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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3316/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219000992967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219000992967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160021023751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170014396369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 309/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, che aveva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1, nella qualità di erede del Sig. Nominativo_1 , avverso l'intimazione di pagamento n. 05720219000992967000 relativa a cartelle per tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
L'appellante deduce:
che le cartelle furono regolarmente notificate (20.10.2016 e 28.06.2017);
che la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione del 06.08.2019;
che, in ogni caso, i termini sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020 e prorogati al 31 dicembre 2023 ex art. 12 D.Lgs. 159/2015, con ulteriore slittamento di 478 giorni, spostando la scadenza al 2025.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Resistente_1 chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica dell'intimazione n. 05720189012561751/00, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito in Comune, è nulla poiché il destinatario era deceduto.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7391/2019) esclude l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. in caso di morte del contribuente, imponendo la notifica agli eredi personalmente o collettivamente ed impersonalmente (art. 65 DPR 600/73).
La morte non è assimilabile all'irreperibilità o al rifiuto di ricevere l'atto, come chiarito dalle Sezioni Unite
(sent. n. 14916/2016), che qualificano tale vizio come nullità e non inesistenza.
Gli altri motivi sono assorbiti dal precedente
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3316/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219000992967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219000992967000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160021023751000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170014396369000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 309/2/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, che aveva accolto il ricorso della Sig.ra Resistente_1, nella qualità di erede del Sig. Nominativo_1 , avverso l'intimazione di pagamento n. 05720219000992967000 relativa a cartelle per tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
L'appellante deduce:
che le cartelle furono regolarmente notificate (20.10.2016 e 28.06.2017);
che la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione del 06.08.2019;
che, in ogni caso, i termini sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ai sensi dell'art. 68 D.L.
18/2020 e prorogati al 31 dicembre 2023 ex art. 12 D.Lgs. 159/2015, con ulteriore slittamento di 478 giorni, spostando la scadenza al 2025.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Resistente_1 chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica dell'intimazione n. 05720189012561751/00, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito in Comune, è nulla poiché il destinatario era deceduto.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7391/2019) esclude l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c. in caso di morte del contribuente, imponendo la notifica agli eredi personalmente o collettivamente ed impersonalmente (art. 65 DPR 600/73).
La morte non è assimilabile all'irreperibilità o al rifiuto di ricevere l'atto, come chiarito dalle Sezioni Unite
(sent. n. 14916/2016), che qualificano tale vizio come nullità e non inesistenza.
Gli altri motivi sono assorbiti dal precedente
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.