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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
IT GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della GI Corte D'Appello Bologna - Piazza Dei Tribunali N. 4 40124 Bologna BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025 EQG GCG 00001966473 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IT GI S.P.A., e contro la Corte d'Appello di Bologna – Ministero della GI avverso il “modello D” n. 2025_ riferito al n. registro crediti 010589/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, portante la sanzione applicata ai sensi dell'art. 16, c.
1-bis, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115 pari ad
€ 5.058.
Il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento n° 08520250007148413000 notificatale il 18 aprile 2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, trova fondamento nella contestata omissione del versamento del contributo unificato a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa civile recante r.g. 1996/2022 promossa avanti alla Corte d'Appello di Bologna.
Tale C.U. risulta versato, a mezzo modello f23 dalla ricorrente, che non veniva tuttavia ritenuto valido poiché non ritualmente effettuato attraverso le attuali modalità telematiche. La Corte di Appello quindi si attivava per il recupero del credito tramite IT GI spa che provvedeva a notificare in primis l'avviso bonario (mod. C), con invito alla regolarizzazione con sanzioni ridotte che tuttavia non veniva pagato dall'Azienda Usl. Da qui la notifica del Mod. D con applicazione della sanzione nella misura del 200%. Seguiva poi la notifica della anzidetta cartella di pagamento.
La Corte di Appello puntualizza l'invalidità del pagamento del C.U. effettuato alla luce della circolare DAG 24 febbraio 2022 0041271U la quale precisa che “Le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art. 221, comma 3, d.l.34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPa” Le difese della ricorrente ribadiscono l'effettivo e dimostrato pagamento del C.U. effettuato il 2.12.2022 e regolarmente incassato dal Ministero di Grazia e GI, evidenziando altresì l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata, quantomeno applicata in violazione del principio del favor rei. Sostiene che il pagamento tramite F23 rientrerebbe tra i pagamenti telematici ammessi, in quanto
“dall'integrazione alla circolare datata 04.05.2022 si evince che esclusi dall'insieme “dei sistemi telematici di pagamento”
risulterebbero essere solo le marche da bollo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le previsioni legislative di cui all'art. 221, comma 3 D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17/07/2020 n. 77 prevedono che il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 DPR 115/2002 deve essere effettuato unicamente con sistemi telematici di pagamento tra i quali non sono inclusi nè le marche nè i modelli F23. Tale disposizione viene ulteriormente chiarita dalla circolare del Ministero della GI - Dipartimento per gli Affari di GI - del 24/02/2022 n. 0041271.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con tali modalità il pagamento deve essere rinnovato attraverso strumenti telematici e potrà essere richiesto il rimborso di quanto pagato in via non telematica (F23/Marche).
Nel contesto che qui occupa la Corte, Ricorrente_1 ha versato gli importi dovuti a titolo di contributo unificato e spese anticipate mediante modello F23 al momento di iscrizione a ruolo della causa, in data 12 dicembre 2022, successiva a quella del 24 febbraio 2022, normativamente prevista, che non consentiva più tale modalità.
Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio questa Corte ritiene equa la rimodulazione dell'entità della stessa cosi come comminata dalla Corte di Appello, alla luce la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023 della Corte Costituzionale ove si valorizza la proporzionalità e ragionevolezza della sanzione. Nei fatti la ricorrente ha comunque versato integralmente e tempestivamente il tributo dovuto in modalità tradizionale anziché in modalità telematica così come disposto nello stesso anno e come chiarito circolare del Ministero della GI - Dipartimento per gli Affari di GI - del 24/02/2022. Per cui secondo l'interpretazione di questo Collegio la misura ridotta può essere razionalmente rideterminata tenendo conto del disposto dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in virtù del quale “se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.
Alla luce di quanto esaminato la Corte ritiene di accogliere il ricorso per quanto riguarda la ridefinizione della sanzione irrogata, la cui misura viene liquidata in dispositivo. Le spese vanno compensate considerata la particolarità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso relativamente al profilo sanzionatorio, per il quale dispone la riduzione a un quarto della misura prevista, ex art. 7, c.4 del D.Lgs. n. 472/1997. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
IT GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della GI Corte D'Appello Bologna - Piazza Dei Tribunali N. 4 40124 Bologna BO
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025 EQG GCG 00001966473 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
IT GI S.P.A., e contro la Corte d'Appello di Bologna – Ministero della GI avverso il “modello D” n. 2025_ riferito al n. registro crediti 010589/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, portante la sanzione applicata ai sensi dell'art. 16, c.
1-bis, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115 pari ad
€ 5.058.
Il ricorso, teso ad ottenere la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento n° 08520250007148413000 notificatale il 18 aprile 2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, trova fondamento nella contestata omissione del versamento del contributo unificato a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa civile recante r.g. 1996/2022 promossa avanti alla Corte d'Appello di Bologna.
Tale C.U. risulta versato, a mezzo modello f23 dalla ricorrente, che non veniva tuttavia ritenuto valido poiché non ritualmente effettuato attraverso le attuali modalità telematiche. La Corte di Appello quindi si attivava per il recupero del credito tramite IT GI spa che provvedeva a notificare in primis l'avviso bonario (mod. C), con invito alla regolarizzazione con sanzioni ridotte che tuttavia non veniva pagato dall'Azienda Usl. Da qui la notifica del Mod. D con applicazione della sanzione nella misura del 200%. Seguiva poi la notifica della anzidetta cartella di pagamento.
La Corte di Appello puntualizza l'invalidità del pagamento del C.U. effettuato alla luce della circolare DAG 24 febbraio 2022 0041271U la quale precisa che “Le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l'art. 221, comma 3, d.l.34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPa” Le difese della ricorrente ribadiscono l'effettivo e dimostrato pagamento del C.U. effettuato il 2.12.2022 e regolarmente incassato dal Ministero di Grazia e GI, evidenziando altresì l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata, quantomeno applicata in violazione del principio del favor rei. Sostiene che il pagamento tramite F23 rientrerebbe tra i pagamenti telematici ammessi, in quanto
“dall'integrazione alla circolare datata 04.05.2022 si evince che esclusi dall'insieme “dei sistemi telematici di pagamento”
risulterebbero essere solo le marche da bollo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che le previsioni legislative di cui all'art. 221, comma 3 D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17/07/2020 n. 77 prevedono che il pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 DPR 115/2002 deve essere effettuato unicamente con sistemi telematici di pagamento tra i quali non sono inclusi nè le marche nè i modelli F23. Tale disposizione viene ulteriormente chiarita dalla circolare del Ministero della GI - Dipartimento per gli Affari di GI - del 24/02/2022 n. 0041271.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con tali modalità il pagamento deve essere rinnovato attraverso strumenti telematici e potrà essere richiesto il rimborso di quanto pagato in via non telematica (F23/Marche).
Nel contesto che qui occupa la Corte, Ricorrente_1 ha versato gli importi dovuti a titolo di contributo unificato e spese anticipate mediante modello F23 al momento di iscrizione a ruolo della causa, in data 12 dicembre 2022, successiva a quella del 24 febbraio 2022, normativamente prevista, che non consentiva più tale modalità.
Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio questa Corte ritiene equa la rimodulazione dell'entità della stessa cosi come comminata dalla Corte di Appello, alla luce la sentenza n. 46 del 17 marzo 2023 della Corte Costituzionale ove si valorizza la proporzionalità e ragionevolezza della sanzione. Nei fatti la ricorrente ha comunque versato integralmente e tempestivamente il tributo dovuto in modalità tradizionale anziché in modalità telematica così come disposto nello stesso anno e come chiarito circolare del Ministero della GI - Dipartimento per gli Affari di GI - del 24/02/2022. Per cui secondo l'interpretazione di questo Collegio la misura ridotta può essere razionalmente rideterminata tenendo conto del disposto dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in virtù del quale “se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”.
Alla luce di quanto esaminato la Corte ritiene di accogliere il ricorso per quanto riguarda la ridefinizione della sanzione irrogata, la cui misura viene liquidata in dispositivo. Le spese vanno compensate considerata la particolarità del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso relativamente al profilo sanzionatorio, per il quale dispone la riduzione a un quarto della misura prevista, ex art. 7, c.4 del D.Lgs. n. 472/1997. Spese compensate.