Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 31/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 31/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int.2 professione: infermiera reddito: euro 20.593,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int.2 professione: impiegato reddito: euro 33.839,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Francesca Claudi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ST (RO) il 6-6-2015 (anno 2015, Numero 4, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare la propria residenza nel luogo ritenuto più opportuno.
2. La casa familiare rimane nella disponibilità dell'unica proprietaria sig.ra
[...]
con tutti gli arredi ivi presenti. Pt_1
3. , che avrà la residenza presso la madre genitore collocatario, viene Per_1 affidata ad entrambi i genitori alle seguenti condizioni: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto esclusivamente dell'interesse della figlia, della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi potrà provvedere durante i tempi di permanenza con la figlia, fatta eccezione per le questioni attinenti alla frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a visita specialistica di controllo per le quali i genitori si dovranno assumere un obbligo di informativa e concertazione.
4. Il sig. vrà la facoltà di vedere la figlia e/o tenerla con sé ogni qual volta Pt_2 lo vorrà, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative della figlia nonché tenendo conto del desiderio e della volontà della figlia stessa. Salvo diverso accordo tra i genitori, il periodo estivo delle vacanze scolastiche sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia possa trascorrere con loro eguali periodo di vacanza, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque avrà la priorità il primo che comunicherà all'altro genitore il periodo di ferie;
le festività natalizie saranno suddivise in modo tale che la figlia possa stare tanto con la madre che con il padre e ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santa Stefano con l'altro genitore;
la figlia trascorrerà le vacanze pasquali con ciascun genitore tre giorni consecutivi, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì e il mercoledì, salvo migliori e diversi accordi in base alle esigenze della minore;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo del luogo ove, con la figlia, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie e/o si recheranno per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana;
per ogni altra festività (compleanni, ponti scolastici, cerimonie ecc.) i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alla richieste della figlia;
ciascuno di essi avrà diritto di avere notizie della minore e di conferire con la medesima, anche telefonicamente, quotidianamente;
il tutto salvo diversi ed ulteriori accordi che i genitori intraprenderanno in base alle esigenze della figlia ed in base ai turni di lavoro.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 25 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante versamento con bonifico bancario alle coordinate indicate dalla signora Pt_1
2 6. Il Signor si impegna, altresì, a corrispondere alla signora Parte_2 [...] il 50% delle spese straordinarie, purché debitamente documentate, come Pt_1 di seguito indicate: a) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N.; farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, spese protesiche;
b) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche che superino il costo di euro 500,00 annui complessivi;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici estetici;
c) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo richiesti dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di trasposto pubblico;
spese per corsi di recupero e lezioni private (ripetizioni); d) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
alloggio presso la sede universitaria;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
e) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli;
spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto (macchina); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura;
costi di acquisto di strumenti informatici (pc o tablet) necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato (BES) di importo inferiore ad € 300,00; doposcuola, spese per baby sitter laddove la spesa sia necessaria per coprire turni di lavoro ed impegni di lavoro dei genitori, ferma restando la facoltà per il genitore non impegnato per lavoro di stare con la figlia anziché richiedere l'intervento della baby sitter. Resta inteso che qualora il genitore seppur libero da turni o impegni lavorativi preferisca far intervenire la baby-sitter anziché accudire la figlia si farà carico esclusivo del costo della baby-sitter. f) spese extrascolastiche e ludiche e sportive, che richiedono un preventivo accordo: centro ricreativo estivo;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto di mezzo di trasporto (macchina); costi per attività sportiva e relativa attrezzatura inerenti un secondo sport;
corsi attività artistiche;
corsi di informatica;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Quando i genitori debbono concordare le spese di cui sopra, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro anche via e-mail ordinaria o via sistema whatsapp;
questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci
3 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà divisa secondo le quote decise dal giudice. Le spese verranno rimborsate per le quota di competenza, previa visione delle pezze giustificative, entro 30 giorni dall'invio avvenuto con le modalità di cui sopra.
7. L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla signora
[...] con obbligo del sig. di sottoscrivere ogni documento utile affinché Pt_1 Pt_2 ciò si realizzi, l'eventuale incremento di tale assegno conseguente all'intervenuta separazione personale non inciderà sull'ammontare del mantenimento pattuito.
8. ad ogni effetto di legge, i signori e si concedono sin da ora Pt_1 Pt_2 reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e concordano di sottoscrivere congiuntamente l'istanza per il rilascio del passaporto personale della figlia.
9. Spese legali compensate.
10. Disporsi le comunicazioni di legge al competente ufficio di stato civile.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
4 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 31/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a ST (RO) il 6-6-2015, e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 3 marzo 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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