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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - STEFANO APRILE CC - 10/12/2024 R.G.N. 36395/2024 EVA SC SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI nel procedimento a carico di: TO UI nato a [...] il [...] IT MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Napoli Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di UI TO e MI IT dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 settembre 2024 per il concorso, con altri (TE MA quale “vedetta”; AF GI e ET OS quali autori materiali;
MI De CO quale concorrente materiale e conducente del veicolo impiegato per portare i due esecutori materiali sul luogo dell’omicidio), nell'omicidio di ON IV commesso il 29 agosto 2000, addebitato al primo quale concorrente materiale con il ruolo di “specchiettista” e al secondo con il ruolo di mandante, ritenendo non convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA TE e AF GI, entrambi auto accusatisi a vario titolo della partecipazione all'omicidio, in particolare il secondo quale esecutore materiale, e ciò Penale Sent. Sez. 1 Num. 2220 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/12/2024 anche in relazione a quelle di MI EL che ha riferito, in modo divergente, di quanto appreso in merito da UI TO. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione. Il pubblico ministero osserva che il Tribunale del riesame ha omesso la motivazione in merito alla natura secondaria delle divergenze riscontrate tra le versioni dei collaboratori TE e GI, rese nel 2003 e nel 2011, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva esaminato e ritenuto il frutto dell’appannarsi del ricordo a causa del decorso del tempo. In particolare, è verosimile che GI, il giorno dell’omicidio, non si sia reso conto della presenza di TE che viaggiava da solo sulla sua Fiat;
del resto, egli non ha riferito neppure della presenza di MI IT, pur ribadendo con certezza che quest’ultimo aveva ordinato l’omicidio. D’altra parte, i due collaboratori convergono sui dati essenziali dell’omicidio: le armi impiegate, specificamente attribuite agli esecutori materiali MI De CO e ET OS;
il veicolo usato dal gruppo di fuoco (Toyota Yaris, provento della rapina commessa proprio da GI); il numero di colpi esplosi;
la circostanza che, secondo gli accordi, le armi avrebbero dovuto essere distrutte insieme alla Toyota, salvo che, immediatamente dopo l’omicidio, si decise di farle occultare a causa della scarsità di armi a disposizione del gruppo. Anche le dichiarazioni di EL sono state travisate e illogicamente valutate poiché questi, che riferisce di quanto appreso da TO, conferma che l’ordine fu impartito da MI IT, pur riportando l’erronea indicazione secondo la quale gli esecutori materiali, secondo quanto riferito da TO, erano proprio TO e tale AL NN. Il Tribunale non chiarisce perché attribuisce maggiore credibilità a EL, piuttosto che a GI e TE, i quali hanno riferito di quanto dai medesimi compiuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L’ordinanza impugnata non si è attenuta alla corretta metodologia di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo di individuare il nucleo essenziale del narrato e affidando a elementi secondari, illogicamente indicati come essenziali, la forza di scardinare la attendibilità e credibilità dei collaboratori. 2. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate» (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 – 01). In particolare, con riferimento al reato di omicidio commesso da un gruppo organizzato, si è precisato che «in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della 2 propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barracco, Rv. 264368 - 01, ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall'imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato). Si è, poi, chiarito che «in tema di chiamata di correo, v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 2006, Aglieri, Rv. 233085 – 01, ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d'omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l'omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo). 2.1. Tanto premesso, va ricordato che se non è consentito investire la Corte di legittimità della richiesta di rilettura e\o rivalutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito, ciò non di meno l’ordinanza impugnata si palesa erronea nella metodologia valutativa del narrato, contraddittoria e illogica nella valutazione delle dichiarazioni, nonché in parte travisante del propalato accusatorio sul quale si fonda l’ordinanza genetica. 3. L’ordinanza è errata dal punto di vista metodologico nonché illogica e contraddittoria nella parte della motivazione che utilizza il narrato di EL per confutare la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di GI e TE. 3.1. EL, come lo stesso Tribunale ricorda, è dichiarante de relato da TO, sicché, impregiudicata la valutazione circa eventuali divergenze nella ricostruzione dei fatti da quest’ultimo riferita rispetto a quella dei collaboratori IG e TE che sono fonti dirette perché concorrenti materiali nell’omicidio , sarebbe stato necessario evidenziare il portato accusatorio di tale dichiarazione ai danni di TO anziché impiegare una porzione di essa per screditare i due collaboratori TE e GI su un diverso elemento. Infatti, secondo quanto riferisce EL, TO si è auto accusato del concorso nell’omicidio di IV e ha chiamato in causa IT come mandante, sicché tale duplice elemento accusatorio proveniente seppure de relato da uno dei concorrenti nel reato, in disparte la sua autonoma capacità di fungere da elemento indiziario a carico degli indagati, non poteva essere obliterato soprattutto là dove coincide con le dichiarazioni accusatorie di TE e GI sui ruoli svolti proprio da TO ed IT. 3.2. Il Tribunale, erroneamente obliterando la porzione della dichiarazione di EL che chiama in causa TO ed IT, ha invece artificiosamente impiegato l’errato riferimento al ruolo di esecutore materiale svolto (secondo quanto riferito a EL da TO) da NE per sminuire la credibilità e attendibilità di TE e GI che mai hanno chiamato in causa tale soggetto, da tutti ritenuto estraneo alla vicenda. 3.3. Del resto, il ruolo di concorrente materiale svolto da TO è pure affermato in modo convergente dai due collaboratori TE e GI che, invece, secondo il Tribunale sarebbero smentiti da EL, mentre su tale elemento vi è palese convergenza. 3.4. Non diversamente, EL riferisce, de relato da TO, del ruolo di mandante di MI IT, conformemente, anche in questo caso, alle dichiarazioni dei due collaboratori TE e GI, sicché la motivazione è illogica e contraddittoria proprio là dove omette di rilevare la convergenza accusatoria ovvero travisa tali emergenze investigative. 3 4. Premesso che, quanto alle dichiarazioni di TE e GI, l’ordinanza impugnata omette di valorizzare la convergenza in merito al contesto nel quale è maturata la determinazione omicida, la motivazione è palesemente lacunosa, frettolosa, illogica e travisante quanto alla convergenza sugli elementi essenziali dell’accusa. 4.1. TE e GI, componenti del commando che ha ucciso IV, indicano concordemente come pure il Tribunale riporta, senza però valorizzarne la portata indiziaria come invece aveva fatto il IP , il ruolo svolto dai protagonisti della vicenda che è puntualmente descritto nell’incolpazione provvisoria: - MI IT è indicato da entrambi i collaboratori come il determinatore e mandante dell’omicidio, nonché, da TE, come presente alla fase esecutiva (TE riferisce dell’ordine impartito a TO e da questo nuovamente riportato al commando omicida pochi istanti prima dell’azione; GI, per parte sua, riferisce che IT “ci diede l’ordine di eliminare IV ON”, dopo avere ricordato che la Toyota fu dallo stesso GI rapinata su ordine di IT proprio per commettere l’omicidio di IV). La duplice chiamata ai danni di IT è pure confortata dalle dichiarazioni di TO, come riferite da EL;
- TO è indicato da entrambi come componente del commando. La partecipazione di TO è pure confermata da EL che riferisce delle dichiarazioni del primo che, concordemente con le dichiarazioni di TE e GI, effettivamente si colloca nel commando omicida, pur attribuendosi il ruolo di esecutore materiale;
- vi è coincidenza per la parte più significativa dei veicoli impiegati dal commando (la Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco composto da GI e ET OS e dall’autista De CO, da entrambi i collaboratori concordemente individuata, al pari degli occupanti nelle persone di: GI, ET OS e MI De CO a bordo della Toyota provento di rapina;
la Fiat in uso e condotta da TO, concordemente indicata da collaboratori TE e GI come impiegata a supporto logistico ed esecutivo dell’azione omicida); - vi è coincidenza quanto al numero, tipo e calibro delle armi utilizzate, nonché quanto alle persone che impugnavano le pistole e al numero di colpi esplosi nella circostanza;
- vi è coincidenza circa la programmata distruzione delle armi, poi non avvenuta quando, scioltosi il commando, fu mutata l’originaria determinazione;
- vi è coincidenza quanto alla distruzione della Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco. 4.2. A fronte di tali coincidenti elementi, che il Tribunale omette di confutare nonostante il IP abbia fondato su di essi la gravità indiziaria, la motivazione dell’ordinanza genetica si incentra su elementi che, non infondatamente, il ricorso denuncia come circostanziali: - il numero dei veicoli coinvolti nell’azione: due, secondo GI;
quattro, secondo TE;
- il numero dei soggetti presenti alla fase esecutiva: quattro, secondo GI;
sei, secondo TE;
- la destinazione finale delle armi: secondo GI sarebbero state distrutte insieme alla Toyota, pur non avendo egli preso parte a tale attività demandata a De CO;
secondo TE avrebbero dovuto essere bruciate insieme alla Toyota, ma ciò non avvenne per un mutamento di programma imposto dalla scarsità di armi che attanagliava il gruppo in quel periodo;
senza, tuttavia, criticare la logica affermazione del IP secondo la quale si tratta di divergenze su elementi secondari, che non riguardano il ruolo e le azioni commesse da IT e TO, divergenze logicamente spiegabili sulla base del tempo trascorso e della parziale conoscenza dei singoli avvenimenti che i due collaboratori hanno acquisito a causa del diverso ruolo svolto nell’omicidio. 4.3. Premesso che si è già esaminato il travisamento e l’illogicità delle valutazioni compiute 4 dal Tribunale in merito al presunto contrasto con le dichiarazioni di EL, non costituisce smentita alle dichiarazione di TE, come correttamente documenta il pubblico ministero ricorrente, la circostanza che egli ebbe a riferire che il gruppo di fuoco, del quale non faceva parte, esplose un colpo anche all’indirizzo di un parente di IV, poiché, piuttosto, la violenza ai danni del famigliare risulta confermata dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla madre di IV che fu colpita al volto dal calcio della pistola di uno dei killer. Va piuttosto rilevato che il Tribunale attribuisce, in modo del tutto illogico, a tale elemento, che sembra costituire piuttosto un riscontro della dichiarazione di TE, un significato di smentita solo perché non si tratterebbe di un colpo di arma da fuoco, ma di un colpo inferto con un arma da fuoco, senza neppure rilevare che la dichiarazione di TE, secondo il suo tenore, riporta quanto riferitogli dai killer (egli si trovava, a bordo del proprio veicolo, “dieci metri più indietro, sulla destra”). 5. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che, nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, sanerà i vizi motivazionali sopra rilevati, effettuando, secondo la metodologia dianzi richiamata, la disamina delle dichiarazioni sotto il profilo della convergenza dei principali e decisivi elementi dell’accusa, opportunamente rivalutando l’adeguatezza e completezza motivazionale dell’ordinanza genetica, nonché esaminando le restanti censure sviluppate dagli indagati con la richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI BO 5
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di UI TO e MI IT dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 settembre 2024 per il concorso, con altri (TE MA quale “vedetta”; AF GI e ET OS quali autori materiali;
MI De CO quale concorrente materiale e conducente del veicolo impiegato per portare i due esecutori materiali sul luogo dell’omicidio), nell'omicidio di ON IV commesso il 29 agosto 2000, addebitato al primo quale concorrente materiale con il ruolo di “specchiettista” e al secondo con il ruolo di mandante, ritenendo non convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA TE e AF GI, entrambi auto accusatisi a vario titolo della partecipazione all'omicidio, in particolare il secondo quale esecutore materiale, e ciò Penale Sent. Sez. 1 Num. 2220 Anno 2025 Presidente: BO NI Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/12/2024 anche in relazione a quelle di MI EL che ha riferito, in modo divergente, di quanto appreso in merito da UI TO. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione. Il pubblico ministero osserva che il Tribunale del riesame ha omesso la motivazione in merito alla natura secondaria delle divergenze riscontrate tra le versioni dei collaboratori TE e GI, rese nel 2003 e nel 2011, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva esaminato e ritenuto il frutto dell’appannarsi del ricordo a causa del decorso del tempo. In particolare, è verosimile che GI, il giorno dell’omicidio, non si sia reso conto della presenza di TE che viaggiava da solo sulla sua Fiat;
del resto, egli non ha riferito neppure della presenza di MI IT, pur ribadendo con certezza che quest’ultimo aveva ordinato l’omicidio. D’altra parte, i due collaboratori convergono sui dati essenziali dell’omicidio: le armi impiegate, specificamente attribuite agli esecutori materiali MI De CO e ET OS;
il veicolo usato dal gruppo di fuoco (Toyota Yaris, provento della rapina commessa proprio da GI); il numero di colpi esplosi;
la circostanza che, secondo gli accordi, le armi avrebbero dovuto essere distrutte insieme alla Toyota, salvo che, immediatamente dopo l’omicidio, si decise di farle occultare a causa della scarsità di armi a disposizione del gruppo. Anche le dichiarazioni di EL sono state travisate e illogicamente valutate poiché questi, che riferisce di quanto appreso da TO, conferma che l’ordine fu impartito da MI IT, pur riportando l’erronea indicazione secondo la quale gli esecutori materiali, secondo quanto riferito da TO, erano proprio TO e tale AL NN. Il Tribunale non chiarisce perché attribuisce maggiore credibilità a EL, piuttosto che a GI e TE, i quali hanno riferito di quanto dai medesimi compiuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L’ordinanza impugnata non si è attenuta alla corretta metodologia di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo di individuare il nucleo essenziale del narrato e affidando a elementi secondari, illogicamente indicati come essenziali, la forza di scardinare la attendibilità e credibilità dei collaboratori. 2. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate» (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 – 01). In particolare, con riferimento al reato di omicidio commesso da un gruppo organizzato, si è precisato che «in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della 2 propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barracco, Rv. 264368 - 01, ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall'imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato). Si è, poi, chiarito che «in tema di chiamata di correo, v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 2006, Aglieri, Rv. 233085 – 01, ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d'omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l'omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo). 2.1. Tanto premesso, va ricordato che se non è consentito investire la Corte di legittimità della richiesta di rilettura e\o rivalutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito, ciò non di meno l’ordinanza impugnata si palesa erronea nella metodologia valutativa del narrato, contraddittoria e illogica nella valutazione delle dichiarazioni, nonché in parte travisante del propalato accusatorio sul quale si fonda l’ordinanza genetica. 3. L’ordinanza è errata dal punto di vista metodologico nonché illogica e contraddittoria nella parte della motivazione che utilizza il narrato di EL per confutare la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di GI e TE. 3.1. EL, come lo stesso Tribunale ricorda, è dichiarante de relato da TO, sicché, impregiudicata la valutazione circa eventuali divergenze nella ricostruzione dei fatti da quest’ultimo riferita rispetto a quella dei collaboratori IG e TE che sono fonti dirette perché concorrenti materiali nell’omicidio , sarebbe stato necessario evidenziare il portato accusatorio di tale dichiarazione ai danni di TO anziché impiegare una porzione di essa per screditare i due collaboratori TE e GI su un diverso elemento. Infatti, secondo quanto riferisce EL, TO si è auto accusato del concorso nell’omicidio di IV e ha chiamato in causa IT come mandante, sicché tale duplice elemento accusatorio proveniente seppure de relato da uno dei concorrenti nel reato, in disparte la sua autonoma capacità di fungere da elemento indiziario a carico degli indagati, non poteva essere obliterato soprattutto là dove coincide con le dichiarazioni accusatorie di TE e GI sui ruoli svolti proprio da TO ed IT. 3.2. Il Tribunale, erroneamente obliterando la porzione della dichiarazione di EL che chiama in causa TO ed IT, ha invece artificiosamente impiegato l’errato riferimento al ruolo di esecutore materiale svolto (secondo quanto riferito a EL da TO) da NE per sminuire la credibilità e attendibilità di TE e GI che mai hanno chiamato in causa tale soggetto, da tutti ritenuto estraneo alla vicenda. 3.3. Del resto, il ruolo di concorrente materiale svolto da TO è pure affermato in modo convergente dai due collaboratori TE e GI che, invece, secondo il Tribunale sarebbero smentiti da EL, mentre su tale elemento vi è palese convergenza. 3.4. Non diversamente, EL riferisce, de relato da TO, del ruolo di mandante di MI IT, conformemente, anche in questo caso, alle dichiarazioni dei due collaboratori TE e GI, sicché la motivazione è illogica e contraddittoria proprio là dove omette di rilevare la convergenza accusatoria ovvero travisa tali emergenze investigative. 3 4. Premesso che, quanto alle dichiarazioni di TE e GI, l’ordinanza impugnata omette di valorizzare la convergenza in merito al contesto nel quale è maturata la determinazione omicida, la motivazione è palesemente lacunosa, frettolosa, illogica e travisante quanto alla convergenza sugli elementi essenziali dell’accusa. 4.1. TE e GI, componenti del commando che ha ucciso IV, indicano concordemente come pure il Tribunale riporta, senza però valorizzarne la portata indiziaria come invece aveva fatto il IP , il ruolo svolto dai protagonisti della vicenda che è puntualmente descritto nell’incolpazione provvisoria: - MI IT è indicato da entrambi i collaboratori come il determinatore e mandante dell’omicidio, nonché, da TE, come presente alla fase esecutiva (TE riferisce dell’ordine impartito a TO e da questo nuovamente riportato al commando omicida pochi istanti prima dell’azione; GI, per parte sua, riferisce che IT “ci diede l’ordine di eliminare IV ON”, dopo avere ricordato che la Toyota fu dallo stesso GI rapinata su ordine di IT proprio per commettere l’omicidio di IV). La duplice chiamata ai danni di IT è pure confortata dalle dichiarazioni di TO, come riferite da EL;
- TO è indicato da entrambi come componente del commando. La partecipazione di TO è pure confermata da EL che riferisce delle dichiarazioni del primo che, concordemente con le dichiarazioni di TE e GI, effettivamente si colloca nel commando omicida, pur attribuendosi il ruolo di esecutore materiale;
- vi è coincidenza per la parte più significativa dei veicoli impiegati dal commando (la Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco composto da GI e ET OS e dall’autista De CO, da entrambi i collaboratori concordemente individuata, al pari degli occupanti nelle persone di: GI, ET OS e MI De CO a bordo della Toyota provento di rapina;
la Fiat in uso e condotta da TO, concordemente indicata da collaboratori TE e GI come impiegata a supporto logistico ed esecutivo dell’azione omicida); - vi è coincidenza quanto al numero, tipo e calibro delle armi utilizzate, nonché quanto alle persone che impugnavano le pistole e al numero di colpi esplosi nella circostanza;
- vi è coincidenza circa la programmata distruzione delle armi, poi non avvenuta quando, scioltosi il commando, fu mutata l’originaria determinazione;
- vi è coincidenza quanto alla distruzione della Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco. 4.2. A fronte di tali coincidenti elementi, che il Tribunale omette di confutare nonostante il IP abbia fondato su di essi la gravità indiziaria, la motivazione dell’ordinanza genetica si incentra su elementi che, non infondatamente, il ricorso denuncia come circostanziali: - il numero dei veicoli coinvolti nell’azione: due, secondo GI;
quattro, secondo TE;
- il numero dei soggetti presenti alla fase esecutiva: quattro, secondo GI;
sei, secondo TE;
- la destinazione finale delle armi: secondo GI sarebbero state distrutte insieme alla Toyota, pur non avendo egli preso parte a tale attività demandata a De CO;
secondo TE avrebbero dovuto essere bruciate insieme alla Toyota, ma ciò non avvenne per un mutamento di programma imposto dalla scarsità di armi che attanagliava il gruppo in quel periodo;
senza, tuttavia, criticare la logica affermazione del IP secondo la quale si tratta di divergenze su elementi secondari, che non riguardano il ruolo e le azioni commesse da IT e TO, divergenze logicamente spiegabili sulla base del tempo trascorso e della parziale conoscenza dei singoli avvenimenti che i due collaboratori hanno acquisito a causa del diverso ruolo svolto nell’omicidio. 4.3. Premesso che si è già esaminato il travisamento e l’illogicità delle valutazioni compiute 4 dal Tribunale in merito al presunto contrasto con le dichiarazioni di EL, non costituisce smentita alle dichiarazione di TE, come correttamente documenta il pubblico ministero ricorrente, la circostanza che egli ebbe a riferire che il gruppo di fuoco, del quale non faceva parte, esplose un colpo anche all’indirizzo di un parente di IV, poiché, piuttosto, la violenza ai danni del famigliare risulta confermata dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla madre di IV che fu colpita al volto dal calcio della pistola di uno dei killer. Va piuttosto rilevato che il Tribunale attribuisce, in modo del tutto illogico, a tale elemento, che sembra costituire piuttosto un riscontro della dichiarazione di TE, un significato di smentita solo perché non si tratterebbe di un colpo di arma da fuoco, ma di un colpo inferto con un arma da fuoco, senza neppure rilevare che la dichiarazione di TE, secondo il suo tenore, riporta quanto riferitogli dai killer (egli si trovava, a bordo del proprio veicolo, “dieci metri più indietro, sulla destra”). 5. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che, nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, sanerà i vizi motivazionali sopra rilevati, effettuando, secondo la metodologia dianzi richiamata, la disamina delle dichiarazioni sotto il profilo della convergenza dei principali e decisivi elementi dell’accusa, opportunamente rivalutando l’adeguatezza e completezza motivazionale dell’ordinanza genetica, nonché esaminando le restanti censure sviluppate dagli indagati con la richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE NI BO 5