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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2150/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPI Parte_1 C.F._1
EMANUELA
e
RI OT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI C.F._2
ALESSANDRO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“(Mutuo rispetto)
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi da vincoli reciproci e di fissare il proprio domicilio/residenza ove riterranno opportuno, prestandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità valevole per l'espatrio anche per i figli. I sigg. e Parte_1
TA RI si impegnano altresì a comportarsi secondo correttezza, onde non gravarsi l'un l'altra di maggiori oneri, senza fondato motivo;
(Affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre dei figli, contributo al mantenimento da parte del padre, spese straordinarie necessarie e voluttuarie relative ai figli)
2.
2.1 CALENDARIO, FESTIVITÁ E VACANZE
I figli minori e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
coniugi affinché ciascuno di loro mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e riceva idonea cura, educazione, istruzione e assistenza morale, anche conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli,
tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, saranno assunte di comune accordo dai genitori medesimi;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento dei minori in
Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un equilibrata e serena relazione affettiva dei figli con entrambi i genitori, questi si impegnano a collaborare lealmente e fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli e del loro diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita, si impegnano altresì a prestarsi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, così da consentire ad entrambi i figli di trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore, realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori (massima espressione dei principi sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso) e consentendo ai figli di avere un pieno e totale rapporto con entrambi i genitori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti i minori saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà i figli presso di sé. I genitori riconoscono congiuntamente quale scelta migliore per la corretta e serena crescita dei figli, la collocazione presso la madre degli stessi, i quali staranno con i due genitori secondo un calendario ripartito come di seguito:
a) i figli staranno con il padre presso la dimora ove il medesimo si è già trasferito, sita in Modena, Strada
Lesignana n. 7 e nella futura dimora in cui si trasferirà entro la fine del corrente anno sita in Modena,
Via Mario Allegretti n. 58, il lunedì e il martedì, mentre con la madre il mercoledì, giovedì e venerdì,
con espressa previsione che nei giorni in cui i minori staranno presso il padre sarà la madre a curarsi di accompagnarli a scuola e viceversa;
b) a weekend alternati il padre andrà a prenderli a casa della madre il sabato alle ore 9:30 e trascorrerà
con loro l'intero fine settimana;
c) durante le vacanze invernali e pasquali, i figli staranno con il padre ad anni alterni nei giorni festivi,
mentre nei giorni feriali si seguirà il calendario sopra riportato avendo cura di alternare, salvo diverso accordo:
le giornate della Vigilia e del Natale;
Capodanno ed Epifania;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di ritagliarsi nelle giornate della Vigilia di Natale, di Natale, e di Pasqua
momenti di incontro con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo.
d) durante l'estate i figli staranno con i genitori due settimane non consecutive, almeno sino all'anno
2028 compreso, dopodiché, a partire dal 2029, le predette settimane di ferie potranno anche essere consecutive. Le ferie, verranno, definite tra i coniugi ogni anno entro e non oltre la fine del mese di aprile e in caso di mancato accordo sul periodo di vacanza, negli anni pari prevarrà la scelta materna e negli anni dispari quella paterna.
e) il sig avrà l'obbligo di comunicare alla sig.ra TA la località di soggiorno ed il numero Pt_1
di telefono ove i figli possono essere reperibili in tali periodi di vacanza;
analogo obbligo avrà la sig.ra
TA nei confronti del sig allorquando ciascun genitore si recherà con i figli in villeggiatura Pt_1
e/o comunque pernotterà con i figli fuori dalle reciproche residenze. I coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi con i figli, durante i periodi di vacanza, anche all'estero a condizione che i paesi di destinazione siano luoghi turistici o comunque sicuri.
f) I coniugi si impegnano, in ogni caso, a consentire che, nel giorno del compleanno di ciascuno dei figli, anche il genitore presso cui i minori non sono collocati possa trascorrere del tempo con loro per festeggiare l'evento.
I genitori concordano che i periodi sopra indicati tutti potranno essere oggetto di saltuaria variazione,
anche a fronte di richieste dei figli medesimi, a condizione che ciascuna singola variazione sia espressamente e preventivamente concordata dai genitori, sempre avuto riguardo all'interesse prioritario dei figli medesimi. In tal senso dovranno essere espressamente concordati dai genitori eventuali periodi di vacanza che dovessero comportare la non frequentazione scolastica per uno o più
giorni.
Resta inteso che, qualora per qualsiasi motivo il genitore non possa trascorrere personalmente del tempo con i figli nei giorni a lui assegnati, dovrà preventivamente verificare la disponibilità dell'altro genitore a occuparsene e, in ogni caso, ottenere la sua autorizzazione prima di affidare i minori a terze persone.
Si precisa che non sono considerati “terzi” i nonni e gli altri parenti.
2.2 MANTENIMENO DEI FIGLI ORDINARIO E STRAORDINARIO
I coniugi si danno atto di aver concordato il mantenimento dei figli minorenn e , in Per_1 Per_2
considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto delle necessità e dell'interesse dei figli, come segue: Il sig verserà alla sig.ra TA RI, a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli, la complessiva somma di €. 700,00 (settecento/00) mensili, con decorrenza dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e verrà aggiornata secondo gli indici ISTAT (con riferimento al dato C.C.I.A.A.) come per legge, con applicazione già dall'anno successivo alla comparizione in oggetto.
Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore secondo le modalità e previsioni stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che si trascrive, fatto salvo che per il termine di rimborso delle spese straordinarie che viene concordemente anticipato all'ultimo giorno del mese in cui tali spese sono state sostenute:
• spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare), che non richiedono ii preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e ) mensa;
• spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare), che richiedono ii preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e – mail, fax, etc.), dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese dell'esibizione.
2.3 UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEI FIGLI
Le parti convengono espressamente che, come già in costanza di matrimonio, le immagini dei figli non potranno essere pubblicate sui social network, né utilizzate come immagine del profilo su piattaforme di messaggistica o altri sistemi similari, salvo specifico accordo tra i genitori.
(Assegnazione della casa coniugale,
sistemazione dei beni patrimoniali dei coniugi)
3. I coniugi stabiliscono, altresì, quanto segue, in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché
alla sistemazione dei propri beni patrimoniali:
- 3.1 La casa coniugale sita a Modena (MO), Via Jacopone da Todi n. 24, di proprietà della madre del sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultima ed alla stessa assegnata, che continuerà ad Pt_1
occuparla, assumendosene gli oneri e le spese. A tal proposito, la sig.ra TA si impegna a riconoscere alla proprietaria dell'unità immobiliare un contributo pari ad €.500,00 (cinquecento/00)
mensili come sino ad oggi fatto dalla famiglia, a titolo di rimborso spese e ciò considerato che ad oggi le utenze sono esclusivamente intestate alla proprietaria dell'immobile medesimo che ne sopporta integralmente i costi.
- 3.2 L'assegno Familiare Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra TA a fronte della rinuncia in suo favore qui espressa da parte del sig e, a tal fine, il sig si impegna a prestare Pt_1 Pt_1
il proprio consenso e la propria collaborazione in ogni sede necessaria.
- 3.3 Come descritto in premessa, la sig.ra TA è oggi piena ed esclusiva proprietaria e titolare della quota pari ad un terzo (1/3) del capitale sociale della società Pr con sede legale in Nonantola CP_1
(MO) (C.F. e P.IV ), mentre il sig pieno ed esclusivo proprietario e titolare P.IVA_1 Pt_1
dell'intera residua quota pari ai due terzi (2/3) del capitale sociale della anzidetta società.
Con contratto preliminare, condizionato alla presentazione del presente ricorso per separazione consensuale e allegato al presente atto, la sig.ra TA si è impegnata a cedere e vendere la quota pari ad un terzo (1/3) di sua esclusiva proprietà del capitale sociale della società Pr sig CP_2 Parte_1
, il quale, contestualmente impegnatosi ad acquistare detta quota diverrà socio unico di tale
[...]
società.
La predetta cessione è convenuta al prezzo complessivo di €200.000,00 (duecentomila/00), che verrà
corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto definitivo. L'operazione verrà
formalizzata a ministero del Notaio dott con studio in 41032 Cavezzo (MO), Piazza Persona_3
Tre Martiri n.1.
Il summenzionato trasferimento viene effettuato in esecuzione degli accordi di separazione ed è
elemento indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
A divisione del patrimonio comune i coniugi, altresì, concordano:
- 3.4 I rapporti attualmente in essere con gli istituti bancari e/o finanziari intestati a ciascuno dei coniugi in via esclusiva, rimarranno di titolarità e proprietà esclusiva del rispettivo intestatario, senza alcuna corresponsione di sorta.
I conti bancari cointestati invece verranno suddivisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. - 3.5 L'autovettura Ford Fiesta tg. EJ772XJ di proprietà del sig , rimane di proprietà Parte_1
esclusiva del medesimo, con espressa rinuncia della sig.ra TA RI ad ogni eventuale rivendica e/o pretesa ad essa inerente.
- 3.6 L'autovettura Renault EN tg. FJ083WE di proprietà della sig.ra TA RI, rimane di proprietà esclusiva della medesima, con espressa rinuncia del sig ad ogni eventuale Parte_1
rivendica e/o pretesa ad essa inerente.
- 3.7 I coniugi convengono reciprocamente di non richiedersi alcunché a titolo di mantenimento,
provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo adeguato reddito da attività lavorativa. I coniugi con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente ricorso dichiarano, pertanto, di aver risolto tra loro ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e, conseguentemente, di non avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in relazione ad ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale tra loro intercorso sia in costanza di matrimonio che in precedenza, diretti e/o indiretti e/o ad essi connessi e/o collegati e/o dipendenti. I coniugi si danno reciprocamente atto che al fine della ripartizione paritetica dei beni si è avuto riguardo anche ai prelievi dal patrimonio comune, come rispettivamente operati a tutt'oggi e agli acquisiti effettuati con impiego di denaro tratto dai rispettivi patrimoni personali. I coniugi precisano, altresì, che ai fini della paritetica ripartizione del patrimonio comune si è avuto riguardo anche agli acquisiti effettuati con impiego di corrispettivo di beni e/o frutti personali. I coniugi dichiarano, pertanto, espressamente, che la ripartizione come sopra stabilita è ad ogni effetto equa e paritetica e viene, pertanto, accettata anche in via di transazione, allo scopo di prevenire qualsivoglia controversia che in futuro possa insorgere tra i coniugi. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente a soddisfare eventuali obbligazioni da lui contratte verso terzi in genere non rese note all'altro coniuge, con espressa manleva, quindi, per l'altro coniuge.
****
Le spese del presente giudizio saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti;
”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da RI OT, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/10/1986 e RI OT nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.20, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2150/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPI Parte_1 C.F._1
EMANUELA
e
RI OT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI C.F._2
ALESSANDRO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“(Mutuo rispetto)
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi da vincoli reciproci e di fissare il proprio domicilio/residenza ove riterranno opportuno, prestandosi fin da ora il consenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità valevole per l'espatrio anche per i figli. I sigg. e Parte_1
TA RI si impegnano altresì a comportarsi secondo correttezza, onde non gravarsi l'un l'altra di maggiori oneri, senza fondato motivo;
(Affidamento condiviso dei figli, collocamento presso la madre dei figli, contributo al mantenimento da parte del padre, spese straordinarie necessarie e voluttuarie relative ai figli)
2.
2.1 CALENDARIO, FESTIVITÁ E VACANZE
I figli minori e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
coniugi affinché ciascuno di loro mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e riceva idonea cura, educazione, istruzione e assistenza morale, anche conservando rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli,
tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, saranno assunte di comune accordo dai genitori medesimi;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento dei minori in
Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un equilibrata e serena relazione affettiva dei figli con entrambi i genitori, questi si impegnano a collaborare lealmente e fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli e del loro diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita, si impegnano altresì a prestarsi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, così da consentire ad entrambi i figli di trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore, realizzando, altresì, quella collaborazione tra i genitori (massima espressione dei principi sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso) e consentendo ai figli di avere un pieno e totale rapporto con entrambi i genitori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti i minori saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà i figli presso di sé. I genitori riconoscono congiuntamente quale scelta migliore per la corretta e serena crescita dei figli, la collocazione presso la madre degli stessi, i quali staranno con i due genitori secondo un calendario ripartito come di seguito:
a) i figli staranno con il padre presso la dimora ove il medesimo si è già trasferito, sita in Modena, Strada
Lesignana n. 7 e nella futura dimora in cui si trasferirà entro la fine del corrente anno sita in Modena,
Via Mario Allegretti n. 58, il lunedì e il martedì, mentre con la madre il mercoledì, giovedì e venerdì,
con espressa previsione che nei giorni in cui i minori staranno presso il padre sarà la madre a curarsi di accompagnarli a scuola e viceversa;
b) a weekend alternati il padre andrà a prenderli a casa della madre il sabato alle ore 9:30 e trascorrerà
con loro l'intero fine settimana;
c) durante le vacanze invernali e pasquali, i figli staranno con il padre ad anni alterni nei giorni festivi,
mentre nei giorni feriali si seguirà il calendario sopra riportato avendo cura di alternare, salvo diverso accordo:
le giornate della Vigilia e del Natale;
Capodanno ed Epifania;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di ritagliarsi nelle giornate della Vigilia di Natale, di Natale, e di Pasqua
momenti di incontro con l'altro genitore, sempre salvo diverso accordo.
d) durante l'estate i figli staranno con i genitori due settimane non consecutive, almeno sino all'anno
2028 compreso, dopodiché, a partire dal 2029, le predette settimane di ferie potranno anche essere consecutive. Le ferie, verranno, definite tra i coniugi ogni anno entro e non oltre la fine del mese di aprile e in caso di mancato accordo sul periodo di vacanza, negli anni pari prevarrà la scelta materna e negli anni dispari quella paterna.
e) il sig avrà l'obbligo di comunicare alla sig.ra TA la località di soggiorno ed il numero Pt_1
di telefono ove i figli possono essere reperibili in tali periodi di vacanza;
analogo obbligo avrà la sig.ra
TA nei confronti del sig allorquando ciascun genitore si recherà con i figli in villeggiatura Pt_1
e/o comunque pernotterà con i figli fuori dalle reciproche residenze. I coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi con i figli, durante i periodi di vacanza, anche all'estero a condizione che i paesi di destinazione siano luoghi turistici o comunque sicuri.
f) I coniugi si impegnano, in ogni caso, a consentire che, nel giorno del compleanno di ciascuno dei figli, anche il genitore presso cui i minori non sono collocati possa trascorrere del tempo con loro per festeggiare l'evento.
I genitori concordano che i periodi sopra indicati tutti potranno essere oggetto di saltuaria variazione,
anche a fronte di richieste dei figli medesimi, a condizione che ciascuna singola variazione sia espressamente e preventivamente concordata dai genitori, sempre avuto riguardo all'interesse prioritario dei figli medesimi. In tal senso dovranno essere espressamente concordati dai genitori eventuali periodi di vacanza che dovessero comportare la non frequentazione scolastica per uno o più
giorni.
Resta inteso che, qualora per qualsiasi motivo il genitore non possa trascorrere personalmente del tempo con i figli nei giorni a lui assegnati, dovrà preventivamente verificare la disponibilità dell'altro genitore a occuparsene e, in ogni caso, ottenere la sua autorizzazione prima di affidare i minori a terze persone.
Si precisa che non sono considerati “terzi” i nonni e gli altri parenti.
2.2 MANTENIMENO DEI FIGLI ORDINARIO E STRAORDINARIO
I coniugi si danno atto di aver concordato il mantenimento dei figli minorenn e , in Per_1 Per_2
considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto delle necessità e dell'interesse dei figli, come segue: Il sig verserà alla sig.ra TA RI, a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli, la complessiva somma di €. 700,00 (settecento/00) mensili, con decorrenza dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e verrà aggiornata secondo gli indici ISTAT (con riferimento al dato C.C.I.A.A.) come per legge, con applicazione già dall'anno successivo alla comparizione in oggetto.
Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore secondo le modalità e previsioni stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che si trascrive, fatto salvo che per il termine di rimborso delle spese straordinarie che viene concordemente anticipato all'ultimo giorno del mese in cui tali spese sono state sostenute:
• spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare), che non richiedono ii preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e ) mensa;
• spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche
(da documentare), che richiedono ii preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e – mail, fax, etc.), dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese dell'esibizione.
2.3 UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEI FIGLI
Le parti convengono espressamente che, come già in costanza di matrimonio, le immagini dei figli non potranno essere pubblicate sui social network, né utilizzate come immagine del profilo su piattaforme di messaggistica o altri sistemi similari, salvo specifico accordo tra i genitori.
(Assegnazione della casa coniugale,
sistemazione dei beni patrimoniali dei coniugi)
3. I coniugi stabiliscono, altresì, quanto segue, in merito all'assegnazione della casa coniugale nonché
alla sistemazione dei propri beni patrimoniali:
- 3.1 La casa coniugale sita a Modena (MO), Via Jacopone da Todi n. 24, di proprietà della madre del sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultima ed alla stessa assegnata, che continuerà ad Pt_1
occuparla, assumendosene gli oneri e le spese. A tal proposito, la sig.ra TA si impegna a riconoscere alla proprietaria dell'unità immobiliare un contributo pari ad €.500,00 (cinquecento/00)
mensili come sino ad oggi fatto dalla famiglia, a titolo di rimborso spese e ciò considerato che ad oggi le utenze sono esclusivamente intestate alla proprietaria dell'immobile medesimo che ne sopporta integralmente i costi.
- 3.2 L'assegno Familiare Unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra TA a fronte della rinuncia in suo favore qui espressa da parte del sig e, a tal fine, il sig si impegna a prestare Pt_1 Pt_1
il proprio consenso e la propria collaborazione in ogni sede necessaria.
- 3.3 Come descritto in premessa, la sig.ra TA è oggi piena ed esclusiva proprietaria e titolare della quota pari ad un terzo (1/3) del capitale sociale della società Pr con sede legale in Nonantola CP_1
(MO) (C.F. e P.IV ), mentre il sig pieno ed esclusivo proprietario e titolare P.IVA_1 Pt_1
dell'intera residua quota pari ai due terzi (2/3) del capitale sociale della anzidetta società.
Con contratto preliminare, condizionato alla presentazione del presente ricorso per separazione consensuale e allegato al presente atto, la sig.ra TA si è impegnata a cedere e vendere la quota pari ad un terzo (1/3) di sua esclusiva proprietà del capitale sociale della società Pr sig CP_2 Parte_1
, il quale, contestualmente impegnatosi ad acquistare detta quota diverrà socio unico di tale
[...]
società.
La predetta cessione è convenuta al prezzo complessivo di €200.000,00 (duecentomila/00), che verrà
corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto definitivo. L'operazione verrà
formalizzata a ministero del Notaio dott con studio in 41032 Cavezzo (MO), Piazza Persona_3
Tre Martiri n.1.
Il summenzionato trasferimento viene effettuato in esecuzione degli accordi di separazione ed è
elemento indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
A divisione del patrimonio comune i coniugi, altresì, concordano:
- 3.4 I rapporti attualmente in essere con gli istituti bancari e/o finanziari intestati a ciascuno dei coniugi in via esclusiva, rimarranno di titolarità e proprietà esclusiva del rispettivo intestatario, senza alcuna corresponsione di sorta.
I conti bancari cointestati invece verranno suddivisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. - 3.5 L'autovettura Ford Fiesta tg. EJ772XJ di proprietà del sig , rimane di proprietà Parte_1
esclusiva del medesimo, con espressa rinuncia della sig.ra TA RI ad ogni eventuale rivendica e/o pretesa ad essa inerente.
- 3.6 L'autovettura Renault EN tg. FJ083WE di proprietà della sig.ra TA RI, rimane di proprietà esclusiva della medesima, con espressa rinuncia del sig ad ogni eventuale Parte_1
rivendica e/o pretesa ad essa inerente.
- 3.7 I coniugi convengono reciprocamente di non richiedersi alcunché a titolo di mantenimento,
provvedendo ciascuno di loro, per il futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo adeguato reddito da attività lavorativa. I coniugi con l'esatto adempimento di quanto pattuito nel presente ricorso dichiarano, pertanto, di aver risolto tra loro ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e, conseguentemente, di non avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro in relazione ad ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale tra loro intercorso sia in costanza di matrimonio che in precedenza, diretti e/o indiretti e/o ad essi connessi e/o collegati e/o dipendenti. I coniugi si danno reciprocamente atto che al fine della ripartizione paritetica dei beni si è avuto riguardo anche ai prelievi dal patrimonio comune, come rispettivamente operati a tutt'oggi e agli acquisiti effettuati con impiego di denaro tratto dai rispettivi patrimoni personali. I coniugi precisano, altresì, che ai fini della paritetica ripartizione del patrimonio comune si è avuto riguardo anche agli acquisiti effettuati con impiego di corrispettivo di beni e/o frutti personali. I coniugi dichiarano, pertanto, espressamente, che la ripartizione come sopra stabilita è ad ogni effetto equa e paritetica e viene, pertanto, accettata anche in via di transazione, allo scopo di prevenire qualsivoglia controversia che in futuro possa insorgere tra i coniugi. Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente a soddisfare eventuali obbligazioni da lui contratte verso terzi in genere non rese note all'altro coniuge, con espressa manleva, quindi, per l'altro coniuge.
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Le spese del presente giudizio saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti;
”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da RI OT, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/10/1986 e RI OT nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.20, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale