritiene di non ricorrere all'estrazione a sorte per l'attribuzione delle quote ai condividenti;
si considera infatti maggiormente opportuno darsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria in atto tra le odierne parti e procedere alle assegnazioni secondo il “PROGETTO DI DIVISIONE (IPOTESI
N. 2)” di pag. 17 e 21-25 della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025 predisposto dal consulente d'ufficio ing. secondo il criterio nel minimo conguaglio (cfr. Persona_4
Cass. civ. n. 726/2018 secondo cui “In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura”), tenendo conto, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, oltre ai valori degli immobili da dividere, delle somme complessive transitate sui due conti correnti oggetto di controversia (il conto n. 35002.27 intestato al de cuius ed il conto n. 35631.86 di cui è stata accertata la natura simulata della cointestazione a quattro dei coeredi) nonché dei frutti maturati dal 2010 ad oggi dai coeredi e . Parte_3 Parte_1
Tale progetto prevede di assegnare:
“- al coerede TA NI si assegnano i lotti n. 8 (lotto di terreno agricolo censito in catasto terreni del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, porzioni delle particelle 694,
696 e 812) e n. 9 (lotto di terreno agricolo censito in catasto terreni del comune di Decollatura al foglio di mappa 47, particella 338), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro
6.858,17 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 8 – di €uro 4.829,56 – e del valore venale del lotto n. 9 – di €uro 2.028,61); posto che la quota spettante a risulta Parte_3 pari ad €uro 22.741,67, il conguaglio economico che il coerede in argomento dovrà ricevere dalla massa ereditaria risulterà pari a €uro 15.883,50;
Pagina 21 di 25 - al coerede TA si assegna il lotto n. 3 (unità immobiliare adibita ad esercizio CP_2 commerciale censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 1) e n. 6 (unità immobiliare in corso di costruzione adibita a civile abitazione con annessi magazzini e corte esterna pertinenziale censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, particella 697), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 153.142,55 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 3 – pari ad €uro
90.300,68 – e del lotto n.
6 - pari ad €uro 62.841,87); posto che la quota spettante a TA
risulta pari ad €uro 137.056,45,10, il conguaglio economico che il coerede in CP_2 argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro 16.086,10; - al coerede
TA si assegnano i lotti n. 1 (unità immobiliare adibita a civile abitazione censita in CP_1 catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno
3), n. 4 (unità immobiliare adibita a civile abitazione censita in catasto fabbricati del comune di
Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 2) e n. 5 (unità immobiliare adibita
a civile abitazione con annessi magazzini censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, particella 43, subalterni 1, 2 e 6), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 223.354,96 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 1 – di €uro 106.451,74 –, del valore venale del lotto n. 4 – di €uro 59.045,71 e del valore venale del lotto n. 5 – di €uro
57.857,51); posto che la quota spettante a TA risulta pari ad €uro 223.354,96, il CP_1 conguaglio economico che il coerede in argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro 8.017,56;
- al coerede TA si assegna il lotto n. 2 (unità immobiliare adibita a civile abitazione Pt_2 censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 4), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 123.934,50; posto che la quota spettante a TA risulta pari ad €uro 123.934,50, il conguaglio economico che il Pt_2 coerede in argomento dovrà ricevere dalla massa ereditaria risulterà pari a €uro 8.894,20;
- al coerede TA si assegna il lotto n. 7 (lotto di terreno edificabile censito in Persona_5 catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, porzioni delle particelle
694, 696 e 812), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 35.147,98; posto che la quota spettante a TA TR risulta pari ad €uro 34.473,95, il conguaglio Per_5 economico che il coerede in argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro
674,03” (cfr. pag. 26 ss. relazione integrativa CTU depositata il 30.05.2025).
Pagina 22 di 25 In conclusione, va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in atto esistente tra
, TA , TA ed eredi di TA NI Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 secondo il progetto divisionale precedentemente richiamato e riprodotto.
In proposito, deve essere disattesa la richiesta formulata da nelle note di CP_1 trattazione scritta del 3.06.2025 e nella comparsa conclusionale, che, nell'esprimere la sua preferenza per la ““quota” di n. 1 della relazione integrativa”, ha domandato l'assegnazione in suo favore, “oltre che degli immobili ivi elencati, anche del magazzino identificato al NCEU al
Foglio di mappa n. 21, p.lla 139, sub. 2, e cioè del lotto 4, onde così compensare/indennizzare, seppure in parte, l'erede TA del mancato godimento dei beni immobili oggetto di CP_1 divisione, oltre che del mancato godimento delle somme a lui spettanti, godute dagli altri eredi, per come le risultanze istruttorie avevano dimostrato”. Ciò “tenuto conto, altresì, dello stato degli immobili, dei luoghi in cui essi sono ubicati (paese di montagna) e della palese sopravvalutazione degli stessi (che in ogni caso … non compenserebbe mai il mancato godimento della ingente somma che alla dipartita del di Lui padre sarebbe spettata al sig.
invece trattenuta, goduta e utilizzata dagli altri fratelli coeredi” (cfr. pag. 18 CP_1 comparsa conclusionale in atti).
Sul punto, deve innanzitutto rilevarsi che nella relazione integrativa depositata il 30.05.2025 non risulta riportata alcuna divisione in quote numerate ovvero la menzione di una “quota n. 1”, avendo il CTU ricapitolato la massa ereditaria in “lotti” da 1 a 9 e formulato dei progetti di divisione (con assegnazione diretta di una certa quota, non numerata, a ciascun coerede) a seconda dell'ipotesi divisionale prescelta tra le 4 predisposte, mentre nella prima relazione di
CTU depositata il 23.03.2022, le “quote” anonime individuate dall'esperto sono indicizzate (non per numeri ma) per lettere dalla A alla E.
Non è, quindi, ben chiaro l'oggetto della richiesta di preferenziale assegnazione non essendo possibile rintracciare con certezza quale sia questa “quota n. 1” né “i beni immobili ivi elencati”
a cui la parte si riferisce.
In ogni caso, disattesi i rilievi di (ritenuta) sopravvalutazione dei beni (avendo il CTU congruamente motivato le sue stime), quando anche avesse inteso esprimere una CP_1 preferenza per l'ipotesi divisionale (e non la “quota”) n. 1 – che non tiene conto dei frutti civili maturati dal 2010 da NI e (cfr. pag. 17 relazione CTU integrativa) – salvo Pt_1 richiedere, in più, il lotto n. 4 per “compensare/indennizzare, seppure in parte, l'erede TA
del mancato godimento dei beni immobili oggetto di divisione oltre che del mancato CP_1
Pagina 23 di 25 godimento delle somme a lui spettanti”, il Collegio ritiene che la richiesta, salvo diverso accordo tra i coeredi, non possa essere accolta e la divisione debba essere confermata, in coerenza con le domande formulate ed accolte, esattamente nei termini dell'ipotesi divisionale n. 2 sopra riportata che, invece, tiene conto proprio sia dei frutti civili maturati da NI e dal Pt_1
2010 al 2025, con l'aggiunta, per di più, dell'interesse legale valutato per ciascun anno sulla scorta dei Decreti Ministeriali succedutisi (cfr. pag. 7 CTU integrativa) sia delle somme in denaro prelevate dai conti correnti del de cuius in funzione del maggiore interesse legale maturato (posto che il precedente calcolo degli interessi era rimasto fermo al 2021, cfr. pag. 2 nonché 11 e ss. CTU integrativa).
Resta assorbita ogni altra questione e, in particolare, le domande sub 1) e 2), avendo gli accertamenti peritali svolti in corso di causa esaurito le questioni ad esse sottese.
2. Stimasi equo porre le spese di consulenza tecnica relative alle operazioni divisionali a carico della massa ereditaria (i.e. dei condividenti pro quota), mentre le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito complessivo del giudizio ed i rapporti di stretta parentela intercorrenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , deceduto in Decollatura (CZ) il 9.12.2008; Parte_4
2) dichiara la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona della cointestazione del conto corrente acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena n. 3563186 a TA NI,
TA , TA e TA per essere il vero titolare del conto il de cuius CP_2 Pt_2 Pt_1
TA ; Pt_4
3) accerta e dichiara che l'eredità di è costituita dai beni immobili specificamente Parte_4 individuati a pag. 13 ss. della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025 nonchè dai conti correnti n. 35631.86 e n. 35002.27 accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e, per l'effetto, che le somme donate a TA , TA NI, TA e Pt_1 Pt_2 CP_2 per tramite dei detti conti devono essere imputate alla quota di essi eredi donatari;
4) dichiara sciolta la comunione ereditaria esistente sopra i predetti beni;
5) per l'effetto, dichiara esecutivo il “PROGETTO DI DIVISIONE (IPOTESI N. 2)” di pag. 21 ss. della relazione peritale integrativa redatta dal consulente tecnico d'ufficio ing.
[...]
depositata in data 30.05.2025, da intendersi qui riportato e trascritto;
Per_4
Pagina 24 di 25 6) autorizza le conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge da parte della Conservatoria dei
Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità;
7) rigetta tutte le altre domande delle parti;
8) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
9) pone le spese di consulenza tecnica relative alle operazioni divisionali e successiva integrazione a carico dei condividenti, in ragione della rispettiva quota di partecipazione alla massa ereditaria.
Lamezia Terme, 11.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. NI Garofalo
Pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. NI Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4431 del R.G.A.C. dell'anno 2010, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 6590 dell'anno 2010 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, gli deceduto il 16.01.2013, quali C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_4
, (C.F. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro
[...] C.F._6
Cortese, giusta procura alle liti in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata
20.10.2021; attori nel proc. n. 4431/2010 R.G.A.C. – convenuti nel proc. n. 6590/2010 R.G.A.C.
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1 C.F._7
TA IU, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione di nuovo difensore depositata il 13.10.2016; intervenuto volontario nel proc. n. 4431/2010 R.G.A.C. – attore nel proc. n. 6590/2010 R.G.A.C.
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pino CP_2 C.F._8 ed Alessandro Zofrea, giusta procura in atti;
convenuto nei proc. n. 4431/2010 e n. 6590/2010 R.G.A.C.
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza del 17.06.2025, in atti.
Pagina 1 di 25 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per lo scioglimento di comunione ordinaria, regolarmente notificato, nell'ambito del proc. 4431/2010 R.G.A.C., , e Parte_3 Parte_2 Parte_1 cointestatari del c/c n. 35631.86 (aperto in data 27.02.1995, presso la Banca Monte Dei Paschi
Di Siena filiale di Decollatura), unitamente ad , convenivano in giudizio CP_2 quest'ultimo, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione del conto corrente
n.35631.86 acceso presso la Banca Monte Dei Paschi Di Siena filiale di Decollatura. In caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.
Porre le spese e competenze legali e tecniche a carico della massa ed in caso di opposizione a carico del convenuto”.
Si costituiva con comparsa , che nell'opporsi alle pretese di parte attrice, CP_2 chiedeva: “A) in via principale respingere in toto per la causale di cui narrativa la richiesta attoria così come extra adverso formulata perché è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
B) in via subordinata voglia comunque ordinare agli attori di fornire la rendicontazione inerente tutte le operazioni emergenti dal c/c n. 35631.86 e le interconnessioni con il c/c acceso da presso il n. 35002, nonché i c/c dei contestatari del Parte_4 Controparte_3 primo, onde pervenire all'accertamento complessivo di quanto ciascuno dei cointestatari abbia in sostanza percepito in proprio favore onde poter infine determinare la singola quota da assegnare a ciascuno degli aventi diritto al momento della estinzione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari che dovranno essere poste integralmente a carico degli attori i quali, con il loro comportamento reticente ed offensivo ne hanno dato causa. In via ulteriormente gradata: Essendo apparso scorretto irregolare e censurabile il rituale comportamento del Monte dei Paschi di Siena specie in riferimento alle deleghe rilasciate dai cointestatari del conto corrente n. 35631.86 in data 27.02.1995 (ed allegate in fotocopia) nonché in riferimento alle materiali operazioni di prelievo e di accredito, sempre relative al medesimo conto corrente effettuati dal defunto delegato e/o da altri cointestatari, voglia l'Ill.mo Giudice Parte_4 adito, all'esito di opportuno accertamento tecnico peritale volto ad accertare e quantificare tutti gli eventuali danni economici direttamente connessi e derivanti dalle negligenze che hanno caratterizzato le operazioni consentite al defunto e ad altri cointestatari del Parte_4 ripetuto conto corrente n. 35631.86, autorizzare il convenuto a chiamare in CP_2
Pagina 2 di 25 giudizio il terzo Monte dei Paschi di Siena ai sensi e agli effetti dell'art. 269 c.p.c. concedendogli ogni opportuno termine”.
Con comparsa di intervento volontario depositato il 13.12.2010, interveniva nel CP_1 suddetto giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero anche ai sensi dell'art. 297 e ss. c.p.c., la sospensione del presente giudizio, sino alla definizione del procedimento introdotto da CP_1
, meglio indicato in narrativa;
all'esito, ovvero alternativamente, disporre la riunione del
[...] presente giudizio con il procedimento civile introdotto da va ai sensi dell'art. 273 CP_1
c.p.c., ovvero quantomeno ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; nel merito: disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettare integralmente le domande proposte dagli attori e disporre la divisione di quanto residuato sul c/c oggetto di causa fra tutti e 5 i fratelli TA e cioè TA , TA , TA NI, e . Con CP_1 Pt_1 Parte_2 CP_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art 15
T.F. IVA e C.P.A. come per legge”.
Contestualmente, nell'ambito del proc. n. 6590/2010 R.G.A.C., con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva i fratelli , e , CP_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 esponendo: - che in data 9.12.2008 era deceduto , lasciando, quali eredi legittimi i Parte_4 figli , NI, , e;
- a seguito della descrizione dei beni CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_2 immobili e mobili di cui si componeva la massa ereditaria relitta del de cuius, che il conto corrente n.35631.86 (aperto presso la filiale del Monte Dei Paschi Di Siena di Decollatura) dai quattro fratelli , e , era un ulteriore cespite pecuniario da Parte_3 Pt_1 Pt_2 CP_2 ricomprendere nell'asse ereditario poiché, a suo dire, le somme di danaro presenti o comunque transitate su detto c/c, sebbene intestato ai signori NI, , e , CP_2 Pt_2 Parte_1 sarebbero state riferibili in vita al defunto padre e dunque, dopo la morte di Parte_4 questi, apparterrebbero alla massa ereditaria con conseguente obbligo di collazione per le somme del conto dagli stessi percepite. Chiedeva, poi, che il giudizio RG n. 4431/2010, pendente davanti al Tribunale di Lamezia Terme, fosse riunito al procedimento RG n. 6590/10.
Si costituivano in detto giudizio e , spiegando Parte_3 Parte_2 Parte_1 domanda riconvenzionale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) per le motivazioni addotte nel corpo del presente atto rigettare la domanda attorea di riunione del procedimento n. 4431/2010 R.G.A.C. Tribunale di Lamezia Terme, pendente innanzi al Giudice dott. Gustavo Danise, prossima udienza fissata per la data del
Pagina 3 di 25 19.04.2011 con l'attuale procedimento portante il n. 6590/10 RGAC;
in subordine e se del caso disporre la riunione del procedimento n. 6590/10 RGAC con quello precedentemente instaurato
e portante il numero di ruolo n. 4431/10. In via principale e nel merito: dichiarare inammissibile
e rigettare, per le motivazioni di cui in narrativa, la proposizione della domanda di accertamento della simulazione soggettiva del conto corrente n. 35631.86 aperto presso la filiale di Decollatura del Monte dei Paschi di Siena;
In ogni caso: dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 713 e segg. del c.c. e degli artt.724 e segg. c.p.c. previa esatta identificazione dei beni caduti in successione e per l'effetto dichiarare la divisione dei detti beni in proprietà comune delle parti in causa, attribuendo a ciascuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota, con gli opportuni conguagli. In accoglimento della domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare che il signor è tenuto alla CP_1 collazione di quanto ricevuto dal sig. per l'avvio della propria attività di impresa Parte_4
e per l'effetto computare il valore di detta donazione ai fini della ricostituzione della massa ereditaria relitta, imputando ex sé in conto di legittima il valore di detta donazione;
accertare e dichiarare che anche il signor è tenuto alla collazione di quanto ricevuto dal sig. CP_2
per l'avvio della propria attività commerciale e per l'effetto computare detta Parte_4 donazione ai fini della ricostituzione della massa ereditaria relitta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art 15 T.F. IVA e C.P.A. come per legge”.
Con ordinanza del 8.02.2012, il G.I. designato disponeva la riunione del proc. n. 6590/2010
RGAC al proc. n. 4431/10 RGAC, viste le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
A seguito della riunione, in corso di causa, all'udienza del 19.06.2013 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, a seguito del decesso di NI TA, avvenuto in data
16.01.2013.
Con ricorso depositato il 30.07.2013, il giudizio veniva riassunto da il quale, CP_1 chiedeva la prosecuzione del giudizio nei confronti dei germani , e , nonché CP_2 Pt_2 Pt_1 degli eredi del fratello NI, sig.ri , , e Persona_1 Parte_4 Parte_6 Pt_5
e l'accoglimento delle conclusioni già rese nell'ambito dei giudizi n. RG 4431/10 e n.
[...]
RG 6590/10.
Si costituiva , reiterando le deduzioni e le conclusioni, di cui alla comparsa di CP_2 costituzione depositata in data 13.12.2010.
Pagina 4 di 25 Si costituivano, altresì, con comparsa , e gli eredi di NI Parte_2 Parte_1
TA, quali , TA , e TA , insistendo nelle Persona_1 Pt_4 Parte_5 Pt_6 domande già avanzate anche in via riconvenzionale e ribadendo l'interesse degli stessi a procedere allo scioglimento della comunione dei beni provenienti dalla successione di Pt_4
.
[...]
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale autorizzata ed all'udienza del
9.05.2018 precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2018, il G.I. diversamente impersonato rimetteva la causa sul ruolo ed al fine di decidere sulla domanda di simulazione del contratto di conto corrente n. 35631.86, Contr disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di - Filiale di Decollatura, tenuto conto dell'esito delle prove orali ammesse e delle risultanze della documentazione in atti.
La causa veniva istruita, nel prosieguo, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e valutare la massa ereditaria e a redigere un progetto di divisione dei beni (con elaborato peritale redatto dal dott. depositato il 23.03.2022). Persona_2
Depositata la CTU, la causa veniva riassegnata allo scrivente Giudice estensore che, con provvedimento del 19.05.2025 disponeva un'integrazione peritale.
All'udienza del 17.06.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia che la presente causa, vertendo (anche) in materia di azione di riduzione, deve essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis primo comma n. 6 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
Nell'odierno giudizio le domande sottoposte alla delibazione del Tribunale sono le seguenti:
1) domanda svolta da e nei confronti di Parte_3 Parte_2 Parte_1
per la ripartizione delle somme presenti sul conto corrente bancario n. 35631.86 CP_2 cointestato a tutti i predetti e aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (R.G. 4431/2010).
2) domanda svolta da contro e CP_2 Parte_3 Parte_2 Pt_1
per vedere loro ordinata la rendicontazione di tutte le operazioni svolte sul detto conto
[...] corrente, al fine di accertare quanto percepito da ciascuno dei cointestatari a proprio favore e determinare, quindi, la quota di ripartizione spettante ad ognuno (R.G. 4431/2010);
Pagina 5 di 25 3) domande svolta da (attore nel giudizio R.G. 6590/2010 e interventore CP_1 volontario nel giudizio R.G. 4431/2010) contro , Parte_3 CP_2 Parte_2
e TA al fine di: a) accertare la simulazione soggettiva dell'intestazione del conto Pt_1 corrente n. 3563186 per essere le somme ivi depositate, in realtà, riferibili al defunto padre e, pertanto, appartenenti alla massa ereditaria relitta;
b) in alternativa, accertare Parte_4 che le somme trasferite dal predetto conto corrente in favore dei soli 4 figli Parte_3
, e sono state oggetto di donazione dal padre ai predetti e, per l'effetto, CP_2 Pt_2 Pt_1 disporre che le stesse siano portate in collazione e imputate per valore alla massa ereditaria relitta;
c) accertare che le somme trasferite a qualunque titolo, anche tramite il conto corrente n.
35002,27 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, in favore dei soli 4 figli
[...]
, e sono state oggetto di donazione dal padre ai predetti e, per Pt_3 CP_2 Pt_2 Pt_1
l'effetto, disporre che le stesse siano portate in collazione e imputate per valore alla massa ereditaria relitta;
d) accertare che le predette donazioni hanno leso la quota di legittima spettante a e procedere alla riduzione delle donazioni stesse;
e) procedere alla formazione e CP_1 divisione della massa ereditaria di tra gli eredi legittimi e legittimari, tenendo Parte_4 conto del godimento esclusivo di due immobili appartenenti alla massa da parte di Parte_1
e Parte_3
4) domanda svolta da TA NI, TA TA (convenuti e attori in Pt_2 Pt_1 riconvenzionale del giudizio R.G. 6590/2010)
contro
TA e TA al fine di CP_1 CP_2 vedere accertato che gli stessi sono tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal padre TA
per l'avviamento delle rispettive attività commerciali e, per l'effetto, computare il valore Pt_4 delle relative donazioni nella massa ereditaria.
Le dette domande verranno delibate secondo l'ordine logico delle questioni e con motivazione volutamente concisa, oltre che distinta per paragrafi numerati, per ragioni di chiarezza espositiva.
1.1 Preliminare a qualunque pronuncia sul merito della lite, ex art. 456 c.c., è la dichiarazione di apertura della successione di , deceduta in Decollatura (CZ), il 9.12.2008. Parte_4
L'eredità deve essere devoluta agli eredi secondo le disposizioni in materia di successione legittima, ovverosia ab intestato, non avendo lasciato il de cuius delle disposizioni testamentarie e di ultima volontà.
Dunque l'eredità di TA si è devoluta, per legge, in favore dei cinque figli , Pt_4 CP_1
NI, , e TR TA. CP_2 Pt_2
Pagina 6 di 25 1.2 Ciò posto, deve essere innanzitutto esaminata la domanda sub 3.a) volta ad accertare la simulazione soggettiva dell'intestazione del conto corrente n. 3563186 in capo a NI,
e per essere le somme ivi depositate, in realtà, riferibili al defunto Pt_2 Pt_1 CP_2 padre e, pertanto, appartenenti alla massa ereditaria relitta. Parte_4
In proposito, deve innanzitutto rilevarsi, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di
[...]
, che “il legittimario o l'erede ab intestato che agisca per la Parte_7 simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 09/04/2025, n. 9364 che precisa, altresì, “Questi, ove impugni per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede;
non è tenuto ad accettare con beneficio di inventario neppure quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata
a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Cass. 30079/2019; Cass. 16365/2013)”). Invero, “in capo all'erede che attraverso l'azione di simulazione miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, quota in parte o in tutto lesa dalla disposizione simulata, non può essere disconosciuta, ai fini della prova della simulazione, ai sensi dell'articolo 1417 del c.c., la qualità di «terzo». In tale modo, infatti, l'erede difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al de cuius. Deriva, da quanto precede, pertanto, che essendo unico l'atto simulato che, una volta posta nel nulla, determinerà il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, l'erede inevitabilmente sì gioverà dell'accertata simulazione nella duplice veste di legittimario che recupera la sua quota e di erede legittimato chiamato per il residuo in assenza di disposizioni testamentarie, non essendo immaginabile che rispetto a un unico atto che si assume simulato, possa vigere contemporaneamente un doppio regime probatorio in relazione ai duplici effetti concreti che l'accertamento è in grado di produrre” (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2003, n. 6332; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, 4/4/2013, n.
8215; Cass., Sez. 2, 13/11/2009, n. 24134; Cass., Sez. 2, 26/4/2002, n. 6078; Cass., Sez. 2,
21/2/1986, n. 1049; Cass., Sez. 2, 27/10/1984, n. 5515; Cass., Sez. 2, 12/2/1981, n. 866; Cass.,
Sez. 2, 16/7/1980 n. 4612 e, più di recente, Cass. civ., Sez. II, Sent., 18/02/2025, n. 4220 nonché
Pagina 7 di 25 Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/04/2025, n. 10456, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023,
Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019).
Pertanto, nel caso di specie, TA il quale ha chiesto “la riduzione delle donazioni CP_1 effettuate dal "de cuius" in favore degli altri coeredi, in quanto lesive della sua quota di riserva, agendo per la tutela di un proprio autonomo diritto, è da ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova per presunzioni della simulazione, come previsto, in riferimento alla prova testimoniale, dall'art. 1417 c.c.” (Cass. civ., Sez. II, 24/02/2000, n. 2093).
Inoltre, deve escludersi che l'azione di simulazione sia prescritta in quanto “quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione” (Cass.
n. 6493 del 1986; Cass. n. 7909/90 nonché Cass. n. 4021/07), che nel caso di specie si colloca nel 2008.
Infine, non osta allo scrutinio della domanda di simulazione la circostanza che non sia parte dell'odierno giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena con la quale è intercorso il contratto di conto corrente la cui intestazione a quattro dei cinque fratelli si assume simulata, posto Pt_4 che – secondo il principio affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza del 14.5.2013 n. 11523 e applicabile per analogia al caso di specie – “nel giudizio volto all'accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è litisconsorte necessario, allorchè, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l'adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell'effetto traslativo. In questo caso, non sussiste, pertanto, per l'alienante - venditore alcun interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell'art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l'originario stipulante.
Ne consegue che, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Tale è il caso in esame, in cui, essendo stato il contratto di compravendita integralmente eseguito nei confronti dei terzi venditori - nè l'attuale resistente ha dimostrato l'interesse di costoro alla partecipazione al giudizio - gli stessi, nella controversia avente ad oggetto la declaratoria di simulazione relativa per interposizione fittizia - che mira a sostituire la persona interposta con il vero acquirente - si vengono a trovare in una posizione di indifferenza rispetto all'effettiva identità della persona dell'acquirente. In particolare, manca, nella loro posizione, l'interesse concreto ed
Pagina 8 di 25 attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c., non solo per proporre una domanda, ma anche per contraddire alla domanda altrui” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2014, n. 1466).
Ciò detto in diritto, ritiene il Tribunale che TA abbia assolto agli oneri di prova sullo CP_1 stesso incombenti essendo emersa dall'istruttoria acquisita una serie di circostanze fortemente indizianti del fatto che il conto corrente n. 35631.86 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena in data 27.02.1995 e formalmente intestato a TA NI, e Pt_2 Pt_1 CP_2 fosse in realtà stato acceso su mandato e con i soldi del genitore . Parte_4
In particolare: 1) la circostanza che fin dall'apertura del conto i quattro intestatari avevano delegato il proprio genitore ad operare sul medesimo conto come poi aveva liberamente fatto, a suo piacimento, con innumerevoli operazioni finanziarie di cui ha dato conto anche il CTU Dott.
(cfr. CTU depositata il 23.03.2022); 2) la circostanza che, per come Persona_2 emerso dagli accertamenti peritali, successivamente all'apertura del conto n. 35631.86 (a partire da agosto 1995 e, quindi, appena 6 mesi dopo l'apertura del conto), a seguito del rimborso di titoli e/o fondi, sono stati effettuati dal conto n. 35002.27 (intestato a ) dei prelievi Parte_4 di somme che sono state poi versate nello stesso giorno (o direttamente girocontate) sul conto n.
35631.86 per un importo complessivo che supera i 230.000,00 euro (cfr. tabella pag. 5 CTU
Dott. in atti) senza una formale giustificazione dei detti giroconti e senza Persona_2 che gli intestatari del detto ultimo conto abbiano offerto una qualche deduzione sul punto;
3) la circostanza che , uno degli intestatari del conto corrente in questione, abbia fin CP_2 dalla costituzione in giudizio dichiarato – anche contro il proprio interesse – che le somme presenti sul detto conto appartenevano, in realtà, al de cuius e, pertanto, dovendo rientrare nella massa ereditaria, le stesse avrebbero dovuto dividersi tra tutti e cinque i coeredi TA, non inficiando in alcun modo la sua prospettazione la circostanza che nel 2013 i cointestatari abbiano di comune accordo chiuso il rapporto con ripartizione tra le parti in quote uguali delle somme presenti sul conto de quo, attesa la convinta volontà da sempre espressa di rendere conto CP_2 di tutto anche al fratello;
4) la circostanza che anche e figli di CP_1 Testimone_1 Per_3
, hanno dichiarato di essere a conoscenza che i soldi sul conto in questione CP_2 appartenevano al de cuius (cfr. verbale di udienza del 22.03.2017).
A ciò si aggiunga il contenuto delle registrazioni riprodotte su supporto CD-ROM allegato agli atti e, in particolare quella avente ad oggetto la conversazione tra presenti del 30.11.2009 nella quale si sente dire “I soldi li ha avuti papà, perché lui ci ha fatto…ma però due Parte_2 assicurazioni, una a uno e l'altra all'altro, il 2003, perché ho visto mo' le carte…” (il
Pagina 9 di 25 riferimento, per come si intuisce, è alle due polizze di assicurazione sulla vita stipulate l'una in favore di e l'altra in favore di con addebiti di € 50.050,00 Parte_3 Parte_1 ciascuno sul conto corrente n. 35631.86, cfr. pag. 6 CTU Dott. ; “Questi Persona_2 soldi … che sono 279 mila euro, questi si devono dividere in cinque…”; “C'è stata fatta… a papà, una delega, te l'ha detto ? No. Una delega firmata da tutti e quattro che quei soldi CP_2 che aveva messo, lui era padrone assoluto, ne faceva quello che voleva”.
Orbene, sulla rilevanza probatoria di tale registrazione gioverà ricordare che, secondo un principio espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e applicabile anche al caso in esame di registrazione di conversazioni tra presenti, “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28398 del 29/09/2022;
Sez. L., Sentenza n. 31529 del 03/12/2019; Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 17/01/2019; Sez. L.,
Ordinanza n. 21898 del 07/09/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996; Sez. 2, Sentenza n.
12206 del 11/12/1993). Inoltre (…) il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 16/07/2024, n. 19622).
Ebbene, precisato che il Tribunale ha proceduto all'esame diretto della fonoregistrazione e, pertanto, non si pone alcuna questione di conformità tra la stessa e la trascrizione pure allegata al fascicolo di TA , deve innanzitutto evidenziarsi che la conversazione sopra CP_1 menzionata verteva tra soggetti che sono parte del giudizio ovvero, certamente, TA e CP_1 la quale, con la prima difesa utile (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) Parte_2 non ha contestato specificamente di aver preso parte alla detta conversazione del 30.11.2009 né la riferibilità a sé delle dichiarazioni oggetto della registrazione.
Invero, la sua difesa si è limitata a negare la partecipazione del solo TA alla CP_2 richiamata specifica conversazione, adducendo per TA e , con riguardo a Pt_2 Parte_1 tutte le registrazioni depositate, un disconoscimento del tutto generico fondato sul rilievo che le conversazioni prodotte rappresenterebbero degli stralci di altre conversazioni avvenute tra le parti e mancherebbero di continuità temporale.
Pagina 10 di 25 In proposito, tuttavia si osserva che nessuna delle parti contro cui sono state prodotte le registrazioni né, in particolare, – la quale, si ribadisce, non ha mai specificamente Parte_2 negato che la conversazione del 30.11.2009 si sia effettivamente tenuta né di aver pronunciato le frasi a lei riconducibili – ha indicato in alcun modo quali stralci dei dialoghi registrati non corrisponderebbero ai fatti avvenuti ovvero spiegato a quali altre conversazioni e con riguardo a quali altre situazioni dovevano riferirsi la menzione delle due polizze di assicurazione sulla vita, dei soldi che avrebbero dovuto spartirsi per cinque, della delega ad operare in favore del genitore, della totale libertà di quest'ultimo nella gestione delle somme, se non al conto corrente oggetto di controversia.
Non si comprende, poi, il rilievo circa la mancanza di continuità temporale tra le conversazioni registrate, essendo plausibile che esse si siano svolte in giorni diversi con conseguente discontinuità delle fonoregistrazioni e non inficiando, in ogni caso, tale rilievo il valore probatorio delle frasi sopra trascritte le quali sono state pronunciate nell'ambito di un'unica conversazione (quella del 30.11.2009) e riprodotte in una registrazione priva di interruzioni apprezzabili alla percezione del Tribunale.
Del tutto ipotetiche sono rimaste, poi, le affermazioni circa possibili manipolazioni o tagli nella trasposizione delle conversazioni su CD, non avendo le parti che avevano interesse a contestare le registrazioni nemmeno allegato in quali parti le dette conversazioni sarebbero state in qualche modo alterate.
Ciò detto, è bene precisare che, quando anche si volesse negare alle registrazioni in commento il valore di fonte di prova ex art. 2712 c.c., non potrebbe in alcun modo escludersi che le stesse, unitamente alle altre emergenze istruttorie sopra commentate, possano imperniare, per il loro rilievo (quanto meno) fortemente indiziante, un ragionamento presuntivo fondato sulla convergenza del molteplice.
Ed invero, “nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, anche a fronte di atti raccolti fuori dal processo e debitamente depositati in giudizio, i quali non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14768
Pagina 11 di 25 del 27/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023; Sez. L., Sentenza n. 32611 del
04/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12179 del
18/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 16/07/2024, n.
19622).
Nella specie, dunque, il Tribunale ritiene di poter valutare anche le dette registrazioni, (almeno) quali prove atipiche nel contesto dell'intero materiale istruttorio acquisito al giudizio, come idonee, in base alle argomentazioni offerte, a fornire elementi di giudizio sufficienti, in quanto non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.
Vieppiù che, nel caso in esame, tali elementi di giudizio, oltre a non essere smentiti da altre idonee risultanze probatorie, sono anzi fortemente confortati dalle considerazioni sopra svolte sub 1), 2) e 3) del presente paragrafo 1.2 le quali tutte convergono nel senso che l'intestazione del conto corrente n. 35631.86 a NI, e era, come dedotto e Pt_4 Pt_2 Pt_1 CP_2 dimostrato da , meramente apparente, per essere il vero titolare del conto il de CP_1 cuius . Parte_4
Per queste motivazioni, la domanda di simulazione svolta da con riguardo CP_1 all'intestazione del detto conto corrente deve essere accolta.
1.3 Una volta accertato che le somme depositate sul conto corrente n. 35631.86 appartenevano al de cuius e rientrano, quindi, nella massa ereditaria da dividere, è chiaro che i versamenti o le dazioni genericamente intese di cui (per tramite del detto conto corrente cointestato, come di quello n. 35002.27, intestato al solo TA ) hanno beneficiato Pt_4 alcuni dei coeredi devono essere qualificate come donazioni del de cuius con conseguente soggezione delle stesse alle regole della collazione.
Difatti, ai sensi dell'art. 737 c.c. "i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati". La Cassazione, nel compendiare la norma testè citata nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha precisato che “il discendente che concorre nella donazione deve conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto direttamente o indirettamente per donazione, sia questa diretta o indiretta o simulata, sotto qualsiasi forma” (v. Cass. n. 3266/1962).
La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive
Pagina 12 di 25 quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895). La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ. 28.06.1976 n. 2453).
Tanto detto in termini generali, le somme di cui hanno beneficiato TA , TA Pt_1
NI, e TA per come accertate dal CTU Dott. e Parte_2 CP_2 Per_2 riportate nel prospetto riepilogativo di pag. 7 della consulenza in atti, devono essere imputate alla quota di essi eredi donatari.
La domanda di TA sub 3.b) e 3.c) deve, quindi, anche sul punto essere accolta. CP_1
1.4 Non può trovare accoglimento, invece, la domanda dallo stesso spiegata sub 3.d) e volta ad accertare la lesione della sua quota legittima e conseguente riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius a favore degli altri eredi.
Invero, il CTU Ing. valutato il patrimonio del de cuius all'epoca di apertura Persona_4 della successione, ha accertato che la somma delle quote di legittima da soddisfare risultava ampiamente inferiore al relictum sicchè non si è verificata alcuna lesione della quota legittima dell'attore (cfr. pag. 239 ss. CTU Ing. . Persona_4
1.5 Deve essere parimenti rigettata la domanda sub 4) svolta in riconvenzionale da
[...]
(convenuti e attori in riconvenzionale del giudizio R.G. Pt_3 Parte_2 Parte_1
Pagina 13 di 25 6590/2010)
contro
TA e al fine di vedere accertato che gli stessi sono CP_1 CP_2 tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal padre TA per l'avviamento delle Pt_4 rispettive attività commerciali e, per l'effetto, computare il valore delle relative donazioni nella massa ereditaria.
Sul punto, il Collegio osserva che la prospettazione degli attori in riconvenzionale è rimasta al rango di mera allegazione assertiva, avendo la stessa trovato conferma unicamente nelle dichiarazioni rese dalle stesse parti in sede di interrogatorio libero (cfr. dichiarazioni di e Pt_1
a verbale di udienza del 24.02.2015) ed essendo stata, invece, smentita sia dalle Pt_2 dichiarazioni di , figlio di (cfr. verbale di udienza del 16.12.2016) e di Parte_4 CP_1
e figli di (cfr. verbale di udienza del 22.03.2017) sia Testimone_1 Per_3 CP_2 dalla produzione documentale dei convenuti in riconvenzionale e, in particolare: - per TA
1) il contratto di locazione del locale destinato a negozio sito in Piazza della Vittoria di CP_1
Decollatura sottoscritta dal de cuius ed il figlio TA il 11.01.1971 con successiva CP_1 integrazione, le ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto da al padre CP_1
e verbale di sfratto eseguito il 18.01.1973 su istanza di
contro
TA Pt_4 Parte_4
; 2) la scrittura privata di prestito del 11.01.1971 intercorsa tra il de cuius e , le CP_1 CP_1 cambiali attestanti i pagamenti eseguiti da a del corrispettivo della vendita CP_1 Pt_4 dell'attività commerciale, la dichiarazione sottoscritta il 13.02.1973 dal de cuius per ricevuta e restituzione dell'attrezzatura oggetto della scrittura privata di integrazione del contratto di locazione del 11.01.1971 (cfr. all.ti 39-45 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di TA
); - per TA , il brogliaccio redatto in parte dal defunto TA e in CP_1 CP_2 Pt_4 parte da ove risultano annotate le forniture di materiali di abbigliamento (tessuti etc.) ed CP_2 il saldo definitivo del conto di dare e avere tra padre e figlio alla data del 31.12.1961 (cfr. all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 di TA ). CP_2
Ebbene, quanto alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali di (figlio Parte_4 di ), e (figli di ), gioverà precisare che le altre CP_1 Tes_1 Per_3 CP_2 parti del giudizio non hanno sollevato rilievi di sorta circa la loro capacità a testimoniare nel presente giudizio (cfr. verbali delle udienze in cui gli stessi sono stati escussi) per cui la relativa questione non può essere rilevata d'ufficio in questa sede, potendo al più lo scrivente giudicante rilevare, sulla scorta del complessivo corredo probatorio, le circostanze e/o gli elementi per cui i detti testimoni dovrebbero ritenersi inattendibili (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-05-2020, n.
8528 “l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse a
Pagina 14 di 25 proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (cfr. Cass. 11377/2006)”.
Tanto precisato, sulla scorta degli altri elementi di conferma raccolti all'esito del giudizio, il
Tribunale ritiene che non vi siano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi , Parte_4
e per il solo rapporto di parentela con l'attore, non essendovi emergenze Tes_1 Per_3 istruttorie in base alle quali debba reputarsi inficiata la loro credibilità (cfr. Cass. civ. Sez. III,
20/01/2006, n. 1109).
Quanto alla rilevanza probatoria della documentazione allegata dai convenuti in riconvenzionale a dimostrazione della circostanza di non avere ricevuto gratuite elargizioni per l'avvio delle rispettive attività commerciali per avere pagato e restituito tutto quanto loro concesso dal de cuius, basti osservare che alcuna contestazione è stata sollevata in proposito dalle controparti nella prima difesa utile successiva alla relativa produzione (cfr. memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c. degli attori in riconvenzionale nonché verbale di udienza del 6.06.2012 immediatamente successiva allo scambio delle memorie istruttorie).
1.6 Ciò detto, nel passare allo scrutinio della domanda sub 3.e) volta alla formazione e divisione della massa ereditaria di tra gli eredi legittimi e legittimari, deve essere Parte_4 affrontata la questione del dedotto godimento esclusivo di due immobili appartenenti alla massa da parte di e TA NI. Parte_1
In proposito, deve evidenziarsi che con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. n.
6590/2010 TA e NI non hanno contestato di avere avuto il possesso Pt_1 Pt_4 esclusivo degli immobili indicati da TA (ovvero gli immobili siti in Piazza della CP_1
Vittoria e Via V. Veneto di Decollatura) avendo concentrato le loro difese sulla circostanza che quest'ultimo non avrebbe mai, prima del giudizio, chiesto ai fratelli di rilasciare i detti immobili o manifestato la volontà di servirsene o occuparsene.
Tale circostanza – che, in effetti, non ha smentito, non risultando in atti prova di aver CP_1 manifestato, prima dell'odierno giudizio, la volontà di utilizzare i detti beni o comunque non
Pagina 15 di 25 tollerare più l'altrui uso esclusivo – tuttavia, è rilevante solo al fine di individuare il momento a partire dal quale l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile.
In proposito, deve infatti ricordarsi che può pretendersi il versamento della cd. indennità di occupazione dalla domanda giudiziale che l'abbia espressamente reclamata o da preventiva costituzione in mora dell'occupante, rientrando il godimento dell'intero bene tra le facoltà di uso riconosciute al comproprietario dall'art. 1102 c.c., salva la pari utilizzabilità da parte degli altri comproprietari che espressamente la pretendano.
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ma, ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esclude che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti comproprietari” (cfr. Cass. n. 21902/04).
La norma cui occorre fare riferimento, dunque, è l'art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune “purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Si è osservato, in tema di comunione, che “l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari può essere consentito per accordo fra i partecipanti solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti che - trattandosi di beni immobili - deve essere espresso in forma scritta ad substantiam” (cfr. Cass. n. 8429/06).
Infatti, se è vero che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili.
Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza, l'uso del bene comune non costituisce occupazione abusiva ma è attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo da parte del comproprietario che gode in via esclusiva del compendio di non impedire agli altri condividenti
Pagina 16 di 25 l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili, con l'effetto che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che risulti inerte, mentre se il comproprietario abbia manifestato la volontà di utilizzare il bene o comunque non tollerare più l'altrui uso esclusivo,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile (vedi Tribunale Roma 3.4.2016).
In altre parole, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio,
a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte;
tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota dei frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Ai fini dell'accoglimento della domanda e della quantificazione dell'indennità dovuta, rileva dunque il momento in cui il comproprietario non occupante ha manifestato la propria volontà contraria all'uso esclusivo dell'immobile da parte dell'altro comproprietario e, a tal fine, in difetto di ulteriore idonea documentazione, rileva la data di proposizione della domanda.
Quanto alla stima dei frutti civili, prodotti dagli immobili in godimento separato ad un singolo condividente/comproprietario, il giudice può fare riferimento al reddito figurativo, ossia al canone locativo di mercato relativo all'immobile (cfr. Cass. n. 5504/2012: "I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato"; conf. Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 7716/1990).
Ebbene, come detto, nel caso di specie, il godimento esclusivo degli immobili citati da parte di e NI non è stato in sé oggetto di specifica contestazione e, anzi, la Parte_1 circostanza dedotta da quest'ultimo di aver sostenuto delle spese (la cui prova documentale non è stata, peraltro, rinvenuta in atti) per le riparazioni necessarie e urgenti del bene comune, senza – per quanto risulta – pretendere nulla dagli altri coeredi prima dell'odierno giudizio, depone nel senso che lo stesso ne avesse l'esclusiva disponibilità.
Peraltro, in assenza di prova di atti di costituzione in mora degli occupanti anteriori all'instaurazione del giudizio, la domanda di deve essere accolta solo a decorrere dalla CP_1 proposizione della domanda, nella misura individuata dal CTU a pagg.
2-11 della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025.
Pagina 17 di 25 Posto ciò, passando ad esaminare più specificamente il merito della domanda di divisione, si rileva che nell'ambito del presente giudizio non appaiono contestati dalle parti né il diritto di chiedere la divisione né la quantificazione delle quote di partecipazione dei singoli coeredi all'eredità.
Piuttosto i condividenti hanno mosso, durante il corso della controversia, una serie di contestazioni ed obiezioni afferenti principalmente i criteri di stima impiegati dal CTU nella valutazione dei beni costituenti l'asse e la stima stessa dell'intero compendio ereditario (e di rimando del valore delle singole quote spettanti ai coeredi secondo il progetto divisionale approntato dal perito), così come effettuata nella CTU predisposta dall'ing. Persona_4
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dalle parti i criteri di stima dell'asse ereditario, utilizzati dal CTU ing. appaiono al Tribunale condivisibili per ragionevolezza e per Per_4 la conformità degli stessi al dettato normativo. Infatti, deve ritenersi congrua, in assenza di valide ragioni idonee ad indurre il Collegio a discostarsi dalle risultanze della consulenza in atti, la stima attribuita ai vari beni facenti parte del compendio ereditario come evincibile dall'elaborato, avendo opportunamente il CTU precisato i parametri di riferimento utilizzati nella determinazione del valore dei diversi beni immobili, con specifica indicazione del metodo seguito nella valutazione, della tipologia di immobile, della categoria dello stesso, del valore di mercato e degli elementi positivi o negativi di giudizio.
Ogni rilievo delle parti è stato, in ogni caso, oggetto di puntuale riscontro da parte del CTU alle cui risposte si rimanda interamente (cfr. Allegato 3 – Valutazioni su osservazioni.pdf Per_4 depositato nel fascicolo telematico il 23.03.2022).
Peraltro, ai fini della validità e correttezza dell'anzidetta stima, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza del trascorrere di alcuni anni dal deposito della relazione peritale. La Cassazione ha difatti stabilito, secondo un approccio ermeneutico ormai consolidato, che “nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità, qualora non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa” (cfr. tra le tante Cass. n. 3635/2007).
Pagina 18 di 25 Nella specie, deve considerarsi che i beni formanti il compendio ereditario risultano essere perlopiù terreni e fabbricati di non facile trasferibilità e commercializzazione, oltre che di modesta capacità di apprezzamento nel tempo, e che, conseguentemente, la stima effettuata nel
2021 dal CTU possa essere ritenuta ancora valida ai fini del presente giudizio, nonostante il tempo trascorso dall'effettuazione della stessa (conferma la detta validità la recente relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025).
Ebbene, secondo l'ausiliario, il valore complessivo dei beni immobili ricadenti nella massa ereditaria da dividere risulta pari ad €uro 542.438,16.
Partendo da tale dato, il consulente ha dapprima predisposto diversi progetti di divisione individuando 5 quote anonime, con riserva di calcolare gli eventuali conguagli tra coeredi in seguito alle operazioni di sorteggio. Successivamente, su richiesta del G.I., ha formulato anche delle ipotesi di assegnazione delle quote ereditarie tra i coeredi sulla scorta del criterio del minimo conguaglio (cfr. provvedimento del 19.05.2025 nonché relazione peritale integrativa del
30.05.2025).
Ed invero, a parere del Tribunale, era opportuno definire nel merito l'odierna controversia ritenendo che la rimessione sul ruolo della causa al solo fine di dar luogo all'udienza di discussione dei progetti di divisione come prevista dall'art. 789 c.p.c. avrebbe costituito un mero formalismo dal carattere esclusivamente dilatorio e, in sostanza, nemmeno rispondente all'interesse effettivo e concreto delle parti di definizione della controversia.
Ciò anzitutto per l'anzianità della causa, pendente addirittura dal 2010; inoltre perché le parti hanno chiarito le rispettive posizioni sui progetti di divisione dettagliatamente nel corso dello svolgimento del procedimento.
D'altronde, deve rammentarsi che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. essendo sufficiente che il giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal CTU, e che “le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria” (cfr. ex plurimis Cass. 242/2010).
Sotto tale precipuo aspetto, non è davvero dubitabile, nella specie, che i condividenti abbiano escluso, con il loro comportamento all'interno del processo, la possibilità di una convergenza su uno dei progetti di divisione elaborati dal CTU ing. depongono in tal senso le varie Per_4
Pagina 19 di 25 obiezioni mosse dagli interessati alla stima dei beni ereditari effettuata in consulenza dall'ausiliario, le opposte prospettazioni delle parti circa le donazioni ricevute dal de cuius e il godimento esclusivo di alcuni immobili e la risalenza della causa che avrebbe dovuto suggerire, con forza, ai coeredi la ricerca di una soluzione consensuale della vicenda che mai è stata concretamente perseguita né, tantomeno, conseguita e realizzata (nonostante i rinvii disposti nel corso del giudizio al fine di tentare una soluzione bonaria della lite).
Pertanto il Collegio, investito della odierna decisione, ha “il potere sostitutivo di dichiarare, in luogo del giudice istruttore, l'esecutività del progetto, nonché quello di modificarlo e di formare un nuovo progetto ed ha, altresì, il potere di provvedere direttamente alla assegnazione delle quote ai condividenti mediante sorteggio o, in caso di quote diseguali, alla loro attribuzione ai condividenti medesimi” (così letteralmente Cass. n. 3483.1972, conf. Cass. n. 2117.1966; Cass.
n. 3448.1958 che afferma “qualora, ai sensi dell'art. 789, co. 3, c.p.c., la causa sia rimessa al
Collegio, questo, nel pronunciare sulle contestazioni sorte tra le parti in ordine al progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore, è investito della cognizione piena delle questioni sottoposte al suo esame, e può esercitare in via sostitutiva tutti i poteri spettanti al giudice istruttore per ciò che attiene alla formazione o messa a punto del progetto”; non risultano pronunzie difformi).
Quindi la presente sentenza è da considerarsi definitiva (cfr. Cass. n. 4080/1986 e Cass. n.
3788/1994), perché risolve “tutte le contestazioni insorte tra le parti in ordine al diritto e alle modalità di svolgimento della divisione” (così Cass. n. 4080/1986).
Inoltre, gioverà ricordare che il principio dell'estrazione a sorte dei lotti di pari valore non è assoluto ma è derogabile purchè la deroga sia sostenuta da adeguata motivazione facente riferimento alle circostanze concrete della fattispecie in decisione, come risulta dalla seguente condivisibile massima: "in tema di divisione ereditaria il principio posto dall'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, essendo consentito al giudice di derogarvi allorchè la predetta soluzione presenti degli inconvenienti che peraltro debbono essere opportunamente valutati. Ne deriva che il principio anzidetto è violato quando, pur risultando la coincidenza di valore dei vari lotti, il giudice proceda con il criterio della assegnazione diretta, senza indicare alcuna ragione per
l'esclusione del sorteggio" (Cass., Civ., Sez. Il, 9.12.1995, n. 12630).
In altri termini la Cassazione ha stabilito che "in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.
Pagina 20 di 25 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e pertanto, è derogabile in base
a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte" (Cassazione n. 4426/2017 del 21/2/2017).
Orbene, sulla base dei suesposti principi di diritto, questo Collegio ritiene di non ricorrere all'estrazione a sorte per l'attribuzione delle quote ai condividenti;
si considera infatti maggiormente opportuno darsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria in atto tra le odierne parti e procedere alle assegnazioni secondo il “PROGETTO DI DIVISIONE (IPOTESI
N. 2)” di pag. 17 e 21-25 della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025 predisposto dal consulente d'ufficio ing. secondo il criterio nel minimo conguaglio (cfr. Persona_4
Cass. civ. n. 726/2018 secondo cui “In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura”), tenendo conto, per tutte le motivazioni sopra esplicitate, oltre ai valori degli immobili da dividere, delle somme complessive transitate sui due conti correnti oggetto di controversia (il conto n. 35002.27 intestato al de cuius ed il conto n. 35631.86 di cui è stata accertata la natura simulata della cointestazione a quattro dei coeredi) nonché dei frutti maturati dal 2010 ad oggi dai coeredi e . Parte_3 Parte_1
Tale progetto prevede di assegnare:
“- al coerede TA NI si assegnano i lotti n. 8 (lotto di terreno agricolo censito in catasto terreni del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, porzioni delle particelle 694,
696 e 812) e n. 9 (lotto di terreno agricolo censito in catasto terreni del comune di Decollatura al foglio di mappa 47, particella 338), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro
6.858,17 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 8 – di €uro 4.829,56 – e del valore venale del lotto n. 9 – di €uro 2.028,61); posto che la quota spettante a risulta Parte_3 pari ad €uro 22.741,67, il conguaglio economico che il coerede in argomento dovrà ricevere dalla massa ereditaria risulterà pari a €uro 15.883,50;
Pagina 21 di 25 - al coerede TA si assegna il lotto n. 3 (unità immobiliare adibita ad esercizio CP_2 commerciale censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 1) e n. 6 (unità immobiliare in corso di costruzione adibita a civile abitazione con annessi magazzini e corte esterna pertinenziale censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, particella 697), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 153.142,55 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 3 – pari ad €uro
90.300,68 – e del lotto n.
6 - pari ad €uro 62.841,87); posto che la quota spettante a TA
risulta pari ad €uro 137.056,45,10, il conguaglio economico che il coerede in CP_2 argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro 16.086,10; - al coerede
TA si assegnano i lotti n. 1 (unità immobiliare adibita a civile abitazione censita in CP_1 catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno
3), n. 4 (unità immobiliare adibita a civile abitazione censita in catasto fabbricati del comune di
Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 2) e n. 5 (unità immobiliare adibita
a civile abitazione con annessi magazzini censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, particella 43, subalterni 1, 2 e 6), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 223.354,96 (pari alla somma del valore venale del lotto n. 1 – di €uro 106.451,74 –, del valore venale del lotto n. 4 – di €uro 59.045,71 e del valore venale del lotto n. 5 – di €uro
57.857,51); posto che la quota spettante a TA risulta pari ad €uro 223.354,96, il CP_1 conguaglio economico che il coerede in argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro 8.017,56;
- al coerede TA si assegna il lotto n. 2 (unità immobiliare adibita a civile abitazione Pt_2 censita in catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 21, particella 139, subalterno 4), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 123.934,50; posto che la quota spettante a TA risulta pari ad €uro 123.934,50, il conguaglio economico che il Pt_2 coerede in argomento dovrà ricevere dalla massa ereditaria risulterà pari a €uro 8.894,20;
- al coerede TA si assegna il lotto n. 7 (lotto di terreno edificabile censito in Persona_5 catasto fabbricati del comune di Decollatura al foglio di mappa 37, porzioni delle particelle
694, 696 e 812), il cui valore venale complessivo risulta pari ad €uro 35.147,98; posto che la quota spettante a TA TR risulta pari ad €uro 34.473,95, il conguaglio Per_5 economico che il coerede in argomento dovrà versare alla massa ereditaria risulterà pari a €uro
674,03” (cfr. pag. 26 ss. relazione integrativa CTU depositata il 30.05.2025).
Pagina 22 di 25 In conclusione, va disposto lo scioglimento della comunione ereditaria in atto esistente tra
, TA , TA ed eredi di TA NI Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 secondo il progetto divisionale precedentemente richiamato e riprodotto.
In proposito, deve essere disattesa la richiesta formulata da nelle note di CP_1 trattazione scritta del 3.06.2025 e nella comparsa conclusionale, che, nell'esprimere la sua preferenza per la ““quota” di n. 1 della relazione integrativa”, ha domandato l'assegnazione in suo favore, “oltre che degli immobili ivi elencati, anche del magazzino identificato al NCEU al
Foglio di mappa n. 21, p.lla 139, sub. 2, e cioè del lotto 4, onde così compensare/indennizzare, seppure in parte, l'erede TA del mancato godimento dei beni immobili oggetto di CP_1 divisione, oltre che del mancato godimento delle somme a lui spettanti, godute dagli altri eredi, per come le risultanze istruttorie avevano dimostrato”. Ciò “tenuto conto, altresì, dello stato degli immobili, dei luoghi in cui essi sono ubicati (paese di montagna) e della palese sopravvalutazione degli stessi (che in ogni caso … non compenserebbe mai il mancato godimento della ingente somma che alla dipartita del di Lui padre sarebbe spettata al sig.
invece trattenuta, goduta e utilizzata dagli altri fratelli coeredi” (cfr. pag. 18 CP_1 comparsa conclusionale in atti).
Sul punto, deve innanzitutto rilevarsi che nella relazione integrativa depositata il 30.05.2025 non risulta riportata alcuna divisione in quote numerate ovvero la menzione di una “quota n. 1”, avendo il CTU ricapitolato la massa ereditaria in “lotti” da 1 a 9 e formulato dei progetti di divisione (con assegnazione diretta di una certa quota, non numerata, a ciascun coerede) a seconda dell'ipotesi divisionale prescelta tra le 4 predisposte, mentre nella prima relazione di
CTU depositata il 23.03.2022, le “quote” anonime individuate dall'esperto sono indicizzate (non per numeri ma) per lettere dalla A alla E.
Non è, quindi, ben chiaro l'oggetto della richiesta di preferenziale assegnazione non essendo possibile rintracciare con certezza quale sia questa “quota n. 1” né “i beni immobili ivi elencati”
a cui la parte si riferisce.
In ogni caso, disattesi i rilievi di (ritenuta) sopravvalutazione dei beni (avendo il CTU congruamente motivato le sue stime), quando anche avesse inteso esprimere una CP_1 preferenza per l'ipotesi divisionale (e non la “quota”) n. 1 – che non tiene conto dei frutti civili maturati dal 2010 da NI e (cfr. pag. 17 relazione CTU integrativa) – salvo Pt_1 richiedere, in più, il lotto n. 4 per “compensare/indennizzare, seppure in parte, l'erede TA
del mancato godimento dei beni immobili oggetto di divisione oltre che del mancato CP_1
Pagina 23 di 25 godimento delle somme a lui spettanti”, il Collegio ritiene che la richiesta, salvo diverso accordo tra i coeredi, non possa essere accolta e la divisione debba essere confermata, in coerenza con le domande formulate ed accolte, esattamente nei termini dell'ipotesi divisionale n. 2 sopra riportata che, invece, tiene conto proprio sia dei frutti civili maturati da NI e dal Pt_1
2010 al 2025, con l'aggiunta, per di più, dell'interesse legale valutato per ciascun anno sulla scorta dei Decreti Ministeriali succedutisi (cfr. pag. 7 CTU integrativa) sia delle somme in denaro prelevate dai conti correnti del de cuius in funzione del maggiore interesse legale maturato (posto che il precedente calcolo degli interessi era rimasto fermo al 2021, cfr. pag. 2 nonché 11 e ss. CTU integrativa).
Resta assorbita ogni altra questione e, in particolare, le domande sub 1) e 2), avendo gli accertamenti peritali svolti in corso di causa esaurito le questioni ad esse sottese.
2. Stimasi equo porre le spese di consulenza tecnica relative alle operazioni divisionali a carico della massa ereditaria (i.e. dei condividenti pro quota), mentre le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito complessivo del giudizio ed i rapporti di stretta parentela intercorrenti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara aperta la successione di , deceduto in Decollatura (CZ) il 9.12.2008; Parte_4
2) dichiara la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona della cointestazione del conto corrente acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena n. 3563186 a TA NI,
TA , TA e TA per essere il vero titolare del conto il de cuius CP_2 Pt_2 Pt_1
TA ; Pt_4
3) accerta e dichiara che l'eredità di è costituita dai beni immobili specificamente Parte_4 individuati a pag. 13 ss. della relazione peritale integrativa depositata il 30.05.2025 nonchè dai conti correnti n. 35631.86 e n. 35002.27 accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e, per l'effetto, che le somme donate a TA , TA NI, TA e Pt_1 Pt_2 CP_2 per tramite dei detti conti devono essere imputate alla quota di essi eredi donatari;
4) dichiara sciolta la comunione ereditaria esistente sopra i predetti beni;
5) per l'effetto, dichiara esecutivo il “PROGETTO DI DIVISIONE (IPOTESI N. 2)” di pag. 21 ss. della relazione peritale integrativa redatta dal consulente tecnico d'ufficio ing.
[...]
depositata in data 30.05.2025, da intendersi qui riportato e trascritto;
Per_4
Pagina 24 di 25 6) autorizza le conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge da parte della Conservatoria dei
Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità;
7) rigetta tutte le altre domande delle parti;
8) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
9) pone le spese di consulenza tecnica relative alle operazioni divisionali e successiva integrazione a carico dei condividenti, in ragione della rispettiva quota di partecipazione alla massa ereditaria.
Lamezia Terme, 11.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Dott. NI Garofalo
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