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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 50/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. 61929 del ruolo generale, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587),
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), LL TE
(avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), GI IC
(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e LL Coretti (avv.antonella.coretti@postacert.inps.gov.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali, contro
…Omissis…, nato a …omissis… il …omissis… (c.f.: …omissis…),
rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall’avv. Alessandro GL (alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale, e nei confronti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato
(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
avverso e per la riforma della sentenza n. 359/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, pubblicata in data 11.12.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 30.1.2026, il relatore, nonché l’avv.
IC e l’avv. Giorgio Papetti, su delega, per l’appellato.
Svolgimento del processo Il sig. …Omissis…, già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, è titolare di trattamento pensionistico diretto con decorrenza dal 26.4.2017, liquidato dall’INPS con il sistema c.d. “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, sulla base di un’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 pari ad anni 17 e mesi 9.
Prima dell’arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria, il predetto aveva svolto attività lavorativa nel settore privato con iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria, maturando contribuzione previdenziale in periodi antecedenti all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
In data 19.3.1996, il sig. …Omissis… presentava domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, chiedendo il trasferimento nella gestione statale della contribuzione maturata nel settore privato nei periodi dal 1.1.1979 al 31.1.1981 e dal 1.4.1982 al 30.4.1982, sulla base delle risultanze contributive allora disponibili.
Con decreto del 10.11.2000, il Ministero definiva la domanda di ricongiunzione, quantificando l’onere dovuto per il riconoscimento di un’anzianità pari a 1 anno, 11 mesi e 23 giorni. Il relativo onere veniva integralmente corrisposto dall’interessato nel marzo 2001, senza che nel provvedimento fossero indicate esclusioni o limitazioni riferite a specifiche settimane contributive ricadenti nei periodi oggetto della domanda.
Successivamente, in occasione dell’aggiornamento dell’estratto conto contributivo, emergeva la presenza di ulteriori settimane di contribuzione riferibili ai medesimi periodi temporali indicati nella domanda del 1996, che non erano state considerate nel decreto di ricongiunzione per effetto di carenze degli archivi contributivi dell’INPS all’epoca della definizione dell’istanza.
In particolare, con nota del 31.8. 2021, la Direzione provinciale INPS di Oristano rappresentava che talune settimane contributive, pur maturate nei periodi indicati nella domanda di ricongiunzione, non erano risultate negli archivi informatizzati al momento della definizione della stessa, mentre risultavano successivamente regolarmente accreditate.
Sulla base di tali circostanze, il sig. …Omissis… adiva questa Corte, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31.12.1995 e, conseguentemente, alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, previa corretta valorizzazione della contribuzione maturata nei periodi già oggetto della domanda di ricongiunzione del 1996.
Con l’impugnata sentenza la Sezione regionale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’incompletezza del decreto di ricongiunzione del 2000 fosse imputabile a carenze informative dell’Amministrazione e che la posizione previdenziale dell’interessato dovesse essere ricostruita mediante la rettifica del provvedimento originario, subordinando il perfezionamento dell’anzianità contributiva al pagamento dell’onere di ricongiunzione determinato “ora per allora”.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. n. 29/1979, sostenendo che la sentenza di primo grado avrebbe illegittimamente consentito una nuova ricongiunzione di periodi contributivi non compresi nella domanda originaria.
L’appellato resisteva, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Si è costituito anche il Ministero, aderendo alle difese dell’appellante chiedendo l’accoglimento del gravame.
All’udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
Motivi della decisione L’appello non merita accoglimento.
Va preliminarmente precisato che il presente giudizio non ha ad oggetto l’ammissibilità di una nuova domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, bensì la legittimità e completezza del provvedimento di ricongiunzione adottato in esito alla domanda del 19.3.1996, nonché le conseguenze previdenziali derivanti dall’accertata incompletezza di tale provvedimento.
La corretta delimitazione dell’oggetto della causa assume valore dirimente, poiché l’intero impianto dell’appello dell’INPS si fonda sull’assunto – non condivisibile – che la sentenza di primo grado abbia introdotto una nuova fattispecie costitutiva, in violazione dei limiti normativi posti dall’art. 4, l. n. 29/1979.
È pacifico in atti che il sig. …Omissis…, con domanda del 19.3.1996, abbia chiesto la ricongiunzione dei periodi di lavoro dipendente svolti nel settore privato anteriormente all’arruolamento, individuando temporalmente l’arco contributivo di riferimento. Il decreto di ricongiunzione del 10.11.2000 ha definito tale domanda in modo parziale, riconoscendo solo una parte delle settimane contributive effettivamente maturate nei periodi indicati, senza che nel provvedimento fosse data contezza dell’esclusione di ulteriori settimane, delle ragioni giustificative di tale esclusione, nonchè dell’eventuale incompletezza dei dati contributivi utilizzati.
Tale circostanza assume rilievo decisivo, poiché incide direttamente sulla validità e completezza del provvedimento amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell’assetto previdenziale conseguente. L’emersione, in epoca successiva, di ulteriori settimane contributive riferibili ai periodi già oggetto della domanda del 1996 è avvenuta per effetto dell’aggiornamento e della bonifica degli archivi contributivi dell’INPS, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nelle comunicazioni prodotte in giudizio.
Si tratta, dunque, di un errore: a) non imputabile al lavoratore (che aveva fatto affidamento sui dati ufficiali disponibili); b) riconducibile all’organizzazione amministrativa dell’ente previdenziale; c) idoneo a incidere retroattivamente sulla corretta determinazione dell’onere di ricongiunzione e sull’anzianità contributiva riconosciuta. In tale contesto, il giudice di primo grado ha correttamente escluso che l’emersione successiva dei dati possa tradursi in un pregiudizio definitivo per il pensionato.
L’opzione ermeneutica obliterata nella sentenza impugnata non dà luogo, dunque, a una nuova fattispecie costitutiva del diritto, ma integra una rettifica necessaria del provvedimento amministrativo originario, viziato per incompletezza. E valga il vero.
Sotto il profilo giuridico, la fattispecie costitutiva resta ancorata alla domanda del 1996, l’effetto traslativo della contribuzione non viene duplicato né reiterato, mentre l’intervento giudiziale incide esclusivamente sulla quantificazione dell’onere e sulla corretta valorizzazione dei periodi già richiesti. Ne consegue che non è configurabile alcuna elusione del divieto di reiterazione della domanda di ricongiunzione.
D’altronde, il Collegio ricorda che l’art. 4, l. n. 29/1979 invocato dall’appellante è norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva: la disposizione è diretta, invero, a impedire l’esercizio reiterato e strumentale della facoltà di ricongiunzione mediante domande successive e autonome, ciascuna idonea a produrre un nuovo effetto giuridico. Essa non può, invece, essere invocata per consolidare un errore amministrativo, ovvero per impedire la rettifica di un provvedimento viziato o, ancora, per trasferire sul lavoratore le conseguenze di carenze informative dell’Ente.
Lo stesso richiamo fatto dall’INPS all’indirizzo della Suprema Corte (vedasi, in particolare, Cass., sez. lav., n. 4146/2001), si fonda su una lettura decontestualizzata del principio ivi affermato. In quella pronuncia, la Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto configurabile una nuova domanda di ricongiunzione quando l’ente previdenziale non sia posto in condizione di conoscere l’esistenza dei periodi ricongiungibili e tale impossibilità derivi da una carenza informativa imputabile all’istante.
Nel caso in esame, invece, ricorre la situazione opposta: la domanda del 1996 era completa sotto il profilo oggettivo e temporale; l’amministrazione era astrattamente in grado di conoscere l’intera contribuzione; l’ignoranza di parte dei dati contributivi è dipesa da disfunzioni interne all’Ente.
A tal riguardo, non può non evidenziarsi come la tutela del legittimo affidamento assume, nel settore previdenziale, una valenza particolarmente intensa. Il lavoratore, infatti, non dispone di strumenti autonomi per verificare la completezza degli archivi contributivi ed è costretto a fare affidamento sulle certificazioni rilasciate dall’Ente.
Ne consegue che non possono ricadere su di lui le conseguenze irreversibili per errori non rilevabili con l’ordinaria diligenza. Per converso, la soluzione prospettata dall’INPS determinerebbe una cristallizzazione dell’errore amministrativo, con effetti sproporzionati e irragionevoli sulla posizione previdenziale dell’interessato.
Viceversa, la subordinazione degli effetti favorevoli al pagamento integrale dell’onere di ricongiunzione determinato “ora per allora” rappresenta una equilibrata soluzione adottata nella pronuncia qui gravata.
Tale meccanismo, infatti, per un verso, esclude qualsiasi beneficio indebito, dall’altro, preserva l’interesse finanziario pubblico, assicurando, al contempo, la coerenza sistematica dell’operazione.
La rettifica del provvedimento non si traduce, dunque, in un vantaggio gratuito, ma nel ripristino della corretta sinallagmaticità del rapporto previdenziale.
Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata andrà interamente confermata.
La novità della questione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61929 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta. Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.2026.
L’Estensore Il Presidente f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 06/03/2026 Il Dirigente f.to Massimo Biagi