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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12677/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
già nata a [...] il Parte_1 Parte_2
12.2.1979, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federico Nacci che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Barbara Badaloni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, fin quando sarà venduta dalle parti;
i figli staranno con il padre tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le ore 21,30; inoltre i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 19,30 del venerdì, quando saranno presi da casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le 21,30; una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno annualmente fra i genitori l'intera vacanza di Pasqua;
trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in estate, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
nel caso in cui la madre organizzi un viaggio in Russia per andare a trovare i genitori, la stessa potrà trattenervisi fino a tre settimane;
saranno garantite videochiamate quotidiane con il genitore non presente;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli, percepiranno al 50 % l'assegno unico e sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 31.5.2014 a Oria (BR) con dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
e rispettivamente il 25.1.2018 ed il 4.1.2022. Ha esposto che il rapporto Per_2
coniugale era entrato in crisi a causa della progressiva conflittualità tra i coniugi innescata dai problemi lavorativi del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale (immobile sito in Campi Bisenzio, via Boccaccio n.
52), l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione di un contributo di complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese per la baby-sitter ed al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che le parti, nelle more del Controparte_1
procedimento, avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 12.3.2025, dopo un rinvio finalizzato ad adeguare la frequentazione dei figli in funzione di una diversa sistemazione alloggiativa del padre, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti Per_ in quanto non contrarie all'ordine pubblico e corrispondenti all'interesse dei figli e ai quali garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
l'11.12.1974, e già nata a [...] Parte_1 Parte_2
RUSSA) il 12.2.1979 (matrimonio contratto il 31.5.2014 a Oria (BR) iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oria (BR) al n. 3, parte I, anno 2014);
dispone l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, fin quando sarà venduta dalle parti;
i figli staranno con il padre tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le ore 21,30; inoltre staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 19,30 del venerdì, quando saranno presi da casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le 21,30; trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno annualmente fra i genitori l'intera vacanza di Pasqua;
trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in estate, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
nel pagina 3 di 4 caso in cui la madre organizzi un viaggio in Russia per andare a trovare i genitori, la stessa potrà trattenervisi fino a tre settimane;
saranno garantite videochiamate quotidiane con il genitore non presente;
pone a carico dei genitori il mantenimento diretto dei figli;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12677/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
già nata a [...] il Parte_1 Parte_2
12.2.1979, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Federico Nacci che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Barbara Badaloni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, fin quando sarà venduta dalle parti;
i figli staranno con il padre tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le ore 21,30; inoltre i minori staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 19,30 del venerdì, quando saranno presi da casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le 21,30; una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno annualmente fra i genitori l'intera vacanza di Pasqua;
trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in estate, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
nel caso in cui la madre organizzi un viaggio in Russia per andare a trovare i genitori, la stessa potrà trattenervisi fino a tre settimane;
saranno garantite videochiamate quotidiane con il genitore non presente;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli, percepiranno al 50 % l'assegno unico e sosterranno in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 31.5.2014 a Oria (BR) con dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
Per_
e rispettivamente il 25.1.2018 ed il 4.1.2022. Ha esposto che il rapporto Per_2
coniugale era entrato in crisi a causa della progressiva conflittualità tra i coniugi innescata dai problemi lavorativi del marito. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale (immobile sito in Campi Bisenzio, via Boccaccio n.
52), l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione di un contributo di complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese per la baby-sitter ed al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che le parti, nelle more del Controparte_1
procedimento, avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 12.3.2025, dopo un rinvio finalizzato ad adeguare la frequentazione dei figli in funzione di una diversa sistemazione alloggiativa del padre, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
pagina 2 di 4 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti Per_ in quanto non contrarie all'ordine pubblico e corrispondenti all'interesse dei figli e ai quali garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Controparte_1
l'11.12.1974, e già nata a [...] Parte_1 Parte_2
RUSSA) il 12.2.1979 (matrimonio contratto il 31.5.2014 a Oria (BR) iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oria (BR) al n. 3, parte I, anno 2014);
dispone l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, fin quando sarà venduta dalle parti;
i figli staranno con il padre tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le ore 21,30; inoltre staranno con il padre a fine settimana alterni dalle ore 19,30 del venerdì, quando saranno presi da casa della madre, fino alla domenica sera dopo cena quando saranno riportati dalla madre entro le 21,30; trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
alterneranno annualmente fra i genitori l'intera vacanza di Pasqua;
trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in estate, in periodo da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
nel pagina 3 di 4 caso in cui la madre organizzi un viaggio in Russia per andare a trovare i genitori, la stessa potrà trattenervisi fino a tre settimane;
saranno garantite videochiamate quotidiane con il genitore non presente;
pone a carico dei genitori il mantenimento diretto dei figli;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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