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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 664 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO 5 90144 C.F._1
PALERMO presso lo studio dell'Avv. D'ALESSANDRO DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_2
etc..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, Sig. , ha adito il Tribunale ordinario di Parte_1
Patti, Sezione Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 29/1979, con la conseguente ricostituzione della prestazione pensionistica e la liquidazione dei ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della CP_2
pretesa, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi delle ordinarie forme di esecuzione della sentenza n. 96/2017, ormai passata in giudicato. Tale pronuncia, secondo l' , già riconosceva il diritto alla ricongiunzione gratuita CP_1
e alla ricostituzione della pensione, rendendo la domanda attuale una reiterazione di un diritto precedentemente accertato.
Tuttavia, il ricorrente ha sostenuto che la suddetta pronuncia non forniva indicazioni precise sull'ammontare della pensione spettante, né stabiliva un meccanismo di calcolo che potesse essere applicato direttamente, rendendo quindi necessaria una nuova determinazione giudiziale per la concreta quantificazione del beneficio economico dovuto. In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di parametri determinati per la liquidazione della prestazione previdenziale, la parte interessata ha diritto a promuovere un'azione di accertamento e determinazione, come avvenuto nel caso in esame.
Dall'analisi della documentazione acquisita e dalla relazione integrativa del CTU, Dr. , emerge che, nella perizia originaria, non era stata Persona_1 determinata la Quota B della pensione a causa dell'assenza di documentazione attestante la contribuzione per il periodo 01/01/1993 - 31/12/1995. A seguito dell'integrazione probatoria disposta dal Tribunale, il ha fornito Controparte_3
i dati necessari per dimostrare la validità della contribuzione anche per tale intervallo temporale.
Il CTU ha conseguentemente rielaborato il rateo pensionistico del ricorrente, pervenendo alla seguente determinazione:
• Quota A: € 266,93
• Quota B: € 464,86
• Quota C: € 185,52
Totale pensione ricostituita: € 917,31
Tale ricalcolo si conforma alla normativa vigente e ai criteri metodologici applicati dall' per il computo delle prestazioni previdenziali relative ai CP_2
lavoratori con periodi di contribuzione misti.
L'orientamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che le sentenze di condanna generica in materia previdenziale non costituiscono titolo esecutivo qualora non rechino tutti gli elementi indispensabili per la quantificazione del credito. Nella fattispecie, la sentenza n. 96/2017, pur affermando il diritto alla ricongiunzione e alla ricostituzione della pensione, non esplicitava l'ammontare esatto della prestazione spettante al ricorrente, rendendo pertanto necessario un nuovo intervento giudiziale per la sua determinazione concreta.
A supporto di tale principio, la sentenza della Corte di Cassazione n.
16259/2003, Sezione Lavoro, ha ribadito che un provvedimento che accerti un diritto senza fornire parametri oggettivi e aritmetici per la sua quantificazione non può essere direttamente azionato in via esecutiva, richiedendo una successiva determinazione giudiziale.
Inoltre, il diritto previdenziale impone che le prestazioni pensionistiche siano liquidate dall'ente previdenziale sulla base di criteri certi e documentabili.
La necessità di una ulteriore valutazione tecnica per stabilire l'effettiva misura della prestazione costituisce quindi un passaggio imprescindibile per l'attuazione del diritto già riconosciuto in via generale.
L' avrebbe potuto adempiere spontaneamente alla sentenza n. CP_2
96/2017, provvedendo al calcolo della prestazione sulla base dei parametri previsti dalla normativa, ma non avendolo fatto, ha costretto il ricorrente a promuovere il presente giudizio per ottenere la liquidazione concreta della prestazione. Pertanto, il comportamento dell' , oltre a generare un CP_2 contenzioso evitabile, ha reso necessaria l'esecuzione di una nuova perizia tecnica, con un inevitabile aggravio delle spese processuali.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda del ricorrente non può ritenersi inammissibile, poiché non si configura come una reiterazione della pretesa già accertata, ma come la naturale prosecuzione dell'iter giudiziario volto alla concreta attuazione del diritto accertato con la precedente pronuncia.
Sulla base delle risultanze istruttorie, delle conclusioni del CTU e del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile, il Tribunale ritiene fondata la domanda del ricorrente e, pertanto, dispone come segue:
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2. Dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione contributiva ex art. 2 della Legge n. 29/1979 e alla ricostituzione della pensione;
3. Condanna l' alla liquidazione della pensione ricostituita nella misura CP_2 di € 917,31 mensili;
4. Condanna l' al pagamento dei ratei pensionistici maturati dal CP_2
22/02/2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge;
5. Condanna l' al pagamento delle spese di CTU già liquidate in corso CP_2
di causa.
6. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
liquidate in 1500,00, oltre SPESE GENERALI, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente;
7. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio a carico dell' . CP_2
Così deciso in Patti 28/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo