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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dr. Silvestro Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 503/2023 promossa da:
( - con l'Avv. Gaia Giuliani e l'Abg Parte_1 C.F._1
Giada Giuliani, ATTORE contro
( ), in persona dl legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con l'Avv. Luca Genesi e l'Avv. Maria Grazia martino
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/01/2025 e relativi atti che si intendono qui interamente richiamati. In particolare:
Per l'attore : “In via principale e nel merito: 1) accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità del Sig. nella causaIOne del sinistro per cui è causa, e la conseguente Persona_1 responsabilità in punto di liquidaIOne del danno in capo all'AssicuraIOne convenuta del mezzo stesso ai sensi del Codice Delle AssicuraIOni, ciò a dire di nonché Controparte_2
2) accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto affettivo IO-IP presupposto per la liquidaIOne del danno parentale a favore dell'attore, sicché il diritto di questi al risarcimento di detto danno ai sensi di legge, condannare la convenuta a corrispondere all'attore: a) il Controparte_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nella misura che risulterà dall'applicaIOne dei nuovi criteri di liquidaIOne del calcolo del danno parentale stilate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile per il Tribunale di Milano, come dettagliatamente descritte
1 in narrativa, e/o con l'eventuale aggiustamento dei parametri in base a quanto risulterà nel presente giudio, ovvero in subordine, qualora il Giudice le ritenga applicabili sempre secondo le tabelle previgenti in aderenza all'interpretaIOne costituIOnalmente orientata della Suprema Corte, nonché b) il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, secondo la modalità della maggioraIOne dell'intero danno che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutaIOne e
l'applicaIOne degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
c) la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate nell'atto di citaIOne, nella misura di €.1.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio indicate nell'atto di citaIOne. In via istruttoria: Ammettersi della prova orale nella parte anche nella parte non ammessa come da capitolaIOne formulata nella memoria ex art. 183 n. 2 VI co. cpc, preceduta per ciascun capitolo dalla locuIOne “Vero che”, anche nei capitoli precedentemente non ammessi e/o per i testi tutti anche quelli non ammessi: 1) Nel periodo aprile/settembre dall'anno 2019 fino ai fatti del 5 maggio 2021 – escluso il periodo di lockdown dall'8 marzo 2020 al 18 maggio 2020 e compatibilmente con le restriIOni negli spostamenti in base alle zone-colore da Novembre 2020 a gennaio 2021 – a weekend alternati l'odierno attore e la defunta IP in compagnia Persona_2 di e (padre di effettuavano routinariamente giri in moto. Parte_2 Persona_1 Per_2
2) Nelle giornate di domenica del medesimo periodo temporale di cui al capitolo precedente il Sig. con e trascorrevano Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5 la giornata con la IP e la di lei famiglia ora presso l'abitaIOne di quest'ultima in Persona_2
Travagliato, ora presso la propria abitaIOne in Brescia. 3) In data 16 Agosto 2020 e il Persona_2 padre si raggiungevano l'abitaIOne dell'odierno attore in Brescia, dove erano presenti Persona_1 anche la sig.ra la cugina il sig. e la sig.ra Parte_4 Parte_2 Controparte_3
da qui l'odierno attore con la IP e Persona_3 Persona_2 Persona_1 Parte_2 partivano tutti insieme per una gita di una giornata nella città di Pisa (cfr. documento n.
[...]
6 di parte attrice che si rammostra); 4) In data 22.12.2019 la defunta si recava presso Persona_2
l'abitaIOne in Brescia dello IO ed ivi con la zia ed i cugini Parte_3 Parte_4
e si tratteneva per gli auguri natalizi di rito, anche alla presenza di Pt_5 Parte_2
e 5) Nel periodo aprile/settembre del 2019 l'odierno attore con la Controparte_3 Persona_3 IP effettuavano due gite per vistare il Parco Persona_2 Per_1 Parte_6 delle Orobie che la ValleCamonica;
6) In data 23.12.2018 la defunta si recava presso Persona_2
l'abitaIOne in Brescia dello IO ed ivi con la zia ed i cugini Parte_3 Parte_4
2 e si tratteneva per gli auguri natalizi di rito, anche alla presenza della Pt_5 Parte_2 sig.ra 7) In data 18.07.2014 e 31.7.2012 in compagnia dello IO Persona_4 Persona_2 [...]
della zia dei cugini e nonché dei Parte_3 Parte_4 Pt_2 Parte_5 sig.ri e trascorrevano un'intera giornata Gardaland. 8) Nel mese di Persona_4 Parte_7 agosto 2009 l'odierno attore con la propria famiglia ospitava a IB (moglie e figli) Persona_2 ed ivi trascorrevano insieme le vacanze estive presso l'abitaIOne dal medesimo locata. 9) Nel mese di agosto 2008 l'odierno attore invitava la cognata sig.ra ed il fratello e la Per_5 Persona_6 IP a IB (VE) a trascorrere le vacanze estive insieme alla propria famiglia presso Per_2
l'abitaIOne dal medesimo affittata ad hoc. 10) Nella circostanza di cui al punto che precede, i genitori di ( e si trattenevano per un solo giorno, Persona_2 Persona_7 Persona_1 mentre la figlia trascorreva ivi con lo IO – odierno attore - e la di lui famiglia l'intera Per_2 vacanza;
al termine della quale lo IO riaccompagnava a casa in Parte_3 Per_2
Travagliato (Bs). 11) Nell'Agosto del 2008 signori e si trovavano in Persona_4 Persona_8 villeggiatura a IB (Ve) e trascorrevano il giorno di Ferragosto con l'odierno attore,
[...]
la sig.ra nonché e In ogni caso: vittoria di spese e Parte_8 Parte_4 Pt_2 Parte_5 competenze di causa, oltre gli accessori di legge e successive occorrende.
Per la convenuta : Voglia l''Ecc.mo Tribunale di Cremona, Controparte_1
contraris rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: - respingere le domande tutte proposta dal Sig. perché, allo stato, prive di ogni fondamento, per le Parte_1 ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Spese di lite in ogni caso interamente compensate tra le parti nell'eventualità in cui le pretese attoree vengano considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa. Salvis juribus.
Motivi della decisione Fatto e processo
Con atto di citaIOne notificato il 27.02.2023, il Sig. conveniva in Parte_1
giudiIO dinanzi l'intestato Tribunale per sentire accertare la Controparte_1
responsabilità esclusiva del Sig. nella causaIOne del sinistro avvenuto in Persona_1
data 08/05/2021, a seguito del quale decedeva sia lui che sua figlia per Persona_2 effetto dell'impatto della moto che conduceva con altro veicolo. Al proposito la difesa dell'attore dichiarava che la , a seguito delle istanze risarcitorie Controparte_4
avanzate dai parenti della giovane vittima, avrebbe riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente della moto provvedendo al risarcimento dei relativi danni derivanti dalla
3 morte della persona trasportata sulla moto assicurata per la responsabilità civile e terzi trasportati con la polizza n. 1/60057/30/181013274, in favore dei parenti più prossimi della ragazza, ovvero la madre e le nonne materna e paterna della defunta, mentre rifiutava di corrispondere il risarcimento in favore dello IO, , e della Parte_1
zia, rispettivamente fratello del padre e sorella della madre della CP_5
scomparsa L'attore, a sostegno delle proprie istanze, deduceva il diritto ad Persona_2
essere risarcito del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in virtù dell'esistenza concreta di un rapporto affettivo stretto, stabile e duraturo con la IP
, vittima del sinistro causato dal conducente della moto. Persona_2
si costituiva depositando comparsa di risposta e fascicolo Controparte_1
documenti, sostenendo, l'infondatezza della domanda attorea. Preliminarmente non contestava la responsabilità esclusiva di , conducente della moto e padre Persona_1
della vittima, anch'egli deceduto. Responsabilità peraltro già pacificamente riconosciuta in virtù della liquidaIOne e del pagamento dei danni ai parenti più prossimi (madre e nonne) della vittima del sinistro in esecuIOne della polizza n. 1/60057/30/181013274 per
RCA e danni ai soggetti trasportati. Per contro, la convenuta contestava il diritto degli zii della de cuius ad ottenere il risarcimento del danno da perdita del congiunto Persona_2
in assenza di elementi e prove idonee a dimostrare l'effettività e la consistenza della relaIOne parentale, la sussistenza di un solido e duraturo vincolo affettivo e di reciproco sostegno morale ed economico e la conseguente grave incidenza della perdita del rapporto parentale sull'esistenza dell'attore. Rilevava, infatti, la compagnia assicuratrice convenuta come il rapporto tra IO e IP non sarebbe stato contemplato dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore all'epoca del sinistro, né da quelle integrate a punti attualmente in uso.
Circostanza, peraltro, che sarebbe confermata anche dalla più recente e consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il Giudice, alla prima udienza del 01.06.2023, ritenendo incerto il titolo sotteso all'aIOne svolta verso l'assicuraIOne convenuta, assegnava a parte attrice, ai sensi dell'art. 164 CPC, termine perentorio sino al 1.7.2023 per l'integraIOne della domanda e rinviava per il prosieguo all'udienza del 21.9.2023. A seguito del DP del Tribunale di Cremona del
26.06.2023, la causa veniva delegata ad altro giudice e subiva rinvio d'ufficio al 12.12.2023.
All'indicata udienza parte attrice, riportandosi al contenuto dell'atto di integraIOne della domanda depositato il 01.07.2023, insisteva in ogni propria deduIOne ed ecceIOne e, 4 unitamente alla controparte, chiedeva la concessione dei termini istruttori. Con ordinanza resa fuori udienza il giudice, concessi i termini richiesti, rinviava all'udienza del
04.06.2024, ove parte attrice chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e parte convenuta chiedeva la fissaIOne di udienza di precisaIOne delle conclusioni. Con ordinanza fuori udienza del 08.06.2024, il giudice ammetteva le istanze istruttorie testimoniali considerate ammissibili e rilevanti presentate da parte attrice, limitando a quattro i testi ammessi e rinviava per l'incombente all'udienza del 01.10.2024. All'indicata udienza venivano sentiti, sui capitoli ammessi, i testi , e Persona_3 Persona_4 Parte_5 [...]
all'esito le parti, congiuntamente, chiedevano la fissaIOne di udienza di Parte_4
precisaIOni delle conclusioni. All'udienza del 28.01.2025 le parti precisavano come da fogli di PC depositati telematicamente e chiedevano la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Il giudice, con ordinanza del 08.02.2025, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 CPC a decorrere dal
01.04.2025. Entrambe le parti hanno ritualmente e tempestivamente depositato memorie conclusionali e repliche.
Diritto
In data 08.05.2021 il Sig. , fratello di e padre di Persona_1 Parte_1 Per_2
mentre era alla guida della propria moto sulla quale viaggiava anche la figlia, non
[...]
concedeva la dovuta precedenza ad un'autovettura con la quale collideva violentemente.
A causa dell'impatto decedevano entrambi gli occupanti della moto che era assicurata per la RCA presso la compagnia di assicuraIOne convenuta con la polizza n.
1/60057/30/181013274, che copriva anche i danni eventualmente subiti dai terzi trasportati. Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della moto nella causaIOne del sinistro, la compagnia provvedeva al completo risarcimento dei danni ai CP_1 congiunti più prossimi di passeggera della moto, rimasta vittima del Persona_2
sinistro. Preliminarmente va, pertanto, rilevato come la responsabilità del fratello dell'attore, anche lui deceduto nel sinistro, non solo non è stata contestata dalla convenuta ma è stata pacificamente riconosciuta. Per l'effetto, la compagnia di assicuraIOne convenuta, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assicuraIOne stipulato con il responsabile del sinistro, del quale non ha contestato valenza ed operatività, ha provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento danni per la morte di alla madre ed alle due nonne ancora viventi di questa, Persona_2
5 liquidandole sulla base dei parametri stabiliti dalle vigenti tabelle a punti elaborate dal
Tribunale di Milano. La compagnia di assicuraIOni convenuta, per contro, rifiutava di corrispondere alcun risarcimento agli zii della vittima, tra cui l'odierno attore.
Circostanze tutte non solo non contestate ma pacificamente ammesse. fondava il rigetto delle istanze risarcitorie, anche odierne, sulla duplice Controparte_4
ecceIOne riguardanti, l'una la mancata consideraIOne dei rapporti tra zii e nipoti da parte delle Tabelle integrate a punti in vigore presso il Tribunale di Milano per il calcolo della misura risarcitoria. Mancata consideraIOne che porrebbe l'odierno attore nell'ambito della cerchia dei soggetti non tutelati, nelle circostanze per cui è causa, dall'ordinamento giuridico, quali parenti oltre il terzo grado, titolari di relaIOni affettive o amicali, ecc.
Inoltre, per altro verso, nel caso di specie, gli zii istanti non sarebbero stati in grado di fornire alcuna prova dell'esistenza di una stretta, effettiva e duratura relaIOne affettiva tra loro e la IP deceduta e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza subito dai primi a seguito della scomparsa della IP. Sconvolgimento consistente in radicali cambiamenti dello stile di vita e in una grave sofferenza interiore. Requisiti ritenuti necessari ed imprescindibili per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno parentale, non solo dal legislatore ma anche dal prevalente e consolidato orientamento della Corte di CassaIOne.
Nel corso del giudiIO non è risultato contestato il rapporto di parentela esistente tra l'attore e la defunta così come incontestata è rimasta la circostanza che tra i Persona_2
due soggetti non vi sia mai stato un rapporto di convivenza, posto che la de cuius conviveva con la propria famiglia a Travagliato, città diversa, ancorché vicina, a Brescia, dove, invece, risiedeva lo IO paterno e la sua famiglia.
Parimenti incontestata è la legittimità dell'odierna aIOne risarcitoria alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto in relaIOne ad una particolare situaIOne affettiva intercorrente con la vittima. In tal caso il congiunto è legittimato ad agire “iure proprio”(…)” e tanto indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di convivenza stabile tra i parenti istanti e il congiunto scomparso posto che “(…) al requisito della convivenza va attribuito un valore importante, ma non necessariamente dirimente, poiché attribuire
a tale situaIOne un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di quei
6 legami affettivi e parentali la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno- IP, IO-IP” (Cass. Pen. 11428/2017).
Sul punto, le S.U. della Corte di CassaIOne, con sentenza n. 26972/2008, hanno esplicato il concetto di danno non patrimoniale che è comprensivo del danno morale permanente o temporaneo;
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua acceIOne più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sul piano probatorio, pertanto, colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui dichiara di essere legato da relaIOne affettiva, dovrà allegare e dimostrare l'esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento della perdita del congiunto per fatto illecito altrui. Spetta, dunque, al danneggiato, che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla propria sfera relaIOnale, dare la prova dell'esistenza e della natura di tale rapporto, con ogni mezzo, mentre spetta al giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, e degli elementi, anche presuntivi, addotti dalla parte, l'apprezzabilità della relaIOne affettiva, a fini risarcitori (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 n. 7128/2013).
Al riguardo, posto che la convivenza, intesa non necessariamente come coabitaIOne quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, non è più considerato requisito imprescindibile, è divenuta essenziale l'esigenza di impedire che la tutela risarcitoria possa essere estesa ad un numero astrattamente indeterminato di persone le quali, pur avendo perduto un affetto, non hanno una posiIOne qualificata per non aver perso, in realtà, un sostegno morale concreto. A tale scopo diventa essenziale per i congiunti istanti, ancor più se non rientranti nella ristretta cerchia di ascendenti e discendenti appartenenti alla famiglia nucleare del defunto (quali p.es. nonni non conviventi e zii), fornire la rigorosa prova dell'esistenza, oltre che di un vincolo di affeIOne saldo e duraturo, anche di un presupposto che riveli la perdita di un valido e concreto sostegno morale ed economico tale da essere causa della
“(…) lesione di diritti fondamentali della persona costituIOnalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicaIOne della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30
7 della CostituIOne. Rimangono, pertanto, “(…) fermi i principi che presiedono all'identificaIOne delle condiIOni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostraIOne (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudiIO e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relaIOnale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostraIOne di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegaIOne, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciaIOni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, n. 21060/2016).
Più di recente la Sez. III Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 26140/2023 ha avuto modo di precisare ulteriormente l'ambito di applicaIOne ed accessibilità del diritto al risarcimento da perdita del congiunto evidenziando “una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relaIOnale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relaIOnali di una vita che cambia a seguito dell'illecito. Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relaIOnale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunIOni) del notorio e delle massime di esperienza.” Non mancando di precisare al riguardo che “…in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunIOni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relaIOnali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).”
8 Alla luce di quanto sopra, nel caso che ci occupa, sull'attore gravava il compito di fornire la prova della sussistenza di quel saldo e duraturo legame affettivo tra lui e la IP scomparsa alla cui lesione le SeIOni Unite della S.C. ancorano l'ingiustizia del danno che ne rende risarcibili le conseguenze pregiudizievoli, anche a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela e affinità giuridicamente rilevanti come tali. Prova che, nel caso di specie, l'attore, IO non convivente della defunta non è stato in grado di Persona_2
fornire.
L'attore a sostegno della propria istanza risarcitoria ed al fine di dimostrare la sussistenza del cd. danno dinamico/relaIOnale, ha chiesto l'ammissione di prove documentali e per testimoni che sono state ammesse nei limiti della loro rilevanza ed ammissibilità. Prove tese a dimostrare l'esistenza di uno stretto rapporto affettivo esistente con la defunta IP, basato, oltre che sul rapporto parentale, anche sulla comunanza di passioni ed alimentato da una assidua frequentaIOne anche sulle piattaforme telematiche. A tale scopo ha depositato una serie di screenshot, relativi a scambi di messaggi su social network
(in particolare WhatsApp e Facebook), foto riferite a gite effettuate in compagnia di altri familiari e proposto capitoli di prova a conferma delle circostanze di cui ai documenti.
In particolare, i documenti numerati da 4A a 4T riportano scambi di messaggi e videochiamate effettuate a mezzo dello strumento di messaggistica WhatsApp riferite al periodo giugno-dicembre 2020. Messaggi e telefonate (doc 4A, F, G e S) anche non risposte
(doc 4T), in realtà riferibili a singoli episodi più che ad una costante e assidua frequentaIOne. Si tratta infatti di contatti sporadici, quantificabili in tre o quattro al mese e motivati da circostanze precise, quali l'arrivo dell'auto nuova (ottobre/novembre 2020-doc da
4P a 4S) o la richiesta della disponibilità a ricevere capi di abbigliamento o piante ornamentali altrimenti destinate alla dismissione (ottobre e dicembre 2020 – doc 4O e 4S e T), la proposta di una gita in moto (luglio 2020-doc 4E, F e G), poi rinviata al mese successivo
(doc. 4G e H); o, infine, di brevi messaggi scritti, composti da poche parole o monosillabi, o vocali di pochi secondi o, ancora da semplici emoticon spiritose (doc. da 4A a 4D -giugno
2020 e da 4I a 4N-settembre 2020). Mentre i documenti numerati da 5A a 5D si riferiscono a screenshot di Facebook, che riguardano videochiamate, anche non risposte (doc. 5C e 5D) scambiate nel 2020, durante i mesi di gennaio (doc 5C), marzo (doc 5 da A a D) e aprile (doc
5D). Documenti che pertanto testimoniano una frequentaIOne tutt'altro che intensa e continuativa quanto piuttosto sporadica, giustificata da specifiche circostanze e basata su 9 un rapporto affettivo parentale, non caratterizzato da particolare intensità e profondità.
Sul punto, peraltro, la Corte di Legittimità ha avuto modo di specificare che la prova dell'esistenza del rapporto affettivo e l'effettiva perdita di un concreto e valido sostegno morale a seguito della morte del familiare, non può, in ogni caso, essere fornita con sporadici scambi di messaggi su piattaforme di messaggistica on line, anche con terze persone e di contenuto tutto sommato generico (cfr. Cass. Sez. III, n. 29735/2013 e Sez. IV, n.
46351/2014), come è stato nel caso di specie.
Al riguardo sono apparsi altrettanto inefficaci le prove fornite con i documenti allegati all'atto di citaIOne con i numeri dal 6 al 9. Documenti consistenti in foto e screenshot riferite a singoli episodi di vita familiare, relativi a gite giornaliere o brevi periodi di vacanza (doc. 6, 8 e 9A, B e C – agosto 2002 e 2020, luglio 2012, febbraio 2017) e scambi di auguri natalizi (doc 7A e B-dicembre 2019).
Anche con tali documenti altro non si è provato se non l'esistenza di un rapporto affettivo tra la famiglia dell'attore e quella del fratello defunto, caratterizzato da episodiche esperienze di vita familiare condivisa, peraltro riferite esclusivamente a momenti gioiosi e spensierati;
prove documentali che, pertanto, non paiono certo idonee a testimoniare l'esistenza di un costante e reciproco sostegno morale, psichico ed economico e della profonda solidarietà e intensa affeIOne il cui venir meno può fondare la richiesta risarcitoria.
Anche le dichiaraIOni rese dai testimoni ascoltati all'udienza del 01/10/2024 non sono riuscite ad apportare ulteriori elementi validi a dimostrare la fondatezza della pretesa risarcitoria. I testi, infatti, sentiti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, si sono per lo più limitati a confermare le circostanze oggetto delle domande, senza aggiungere particolari o precisaIOni tali da far pensare all'esistenza di un rapporto tra IO e IP diverso e/o più intenso di un normale rapporto parentale. I testi e per Per_3 Per_4
esempio, hanno fornito risposte dubitative e/o generiche. Lo stesso dicasi per la testimonianza resa dal teste figlio dell'attore. Peraltro, le circostanze oggetto dei Parte_2 capitoli di prova ammessi si riferivano a situaIOni del tutto episodiche, quali appunto lo svolgimento di una gita organizzata tra amici e parenti (a Pisa o a Gardaland) una o due volte l'anno, svoltesi nell'arco di due o tre anni.
Anche i capitoli di prova non ammessi si riferivano a circostanze del tutto generiche, perché riferite ad episodi singoli e/o occasionali quali gite in moto in luoghi e date 10 indefinite o ad incontri tra le famiglie durante talune festività, avvenuti sporadicamente nell'arco di tre anni, dal 2019 al 2021.
Al riguardo va, infine, rilevato come gli episodi e le circostanze richiamate lasciano scoperti interi anni nei quali pare non ci siano stati momenti di contatto e di convivialità tra IO e IP e/o i rispettivi nuclei familiari, posto che alcun episodio viene indicato, per esempio, negli anni 2013, 2015 e 2016, quasi che in tali periodi tra le famiglie, residenti in cittadine diverse ma vicine (Brescia e Travagliato), non si sarebbero verificate occasioni di incontro.
Dalle prove fornite si ricava che tra l'attore e la vittima del sinistro, o meglio tra la famiglia del primo e quella di esisteva, e presumibilmente esiste ancora, un normale Persona_2
rapporto di affetto parentale, caratterizzato da quelle saltuarie frequentaIOni giustificate da occasioni di talune festività o per condividere situaIOni e circostanze piacevoli e gioiose (quali appunto sporadici periodi di vacanza e gite in compagnia di parenti ed amici); rapporto affettivo, dunque, del tutto ordinario non caratterizzato da profili di particolare intensità e profondità, tale da rappresentare un concreto, reciproco, sostegno morale, valido e concreto, sussistente anche nei momenti di particolare difficoltà ed il cui venir meno può provocare nella persona superstite quella grave sofferenza morale e sconvolgimento radicale delle abitudini e dello stile di vita che vengono ritenuti degni delle tutele risarcitorie anche per i parenti esterni alla famiglia nucleare della vittima.
Per quanto riguarda, in particolare, il profilo di danno relativo alla sofferenza patita per la perdita subita (cd. danno morale), l'attore ha solo espresso generiche affermaIOni non allegando alcuna circostanza che potesse far presumere il patimento di una sofferenza intensa per la perdita del congiunto. Nello specifico, a tale proposito ed in senso contrario, vanno tenute in consideraIOne le circostanze relative alla sopravvivenza di altri congiunti quali la madre, le nonne, gli altri zii della vittima, la differenza di età tra l'attore e la vittima, l'assenza di convivenza e la sporadicità ed occasionalità della frequentaIOne, la sussistenza di differenti ed autonomi nuclei familiari. Tutti elementi che non lasciano spaIO alla presunIOne di sussistenza di un effettivo danno morale consistente nel concreto patimento di una grave sofferenza psichica.
All'esito del giudiIO l'attore non è, pertanto, riuscito a portare in giudiIO alcun elemento concreto, al di là dello scambio di messaggi di amicizia e normale affetto parentale, idoneo 11 a provare un legame affettivo solido, profondo e permanente tra lui e la IP Per_2
Sulla base dei principi giuridici sopra esposti e sostanzialmente condivisi dalle parti
[...]
del giudiIO, non possono essere ritenuti sufficienti a fondare la pretesa risarcitoria odierna i generici e sporadici messaggi scambiati su piattaforme di messaggistica, ovvero le generiche affermaIOni, rese anche dai testimoni, dai quali si evince che la famiglia della IP defunta abbia trascorso alcuni, episodici, periodi di vacanza insieme con la famiglia dell'attore, peraltro unitamente ad altri parenti ed amici, oppure, che sempre insieme ad altri amici e parenti, si siano ritrovati in qualche occasione per il rituale scambio di auguri natalizi (sia le prove documentali che quelle rese per testimoni erano sempre riferite a circostanze episodiche e non assidue).
Alla luce di quanto sopra, infine, assume rilevanza anche quanto eccepito dal difensore della compagnia convenuta ove, al fine di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore anche sotto il profilo del quantum richiesto, rileva che il rapporto tra IO e IP non è contemplato nelle vigenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di ristoro dei danni da morte del IP per fatto illecito altrui. Circostanza significativa e rilevante anche alla luce del consolidato l'orientamento della S.C secondo cui, per garantire uniformità di trattamento in casi analoghi pendenti dinanzi a giudici diversi, è essenziale “(…) il riferimento al criterio di liquidaIOne predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio naIOnale al quale la Corte di legittimità, in applicaIOne dell'articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutaIOne equitativa del danno biologico alle disposiIOni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. ex multis
Cass. Civ. sez. 3 civ., n. 12408/2011 e n. 20895/2015, come richiamate da Cass. Pen. n.
11428/2017).
All'esito del giudiIO, pertanto, la domanda di è risultata infondata e Parte_1
non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore in favore della Compagnia Assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceIOne disattesa:
1) Respinge la domanda dell'attore ; Parte_1
12 2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida, in base al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, parametrate al valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valore medio per istruttoria e trattaIOne, in totali € 7.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cremona, 09/09/2025
Il GOP
Binetti Silvestro
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dr. Silvestro Binetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 503/2023 promossa da:
( - con l'Avv. Gaia Giuliani e l'Abg Parte_1 C.F._1
Giada Giuliani, ATTORE contro
( ), in persona dl legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con l'Avv. Luca Genesi e l'Avv. Maria Grazia martino
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/01/2025 e relativi atti che si intendono qui interamente richiamati. In particolare:
Per l'attore : “In via principale e nel merito: 1) accertata e dichiarata la Parte_1 responsabilità del Sig. nella causaIOne del sinistro per cui è causa, e la conseguente Persona_1 responsabilità in punto di liquidaIOne del danno in capo all'AssicuraIOne convenuta del mezzo stesso ai sensi del Codice Delle AssicuraIOni, ciò a dire di nonché Controparte_2
2) accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto affettivo IO-IP presupposto per la liquidaIOne del danno parentale a favore dell'attore, sicché il diritto di questi al risarcimento di detto danno ai sensi di legge, condannare la convenuta a corrispondere all'attore: a) il Controparte_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nella misura che risulterà dall'applicaIOne dei nuovi criteri di liquidaIOne del calcolo del danno parentale stilate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile per il Tribunale di Milano, come dettagliatamente descritte
1 in narrativa, e/o con l'eventuale aggiustamento dei parametri in base a quanto risulterà nel presente giudio, ovvero in subordine, qualora il Giudice le ritenga applicabili sempre secondo le tabelle previgenti in aderenza all'interpretaIOne costituIOnalmente orientata della Suprema Corte, nonché b) il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, secondo la modalità della maggioraIOne dell'intero danno che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutaIOne e
l'applicaIOne degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
c) la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate nell'atto di citaIOne, nella misura di €.1.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio indicate nell'atto di citaIOne. In via istruttoria: Ammettersi della prova orale nella parte anche nella parte non ammessa come da capitolaIOne formulata nella memoria ex art. 183 n. 2 VI co. cpc, preceduta per ciascun capitolo dalla locuIOne “Vero che”, anche nei capitoli precedentemente non ammessi e/o per i testi tutti anche quelli non ammessi: 1) Nel periodo aprile/settembre dall'anno 2019 fino ai fatti del 5 maggio 2021 – escluso il periodo di lockdown dall'8 marzo 2020 al 18 maggio 2020 e compatibilmente con le restriIOni negli spostamenti in base alle zone-colore da Novembre 2020 a gennaio 2021 – a weekend alternati l'odierno attore e la defunta IP in compagnia Persona_2 di e (padre di effettuavano routinariamente giri in moto. Parte_2 Persona_1 Per_2
2) Nelle giornate di domenica del medesimo periodo temporale di cui al capitolo precedente il Sig. con e trascorrevano Parte_3 Parte_4 Parte_2 Parte_5 la giornata con la IP e la di lei famiglia ora presso l'abitaIOne di quest'ultima in Persona_2
Travagliato, ora presso la propria abitaIOne in Brescia. 3) In data 16 Agosto 2020 e il Persona_2 padre si raggiungevano l'abitaIOne dell'odierno attore in Brescia, dove erano presenti Persona_1 anche la sig.ra la cugina il sig. e la sig.ra Parte_4 Parte_2 Controparte_3
da qui l'odierno attore con la IP e Persona_3 Persona_2 Persona_1 Parte_2 partivano tutti insieme per una gita di una giornata nella città di Pisa (cfr. documento n.
[...]
6 di parte attrice che si rammostra); 4) In data 22.12.2019 la defunta si recava presso Persona_2
l'abitaIOne in Brescia dello IO ed ivi con la zia ed i cugini Parte_3 Parte_4
e si tratteneva per gli auguri natalizi di rito, anche alla presenza di Pt_5 Parte_2
e 5) Nel periodo aprile/settembre del 2019 l'odierno attore con la Controparte_3 Persona_3 IP effettuavano due gite per vistare il Parco Persona_2 Per_1 Parte_6 delle Orobie che la ValleCamonica;
6) In data 23.12.2018 la defunta si recava presso Persona_2
l'abitaIOne in Brescia dello IO ed ivi con la zia ed i cugini Parte_3 Parte_4
2 e si tratteneva per gli auguri natalizi di rito, anche alla presenza della Pt_5 Parte_2 sig.ra 7) In data 18.07.2014 e 31.7.2012 in compagnia dello IO Persona_4 Persona_2 [...]
della zia dei cugini e nonché dei Parte_3 Parte_4 Pt_2 Parte_5 sig.ri e trascorrevano un'intera giornata Gardaland. 8) Nel mese di Persona_4 Parte_7 agosto 2009 l'odierno attore con la propria famiglia ospitava a IB (moglie e figli) Persona_2 ed ivi trascorrevano insieme le vacanze estive presso l'abitaIOne dal medesimo locata. 9) Nel mese di agosto 2008 l'odierno attore invitava la cognata sig.ra ed il fratello e la Per_5 Persona_6 IP a IB (VE) a trascorrere le vacanze estive insieme alla propria famiglia presso Per_2
l'abitaIOne dal medesimo affittata ad hoc. 10) Nella circostanza di cui al punto che precede, i genitori di ( e si trattenevano per un solo giorno, Persona_2 Persona_7 Persona_1 mentre la figlia trascorreva ivi con lo IO – odierno attore - e la di lui famiglia l'intera Per_2 vacanza;
al termine della quale lo IO riaccompagnava a casa in Parte_3 Per_2
Travagliato (Bs). 11) Nell'Agosto del 2008 signori e si trovavano in Persona_4 Persona_8 villeggiatura a IB (Ve) e trascorrevano il giorno di Ferragosto con l'odierno attore,
[...]
la sig.ra nonché e In ogni caso: vittoria di spese e Parte_8 Parte_4 Pt_2 Parte_5 competenze di causa, oltre gli accessori di legge e successive occorrende.
Per la convenuta : Voglia l''Ecc.mo Tribunale di Cremona, Controparte_1
contraris rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: - respingere le domande tutte proposta dal Sig. perché, allo stato, prive di ogni fondamento, per le Parte_1 ragioni indicate in atti. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Spese di lite in ogni caso interamente compensate tra le parti nell'eventualità in cui le pretese attoree vengano considerevolmente ridimensionate al termine della presente causa. Salvis juribus.
Motivi della decisione Fatto e processo
Con atto di citaIOne notificato il 27.02.2023, il Sig. conveniva in Parte_1
giudiIO dinanzi l'intestato Tribunale per sentire accertare la Controparte_1
responsabilità esclusiva del Sig. nella causaIOne del sinistro avvenuto in Persona_1
data 08/05/2021, a seguito del quale decedeva sia lui che sua figlia per Persona_2 effetto dell'impatto della moto che conduceva con altro veicolo. Al proposito la difesa dell'attore dichiarava che la , a seguito delle istanze risarcitorie Controparte_4
avanzate dai parenti della giovane vittima, avrebbe riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente della moto provvedendo al risarcimento dei relativi danni derivanti dalla
3 morte della persona trasportata sulla moto assicurata per la responsabilità civile e terzi trasportati con la polizza n. 1/60057/30/181013274, in favore dei parenti più prossimi della ragazza, ovvero la madre e le nonne materna e paterna della defunta, mentre rifiutava di corrispondere il risarcimento in favore dello IO, , e della Parte_1
zia, rispettivamente fratello del padre e sorella della madre della CP_5
scomparsa L'attore, a sostegno delle proprie istanze, deduceva il diritto ad Persona_2
essere risarcito del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in virtù dell'esistenza concreta di un rapporto affettivo stretto, stabile e duraturo con la IP
, vittima del sinistro causato dal conducente della moto. Persona_2
si costituiva depositando comparsa di risposta e fascicolo Controparte_1
documenti, sostenendo, l'infondatezza della domanda attorea. Preliminarmente non contestava la responsabilità esclusiva di , conducente della moto e padre Persona_1
della vittima, anch'egli deceduto. Responsabilità peraltro già pacificamente riconosciuta in virtù della liquidaIOne e del pagamento dei danni ai parenti più prossimi (madre e nonne) della vittima del sinistro in esecuIOne della polizza n. 1/60057/30/181013274 per
RCA e danni ai soggetti trasportati. Per contro, la convenuta contestava il diritto degli zii della de cuius ad ottenere il risarcimento del danno da perdita del congiunto Persona_2
in assenza di elementi e prove idonee a dimostrare l'effettività e la consistenza della relaIOne parentale, la sussistenza di un solido e duraturo vincolo affettivo e di reciproco sostegno morale ed economico e la conseguente grave incidenza della perdita del rapporto parentale sull'esistenza dell'attore. Rilevava, infatti, la compagnia assicuratrice convenuta come il rapporto tra IO e IP non sarebbe stato contemplato dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore all'epoca del sinistro, né da quelle integrate a punti attualmente in uso.
Circostanza, peraltro, che sarebbe confermata anche dalla più recente e consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il Giudice, alla prima udienza del 01.06.2023, ritenendo incerto il titolo sotteso all'aIOne svolta verso l'assicuraIOne convenuta, assegnava a parte attrice, ai sensi dell'art. 164 CPC, termine perentorio sino al 1.7.2023 per l'integraIOne della domanda e rinviava per il prosieguo all'udienza del 21.9.2023. A seguito del DP del Tribunale di Cremona del
26.06.2023, la causa veniva delegata ad altro giudice e subiva rinvio d'ufficio al 12.12.2023.
All'indicata udienza parte attrice, riportandosi al contenuto dell'atto di integraIOne della domanda depositato il 01.07.2023, insisteva in ogni propria deduIOne ed ecceIOne e, 4 unitamente alla controparte, chiedeva la concessione dei termini istruttori. Con ordinanza resa fuori udienza il giudice, concessi i termini richiesti, rinviava all'udienza del
04.06.2024, ove parte attrice chiedeva l'ammissione di prove testimoniali e parte convenuta chiedeva la fissaIOne di udienza di precisaIOne delle conclusioni. Con ordinanza fuori udienza del 08.06.2024, il giudice ammetteva le istanze istruttorie testimoniali considerate ammissibili e rilevanti presentate da parte attrice, limitando a quattro i testi ammessi e rinviava per l'incombente all'udienza del 01.10.2024. All'indicata udienza venivano sentiti, sui capitoli ammessi, i testi , e Persona_3 Persona_4 Parte_5 [...]
all'esito le parti, congiuntamente, chiedevano la fissaIOne di udienza di Parte_4
precisaIOni delle conclusioni. All'udienza del 28.01.2025 le parti precisavano come da fogli di PC depositati telematicamente e chiedevano la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Il giudice, con ordinanza del 08.02.2025, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 CPC a decorrere dal
01.04.2025. Entrambe le parti hanno ritualmente e tempestivamente depositato memorie conclusionali e repliche.
Diritto
In data 08.05.2021 il Sig. , fratello di e padre di Persona_1 Parte_1 Per_2
mentre era alla guida della propria moto sulla quale viaggiava anche la figlia, non
[...]
concedeva la dovuta precedenza ad un'autovettura con la quale collideva violentemente.
A causa dell'impatto decedevano entrambi gli occupanti della moto che era assicurata per la RCA presso la compagnia di assicuraIOne convenuta con la polizza n.
1/60057/30/181013274, che copriva anche i danni eventualmente subiti dai terzi trasportati. Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della moto nella causaIOne del sinistro, la compagnia provvedeva al completo risarcimento dei danni ai CP_1 congiunti più prossimi di passeggera della moto, rimasta vittima del Persona_2
sinistro. Preliminarmente va, pertanto, rilevato come la responsabilità del fratello dell'attore, anche lui deceduto nel sinistro, non solo non è stata contestata dalla convenuta ma è stata pacificamente riconosciuta. Per l'effetto, la compagnia di assicuraIOne convenuta, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assicuraIOne stipulato con il responsabile del sinistro, del quale non ha contestato valenza ed operatività, ha provveduto a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento danni per la morte di alla madre ed alle due nonne ancora viventi di questa, Persona_2
5 liquidandole sulla base dei parametri stabiliti dalle vigenti tabelle a punti elaborate dal
Tribunale di Milano. La compagnia di assicuraIOni convenuta, per contro, rifiutava di corrispondere alcun risarcimento agli zii della vittima, tra cui l'odierno attore.
Circostanze tutte non solo non contestate ma pacificamente ammesse. fondava il rigetto delle istanze risarcitorie, anche odierne, sulla duplice Controparte_4
ecceIOne riguardanti, l'una la mancata consideraIOne dei rapporti tra zii e nipoti da parte delle Tabelle integrate a punti in vigore presso il Tribunale di Milano per il calcolo della misura risarcitoria. Mancata consideraIOne che porrebbe l'odierno attore nell'ambito della cerchia dei soggetti non tutelati, nelle circostanze per cui è causa, dall'ordinamento giuridico, quali parenti oltre il terzo grado, titolari di relaIOni affettive o amicali, ecc.
Inoltre, per altro verso, nel caso di specie, gli zii istanti non sarebbero stati in grado di fornire alcuna prova dell'esistenza di una stretta, effettiva e duratura relaIOne affettiva tra loro e la IP deceduta e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza subito dai primi a seguito della scomparsa della IP. Sconvolgimento consistente in radicali cambiamenti dello stile di vita e in una grave sofferenza interiore. Requisiti ritenuti necessari ed imprescindibili per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno parentale, non solo dal legislatore ma anche dal prevalente e consolidato orientamento della Corte di CassaIOne.
Nel corso del giudiIO non è risultato contestato il rapporto di parentela esistente tra l'attore e la defunta così come incontestata è rimasta la circostanza che tra i Persona_2
due soggetti non vi sia mai stato un rapporto di convivenza, posto che la de cuius conviveva con la propria famiglia a Travagliato, città diversa, ancorché vicina, a Brescia, dove, invece, risiedeva lo IO paterno e la sua famiglia.
Parimenti incontestata è la legittimità dell'odierna aIOne risarcitoria alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto in relaIOne ad una particolare situaIOne affettiva intercorrente con la vittima. In tal caso il congiunto è legittimato ad agire “iure proprio”(…)” e tanto indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di convivenza stabile tra i parenti istanti e il congiunto scomparso posto che “(…) al requisito della convivenza va attribuito un valore importante, ma non necessariamente dirimente, poiché attribuire
a tale situaIOne un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di quei
6 legami affettivi e parentali la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno- IP, IO-IP” (Cass. Pen. 11428/2017).
Sul punto, le S.U. della Corte di CassaIOne, con sentenza n. 26972/2008, hanno esplicato il concetto di danno non patrimoniale che è comprensivo del danno morale permanente o temporaneo;
la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua acceIOne più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Sul piano probatorio, pertanto, colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della persona a cui dichiara di essere legato da relaIOne affettiva, dovrà allegare e dimostrare l'esistenza e la natura di tale rapporto, la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento della perdita del congiunto per fatto illecito altrui. Spetta, dunque, al danneggiato, che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla propria sfera relaIOnale, dare la prova dell'esistenza e della natura di tale rapporto, con ogni mezzo, mentre spetta al giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto, e degli elementi, anche presuntivi, addotti dalla parte, l'apprezzabilità della relaIOne affettiva, a fini risarcitori (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 n. 7128/2013).
Al riguardo, posto che la convivenza, intesa non necessariamente come coabitaIOne quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, non è più considerato requisito imprescindibile, è divenuta essenziale l'esigenza di impedire che la tutela risarcitoria possa essere estesa ad un numero astrattamente indeterminato di persone le quali, pur avendo perduto un affetto, non hanno una posiIOne qualificata per non aver perso, in realtà, un sostegno morale concreto. A tale scopo diventa essenziale per i congiunti istanti, ancor più se non rientranti nella ristretta cerchia di ascendenti e discendenti appartenenti alla famiglia nucleare del defunto (quali p.es. nonni non conviventi e zii), fornire la rigorosa prova dell'esistenza, oltre che di un vincolo di affeIOne saldo e duraturo, anche di un presupposto che riveli la perdita di un valido e concreto sostegno morale ed economico tale da essere causa della
“(…) lesione di diritti fondamentali della persona costituIOnalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all'esplicaIOne della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30
7 della CostituIOne. Rimangono, pertanto, “(…) fermi i principi che presiedono all'identificaIOne delle condiIOni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostraIOne (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudiIO e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relaIOnale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostraIOne di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegaIOne, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciaIOni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, n. 21060/2016).
Più di recente la Sez. III Civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 26140/2023 ha avuto modo di precisare ulteriormente l'ambito di applicaIOne ed accessibilità del diritto al risarcimento da perdita del congiunto evidenziando “una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relaIOnale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relaIOnali di una vita che cambia a seguito dell'illecito. Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relaIOnale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunIOni) del notorio e delle massime di esperienza.” Non mancando di precisare al riguardo che “…in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunIOni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relaIOnali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).”
8 Alla luce di quanto sopra, nel caso che ci occupa, sull'attore gravava il compito di fornire la prova della sussistenza di quel saldo e duraturo legame affettivo tra lui e la IP scomparsa alla cui lesione le SeIOni Unite della S.C. ancorano l'ingiustizia del danno che ne rende risarcibili le conseguenze pregiudizievoli, anche a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela e affinità giuridicamente rilevanti come tali. Prova che, nel caso di specie, l'attore, IO non convivente della defunta non è stato in grado di Persona_2
fornire.
L'attore a sostegno della propria istanza risarcitoria ed al fine di dimostrare la sussistenza del cd. danno dinamico/relaIOnale, ha chiesto l'ammissione di prove documentali e per testimoni che sono state ammesse nei limiti della loro rilevanza ed ammissibilità. Prove tese a dimostrare l'esistenza di uno stretto rapporto affettivo esistente con la defunta IP, basato, oltre che sul rapporto parentale, anche sulla comunanza di passioni ed alimentato da una assidua frequentaIOne anche sulle piattaforme telematiche. A tale scopo ha depositato una serie di screenshot, relativi a scambi di messaggi su social network
(in particolare WhatsApp e Facebook), foto riferite a gite effettuate in compagnia di altri familiari e proposto capitoli di prova a conferma delle circostanze di cui ai documenti.
In particolare, i documenti numerati da 4A a 4T riportano scambi di messaggi e videochiamate effettuate a mezzo dello strumento di messaggistica WhatsApp riferite al periodo giugno-dicembre 2020. Messaggi e telefonate (doc 4A, F, G e S) anche non risposte
(doc 4T), in realtà riferibili a singoli episodi più che ad una costante e assidua frequentaIOne. Si tratta infatti di contatti sporadici, quantificabili in tre o quattro al mese e motivati da circostanze precise, quali l'arrivo dell'auto nuova (ottobre/novembre 2020-doc da
4P a 4S) o la richiesta della disponibilità a ricevere capi di abbigliamento o piante ornamentali altrimenti destinate alla dismissione (ottobre e dicembre 2020 – doc 4O e 4S e T), la proposta di una gita in moto (luglio 2020-doc 4E, F e G), poi rinviata al mese successivo
(doc. 4G e H); o, infine, di brevi messaggi scritti, composti da poche parole o monosillabi, o vocali di pochi secondi o, ancora da semplici emoticon spiritose (doc. da 4A a 4D -giugno
2020 e da 4I a 4N-settembre 2020). Mentre i documenti numerati da 5A a 5D si riferiscono a screenshot di Facebook, che riguardano videochiamate, anche non risposte (doc. 5C e 5D) scambiate nel 2020, durante i mesi di gennaio (doc 5C), marzo (doc 5 da A a D) e aprile (doc
5D). Documenti che pertanto testimoniano una frequentaIOne tutt'altro che intensa e continuativa quanto piuttosto sporadica, giustificata da specifiche circostanze e basata su 9 un rapporto affettivo parentale, non caratterizzato da particolare intensità e profondità.
Sul punto, peraltro, la Corte di Legittimità ha avuto modo di specificare che la prova dell'esistenza del rapporto affettivo e l'effettiva perdita di un concreto e valido sostegno morale a seguito della morte del familiare, non può, in ogni caso, essere fornita con sporadici scambi di messaggi su piattaforme di messaggistica on line, anche con terze persone e di contenuto tutto sommato generico (cfr. Cass. Sez. III, n. 29735/2013 e Sez. IV, n.
46351/2014), come è stato nel caso di specie.
Al riguardo sono apparsi altrettanto inefficaci le prove fornite con i documenti allegati all'atto di citaIOne con i numeri dal 6 al 9. Documenti consistenti in foto e screenshot riferite a singoli episodi di vita familiare, relativi a gite giornaliere o brevi periodi di vacanza (doc. 6, 8 e 9A, B e C – agosto 2002 e 2020, luglio 2012, febbraio 2017) e scambi di auguri natalizi (doc 7A e B-dicembre 2019).
Anche con tali documenti altro non si è provato se non l'esistenza di un rapporto affettivo tra la famiglia dell'attore e quella del fratello defunto, caratterizzato da episodiche esperienze di vita familiare condivisa, peraltro riferite esclusivamente a momenti gioiosi e spensierati;
prove documentali che, pertanto, non paiono certo idonee a testimoniare l'esistenza di un costante e reciproco sostegno morale, psichico ed economico e della profonda solidarietà e intensa affeIOne il cui venir meno può fondare la richiesta risarcitoria.
Anche le dichiaraIOni rese dai testimoni ascoltati all'udienza del 01/10/2024 non sono riuscite ad apportare ulteriori elementi validi a dimostrare la fondatezza della pretesa risarcitoria. I testi, infatti, sentiti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, si sono per lo più limitati a confermare le circostanze oggetto delle domande, senza aggiungere particolari o precisaIOni tali da far pensare all'esistenza di un rapporto tra IO e IP diverso e/o più intenso di un normale rapporto parentale. I testi e per Per_3 Per_4
esempio, hanno fornito risposte dubitative e/o generiche. Lo stesso dicasi per la testimonianza resa dal teste figlio dell'attore. Peraltro, le circostanze oggetto dei Parte_2 capitoli di prova ammessi si riferivano a situaIOni del tutto episodiche, quali appunto lo svolgimento di una gita organizzata tra amici e parenti (a Pisa o a Gardaland) una o due volte l'anno, svoltesi nell'arco di due o tre anni.
Anche i capitoli di prova non ammessi si riferivano a circostanze del tutto generiche, perché riferite ad episodi singoli e/o occasionali quali gite in moto in luoghi e date 10 indefinite o ad incontri tra le famiglie durante talune festività, avvenuti sporadicamente nell'arco di tre anni, dal 2019 al 2021.
Al riguardo va, infine, rilevato come gli episodi e le circostanze richiamate lasciano scoperti interi anni nei quali pare non ci siano stati momenti di contatto e di convivialità tra IO e IP e/o i rispettivi nuclei familiari, posto che alcun episodio viene indicato, per esempio, negli anni 2013, 2015 e 2016, quasi che in tali periodi tra le famiglie, residenti in cittadine diverse ma vicine (Brescia e Travagliato), non si sarebbero verificate occasioni di incontro.
Dalle prove fornite si ricava che tra l'attore e la vittima del sinistro, o meglio tra la famiglia del primo e quella di esisteva, e presumibilmente esiste ancora, un normale Persona_2
rapporto di affetto parentale, caratterizzato da quelle saltuarie frequentaIOni giustificate da occasioni di talune festività o per condividere situaIOni e circostanze piacevoli e gioiose (quali appunto sporadici periodi di vacanza e gite in compagnia di parenti ed amici); rapporto affettivo, dunque, del tutto ordinario non caratterizzato da profili di particolare intensità e profondità, tale da rappresentare un concreto, reciproco, sostegno morale, valido e concreto, sussistente anche nei momenti di particolare difficoltà ed il cui venir meno può provocare nella persona superstite quella grave sofferenza morale e sconvolgimento radicale delle abitudini e dello stile di vita che vengono ritenuti degni delle tutele risarcitorie anche per i parenti esterni alla famiglia nucleare della vittima.
Per quanto riguarda, in particolare, il profilo di danno relativo alla sofferenza patita per la perdita subita (cd. danno morale), l'attore ha solo espresso generiche affermaIOni non allegando alcuna circostanza che potesse far presumere il patimento di una sofferenza intensa per la perdita del congiunto. Nello specifico, a tale proposito ed in senso contrario, vanno tenute in consideraIOne le circostanze relative alla sopravvivenza di altri congiunti quali la madre, le nonne, gli altri zii della vittima, la differenza di età tra l'attore e la vittima, l'assenza di convivenza e la sporadicità ed occasionalità della frequentaIOne, la sussistenza di differenti ed autonomi nuclei familiari. Tutti elementi che non lasciano spaIO alla presunIOne di sussistenza di un effettivo danno morale consistente nel concreto patimento di una grave sofferenza psichica.
All'esito del giudiIO l'attore non è, pertanto, riuscito a portare in giudiIO alcun elemento concreto, al di là dello scambio di messaggi di amicizia e normale affetto parentale, idoneo 11 a provare un legame affettivo solido, profondo e permanente tra lui e la IP Per_2
Sulla base dei principi giuridici sopra esposti e sostanzialmente condivisi dalle parti
[...]
del giudiIO, non possono essere ritenuti sufficienti a fondare la pretesa risarcitoria odierna i generici e sporadici messaggi scambiati su piattaforme di messaggistica, ovvero le generiche affermaIOni, rese anche dai testimoni, dai quali si evince che la famiglia della IP defunta abbia trascorso alcuni, episodici, periodi di vacanza insieme con la famiglia dell'attore, peraltro unitamente ad altri parenti ed amici, oppure, che sempre insieme ad altri amici e parenti, si siano ritrovati in qualche occasione per il rituale scambio di auguri natalizi (sia le prove documentali che quelle rese per testimoni erano sempre riferite a circostanze episodiche e non assidue).
Alla luce di quanto sopra, infine, assume rilevanza anche quanto eccepito dal difensore della compagnia convenuta ove, al fine di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore anche sotto il profilo del quantum richiesto, rileva che il rapporto tra IO e IP non è contemplato nelle vigenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in tema di ristoro dei danni da morte del IP per fatto illecito altrui. Circostanza significativa e rilevante anche alla luce del consolidato l'orientamento della S.C secondo cui, per garantire uniformità di trattamento in casi analoghi pendenti dinanzi a giudici diversi, è essenziale “(…) il riferimento al criterio di liquidaIOne predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio naIOnale al quale la Corte di legittimità, in applicaIOne dell'articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutaIOne equitativa del danno biologico alle disposiIOni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. ex multis
Cass. Civ. sez. 3 civ., n. 12408/2011 e n. 20895/2015, come richiamate da Cass. Pen. n.
11428/2017).
All'esito del giudiIO, pertanto, la domanda di è risultata infondata e Parte_1
non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'attore in favore della Compagnia Assicuratrice convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceIOne disattesa:
1) Respinge la domanda dell'attore ; Parte_1
12 2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida, in base al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, parametrate al valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valore medio per istruttoria e trattaIOne, in totali € 7.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cremona, 09/09/2025
Il GOP
Binetti Silvestro
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