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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Verbale di udienza del 12/9/2025
RG 1021/2023
E presente, per delega dell'avv. Napolillo, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo sin da ora l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito , all'uopo, richiama la sent. N. 3955/2025 trib. di Avellino per analoga questione tra le medesime parti - annualità differenti - con la quale il Giudice ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza ingiunzione e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Allora l'avv. Imbimbo chiede che la causa venga decisa con integrale accoglimento della domanda e vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
È presente per l' l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e a tutto quanto dedotto e richiesto in corso di causa, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Il GDl preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il GDL
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1021/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 000951354, notificata in
2 data 15.03.2023, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa di
€ 10.006,60, per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2016, di cui all'accertamento n. 0800.16/03/2018.0072986 del CP_1
17.04.2018.
La parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento, il difetto di motivazione dell'atto notificato, la decadenza ex art. 14 e 28 L. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni amministrative, la prescrizione del credito, la infondatezza della obbligazione contributiva.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e clausola di attribuzione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' con memoria CP_1 depositata in data 04.04.2024, rappresentando che con provvedimento di rideterminazione della sanzione amministrativa emesso dal competente Direttore provinciale in conseguenza della novella normativa di cui all'articolo 23 CP_3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 l'importo della sanzione comminata veniva rideterminato nella misura di €. 4352,53, pari al minimo edittale.
Evidenziava che il provvedimento ingiuntivo opposto veniva emesso a seguito del mancato versamento all' da parte del ricorrente, nella qualità di legale CP_1 rappresentante della società datrice di lavoro,
[...]
, delle ritenute previdenziali e Parte_2 assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs.
15 gennaio 2016, n. 8.
Soggiungeva che l' notificava il provvedimento di accertamento della CP_2 violazione, contraddistinto da prot. 0800.16/03/2018.0072986, in data CP_1
17.4.2018.
Affermava che l'art. 14 legge 689/81 non era applicabile al caso di specie e la insussistenza della eccepita prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti il Giudice del lavoro ha deciso la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
3 L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 002129497 trae origine dall'accertamento dell' n. 0800.16/03/2018.0072986 del 16.3.2018. CP_1
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per il periodo
11/2016.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento) sollevata dalla difesa della ricorrente.
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, CP_1 ricevuto dalla ricorrente in data 12/04/2018 con raccomandata n. 786163561439 mediante consegna al destinatario.
A questo punto va tuttavia vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
La norma di cui all'art.14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass.
17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un.,
4 31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudicante può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
L'avvio del procedimento di contestazione presuppone che l'Ente effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze
(l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso di specie, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens
– che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria, né che ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze Uniemens a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre
Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2016 non trova razionale giustificazione la formazione e la notifica dell'accertamento del 12.04.2018, (oltre dodici mesi dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento presupposto all'OI impugnata, relativo alla verifica delle inadempienze per il periodo 11/2016, predisposto oltre un anno dopo e notificato in data 12.04.2018, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
5 Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
4. Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
5. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente, (V. Cass. 7641/2025) e dalla sopravvenuta disciplina legale con rideterminazione della sanzione, unitamente alla condotta processuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
•Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione impugnata;
• Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 12.09.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Verbale di udienza del 12/9/2025
RG 1021/2023
E presente, per delega dell'avv. Napolillo, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo sin da ora l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito , all'uopo, richiama la sent. N. 3955/2025 trib. di Avellino per analoga questione tra le medesime parti - annualità differenti - con la quale il Giudice ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza ingiunzione e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Allora l'avv. Imbimbo chiede che la causa venga decisa con integrale accoglimento della domanda e vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
È presente per l' l'avv. Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e a tutto quanto dedotto e richiesto in corso di causa, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
Il GDl preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il GDL
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 12/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1021/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 lavoro/prev;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino Persona_1
(Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 000951354, notificata in
2 data 15.03.2023, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa di
€ 10.006,60, per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2016, di cui all'accertamento n. 0800.16/03/2018.0072986 del CP_1
17.04.2018.
La parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento, il difetto di motivazione dell'atto notificato, la decadenza ex art. 14 e 28 L. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni amministrative, la prescrizione del credito, la infondatezza della obbligazione contributiva.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria di spese e clausola di attribuzione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' con memoria CP_1 depositata in data 04.04.2024, rappresentando che con provvedimento di rideterminazione della sanzione amministrativa emesso dal competente Direttore provinciale in conseguenza della novella normativa di cui all'articolo 23 CP_3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 l'importo della sanzione comminata veniva rideterminato nella misura di €. 4352,53, pari al minimo edittale.
Evidenziava che il provvedimento ingiuntivo opposto veniva emesso a seguito del mancato versamento all' da parte del ricorrente, nella qualità di legale CP_1 rappresentante della società datrice di lavoro,
[...]
, delle ritenute previdenziali e Parte_2 assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs.
15 gennaio 2016, n. 8.
Soggiungeva che l' notificava il provvedimento di accertamento della CP_2 violazione, contraddistinto da prot. 0800.16/03/2018.0072986, in data CP_1
17.4.2018.
Affermava che l'art. 14 legge 689/81 non era applicabile al caso di specie e la insussistenza della eccepita prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti il Giudice del lavoro ha deciso la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
3 L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 002129497 trae origine dall'accertamento dell' n. 0800.16/03/2018.0072986 del 16.3.2018. CP_1
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per il periodo
11/2016.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento) sollevata dalla difesa della ricorrente.
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, CP_1 ricevuto dalla ricorrente in data 12/04/2018 con raccomandata n. 786163561439 mediante consegna al destinatario.
A questo punto va tuttavia vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
La norma di cui all'art.14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass.
17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un.,
4 31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudicante può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
L'avvio del procedimento di contestazione presuppone che l'Ente effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze
(l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso di specie, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens
– che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria, né che ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze Uniemens a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre
Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2016 non trova razionale giustificazione la formazione e la notifica dell'accertamento del 12.04.2018, (oltre dodici mesi dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento presupposto all'OI impugnata, relativo alla verifica delle inadempienze per il periodo 11/2016, predisposto oltre un anno dopo e notificato in data 12.04.2018, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
5 Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
4. Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
5. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente, (V. Cass. 7641/2025) e dalla sopravvenuta disciplina legale con rideterminazione della sanzione, unitamente alla condotta processuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
•Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione impugnata;
• Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 12.09.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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