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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2626/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Castiglione per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2626 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castiglione;
- attrice - contro
; Controparte_1
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio (già creditrice esecutante nel Parte_1 procedimento rubricato al n. 361/2023 R.G.E.M., sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 1637/2022 resa dall'intestato Tribunale ed emessa a definizione del giudizio di separazione personale coniugi rubricato al n. 114/22 R.G., intercorso tra l'odierna istante e ) - all'esito della fase cautelare celebrata in seno all'annesso giudizio di Controparte_1 opposizione e terminata con la declaratoria di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione resa dal g.e. il 21.7.2023 - ha introdotto la fase di merito ribadendo le censure avverso siffatta ordinanza limitatamente alla parte in cui il giudice della predetta procedura esecutiva aveva disatteso l'istanza di assegnazione somme sulla base della dichiarazione CP_ resa dal terzo pignorato avendo qualificato siffatta dichiarazione come “negativa” in ragione delle impignorabilità dell'Assegno unico universale ed in assenza di contestazione sul punto da parte della procedente.
Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocare l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Castrovillari in data 21.07.2023 nel giudizio n. 361/2023
RGEM e, in luogo della stessa, emettere un provvedimento che ordini all' il versamento alla CP_2
Sig.ra del 50 % dell'importo percepito dal Sig. , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno unico per il nucleo familiare, fino alla concorrenza del credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del resistente . Con vittoria di spese e competenze del Controparte_1 giudizio da versarsi nei confronti dell'erario avendo la Sig.ra avanzato richiesta Parte_1 di ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
Le parti convenute, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non hanno inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Detto che l'introduzione della fase di merito dell'odierna opposizione esecutiva risulta tempestivamente proposta nel rispetto del termine all'uopo accordato dal giudice dell'esecuzione nella sopra richiamata ordinanza del 16.11.2023, ritiene questo Tribunale debba essere annullata la determinazione con cui il giudice della procedura esecutiva n. 361/2023 R.G.E.M., in seno al provvedimento del 21.7.2023, ebbe a disattendere l'istanza di assegnazione somme, avanzata dalla CP_ creditrice procedente, sull'assunto che la dichiarazione resa dal terzo pignorato sarebbe da qualificarsi come “negativa” giacché afferente a somme impignorabili (€ 1.000,87 mensili) in quanto relative all'Assegno unico universale.
Ed infatti, costituisce profilo documentato per tabulas che con provvedimento del 16/5/2023 - emesso dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento rubricato al n. 560/23 V.G., azionato dalla ai sensi dell'art. 545, comma 1 c.p.c. e dell'art. 22 DPR 797/1955 - la Pt_1 predetta creditrice fu espressamente autorizzata a pignorare la metà dell'importo spettante al debitore esecutato a titolo di Assegno unico universale, essendo i crediti azionati in executivis di natura alimentare.
Detto che non risulta allegato (e, men che meno, provato) che il debitore esecutato abbia in alcun modo contestato detto provvedimento nei termini e con le forme previste dal codice di rito, non può evidentemente il g.e. sostituirsi al giudice dell'impugnazione e, di fatto, annullare il provvedimento medesimo ritenendo impignorabili le somme su cui il giudice della cognizione aveva autorizzato il pignoramento, così sindacandone le valutazioni.
Pertanto, l'ordinanza resa dal g.e. il 21.7.2023 non può che essere in parte qua annullata.
All'annullamento dell'ordinanza opposta non può far seguito la pronuncia, pure invocata dall'opponente, di assegnazione delle somme pignorate, essendo detta statuizione appannaggio del
Giudice dell'Esecuzione.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione, non essendo la proposizione del presente incidente di cognizione in alcun modo addebitabile al debitore esecutato o al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2626/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: CP_ 1) Dichiara la contumacia di e di . Controparte_1
2) Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, annulla l'ordinanza resa dal g.e. il 21.7.2023, nei limiti illustrati in parte motiva.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2626/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Castiglione per parte attrice, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2626 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Castiglione;
- attrice - contro
; Controparte_1
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore;
- convenuti contumaci -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio (già creditrice esecutante nel Parte_1 procedimento rubricato al n. 361/2023 R.G.E.M., sulla scorta del titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza n. 1637/2022 resa dall'intestato Tribunale ed emessa a definizione del giudizio di separazione personale coniugi rubricato al n. 114/22 R.G., intercorso tra l'odierna istante e ) - all'esito della fase cautelare celebrata in seno all'annesso giudizio di Controparte_1 opposizione e terminata con la declaratoria di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione resa dal g.e. il 21.7.2023 - ha introdotto la fase di merito ribadendo le censure avverso siffatta ordinanza limitatamente alla parte in cui il giudice della predetta procedura esecutiva aveva disatteso l'istanza di assegnazione somme sulla base della dichiarazione CP_ resa dal terzo pignorato avendo qualificato siffatta dichiarazione come “negativa” in ragione delle impignorabilità dell'Assegno unico universale ed in assenza di contestazione sul punto da parte della procedente.
Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocare l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Castrovillari in data 21.07.2023 nel giudizio n. 361/2023
RGEM e, in luogo della stessa, emettere un provvedimento che ordini all' il versamento alla CP_2
Sig.ra del 50 % dell'importo percepito dal Sig. , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno unico per il nucleo familiare, fino alla concorrenza del credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del resistente . Con vittoria di spese e competenze del Controparte_1 giudizio da versarsi nei confronti dell'erario avendo la Sig.ra avanzato richiesta Parte_1 di ammissione al patrocinio a spese dello stato”.
Le parti convenute, sebbene ritualmente evocate in giudizio, non hanno inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Detto che l'introduzione della fase di merito dell'odierna opposizione esecutiva risulta tempestivamente proposta nel rispetto del termine all'uopo accordato dal giudice dell'esecuzione nella sopra richiamata ordinanza del 16.11.2023, ritiene questo Tribunale debba essere annullata la determinazione con cui il giudice della procedura esecutiva n. 361/2023 R.G.E.M., in seno al provvedimento del 21.7.2023, ebbe a disattendere l'istanza di assegnazione somme, avanzata dalla CP_ creditrice procedente, sull'assunto che la dichiarazione resa dal terzo pignorato sarebbe da qualificarsi come “negativa” giacché afferente a somme impignorabili (€ 1.000,87 mensili) in quanto relative all'Assegno unico universale.
Ed infatti, costituisce profilo documentato per tabulas che con provvedimento del 16/5/2023 - emesso dal Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento rubricato al n. 560/23 V.G., azionato dalla ai sensi dell'art. 545, comma 1 c.p.c. e dell'art. 22 DPR 797/1955 - la Pt_1 predetta creditrice fu espressamente autorizzata a pignorare la metà dell'importo spettante al debitore esecutato a titolo di Assegno unico universale, essendo i crediti azionati in executivis di natura alimentare.
Detto che non risulta allegato (e, men che meno, provato) che il debitore esecutato abbia in alcun modo contestato detto provvedimento nei termini e con le forme previste dal codice di rito, non può evidentemente il g.e. sostituirsi al giudice dell'impugnazione e, di fatto, annullare il provvedimento medesimo ritenendo impignorabili le somme su cui il giudice della cognizione aveva autorizzato il pignoramento, così sindacandone le valutazioni.
Pertanto, l'ordinanza resa dal g.e. il 21.7.2023 non può che essere in parte qua annullata.
All'annullamento dell'ordinanza opposta non può far seguito la pronuncia, pure invocata dall'opponente, di assegnazione delle somme pignorate, essendo detta statuizione appannaggio del
Giudice dell'Esecuzione.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione, non essendo la proposizione del presente incidente di cognizione in alcun modo addebitabile al debitore esecutato o al terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2626/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: CP_ 1) Dichiara la contumacia di e di . Controparte_1
2) Accoglie l'opposizione proposta dall'opponente e, per l'effetto, annulla l'ordinanza resa dal g.e. il 21.7.2023, nei limiti illustrati in parte motiva.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato