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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8370 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11578 /2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAZZA DINA e GARZIA C.F._1
ANTONIETTA, presso il cui studio, sito in torre del Greco alla via Sedivola n.51, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di
Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. CAPANNOLO
EMANUELA, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 15/05/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
c.f. , con la qualifica di “piccolo di camera”, CCNL per il personale P.IVA_1
imbarcato su navi superiori a 151 T.S.L., ha esposto:
- di essersi imbarcato sulla nave Lady RI in data 17.10.2022 nel porto di
Napoli e, poi, sbarcato nello stesso luogo in data 17.11.2022;
- che, a causa di un sopravvenuto stato di malattia regolarmente denunciato, è stato dichiarato non abile alla visita medica del 21.11.2022;
- che, l'inabilità totale al lavoro lo ha costretto ad astenersi dall'attività lavorativa fino a tutto il 31.05.2023, data in cui è stato dichiarato clinicamente guarito;
- che, in data 06.03.2024, ha inoltrato diffida di pagamento, con la quale ha invitato l'ente convenuto a provvedere al pagamento delle somme spettanti a causa del suo stato di malattia;
- che, nonostante il regolare inoltro della documentazione medica nonché del prospetto paga, non ha percepito nella misura di legge (cioè, 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco per ciascun giorno di malattia) alcuna somma a titolo di indennità spettante per il periodo di malattia complementare che va dal 21.11.2022 al 31.05.2023;
- che, in data 20.11.2023, il medico curante ha certificato di aver emesso certificati attestanti la malattia del ricorrente in modalità cartacea, perché consentito dalla “Legge Brunetta” trattandosi di disoccupato, in quanto sbarcato e non lavoratore;
- che, per le ragioni sopra esposte, ha diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 12471,60.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'indennità di malattia nella misura di legge, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 12.471,60, ovvero diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, ed oltre nelle spese e competenze di giudizio liquidate come da d.m. 55/14 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo”.
CP_ L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo di aver ricevuto dei certificati medici, trasmessi successivamente al 07/02/2023, in modalità cartacea e di
2 aver già pagato l'indennità per il periodo dal 22.11.2022 al 7.2.2023. Tanto premesso,
l ha concluso nei seguenti termini: “rigettare l'avverso ricorso. In subordine, CP_1
stante il pagamento della indennità per il periodo dal 22.11.2022 al 7.2.2023, ritenere il diritto del ricorrente ad essere indennizzato per 112 giorni per l'importo di € 9,259,04.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che è pacifico che l' ha parzialmente indennizzato il periodo di CP_1 malattia dal 21/11/22 al 07/02/23, corrispondendo l'importo lordo di € 6.200,25, ( cfr.: prospetto di pagamento).
La parte ricorrente non ha contestato il pagamento in data anteriore al deposito del ricorso.
La domanda residuale, relativa all'indennità di malattia anche per il periodo dal
08.02.2023 al 31.05.2023, è infondata.
Va premesso che l'istante è lavoratore marittimo a tempo determinato per cui, all'atto dello sbarco, cessa di essere assistito dall' ma viene preso in carico CP_3
dal SSN.
L'art 3 del DPR n. 620/80, difatti prevede che: L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno
3 la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni”.
Cessato il rapporto di lavoro l'istante risulta a carico del SSN, come peraltro da
Messaggio n. 2184 del 31/05/2018. CP_1
L'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 poi con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.
L'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le P.A. ha previsto che “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”e
(comma 4) “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha esteso al settore privato detta disciplina disponendo: che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
4 dal 1° gennaio 2014, è l' che gestisce le attività di erogazione delle indennità di CP_1
malattia specifiche del settore.
Come detto l'assistenza sanitaria in detto settore è ripartita tra Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-
SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato (artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e decreti attuativi).
Allorché l' è subentrato in detta gestione, la certificazione medica era rilasciata CP_1
mediante utilizzo di formulari da parte degli ambulatori di Parte_2
medici fiduciari, risalenti alla precedente gestione per conto . Pt_3 CP_1
Gli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza e transitati negli CP_3
elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, come nel caso di specie, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo, come affermato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. n. 65/2024 pubbl. il
08/05/2024
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, inoltre, ha previsto, all'articolo 38 , comma5, il potenziamento dei servizi telematici delegando “gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici”.
L' , peraltro, ha ribadito tale necessità con la circolare 145/21 e con il messaggio CP_1
897 del 2.3.2023.
Ciò peraltro trova conferma nello stesso messaggio 31.5.2018 n. 2184 ove con CP_1
riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi
(pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti è previsto a CP_3 tutt'oggi l'utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni ed Inail. In particolare, vengono Pt_3 utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “ ” per gli eventi di malattia CP_4 rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di
5 prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
È evidente che detto messaggio afferisce alle certificazioni redatte in modalità cartacea ad opera del mentre le ipotesi in cui i medici curanti CP_5
redigano certificato cartaceo è residuale ed appare chiaro che il mancato riferimento al SSN indice a ritenere che il riferimento sia alle ipotesi residuali di sbarco all'estero e medico curante estero.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori . CP_3
Ne consegue che a decorrere da tale data nessun rilievo possono avere certificazioni cartacee.
È pacifico che i certificati prodotti per il periodo 08/02/23 al 31/05/2023 sono tutti cartacei e non sussiste neppure l'allegazione circa la qualifica di medico di base del ricorrente del dottore né sussiste prova che tali certificati, dove emerge Per_1
anche una patologia indicata molto sinteticamente, sulla base di certificati del dott.
nei quali vi è solo una indicazione del nome di una patologia senza Persona_2
una diagnosi riferita al paziente, nonché l'indicazione di una terapia, siano stati redatti dal SSN, in assenza di intestazione di struttura pubblica. Né rilevano ai fini del decidere e a fini dell'interpretazione del quadro normativo citato, le attestazioni del medesimo medico, secondo il quale era anche possibile inviare i certificati cartacei.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione dei precedenti di segno opposto, prodotti, relativi a vicende analoghe, nonché del pagamento parziale della provvidenza che può aver indotto in errore l'istante.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, lì 15.10.2025 – 14.11.2025
Il Giudice
6 IN ZZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 14/11/2025 in
Cancelleria
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 15/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11578 /2024 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MAZZA DINA e GARZIA C.F._1
ANTONIETTA, presso il cui studio, sito in torre del Greco alla via Sedivola n.51, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di
Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. CAPANNOLO
EMANUELA, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 15/05/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
c.f. , con la qualifica di “piccolo di camera”, CCNL per il personale P.IVA_1
imbarcato su navi superiori a 151 T.S.L., ha esposto:
- di essersi imbarcato sulla nave Lady RI in data 17.10.2022 nel porto di
Napoli e, poi, sbarcato nello stesso luogo in data 17.11.2022;
- che, a causa di un sopravvenuto stato di malattia regolarmente denunciato, è stato dichiarato non abile alla visita medica del 21.11.2022;
- che, l'inabilità totale al lavoro lo ha costretto ad astenersi dall'attività lavorativa fino a tutto il 31.05.2023, data in cui è stato dichiarato clinicamente guarito;
- che, in data 06.03.2024, ha inoltrato diffida di pagamento, con la quale ha invitato l'ente convenuto a provvedere al pagamento delle somme spettanti a causa del suo stato di malattia;
- che, nonostante il regolare inoltro della documentazione medica nonché del prospetto paga, non ha percepito nella misura di legge (cioè, 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco per ciascun giorno di malattia) alcuna somma a titolo di indennità spettante per il periodo di malattia complementare che va dal 21.11.2022 al 31.05.2023;
- che, in data 20.11.2023, il medico curante ha certificato di aver emesso certificati attestanti la malattia del ricorrente in modalità cartacea, perché consentito dalla “Legge Brunetta” trattandosi di disoccupato, in quanto sbarcato e non lavoratore;
- che, per le ragioni sopra esposte, ha diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 12471,60.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'indennità di malattia nella misura di legge, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 12.471,60, ovvero diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, ed oltre nelle spese e competenze di giudizio liquidate come da d.m. 55/14 con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per fattone anticipo”.
CP_ L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo di aver ricevuto dei certificati medici, trasmessi successivamente al 07/02/2023, in modalità cartacea e di
2 aver già pagato l'indennità per il periodo dal 22.11.2022 al 7.2.2023. Tanto premesso,
l ha concluso nei seguenti termini: “rigettare l'avverso ricorso. In subordine, CP_1
stante il pagamento della indennità per il periodo dal 22.11.2022 al 7.2.2023, ritenere il diritto del ricorrente ad essere indennizzato per 112 giorni per l'importo di € 9,259,04.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che è pacifico che l' ha parzialmente indennizzato il periodo di CP_1 malattia dal 21/11/22 al 07/02/23, corrispondendo l'importo lordo di € 6.200,25, ( cfr.: prospetto di pagamento).
La parte ricorrente non ha contestato il pagamento in data anteriore al deposito del ricorso.
La domanda residuale, relativa all'indennità di malattia anche per il periodo dal
08.02.2023 al 31.05.2023, è infondata.
Va premesso che l'istante è lavoratore marittimo a tempo determinato per cui, all'atto dello sbarco, cessa di essere assistito dall' ma viene preso in carico CP_3
dal SSN.
L'art 3 del DPR n. 620/80, difatti prevede che: L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno
3 la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni”.
Cessato il rapporto di lavoro l'istante risulta a carico del SSN, come peraltro da
Messaggio n. 2184 del 31/05/2018. CP_1
L'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
I principi generali e le specifiche tecniche sulla trasmissione telematica sono stati definiti con il D.P.C.M. 26 marzo 2008 poi con il D.M. 26 febbraio 2010, come modificato dal D.M. 18 aprile 2012.
L'articolo 55-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le P.A. ha previsto che “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”e
(comma 4) “L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.
L'articolo 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha esteso al settore privato detta disciplina disponendo: che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Per i lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
4 dal 1° gennaio 2014, è l' che gestisce le attività di erogazione delle indennità di CP_1
malattia specifiche del settore.
Come detto l'assistenza sanitaria in detto settore è ripartita tra Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-
SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato (artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e decreti attuativi).
Allorché l' è subentrato in detta gestione, la certificazione medica era rilasciata CP_1
mediante utilizzo di formulari da parte degli ambulatori di Parte_2
medici fiduciari, risalenti alla precedente gestione per conto . Pt_3 CP_1
Gli assistiti marittimi, dismessi dall'assistenza e transitati negli CP_3
elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, come nel caso di specie, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo, come affermato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. n. 65/2024 pubbl. il
08/05/2024
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, inoltre, ha previsto, all'articolo 38 , comma5, il potenziamento dei servizi telematici delegando “gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici”.
L' , peraltro, ha ribadito tale necessità con la circolare 145/21 e con il messaggio CP_1
897 del 2.3.2023.
Ciò peraltro trova conferma nello stesso messaggio 31.5.2018 n. 2184 ove con CP_1
riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi
(pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti è previsto a CP_3 tutt'oggi l'utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni ed Inail. In particolare, vengono Pt_3 utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “ ” per gli eventi di malattia CP_4 rispettivamente insorti durante l'imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di
5 prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
È evidente che detto messaggio afferisce alle certificazioni redatte in modalità cartacea ad opera del mentre le ipotesi in cui i medici curanti CP_5
redigano certificato cartaceo è residuale ed appare chiaro che il mancato riferimento al SSN indice a ritenere che il riferimento sia alle ipotesi residuali di sbarco all'estero e medico curante estero.
Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, invece, è stato comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori . CP_3
Ne consegue che a decorrere da tale data nessun rilievo possono avere certificazioni cartacee.
È pacifico che i certificati prodotti per il periodo 08/02/23 al 31/05/2023 sono tutti cartacei e non sussiste neppure l'allegazione circa la qualifica di medico di base del ricorrente del dottore né sussiste prova che tali certificati, dove emerge Per_1
anche una patologia indicata molto sinteticamente, sulla base di certificati del dott.
nei quali vi è solo una indicazione del nome di una patologia senza Persona_2
una diagnosi riferita al paziente, nonché l'indicazione di una terapia, siano stati redatti dal SSN, in assenza di intestazione di struttura pubblica. Né rilevano ai fini del decidere e a fini dell'interpretazione del quadro normativo citato, le attestazioni del medesimo medico, secondo il quale era anche possibile inviare i certificati cartacei.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione dei precedenti di segno opposto, prodotti, relativi a vicende analoghe, nonché del pagamento parziale della provvidenza che può aver indotto in errore l'istante.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, lì 15.10.2025 – 14.11.2025
Il Giudice
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Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 14/11/2025 in
Cancelleria
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