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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 07/11/2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8809/2018 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Calvo, per procura C.F._1 in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLA
TROVATI –AVV. , – Controparte_2 Controparte_3
– –GAETANA – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 per procura generale alle liti in Notar di Persona_3 Persona_4
Roma del 21/07/2015 n. 80974/21569
-Resistente -
Avente ad oggetto: ricongiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2018 deduceva: - di avere Parte_1 presentato all' domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per CP_1 il servizio prestato quale pubblico dipendente dal 23.10.00 al 30.11.10 con quelli maturati dall'1.12.59 al 31.12.02 presso la gestione dipendenti privati;
che CP_1 con provvedimento in data 01/02/2018 l' aveva respinto la richiesta CP_1 osservando che in favore del “è stata liquidata una pensione, da parte di Pt_1 questo Istituto, sede di VO/10090330”; che contro detto provvedimento il Pt_1 proponeva ricorso al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, in data 13/02/2018; che inoltre, il 26/01/2018 aveva presentato domanda di supplemento sulla pensione n. 10090330, che veniva respinta con provvedimento del 26/03/2018 con la seguente motivazione “Non risulta contribuzione utile per la liquidazione del supplemento richiesto in quanto: no contribuzione successiva alla decorrenza della pensione”; che tale diniego veniva
1 impugnato in data 05/06/2018, con ricorso al competente Comitato provinciale
. CP_1
Evidenziava di avere diritto alla chiesta ricongiunzione nonché al conseguente supplemento sulla pensione, a ciò non ostando la circostanza che al momento della domanda di ricongiunzione fosse stata già liquidata, con decorrenza 01/09/2010, la pensione Cat. VO/10090330, erogata in virtù dei periodi di contribuzione relativi alla gestione INPS dipendenti privati, atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il lavoratore che possa fare valere periodi di iscrizione a forme di assicurazioni obbligatorie presso enti o gestioni diverse, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, piò richiedere in qualunque momento la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione delle quali risulti essere titolare. Senza che la domanda di ricongiunzione debba necessariamente precedere la liquidazione della pensione.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, “Voglia – disapplicato ogni contrario provvedimento, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente dal 23.10.00 al 30.11.10 con quelli maturati dall'1.12.59 al
31.12.02 presso la gestione dipendenti privati, nonché al riconoscimento del CP_1 conseguente supplemento sulla pensione n. 10090330;
- per l'effetto, condannare l' , con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, a far luogo a detta ricongiunzione ed a corrispondere al ricorrente il conseguente supplemento su tale pensione a far data dall'1.9.10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi…”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente l' , con memoria CP_1 depositata il 09/10/2019, in cui si limitava ad osservare quanto segue: “si costituisce in giudizio l' per il tramite del sottoscritto procuratore, per far presente che CP_1
l'Istituto, avrebbe già provveduto ad effettuare la ricostituzione richiesta.
Dal foglio istruttorio che si allega si evince infatti che la ricostituzione risulterebbe
“già definita”..”, formulando le seguenti conclusioni: ”dichiarare comunque la cessazione del contendere per aver l' comunque adempiuto alla richiesta CP_1 della Controparte – Si chiede la compensazione integrale delle spese – o quantomeno parziale - tenuto conto del comportamento processuale dell' CP_1 che non ha dato adito ad alcun adempimento istruttorio..”.
Alla prima udienza del 18/10/2018, parte ricorrente contestava come non conducenti le difese di parte resistente, non essendo intervenuto in fase amministrativa alcun riconoscimento di quanto richiesto.
La causa veniva dapprima rinviata in ossequio alle disposizioni di natura emergenziale da COVID – 19, indi le parti venivano invitate ad interloquire in relazione alla eccepita cessazione della materia del contendere, essendo ciò controverso tra le stesse. Nel termine concesso parte ricorrente deduceva di non avere mai chiesto alcuna “ricostituzione” e che piuttosto la richiesta ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati e il conseguente supplemento sulla pensione n.
10090330 non gli erano stati riconosciuti in via amministrativa. Insisteva pertanto in ricorso, non essendo affatto cessata la materia del contendere. 2 L' , invece insisteva per la dichiarazione della cessazione della materia del CP_1 contendere e la compensazione integrale – o quantomeno parziale - delle spese.
Autorizzato il deposito di note, la causa veniva istruita per via documentale e veniva espletata CTU contabile, nel corso della quale, l' depositava in data CP_1
21/04/2022, “Richiesta sospensione CTU – Proposta definizione stragiudiziale” rilevando che: “ ..la domanda di ricostituzione veniva accolta per un ricalcolo della contribuzione e delle retribuzioni nell (vedi TE08 qui allegato) – Org_1 unico ricalcolo ammissibile tenuto conto che la pensione è stata erogata – per raggiungimento del requisito – interamente nell'AGO – come da richiesta della
Controparte…”; che il ricorrente in data 13/07/2010 aveva presentato domanda di Orga pensione di vecchiaia nell accolta con decorrenza 09/2010; che, in quel periodo non risulta alcuna richiesta di utilizzo della contribuzione nella Gestione
Pubblica ai fini del calcolo del diritto contributivo e dell'importo pensionistico, nè risulta presentata, alla data della domanda di pensione di vecchiaia, domanda di Orga ricongiunzione contributiva dalla Gestione Pubblica all che la domanda di ricostituzione con ricongiunzione dei predetti contributi effettuata dalla parte ricorrente solo in data 16/01/2018 non veniva esitata essendo il ricorrente già titolare di pensione nell'AGO dal Settembre 2010 e non essendo più possibile alcuna ricongiunzione, ricostituzione pensionistica se già si era titolare di altra pensione in altra gestione (Legge 29/1979); che la domanda di ricostituzione veniva comunque accolta per un ricalcolo della contribuzione e delle retribuzioni nell Org_1
(vedi TE08) (come da doc. n. 3 che unitamente produceva); che in data
[...]
26/01/2018 il ricorrente presentava una domanda di Supplemento nell Org_1 che veniva respinta in data 26/03/2018 (come da allegato doc. n. 5 unitamente prodotto) non esistendo contribuzione nell successiva alla decorrenza Org_1 della pensione;
che sempre il ricorrente – in data 8/8/2017 (come da doc. n. 6 unitamente prodotto) aveva invece presentato nella Gestione Pubblica domanda di richiesta di indennità una tantum – indennità che per legge viene concessa proprio per valorizzare i contributi che non permettono comunque di ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica in quella gestione (nella Gestione Pubblica con meno di 20 anni di contribuzione, non si ha diritto a pensione); che avendo il ricorrente proceduto su due fronti, duplicando le richieste con sovrapposizione di istanze anche incompatibili tra loro, ciò aveva comportato una sospensione dell'attività istruttoria al fine di comprendere la reale situazione in cui versava CP_1 il;
che, sulla base della normativa in vigore, al fine di definire per via Pt_1 stragiudiziale la questione, era disponibile ad accogliere la richiesta di indennità una tantum nella Gestione Pubblica – richiesta presentata dal nella Gestione Pt_1
Pubblica che –con erogazione di un importo compensativo della contribuzione versata nella Gestione Pubblica non utile per il diritto a pensione (unica domanda accoglibile). Chiedeva dunque ammettersi ex artt. 421 e 437 c.p.c. la documentazione prodotta.
A seguito di quanto rappresentato, le parti venivano invitate ad interloquire al riguardo (cfr ordinanza del 01/12/2022) e tuttavia il tentativo di composizione non sortiva buon esito (cfr verbali udienze 23/02/2023, 28/03/2023, 09/05/2023).
3 Svolta la discussione della causa (cfr verbale dell'ud. 21/09/2023), l'udienza del 07 novembre 2023, fissata per il prosieguo, è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§§
Va preliminarmente dato atto che in sede di costituzione in giudizio a fronte della domanda - volta al riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati, nonché al conseguente CP_1 supplemento sulla pensione goduta - in questa sede formulata dalla parte ricorrente,
l' – senza formulare alcuna contestazione - rilevava, peraltro in termini CP_1 dubitativi e facendo riferimento ad uno stringato “foglio istruttorio che si allega” (dovendosi evincere da esso) che <>.
E concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione (integrale o parziale) delle spese di lite.
Tali conclusioni l' reiterava negli ulteriori scritti difensivi pure a seguito della CP_1 contestazione di tale intervenuta definizione (cfr verbale ud 18/10/2019) della
Difesa della parte ricorrente che ribadiva che la ricongiunzione dei periodi contributivi e il conseguente supplemento di pensione di cui alla richiesta in via amministrativa non gli erano stati riconosciuti.
Non di meno, solo a seguito di trasmissione da parte del CTU nominato della bozza di relazione tecnica, l' depositava (il 21/04/2022) contestazione ed CP_1 osservazioni alla CTU negando il fondamento del diritto azionato nella presente sede e depositando documentazione a suffragio, di cui chiedeva l'acquisizione.
Con riferimento alla predetta documentazione, si ritiene di disporne, anche ex art. 421 c.p.c. l'acquisizione al giudizio, apparendo la stessa rilevante al fine di delibare compiutamente le prospettazioni della parte resistente. In conseguenza, si profilano ammissibili anche le ulteriori difese svolte da parte ricorrente, in quanto conseguenti alle ulteriori allegazioni e produzione documentale di parte resistente e reputandosi, dunque, assolto il contraddittorio tra le parti.
Sostiene l' resistente che la “valorizzazione della contribuzione pubblica CP_1 nella pensione AGO di cui è titolare” il ricorrente siccome in questa sede richiesta non è possibile, in quanto allorchè il ricorrente, in data 13/07/2010, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia nell'AGO (accolta con decorrenza 09/2010), a tale momento non risultava nè richiesta di utilizzo della contribuzione nella
Gestione Pubblica ai fini del calcolo del diritto contributivo e dell'importo pensionistico, né domanda di ricongiunzione contributiva dalla Gestione Pubblica all'AGO.
E che dunque, alla data del 16/01/2018, quando il ricorrente presentava domanda di ricostituzione con ricongiunzione dei predetti contributi, la stessa non poteva essere accolta, non essendo possibile più alcuna ricongiunzione, ricostituzione pensionistica se già si era titolare di altra pensione in altra gestione (piuttosto l' CP_1 procedendo all'unico ricalcolo possibile di cui si è detto). Nè poteva accogliersi la successiva domanda di supplemento di pensione (domanda del 26/01/2018), non
4 esistendo contribuzione nell' successiva alla decorrenza della Org_1 pensione.
Al riguardo, l'art. 1 Legge 07/02/1979 - N. 29 … invocato dalla parte ricorrente, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall o che abbiano dato luogo CP_1 all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto
e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50%. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma della presente legge…”.
Nella fattispecie in esame, essendo legislativamente prevista la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati nelle altre “forme previdenziali” , occorre, dunque, verificare se la ricongiunzione prevista dal richiamato art. 1 L.
29/1979 possa applicarsi anche ai periodi assicurativi maturati nella Gestione
Dipendenti Pubblici, nel quale l'odierno ricorrente è stato iscritto dal 23/10/2000 al
30/11/2010 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte ricorrente e doc 7 produzione CP_1
21/04/2022) e se la stessa possa operarsi successivamente all'essere il richiedente già titolare di altra pensione in altra gestione.
A tal fine può richiamarsi quanto in proposito già statuito dalla Suprema Corte – sulla scorta di ragionata analisi del dato normativo che non pare contraddetta da pronunce di segno contrario - con la sentenza del 11/12/1993, n.12220, secondo cui: “Le disposizioni degli art. 1 e 2 della l. 7 febbraio 1979 n. 29, che prevedono alternativamente le facoltà di richiedere la ricongiunzione, mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'a.g.o. o la ricongiunzione presso un fondo sostitutivo di periodi contributivi per il lavoratore già iscritto all'a.g.o., trovano applicazione anche per i titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi di contribuzione che non abbiano dato luogo
a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili;
l'esercizio di tali facoltà non trova un limite temporale nella data del pensionamento ai sensi dell'art. 4 comma
2 della stessa legge….” (cfr Cassazione citata).
Si osserva, invero, in tale pronuncia, con riferimento agli artt. 1 e 2 della richiamata
L. 29/1979, che “Le disposizioni rendono in tal modo comunicanti, con previsioni di carattere generale, le diverse gestioni in esse contemplate.
Non escludono espressamente la possibilità di ricongiunzione, dopo il conseguimento di una pensione, di periodi contributivi a tal fine non utilizzati e l'esclusione non può neppure, ad avviso del collegio, ritenersi implicita… 5 […]
….L'esclusione dei titolari di pensione dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione non può essere neppure dedotta dal limite temporale fissato dall'art. 4 della legge.
Recita invero tale disposizione:
- al primo comma: "Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa." - ed al secondo comma: "La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa." Il limite è posto dunque esclusivamente per una successiva ricongiunzione di periodi contributivi privi dei requisiti stabiliti dal primo comma.
Non è deducibile analogo limite - nè si rinvengono elementi testuali atti a farlo ritenere implicito - per l'ipotesi contemplata dal primo comma o per quelle, espressamente riferite a "qualsiasi momento" dagli artt. 1 e 2, di prima ricongiunzione…[….]
Può in conclusione affermarsi che gli artt. 1 e 2 della legge sono applicabili anche ai titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi contributivi che non abbiano dato luogo a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili…..[…]
Ora, gli artt. 1 w 2 della legge n. 29 del 1979 accordano all'assicurato la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa) di cui sia titolare e, considerato che l'obbligo dell' sussiste nei suoi CP_1 confronti, non sembra potersi negare che dei contributi versati o accreditati lo stesso assicurato rimanga, fino alla loro utilizzazione, titolare.
Al suesposto coordinamento delle disposizioni esaminate (o, se si vuole, alla prevalenza riconosciuta alla legge sulla ricongiunzione) non ostano, d'altra parte, ragioni di interesse pubblico.
La ricongiunzione è prevista, invero, come facoltativa e nulla vieta di non utilizzare, per il conseguimento della pensione presso una gestione, contributi già versati o accreditati presso altra gestione.
Nulla vieta, inoltre, di riscattare periodi anteriori al pensionamento, conseguito a carico di una determinata gestione, presso una gestione diversa nella quale
l'assicurato abbia successivamente costituito una nuova posizione assicurativa….”(cfr Cass. 12220/93 cit).
6 In tale solco si colloca, altresì, l'esegesi fornita da ulteriore arresto della Suprema
Corte – sentenza n. 5696 del 25 giugno 1997 - (cfr. all.10 produzione parte ricorrente), né successivamente confutata da altre più recenti pronunce di legittimità, secondo cui “Gli artt. 1 e 2 L. 7 febbraio 1979 n. 29 prevedono che il lavoratore il quale possa far valere periodi di iscrizione a forme di assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso enti o gestioni diverse,
“ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione”, può chiedere “in qualunque momento… la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa” delle quali risulti essere titolare.
Queste disposizioni, che permettono la unificazione delle posizioni contributive esistenti presso gestioni diverse, hanno lo scopo di consentire la costituzione di un'unica posizione pensionistica, ma da questa finalità non è dato desumere in alcun modo che la domanda di ricongiunzione debba necessariamente precedere la liquidazione della pensione e che pertanto periodi non utilizzati non possano essere in un secondo momento oggetto di una domanda di ricongiunzione. Né ad una diversa conclusione deve indurre il richiamo, contenuto nelle due norme citate,
a “tutti i periodi di contribuzione”, in quanto con tale espressione il legislatore ha inteso soltanto precisare che l'oggetto della domanda può essere costituito da ciascuno delle suddetti periodi, ma non già che la liquidazione della pensione segni il limite temporale, oltre il quale quella richiesta non può essere utilmente presentata. In altre parole, può dirsi semplicemente che il legislatore ha previsto la possibilità di non far disperdere le contribuzioni effettuate, quale che sia il tempo al quale sono imputabili…” (cfr Cass. 5696/1997 cit.).
E' d'uopo altresì rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, appare evidente che per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 non è richiesta l'iscrizione in atto alla data della relativa domanda;
affinchè la ricongiunzione possa operare, è necessario che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche differenti: questo istituto ha, infatti, la finalità di determinare un'unica posizione assicurativa, pari alla somma di tutti i segmenti ricongiunti, in modo che sull'unica posizione assicurativa possa fondarsi il diritto dell'assicurato ad una sola pensione, commisurata al totale della posizione contributiva per tale via costituita (in tal senso cfr Cass. 8726/2016).
In forza dei principi riportati dunque non pare rivestire decisiva rilevanza, ai fini della pretesa odiernamente azionata dal ricorrente, che al momento della domanda di pensione nell'AGO (il 13/07/2010), non vi fosse richiesta di utilizzo - ai fini del calcolo dei contributi e dell'importo della pensione - dei contributi maturati nelle gestione pubblica, né che a quella data non fosse presentata domanda di ricongiunzione contributiva nella gestione pubblica all'AGO; del resto rivelandosi infondato l'assunto secondo cui al momento in cui veniva presentata la domanda di ricongiunzione (il 16/01/2018) non fosse possibile alcuna ricongiunzione in ragione del fatto che l'assicurato già era titolare di altra pensione in altra gestione e tanto avuto riguardo all'esegesi supra riportata e condivisa.
7 Né con riferimento alla domanda azionata nel presente giudizio si ritiene possa assumere portata preclusiva la circostanza che la parte ricorrente abbia inoltrato (in data 8/8/2017 – cfr doc. n. 6 produzione del 21/04/2022) richiesta di CP_1 corresponsione di indennità una tantum, al riguardo avendo rappresentato la difesa di parte ricorrente (cfr verbale ud. del 21/09/2023) che trattasi di domanda formulata in via amministrativa in via alternativa rispetto alla chiesta ricongiunzione e non coltivata in sede giudiziaria, né nel presente giudizio né in altre sedi e non essendo la domanda odiernamente azionata nel presente giudizio mai stata rinunciata;
del resto considerandosi come su tale istanza (di una tantum)
l' non abbia assunto – per sua ammissione – alcuna determinazione, né abbia CP_1 adottato provvedimento definitivo di accoglimento, eventualmente incompatibile con le pretese nella presente sede perseguite.
Alla stregua di quanto esposto, si reputa che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto, avendo parte ricorrente diritto a ricongiungere nell'AGO i periodi assicurativi maturati nella Gestione Dipendenti pubblici e a ottenere le differenze sulla pensione a tale ricongiunzione conseguenti in base al ricalcolo e a decorrere dalla data di conseguimento della pensione (gli effetti della ricongiunzione producendosi nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce). CP_ L' va pertanto condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze di pensione mensili, rispetto all'importo già liquidato, maturate dalla predetta data. Ciò posto, al fine di accertare l'importo degli arretrati spettanti a parte ricorrente per effetto della ricongiunzione (con riliquidazione della pensione), a fronte degli importi invece percepiti a titolo pensionistico, è stata disposta consulenza tecnico- contabile;
in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico con il seguente mandato “verifichi il c.t.u. - sulla base della documentazione ritualmente prodotta agli atti dalle parti, nonché di quanto emergente dagli scritti difensivi, compiuto ogni altro opportuno accertamento ed alla stregua della normativa applicabile – la correttezza dell'operato dell' CP_1 resistente in relazione al riconoscimento dei periodi contributivi maturati dal ricorrente ai fini della ricongiunzione domandata (cfr Domanda di ricongiunzione all. n. 1), con specifico riferimento all'inclusione o meno a tali fini dei “periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente dal
23/10/00 al 30/11/10” come da indicazione in ricorso e relativa documentazione allegata”; nonché in relazione al supplemento sulla pensione n. 10090330 di cui al ricorso, verificando la sussistenza di eventuale credito (a tale titolo) e del suo ammontare;
determini il C.T.U. - se del caso - gli importi eventualmente dovuti al ricorrente per
i titoli su indicati, avuto riguardo altresì alla circostanza dedotta dall' circa CP_1
l'avere provveduto alla “ricostituzione richiesta” e che la stessa sarebbe “già definita”; Fornisca il C.T.U. un prospetto con i conteggi”;” (cfr. ordinanza del 24/02/2022). All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di CP_ confermare, innanzitutto che “l' non ha riconosciuto al ricorrente i periodi contributivi maturati nella gestione dipendenti pubblici dal 23/10/2000 al 8 30/11/2010, oggetto della domanda di ricongiunzione del 16/01/2018 versata in atti, tant'è che la pensione liquidata a decorrere dal 1° settembre 2010 è rimasta di importo invariato, salvo adeguamento a titolo di perequazione automatica;
” ed inoltre, di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante (oltre che non specificamente contestati dalle parti), che il ricorrente risulta creditore per la superiore causale (arretrati per Parte_1
“differenza di pensione mensile”), nei confronti dell' , della complessiva CP_1 somma lorda di € 23.598,51, oltre accessori ex art. 16 comma 6 legge n. 412/1991.
(Nelle conclusioni del CTU si legge invero, “all'esito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione accreditati nella gestione dipendenti pubblici dal
23/10/2000 al 30/11/2010 con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati CP_ dell' sino al 31/12/2002 e del conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, è stato accertato una differenza di pensione mensile alla decorrenza del 1° settembre 2010, rispetto all'importo già CP_ liquidato dall' di euro 143,84 e, conseguentemente, complessivi crediti in favore del ricorrente dall'1/09/2010 ad oggi di euro 23.598,51 oltre accessori ex art. 16 comma 6 legge n. 412/1991”- cfr pag 16 Relazione di CTU – in atti depositata il 12/05/2022).
Deve, infatti, darsi conto che il CTU ha dato atto dell'onerosità di tale ricongiunzione ed ha provveduto a determinare tale onere, tenendone conto nella determinazione dei complessivi crediti spettanti al ricorrente (cfr Relazione di CTU pagg. 12-14).
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Ai fini della determinazione degli arretrati spettanti occorre dunque tener conto, da un lato, dei conteggi incontestati del CTU e dall'altro lato del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio alla data del 19/09/2018.
Stante quanto sopra, i conteggi espletati dal CTU vanno rapportati alla data del deposito del ricorso (19/09/2018) quale dies ad quem, ai fini della condanna di parte resistente al pagamento degli arretrati, salvo in ogni caso il diritto del ricorrente a conseguire le relative differenze anche per il periodo successivo.
Alla stregua di quanto precede, l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 16.048,01, a titolo di arretrati per “differenza di pensione mensile” all'esito della “ricongiunzione dei periodi di contribuzione accreditati nella gestione dipendenti pubblici dal
23/10/2000 al 30/11/2010 con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati CP_ dell' sino al 31/12/2002 e del conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico” maturati nel periodo dall'1 settembre 2010 al 19/09/2018(data deposito ricorso).
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente 9 al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, le spese di lite possono compensarsi in ragione di un terzo;
la restante parte (2/3) segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' ex CP_1 art. 91 c.p.c.( (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente a ricongiungere nell'AGO i periodi assicurativi maturati nella gestione dipendenti pubblici e a ottenere le differenze sulla pensione a tale ricongiunzione conseguenti in base al ricalcolo e a decorrere dalla data di conseguimento della pensione;
condanna l' , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della complessiva somma lorda di € 16.048,01, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione di due terzi (2/3), delle spese processuali, che si liquidano – in parte qua - in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge;
compensa la restante parte (1/3). pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido CP_1 tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 29 febbraio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 07/11/2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8809/2018 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Calvo, per procura C.F._1 in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLA
TROVATI –AVV. , – Controparte_2 Controparte_3
– –GAETANA – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 per procura generale alle liti in Notar di Persona_3 Persona_4
Roma del 21/07/2015 n. 80974/21569
-Resistente -
Avente ad oggetto: ricongiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/09/2018 deduceva: - di avere Parte_1 presentato all' domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per CP_1 il servizio prestato quale pubblico dipendente dal 23.10.00 al 30.11.10 con quelli maturati dall'1.12.59 al 31.12.02 presso la gestione dipendenti privati;
che CP_1 con provvedimento in data 01/02/2018 l' aveva respinto la richiesta CP_1 osservando che in favore del “è stata liquidata una pensione, da parte di Pt_1 questo Istituto, sede di VO/10090330”; che contro detto provvedimento il Pt_1 proponeva ricorso al Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, in data 13/02/2018; che inoltre, il 26/01/2018 aveva presentato domanda di supplemento sulla pensione n. 10090330, che veniva respinta con provvedimento del 26/03/2018 con la seguente motivazione “Non risulta contribuzione utile per la liquidazione del supplemento richiesto in quanto: no contribuzione successiva alla decorrenza della pensione”; che tale diniego veniva
1 impugnato in data 05/06/2018, con ricorso al competente Comitato provinciale
. CP_1
Evidenziava di avere diritto alla chiesta ricongiunzione nonché al conseguente supplemento sulla pensione, a ciò non ostando la circostanza che al momento della domanda di ricongiunzione fosse stata già liquidata, con decorrenza 01/09/2010, la pensione Cat. VO/10090330, erogata in virtù dei periodi di contribuzione relativi alla gestione INPS dipendenti privati, atteso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il lavoratore che possa fare valere periodi di iscrizione a forme di assicurazioni obbligatorie presso enti o gestioni diverse, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, piò richiedere in qualunque momento la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione delle quali risulti essere titolare. Senza che la domanda di ricongiunzione debba necessariamente precedere la liquidazione della pensione.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, “Voglia – disapplicato ogni contrario provvedimento, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente dal 23.10.00 al 30.11.10 con quelli maturati dall'1.12.59 al
31.12.02 presso la gestione dipendenti privati, nonché al riconoscimento del CP_1 conseguente supplemento sulla pensione n. 10090330;
- per l'effetto, condannare l' , con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, a far luogo a detta ricongiunzione ed a corrispondere al ricorrente il conseguente supplemento su tale pensione a far data dall'1.9.10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi…”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva tardivamente l' , con memoria CP_1 depositata il 09/10/2019, in cui si limitava ad osservare quanto segue: “si costituisce in giudizio l' per il tramite del sottoscritto procuratore, per far presente che CP_1
l'Istituto, avrebbe già provveduto ad effettuare la ricostituzione richiesta.
Dal foglio istruttorio che si allega si evince infatti che la ricostituzione risulterebbe
“già definita”..”, formulando le seguenti conclusioni: ”dichiarare comunque la cessazione del contendere per aver l' comunque adempiuto alla richiesta CP_1 della Controparte – Si chiede la compensazione integrale delle spese – o quantomeno parziale - tenuto conto del comportamento processuale dell' CP_1 che non ha dato adito ad alcun adempimento istruttorio..”.
Alla prima udienza del 18/10/2018, parte ricorrente contestava come non conducenti le difese di parte resistente, non essendo intervenuto in fase amministrativa alcun riconoscimento di quanto richiesto.
La causa veniva dapprima rinviata in ossequio alle disposizioni di natura emergenziale da COVID – 19, indi le parti venivano invitate ad interloquire in relazione alla eccepita cessazione della materia del contendere, essendo ciò controverso tra le stesse. Nel termine concesso parte ricorrente deduceva di non avere mai chiesto alcuna “ricostituzione” e che piuttosto la richiesta ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati e il conseguente supplemento sulla pensione n.
10090330 non gli erano stati riconosciuti in via amministrativa. Insisteva pertanto in ricorso, non essendo affatto cessata la materia del contendere. 2 L' , invece insisteva per la dichiarazione della cessazione della materia del CP_1 contendere e la compensazione integrale – o quantomeno parziale - delle spese.
Autorizzato il deposito di note, la causa veniva istruita per via documentale e veniva espletata CTU contabile, nel corso della quale, l' depositava in data CP_1
21/04/2022, “Richiesta sospensione CTU – Proposta definizione stragiudiziale” rilevando che: “ ..la domanda di ricostituzione veniva accolta per un ricalcolo della contribuzione e delle retribuzioni nell (vedi TE08 qui allegato) – Org_1 unico ricalcolo ammissibile tenuto conto che la pensione è stata erogata – per raggiungimento del requisito – interamente nell'AGO – come da richiesta della
Controparte…”; che il ricorrente in data 13/07/2010 aveva presentato domanda di Orga pensione di vecchiaia nell accolta con decorrenza 09/2010; che, in quel periodo non risulta alcuna richiesta di utilizzo della contribuzione nella Gestione
Pubblica ai fini del calcolo del diritto contributivo e dell'importo pensionistico, nè risulta presentata, alla data della domanda di pensione di vecchiaia, domanda di Orga ricongiunzione contributiva dalla Gestione Pubblica all che la domanda di ricostituzione con ricongiunzione dei predetti contributi effettuata dalla parte ricorrente solo in data 16/01/2018 non veniva esitata essendo il ricorrente già titolare di pensione nell'AGO dal Settembre 2010 e non essendo più possibile alcuna ricongiunzione, ricostituzione pensionistica se già si era titolare di altra pensione in altra gestione (Legge 29/1979); che la domanda di ricostituzione veniva comunque accolta per un ricalcolo della contribuzione e delle retribuzioni nell Org_1
(vedi TE08) (come da doc. n. 3 che unitamente produceva); che in data
[...]
26/01/2018 il ricorrente presentava una domanda di Supplemento nell Org_1 che veniva respinta in data 26/03/2018 (come da allegato doc. n. 5 unitamente prodotto) non esistendo contribuzione nell successiva alla decorrenza Org_1 della pensione;
che sempre il ricorrente – in data 8/8/2017 (come da doc. n. 6 unitamente prodotto) aveva invece presentato nella Gestione Pubblica domanda di richiesta di indennità una tantum – indennità che per legge viene concessa proprio per valorizzare i contributi che non permettono comunque di ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica in quella gestione (nella Gestione Pubblica con meno di 20 anni di contribuzione, non si ha diritto a pensione); che avendo il ricorrente proceduto su due fronti, duplicando le richieste con sovrapposizione di istanze anche incompatibili tra loro, ciò aveva comportato una sospensione dell'attività istruttoria al fine di comprendere la reale situazione in cui versava CP_1 il;
che, sulla base della normativa in vigore, al fine di definire per via Pt_1 stragiudiziale la questione, era disponibile ad accogliere la richiesta di indennità una tantum nella Gestione Pubblica – richiesta presentata dal nella Gestione Pt_1
Pubblica che –con erogazione di un importo compensativo della contribuzione versata nella Gestione Pubblica non utile per il diritto a pensione (unica domanda accoglibile). Chiedeva dunque ammettersi ex artt. 421 e 437 c.p.c. la documentazione prodotta.
A seguito di quanto rappresentato, le parti venivano invitate ad interloquire al riguardo (cfr ordinanza del 01/12/2022) e tuttavia il tentativo di composizione non sortiva buon esito (cfr verbali udienze 23/02/2023, 28/03/2023, 09/05/2023).
3 Svolta la discussione della causa (cfr verbale dell'ud. 21/09/2023), l'udienza del 07 novembre 2023, fissata per il prosieguo, è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§§
Va preliminarmente dato atto che in sede di costituzione in giudizio a fronte della domanda - volta al riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati, nonché al conseguente CP_1 supplemento sulla pensione goduta - in questa sede formulata dalla parte ricorrente,
l' – senza formulare alcuna contestazione - rilevava, peraltro in termini CP_1 dubitativi e facendo riferimento ad uno stringato “foglio istruttorio che si allega” (dovendosi evincere da esso) che <>.
E concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione (integrale o parziale) delle spese di lite.
Tali conclusioni l' reiterava negli ulteriori scritti difensivi pure a seguito della CP_1 contestazione di tale intervenuta definizione (cfr verbale ud 18/10/2019) della
Difesa della parte ricorrente che ribadiva che la ricongiunzione dei periodi contributivi e il conseguente supplemento di pensione di cui alla richiesta in via amministrativa non gli erano stati riconosciuti.
Non di meno, solo a seguito di trasmissione da parte del CTU nominato della bozza di relazione tecnica, l' depositava (il 21/04/2022) contestazione ed CP_1 osservazioni alla CTU negando il fondamento del diritto azionato nella presente sede e depositando documentazione a suffragio, di cui chiedeva l'acquisizione.
Con riferimento alla predetta documentazione, si ritiene di disporne, anche ex art. 421 c.p.c. l'acquisizione al giudizio, apparendo la stessa rilevante al fine di delibare compiutamente le prospettazioni della parte resistente. In conseguenza, si profilano ammissibili anche le ulteriori difese svolte da parte ricorrente, in quanto conseguenti alle ulteriori allegazioni e produzione documentale di parte resistente e reputandosi, dunque, assolto il contraddittorio tra le parti.
Sostiene l' resistente che la “valorizzazione della contribuzione pubblica CP_1 nella pensione AGO di cui è titolare” il ricorrente siccome in questa sede richiesta non è possibile, in quanto allorchè il ricorrente, in data 13/07/2010, ha presentato domanda di pensione di vecchiaia nell'AGO (accolta con decorrenza 09/2010), a tale momento non risultava nè richiesta di utilizzo della contribuzione nella
Gestione Pubblica ai fini del calcolo del diritto contributivo e dell'importo pensionistico, né domanda di ricongiunzione contributiva dalla Gestione Pubblica all'AGO.
E che dunque, alla data del 16/01/2018, quando il ricorrente presentava domanda di ricostituzione con ricongiunzione dei predetti contributi, la stessa non poteva essere accolta, non essendo possibile più alcuna ricongiunzione, ricostituzione pensionistica se già si era titolare di altra pensione in altra gestione (piuttosto l' CP_1 procedendo all'unico ricalcolo possibile di cui si è detto). Nè poteva accogliersi la successiva domanda di supplemento di pensione (domanda del 26/01/2018), non
4 esistendo contribuzione nell' successiva alla decorrenza della Org_1 pensione.
Al riguardo, l'art. 1 Legge 07/02/1979 - N. 29 … invocato dalla parte ricorrente, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall o che abbiano dato luogo CP_1 all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto
e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50%. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma della presente legge…”.
Nella fattispecie in esame, essendo legislativamente prevista la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati nelle altre “forme previdenziali” , occorre, dunque, verificare se la ricongiunzione prevista dal richiamato art. 1 L.
29/1979 possa applicarsi anche ai periodi assicurativi maturati nella Gestione
Dipendenti Pubblici, nel quale l'odierno ricorrente è stato iscritto dal 23/10/2000 al
30/11/2010 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di parte ricorrente e doc 7 produzione CP_1
21/04/2022) e se la stessa possa operarsi successivamente all'essere il richiedente già titolare di altra pensione in altra gestione.
A tal fine può richiamarsi quanto in proposito già statuito dalla Suprema Corte – sulla scorta di ragionata analisi del dato normativo che non pare contraddetta da pronunce di segno contrario - con la sentenza del 11/12/1993, n.12220, secondo cui: “Le disposizioni degli art. 1 e 2 della l. 7 febbraio 1979 n. 29, che prevedono alternativamente le facoltà di richiedere la ricongiunzione, mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di contribuzione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'a.g.o. o la ricongiunzione presso un fondo sostitutivo di periodi contributivi per il lavoratore già iscritto all'a.g.o., trovano applicazione anche per i titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi di contribuzione che non abbiano dato luogo
a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili;
l'esercizio di tali facoltà non trova un limite temporale nella data del pensionamento ai sensi dell'art. 4 comma
2 della stessa legge….” (cfr Cassazione citata).
Si osserva, invero, in tale pronuncia, con riferimento agli artt. 1 e 2 della richiamata
L. 29/1979, che “Le disposizioni rendono in tal modo comunicanti, con previsioni di carattere generale, le diverse gestioni in esse contemplate.
Non escludono espressamente la possibilità di ricongiunzione, dopo il conseguimento di una pensione, di periodi contributivi a tal fine non utilizzati e l'esclusione non può neppure, ad avviso del collegio, ritenersi implicita… 5 […]
….L'esclusione dei titolari di pensione dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione non può essere neppure dedotta dal limite temporale fissato dall'art. 4 della legge.
Recita invero tale disposizione:
- al primo comma: "Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa." - ed al secondo comma: "La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa." Il limite è posto dunque esclusivamente per una successiva ricongiunzione di periodi contributivi privi dei requisiti stabiliti dal primo comma.
Non è deducibile analogo limite - nè si rinvengono elementi testuali atti a farlo ritenere implicito - per l'ipotesi contemplata dal primo comma o per quelle, espressamente riferite a "qualsiasi momento" dagli artt. 1 e 2, di prima ricongiunzione…[….]
Può in conclusione affermarsi che gli artt. 1 e 2 della legge sono applicabili anche ai titolari di pensione, ai quali è dunque consentita la ricongiunzione dei periodi contributivi che non abbiano dato luogo a pensione, purché estesa a tutti i periodi utilizzabili…..[…]
Ora, gli artt. 1 w 2 della legge n. 29 del 1979 accordano all'assicurato la facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria e figurativa) di cui sia titolare e, considerato che l'obbligo dell' sussiste nei suoi CP_1 confronti, non sembra potersi negare che dei contributi versati o accreditati lo stesso assicurato rimanga, fino alla loro utilizzazione, titolare.
Al suesposto coordinamento delle disposizioni esaminate (o, se si vuole, alla prevalenza riconosciuta alla legge sulla ricongiunzione) non ostano, d'altra parte, ragioni di interesse pubblico.
La ricongiunzione è prevista, invero, come facoltativa e nulla vieta di non utilizzare, per il conseguimento della pensione presso una gestione, contributi già versati o accreditati presso altra gestione.
Nulla vieta, inoltre, di riscattare periodi anteriori al pensionamento, conseguito a carico di una determinata gestione, presso una gestione diversa nella quale
l'assicurato abbia successivamente costituito una nuova posizione assicurativa….”(cfr Cass. 12220/93 cit).
6 In tale solco si colloca, altresì, l'esegesi fornita da ulteriore arresto della Suprema
Corte – sentenza n. 5696 del 25 giugno 1997 - (cfr. all.10 produzione parte ricorrente), né successivamente confutata da altre più recenti pronunce di legittimità, secondo cui “Gli artt. 1 e 2 L. 7 febbraio 1979 n. 29 prevedono che il lavoratore il quale possa far valere periodi di iscrizione a forme di assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, presso enti o gestioni diverse,
“ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione”, può chiedere “in qualunque momento… la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa” delle quali risulti essere titolare.
Queste disposizioni, che permettono la unificazione delle posizioni contributive esistenti presso gestioni diverse, hanno lo scopo di consentire la costituzione di un'unica posizione pensionistica, ma da questa finalità non è dato desumere in alcun modo che la domanda di ricongiunzione debba necessariamente precedere la liquidazione della pensione e che pertanto periodi non utilizzati non possano essere in un secondo momento oggetto di una domanda di ricongiunzione. Né ad una diversa conclusione deve indurre il richiamo, contenuto nelle due norme citate,
a “tutti i periodi di contribuzione”, in quanto con tale espressione il legislatore ha inteso soltanto precisare che l'oggetto della domanda può essere costituito da ciascuno delle suddetti periodi, ma non già che la liquidazione della pensione segni il limite temporale, oltre il quale quella richiesta non può essere utilmente presentata. In altre parole, può dirsi semplicemente che il legislatore ha previsto la possibilità di non far disperdere le contribuzioni effettuate, quale che sia il tempo al quale sono imputabili…” (cfr Cass. 5696/1997 cit.).
E' d'uopo altresì rilevare che, secondo giurisprudenza consolidata, appare evidente che per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 1 non è richiesta l'iscrizione in atto alla data della relativa domanda;
affinchè la ricongiunzione possa operare, è necessario che il lavoratore sia titolare di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche differenti: questo istituto ha, infatti, la finalità di determinare un'unica posizione assicurativa, pari alla somma di tutti i segmenti ricongiunti, in modo che sull'unica posizione assicurativa possa fondarsi il diritto dell'assicurato ad una sola pensione, commisurata al totale della posizione contributiva per tale via costituita (in tal senso cfr Cass. 8726/2016).
In forza dei principi riportati dunque non pare rivestire decisiva rilevanza, ai fini della pretesa odiernamente azionata dal ricorrente, che al momento della domanda di pensione nell'AGO (il 13/07/2010), non vi fosse richiesta di utilizzo - ai fini del calcolo dei contributi e dell'importo della pensione - dei contributi maturati nelle gestione pubblica, né che a quella data non fosse presentata domanda di ricongiunzione contributiva nella gestione pubblica all'AGO; del resto rivelandosi infondato l'assunto secondo cui al momento in cui veniva presentata la domanda di ricongiunzione (il 16/01/2018) non fosse possibile alcuna ricongiunzione in ragione del fatto che l'assicurato già era titolare di altra pensione in altra gestione e tanto avuto riguardo all'esegesi supra riportata e condivisa.
7 Né con riferimento alla domanda azionata nel presente giudizio si ritiene possa assumere portata preclusiva la circostanza che la parte ricorrente abbia inoltrato (in data 8/8/2017 – cfr doc. n. 6 produzione del 21/04/2022) richiesta di CP_1 corresponsione di indennità una tantum, al riguardo avendo rappresentato la difesa di parte ricorrente (cfr verbale ud. del 21/09/2023) che trattasi di domanda formulata in via amministrativa in via alternativa rispetto alla chiesta ricongiunzione e non coltivata in sede giudiziaria, né nel presente giudizio né in altre sedi e non essendo la domanda odiernamente azionata nel presente giudizio mai stata rinunciata;
del resto considerandosi come su tale istanza (di una tantum)
l' non abbia assunto – per sua ammissione – alcuna determinazione, né abbia CP_1 adottato provvedimento definitivo di accoglimento, eventualmente incompatibile con le pretese nella presente sede perseguite.
Alla stregua di quanto esposto, si reputa che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto, avendo parte ricorrente diritto a ricongiungere nell'AGO i periodi assicurativi maturati nella Gestione Dipendenti pubblici e a ottenere le differenze sulla pensione a tale ricongiunzione conseguenti in base al ricalcolo e a decorrere dalla data di conseguimento della pensione (gli effetti della ricongiunzione producendosi nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce). CP_ L' va pertanto condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze di pensione mensili, rispetto all'importo già liquidato, maturate dalla predetta data. Ciò posto, al fine di accertare l'importo degli arretrati spettanti a parte ricorrente per effetto della ricongiunzione (con riliquidazione della pensione), a fronte degli importi invece percepiti a titolo pensionistico, è stata disposta consulenza tecnico- contabile;
in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico con il seguente mandato “verifichi il c.t.u. - sulla base della documentazione ritualmente prodotta agli atti dalle parti, nonché di quanto emergente dagli scritti difensivi, compiuto ogni altro opportuno accertamento ed alla stregua della normativa applicabile – la correttezza dell'operato dell' CP_1 resistente in relazione al riconoscimento dei periodi contributivi maturati dal ricorrente ai fini della ricongiunzione domandata (cfr Domanda di ricongiunzione all. n. 1), con specifico riferimento all'inclusione o meno a tali fini dei “periodi assicurativi maturati per il servizio prestato quale pubblico dipendente dal
23/10/00 al 30/11/10” come da indicazione in ricorso e relativa documentazione allegata”; nonché in relazione al supplemento sulla pensione n. 10090330 di cui al ricorso, verificando la sussistenza di eventuale credito (a tale titolo) e del suo ammontare;
determini il C.T.U. - se del caso - gli importi eventualmente dovuti al ricorrente per
i titoli su indicati, avuto riguardo altresì alla circostanza dedotta dall' circa CP_1
l'avere provveduto alla “ricostituzione richiesta” e che la stessa sarebbe “già definita”; Fornisca il C.T.U. un prospetto con i conteggi”;” (cfr. ordinanza del 24/02/2022). All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è avuto modo di CP_ confermare, innanzitutto che “l' non ha riconosciuto al ricorrente i periodi contributivi maturati nella gestione dipendenti pubblici dal 23/10/2000 al 8 30/11/2010, oggetto della domanda di ricongiunzione del 16/01/2018 versata in atti, tant'è che la pensione liquidata a decorrere dal 1° settembre 2010 è rimasta di importo invariato, salvo adeguamento a titolo di perequazione automatica;
” ed inoltre, di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante (oltre che non specificamente contestati dalle parti), che il ricorrente risulta creditore per la superiore causale (arretrati per Parte_1
“differenza di pensione mensile”), nei confronti dell' , della complessiva CP_1 somma lorda di € 23.598,51, oltre accessori ex art. 16 comma 6 legge n. 412/1991.
(Nelle conclusioni del CTU si legge invero, “all'esito della ricongiunzione dei periodi di contribuzione accreditati nella gestione dipendenti pubblici dal
23/10/2000 al 30/11/2010 con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati CP_ dell' sino al 31/12/2002 e del conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, è stato accertato una differenza di pensione mensile alla decorrenza del 1° settembre 2010, rispetto all'importo già CP_ liquidato dall' di euro 143,84 e, conseguentemente, complessivi crediti in favore del ricorrente dall'1/09/2010 ad oggi di euro 23.598,51 oltre accessori ex art. 16 comma 6 legge n. 412/1991”- cfr pag 16 Relazione di CTU – in atti depositata il 12/05/2022).
Deve, infatti, darsi conto che il CTU ha dato atto dell'onerosità di tale ricongiunzione ed ha provveduto a determinare tale onere, tenendone conto nella determinazione dei complessivi crediti spettanti al ricorrente (cfr Relazione di CTU pagg. 12-14).
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Ai fini della determinazione degli arretrati spettanti occorre dunque tener conto, da un lato, dei conteggi incontestati del CTU e dall'altro lato del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio alla data del 19/09/2018.
Stante quanto sopra, i conteggi espletati dal CTU vanno rapportati alla data del deposito del ricorso (19/09/2018) quale dies ad quem, ai fini della condanna di parte resistente al pagamento degli arretrati, salvo in ogni caso il diritto del ricorrente a conseguire le relative differenze anche per il periodo successivo.
Alla stregua di quanto precede, l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 16.048,01, a titolo di arretrati per “differenza di pensione mensile” all'esito della “ricongiunzione dei periodi di contribuzione accreditati nella gestione dipendenti pubblici dal
23/10/2000 al 30/11/2010 con quelli maturati presso la gestione dipendenti privati CP_ dell' sino al 31/12/2002 e del conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico” maturati nel periodo dall'1 settembre 2010 al 19/09/2018(data deposito ricorso).
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente 9 al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, le spese di lite possono compensarsi in ragione di un terzo;
la restante parte (2/3) segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' ex CP_1 art. 91 c.p.c.( (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente a ricongiungere nell'AGO i periodi assicurativi maturati nella gestione dipendenti pubblici e a ottenere le differenze sulla pensione a tale ricongiunzione conseguenti in base al ricalcolo e a decorrere dalla data di conseguimento della pensione;
condanna l' , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della complessiva somma lorda di € 16.048,01, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione di due terzi (2/3), delle spese processuali, che si liquidano – in parte qua - in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge;
compensa la restante parte (1/3). pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido CP_1 tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 29 febbraio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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