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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4844/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 4844/2024 R.G. promosso da
(c.f. , con l'avv. GATTOLIN SARA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale del 10.7.2025.
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 8 settembre 2022 nel Comune di Campagna Lupia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia (VE) con atto n. 6, Parte
I, anno 2022.
Parte ricorrente ha presentato ricorso cumulativo ex art. 473bis.49 c.p.c. per separazione giudiziale dei coniugi e per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
All'udienza del 9.7.2024, il resistente non si è costituito e non è comparso, seppure ritualmente notiziato del procedimento ed è perciò rimasto contumace e la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 2820/2024, pubblicata in data 6.8.2024, è stata dichiara la separazione personale tra e , congiuntisi in matrimonio il 8/9/2022, iscritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Campagna Lupia al n. 6, Parte I, dell'anno 2022 e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.7.2025, parte ricorrente ha dichiarato che la separazione è proseguita ininterrotta per tutto il periodo e ha concluso come da ricorso.
La causa viene in decisione senza istruzione alcuna, la difesa di parte ricorrente ha precisato le conclusioni il 10.7.2025 chiedendo la sola cessazione del vincolo.
Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio il 08/09/2022 in Campagna Lupia, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia al n. 6, Parte I, dell'anno 2022.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca