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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2024, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2774/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pio VII n. 109, con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Valeria Bauducco (C.F.
; fax 011.043.36.14, pec. del C.F._2 Email_1
Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Corso Galileo Ferraris,
14, giusta procura alle liti del 15.02.2024
RICORRENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in Santa Maria di Nicodia (CATANIA), Via San Francesco D'Assisi n. 39
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente.
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, sig.ra RSona_1 Pt_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
[...]
- Disporre la presa in carico dei servizi sociali e del CSM territorialmente competenti del sig. CP_1 al fine della valutazione delle capacità genitoriali;
- Disporre che sia disposto un calendario di videochiamate tra il minore e il padre da svolgersi con monitoraggio dei servizi sociali;
In subordine: nell'ipotesi di previsione di videochiamate libere, disporre che il padre potrà videochiamare il figlio un giorno infrasettimanale (in caso di diverso accordo il mercoledì) alle ore
19,30, oltrechè il sabato alle ore 19,30. - Disporre che all'esito della valutazione positiva dei servizi che non ravvisi controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore, valutando il suo preminente interesse, il sig. possa CP_1 incontrare in modalità protetta (luogo neutro e presenza di personale educativo) con RSona_1 un calendario d'incontri che tenda conto della distanza territoriale tra il padre e il figlio;
CP_
- Disporre a carico del , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma che CP_1 l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equa all'esito dell'istruttoria, con riserva di specifica quantificazione all'esito della medesima fase.
- Disporre che il padre si oneri del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
- Disporre che l'assegno unico sia versato per la quota del 100 % alla madre
In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre a CPA e rimborso delle spese generali.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'affidamento del figlio , n. a Torino il 20 ottobre 2017 dalla relazione RSona_2 con il quale, dopo un periodo di convivenza – dapprima a Torino poi in Controparte_1
Sicilia – e da quando era rientrata in Piemonte con il bimbo, si era totalmente disinteressato del figlio, neppure contribuendo al suo mantenimento.
Precisava la ricorrente che nell'ultimo periodo di coabitazione, le condizioni psichiche del compagno erano peggiorate tanto che egli aveva subito ricoveri in comunità, e che, successivamente alla separazione, in occasione delle sporadiche videochiamate, il evidenziava un crescente CP_1 malessere.
Riferiva di avere costituito un nuovo nucleo familiare includente . RSona_1
Assumeva le conclusioni di cui in premessa.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 29 maggio 2024 parte ricorrente veniva sentita. Il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso. Il Giudice relatore ritenuta superflua l'istruttoria si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La relazione della NPI del 16 maggio 2024 riporta che “…AT di fatto da anni non vede e non sente il padre telefonicamente, dato che la madre ha ritenuto non idonei alcuni comportamenti tenuti dal sig. durante alcune video-chiamate. Il bambino infatti, non solo non ricorda il padre, ma CP_1 RS chiama “papà” il nuovo compagno della madre, che a sua volta è il padre della sorellina
è un bambino timido, introverso che non riesce a manifestare in modo chiaro e completo le Per_1 sue emozioni. Da alcuni anni frequenta un percorso di psicomotricità che dovrebbe essergli di aiuto e sostegno in questo ambito. Nei confronti della sorellina appare adeguato e in grado di interagire in modo soddisfacente per entrambi. Inoltre, anche la relazione e il tipo di attaccamento nei confronti della madre sono adeguati, d'altra parte la sig.ra , rappresenta per l'adulto di Pt_1 Per_1 riferimento di cui fidarsi e a cui affidarsi”. Ed ancora: “…La madre, da parte sua da alcune settimane frequenta un gruppo di sostegno alla genitorialità presso il Centro Relazioni Famiglie, che potrà esserle di aiuto nella gestione del figlio rispetto all'eventuale ripresa della relazione con il padre a lui completamente estraneo e sconosciuto”
La ricorrente gode inoltre di accudente rete familiare di supporto.
Il convenuto non si è neppure costituito in giudizio a dimostrazione di totale disinteresse.
Appare dunque giustificata la richiesta di affidamento c.d. super esclusivo con attribuzione alla madre del potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni concernenti la salute, l'istruzione e la collocazione del minore, ed il rilascio di documenti anagrafici anche validi per l'espatrio.
Superflua la richiesta di presa in carico o l'approfondimento suggerito dai Servizi sociali in mancanza di ogni richiesta paterna.
Quanto ai rapporti con il figlio, appaiono giustificate le indicazioni subordinate della ricorrente, salvo precisarsi che l'organizzazione concreta delle video chiamate va rimessa alla madre se e quando il padre mostrerà interesse in tal senso.
Il convenuto è giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri genitoriali espletando un'attività lavorativa: tenuto conto della condizione di disagio del convenuto che pare sia sottoposto a ricoveri in comunità, sembra equo contenere il contributo in € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, sig.ra RSona_1 Pt_1
. con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
[...]
b) attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni concernenti la salute, l'istruzione e la collocazione del minore, ed il rilascio di documenti anagrafici anche validi per l'espatrio.
c) Dispone che il padre possa videochiamare il figlio un giorno alla settimana con modalità e tempi rimessi alle valutazioni della madre.
d) Pone a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € CP_1
200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
- Dispone che l'assegno unico sia versato per la quota del 100 % alla madre e) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/06/2024
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art.. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2774/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Pio VII n. 109, con cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Valeria Bauducco (C.F.
; fax 011.043.36.14, pec. del C.F._2 Email_1
Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Corso Galileo Ferraris,
14, giusta procura alle liti del 15.02.2024
RICORRENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in Santa Maria di Nicodia (CATANIA), Via San Francesco D'Assisi n. 39
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente.
- Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, sig.ra RSona_1 Pt_1
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
[...]
- Disporre la presa in carico dei servizi sociali e del CSM territorialmente competenti del sig. CP_1 al fine della valutazione delle capacità genitoriali;
- Disporre che sia disposto un calendario di videochiamate tra il minore e il padre da svolgersi con monitoraggio dei servizi sociali;
In subordine: nell'ipotesi di previsione di videochiamate libere, disporre che il padre potrà videochiamare il figlio un giorno infrasettimanale (in caso di diverso accordo il mercoledì) alle ore
19,30, oltrechè il sabato alle ore 19,30. - Disporre che all'esito della valutazione positiva dei servizi che non ravvisi controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore, valutando il suo preminente interesse, il sig. possa CP_1 incontrare in modalità protetta (luogo neutro e presenza di personale educativo) con RSona_1 un calendario d'incontri che tenda conto della distanza territoriale tra il padre e il figlio;
CP_
- Disporre a carico del , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma che CP_1 l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equa all'esito dell'istruttoria, con riserva di specifica quantificazione all'esito della medesima fase.
- Disporre che il padre si oneri del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
- Disporre che l'assegno unico sia versato per la quota del 100 % alla madre
In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre a CPA e rimborso delle spese generali.
*
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare l'affidamento del figlio , n. a Torino il 20 ottobre 2017 dalla relazione RSona_2 con il quale, dopo un periodo di convivenza – dapprima a Torino poi in Controparte_1
Sicilia – e da quando era rientrata in Piemonte con il bimbo, si era totalmente disinteressato del figlio, neppure contribuendo al suo mantenimento.
Precisava la ricorrente che nell'ultimo periodo di coabitazione, le condizioni psichiche del compagno erano peggiorate tanto che egli aveva subito ricoveri in comunità, e che, successivamente alla separazione, in occasione delle sporadiche videochiamate, il evidenziava un crescente CP_1 malessere.
Riferiva di avere costituito un nuovo nucleo familiare includente . RSona_1
Assumeva le conclusioni di cui in premessa.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 29 maggio 2024 parte ricorrente veniva sentita. Il difensore richiamava le conclusioni di cui al ricorso. Il Giudice relatore ritenuta superflua l'istruttoria si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La relazione della NPI del 16 maggio 2024 riporta che “…AT di fatto da anni non vede e non sente il padre telefonicamente, dato che la madre ha ritenuto non idonei alcuni comportamenti tenuti dal sig. durante alcune video-chiamate. Il bambino infatti, non solo non ricorda il padre, ma CP_1 RS chiama “papà” il nuovo compagno della madre, che a sua volta è il padre della sorellina
è un bambino timido, introverso che non riesce a manifestare in modo chiaro e completo le Per_1 sue emozioni. Da alcuni anni frequenta un percorso di psicomotricità che dovrebbe essergli di aiuto e sostegno in questo ambito. Nei confronti della sorellina appare adeguato e in grado di interagire in modo soddisfacente per entrambi. Inoltre, anche la relazione e il tipo di attaccamento nei confronti della madre sono adeguati, d'altra parte la sig.ra , rappresenta per l'adulto di Pt_1 Per_1 riferimento di cui fidarsi e a cui affidarsi”. Ed ancora: “…La madre, da parte sua da alcune settimane frequenta un gruppo di sostegno alla genitorialità presso il Centro Relazioni Famiglie, che potrà esserle di aiuto nella gestione del figlio rispetto all'eventuale ripresa della relazione con il padre a lui completamente estraneo e sconosciuto”
La ricorrente gode inoltre di accudente rete familiare di supporto.
Il convenuto non si è neppure costituito in giudizio a dimostrazione di totale disinteresse.
Appare dunque giustificata la richiesta di affidamento c.d. super esclusivo con attribuzione alla madre del potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni concernenti la salute, l'istruzione e la collocazione del minore, ed il rilascio di documenti anagrafici anche validi per l'espatrio.
Superflua la richiesta di presa in carico o l'approfondimento suggerito dai Servizi sociali in mancanza di ogni richiesta paterna.
Quanto ai rapporti con il figlio, appaiono giustificate le indicazioni subordinate della ricorrente, salvo precisarsi che l'organizzazione concreta delle video chiamate va rimessa alla madre se e quando il padre mostrerà interesse in tal senso.
Il convenuto è giovane uomo da ritenere in grado di adempiere ai suoi doveri genitoriali espletando un'attività lavorativa: tenuto conto della condizione di disagio del convenuto che pare sia sottoposto a ricoveri in comunità, sembra equo contenere il contributo in € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le tre fasi (studio, introduttiva e decisoria)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, sig.ra RSona_1 Pt_1
. con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
[...]
b) attribuisce alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni concernenti la salute, l'istruzione e la collocazione del minore, ed il rilascio di documenti anagrafici anche validi per l'espatrio.
c) Dispone che il padre possa videochiamare il figlio un giorno alla settimana con modalità e tempi rimessi alle valutazioni della madre.
d) Pone a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € CP_1
200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ludico-ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino.
- Dispone che l'assegno unico sia versato per la quota del 100 % alla madre e) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14/06/2024
Il Presidente est. /rel.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art.. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.