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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11964 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 12177/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore n. Parte_1
13/2018 ( , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
EM AR ( ), con studio in Salerno, alla via San Leonardo n. C.F._1
52/G, in forza autorizzazione del Giudice Delegato del 27.7.2020
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Fezza Controparte_1 C.F._2
( ) e SE TO ( , entrambi domiciliati presso lo C.F._3 C.F._4
studio del primo in Nocera Inferiore, alla Via G. Canale n. 41
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'azione proposta dalla Curatela - respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione della convenuta - accertare i fatti di mala gestio compiuti dalla convenuta nell'espletamento dell'incarico di Controparte_1
amministratore della società fallita ricoperto dal 2004 al 2016, e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore del oltre agli interessi e Parte_1
rivalutazione dal momento in cui sono stati compiuti gli atti illeciti, per quanto di seguito specificato: - condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale per effetto della continuazione abusiva dell'impresa in crisi, ovvero per il danno determinato dall'aggravamento del dissesto patrimoniale e quantificato - anche in ragione del mancato deposito, della mancata consegna ed allegazione delle scritture contabili e/o delle loro irregolarità - in euro 5.229.792,05 (passivo fallimentare) o, secondo un criterio più favorevole al convenuto, per la misura di questo danno al netto delle voci o frazioni di danni per singoli atti illeciti per i quali il tribunale procederà a disporre specifica condanna di risarcimento (purché assorbiti e/o duplicazioni nel danno da aggravamento del dissesto), o, in via ulteriormente gradata, in euro 1.782.195,10 quale differenza tra netti contabili come computata dal Ctp
[...]
, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex Pt_2
art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dell'omesso versamento degli obblighi di contribuzione fiscale e quantificato nel controvalore delle tasse ed imposte non versate, nei limiti dell'ammissione al passivo del debito erariale, per euro 4.532.764,56, o, in subordine, quantificato nel minor valore degli interessi e sanzioni maturate in conseguenza del mancato versamento di tasse, imposte e contributi e pari ad euro
1.045.962,35, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'eccessivo ed irragionevole ricorso ai finanziamenti bancari per una somma non inferiore ad euro 527.131,99 o, secondo un parametro più favore al convenuto, nella misura degli interessi e commissioni che hanno alimentato la formazione del debito bancario quantificato in euro 27.054,22, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento patrimoniale causato dall'erogazione in proprio favore di un finanziamento, prestito, anticipazione o altre ragioni di utilità per complessivi euro
739.616,50 senza neppure adottare misure adeguate alla messa in sicurezza del patrimonio sociale, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento patrimoniale causato dall'esecuzione (e dalla gestione) dell'operazione conclusa con se stessa di cui al preliminare di compravendita immobiliare del 9.07.2012, e pari a complessivi euro 7.105.665,60 (ovvero
Somma elargita di euro 1.900.000,00, Interessi legali per euro 145.769,05, Formazione di debiti bancari per euro 527.131,99; Formazione di debiti erariali e previdenziali per euro 4.532.764,56), ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza del mancato realizzo e/o della perdita del credito per “lavori in conto lavorazioni” iscritto nella dichiarazione dei redditi 2013-2014-2015, pari ad euro 2.404.080,00, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza del compimento di illegittime operazioni di anticipazioni su lavori e soprattutto di erogazione di prestiti infruttiferi [par. VI dell'atto di citazione], pari alla somma complessiva di euro
764.038,38, o, in subordine, per il minor importo di euro 438.000,00 derivante dal compimento delle operazioni (di prestito o anticipazione) riconosciute direttamente dalla nel verbale CP_1
di audizione, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza dell'operazione illegittima di finanziamento o erogazione finanziaria eseguita in favore della società di Cetara, pari a complessivi euro Parte_3
1.334.372,24, o, in via gradata, per il danno cagionato alla massa concorsuale per l'esecuzione di pagamenti preferenziali eseguiti tramite la società di Cetara per complessivi Parte_4
euro 1.334.372,24, o, in via ulteriormente gradata, il danno per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza del mancato recupero e/o per la perdite del credito verso la di Cetara nei termini dichiarati dalla per la minore consistenza di euro Parte_3 CP_1
79.093,58, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento accusato dal patrimonio sociale in conseguenza del compimento dell'illegittima operazione di acquisizione dell'azienda pescheria di , pari quanto meno all'onere gravante sulla società - sotto forma di prestito CP_2
erogato o del controvalore dei lavori eseguiti e non riscossi - di euro 140.000,00, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento accusato dal patrimonio sociale in conseguenza della corresponsione a se stessa di “compensi per l'amministratore” predeterminati in misura esorbitante e percepiti nonostante l'inadempimento dai doveri di diligenza e correttezza nella gestione dell'impresa e quando la società non aveva disponibilità per pagare gli altri creditori, quantificato in complessivi euro 2.095.000,00, ovvero per la diversa misura accertata giudizialmente - anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - dei compensi erogati illegittimamente dalla convenuta a se stessa, oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni già richiesta nell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi - in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese di giudizio. Voglia, altresì, l'On.le Tribunale procedere all'accertamento, da pronunziarsi in via incidentale, sulle fattispecie di reato poste in essere dal convenuto in conseguenza delle condotte da questi tenute anche ai fini dell'applicazione degli artt. 59, co. 1, lettera d) e ss. del D.P.R. del
26 aprile 1986 n. 131 sull'imposta di registro»; parte convenuta: «Il Tribunale voglia: 1) previa separazione, dichiarare la propria incompetenza per territorio rispetto alla domanda avente ad oggetto la pretesa restituzione di finanziamenti erogati dalla società fallita alla comparente, essendo territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
2) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del pregiudiziale giudizio n.R.G. 3604/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, pendente tra le medesime parti del presente giudizio, ed avente ad oggetto la pretesa creditoria della medesima somma di €.
1.900.000 di cui al preliminare del 20.6.2011, invocata a titolo di danno nel presente giudizio (come esposto al par. 6.2 - pag. 12 – e al par. 11, pagg. 26 ss. dell'atto di citazione); 3) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del pregiudiziale giudizio n.R.G. 2431/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, pendente tra e CP_3 CP_1
, ed avente ad oggetto la pretesa creditoria di €. 527.131,99 reclamata dalla curatela a
[...]
titolo di danno nel presente giudizio (par. III dell'atto di citazione), per le motivazioni esposte ai parr. 5 ed 11 della comparsa di costituzione e risposta. La convenuta si riporta altresì alle eccezioni di prescrizione sollevate: 1) in relazione al diritto al risarcimento del danno correlato al debito tributario per interessi e sanzioni maturato prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda, e cioè prima del 12.3.2016 (par. 2 (pag. 4) e 4 (pag. 7) della comparsa di costituzione); 2) in relazione al diritto al risarcimento del danno pari all'importo del saldo di conto corrente ammesso al passivo (par. 2 (pag. 4) e par. 5 (pag. 10) della comparsa di costituzione e risposta); 3) del diritto (al risarcimento del danno per) mancata ripetizione dei compensi di amministratore (par. 2 (pag. 4) e par. 9 (pag. 24 s.) della comparsa di costituzione e risposta). In via istruttoria, ribadita l'insufficiente specificità delle allegazioni attoree, sia sotto il profilo dell'allegazione dei fatti ritenuti illeciti, sia sotto il profilo dell'individuazione in concreto del nesso causale con il presunto danno di cui si richiede il risarcimento;
rilevata la natura eminentemente esplorativa e teorica dell'istanza di CTU formulata ex adverso;
richiamate per quant'altro le deduzioni difensive svolte nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ci si oppone all'ammissione delle prove articolate ex adverso (ed in particolare della CTU e dell'ordine di esibizione documentale). Nel merito, conclude per il rigetto delle domande avverse perché inammissibili, prescritte e comunque infondate, in fatto ed in diritto. Vinte le spese, con attribuzione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato il 12.5.2021, il (d'ora in Parte_1
poi anche solo ), dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_5
sentenza del 23.3.2018, ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale – Controparte_1
Sezione specializzata in materia d'impresa, imputandole (quale amministratrice della fallita fino al 10.5.2016): - l'omesso versamento di imposte e tasse;
- il ricorso abusivo al credito bancario;
- finanziamenti concessi in favore di sé stessa;
- la dannosa operazione di cui al preliminare del
2012 con sé stessa;
- la perdita degli attivi per lavori in corso;
- il danno per prestiti infruttiferi;
- il danno per l'ingiustificata ed abnorme erogazione finanziaria giustificata come pagamenti di compensi: il danno per aggravamento del dissesto per la continuazione dell'impresa dopo la perdita del patrimonio netto. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
II. Si è costituita in giudizio la convenuta, per eccepire preliminarmente la prescrizione dell'azione e per rilevare che in ogni caso tutte le domande proposte sarebbero infondate.
III. Tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe con l'ordinanza del 17.8.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. IV. In data 12.12.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta, dando atto che, con scrittura privata in pari data, è stata transatta la vertenza, prevedendo altresì la compensazione delle spese di lite e pertanto hanno chiesto «congiuntamente che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio, ovvero, in subordine, che il Tribunale dichiari la cessata materia del contendere, in ogni caso con compensazione delle spese di lite».
V. La suddetta circostanza, ossia la sopravvenuta definizione transattiva della lite, incontroversa tra le parti, induce a giudicare cessata la materia del contendere, peraltro dedotta da entrambe le parti.
Il processo va, pertanto, dichiarato estinto.
Stante l'accordo sul regolamento delle spese, queste vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il processo e compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 12177/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
, pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore n. Parte_1
13/2018 ( , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
EM AR ( ), con studio in Salerno, alla via San Leonardo n. C.F._1
52/G, in forza autorizzazione del Giudice Delegato del 27.7.2020
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Fezza Controparte_1 C.F._2
( ) e SE TO ( , entrambi domiciliati presso lo C.F._3 C.F._4
studio del primo in Nocera Inferiore, alla Via G. Canale n. 41
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'azione proposta dalla Curatela - respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione della convenuta - accertare i fatti di mala gestio compiuti dalla convenuta nell'espletamento dell'incarico di Controparte_1
amministratore della società fallita ricoperto dal 2004 al 2016, e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore del oltre agli interessi e Parte_1
rivalutazione dal momento in cui sono stati compiuti gli atti illeciti, per quanto di seguito specificato: - condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale per effetto della continuazione abusiva dell'impresa in crisi, ovvero per il danno determinato dall'aggravamento del dissesto patrimoniale e quantificato - anche in ragione del mancato deposito, della mancata consegna ed allegazione delle scritture contabili e/o delle loro irregolarità - in euro 5.229.792,05 (passivo fallimentare) o, secondo un criterio più favorevole al convenuto, per la misura di questo danno al netto delle voci o frazioni di danni per singoli atti illeciti per i quali il tribunale procederà a disporre specifica condanna di risarcimento (purché assorbiti e/o duplicazioni nel danno da aggravamento del dissesto), o, in via ulteriormente gradata, in euro 1.782.195,10 quale differenza tra netti contabili come computata dal Ctp
[...]
, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex Pt_2
art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale in conseguenza dell'omesso versamento degli obblighi di contribuzione fiscale e quantificato nel controvalore delle tasse ed imposte non versate, nei limiti dell'ammissione al passivo del debito erariale, per euro 4.532.764,56, o, in subordine, quantificato nel minor valore degli interessi e sanzioni maturate in conseguenza del mancato versamento di tasse, imposte e contributi e pari ad euro
1.045.962,35, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'eccessivo ed irragionevole ricorso ai finanziamenti bancari per una somma non inferiore ad euro 527.131,99 o, secondo un parametro più favore al convenuto, nella misura degli interessi e commissioni che hanno alimentato la formazione del debito bancario quantificato in euro 27.054,22, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento patrimoniale causato dall'erogazione in proprio favore di un finanziamento, prestito, anticipazione o altre ragioni di utilità per complessivi euro
739.616,50 senza neppure adottare misure adeguate alla messa in sicurezza del patrimonio sociale, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento patrimoniale causato dall'esecuzione (e dalla gestione) dell'operazione conclusa con se stessa di cui al preliminare di compravendita immobiliare del 9.07.2012, e pari a complessivi euro 7.105.665,60 (ovvero
Somma elargita di euro 1.900.000,00, Interessi legali per euro 145.769,05, Formazione di debiti bancari per euro 527.131,99; Formazione di debiti erariali e previdenziali per euro 4.532.764,56), ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza del mancato realizzo e/o della perdita del credito per “lavori in conto lavorazioni” iscritto nella dichiarazione dei redditi 2013-2014-2015, pari ad euro 2.404.080,00, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza del compimento di illegittime operazioni di anticipazioni su lavori e soprattutto di erogazione di prestiti infruttiferi [par. VI dell'atto di citazione], pari alla somma complessiva di euro
764.038,38, o, in subordine, per il minor importo di euro 438.000,00 derivante dal compimento delle operazioni (di prestito o anticipazione) riconosciute direttamente dalla nel verbale CP_1
di audizione, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento dell'atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento del patrimonio sociale accusato in conseguenza dell'operazione illegittima di finanziamento o erogazione finanziaria eseguita in favore della società di Cetara, pari a complessivi euro Parte_3
1.334.372,24, o, in via gradata, per il danno cagionato alla massa concorsuale per l'esecuzione di pagamenti preferenziali eseguiti tramite la società di Cetara per complessivi Parte_4
euro 1.334.372,24, o, in via ulteriormente gradata, il danno per il depauperamento del patrimonio sociale in conseguenza del mancato recupero e/o per la perdite del credito verso la di Cetara nei termini dichiarati dalla per la minore consistenza di euro Parte_3 CP_1
79.093,58, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento accusato dal patrimonio sociale in conseguenza del compimento dell'illegittima operazione di acquisizione dell'azienda pescheria di , pari quanto meno all'onere gravante sulla società - sotto forma di prestito CP_2
erogato o del controvalore dei lavori eseguiti e non riscossi - di euro 140.000,00, ovvero per la diversa misura che sarà accertata giudizialmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno per il depauperamento accusato dal patrimonio sociale in conseguenza della corresponsione a se stessa di “compensi per l'amministratore” predeterminati in misura esorbitante e percepiti nonostante l'inadempimento dai doveri di diligenza e correttezza nella gestione dell'impresa e quando la società non aveva disponibilità per pagare gli altri creditori, quantificato in complessivi euro 2.095.000,00, ovvero per la diversa misura accertata giudizialmente - anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - dei compensi erogati illegittimamente dalla convenuta a se stessa, oltre interessi dal momento del compimento del atto illecito;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni già richiesta nell'atto di citazione e nei successivi atti difensivi - in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese di giudizio. Voglia, altresì, l'On.le Tribunale procedere all'accertamento, da pronunziarsi in via incidentale, sulle fattispecie di reato poste in essere dal convenuto in conseguenza delle condotte da questi tenute anche ai fini dell'applicazione degli artt. 59, co. 1, lettera d) e ss. del D.P.R. del
26 aprile 1986 n. 131 sull'imposta di registro»; parte convenuta: «Il Tribunale voglia: 1) previa separazione, dichiarare la propria incompetenza per territorio rispetto alla domanda avente ad oggetto la pretesa restituzione di finanziamenti erogati dalla società fallita alla comparente, essendo territorialmente competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
2) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del pregiudiziale giudizio n.R.G. 3604/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, pendente tra le medesime parti del presente giudizio, ed avente ad oggetto la pretesa creditoria della medesima somma di €.
1.900.000 di cui al preliminare del 20.6.2011, invocata a titolo di danno nel presente giudizio (come esposto al par. 6.2 - pag. 12 – e al par. 11, pagg. 26 ss. dell'atto di citazione); 3) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del pregiudiziale giudizio n.R.G. 2431/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, pendente tra e CP_3 CP_1
, ed avente ad oggetto la pretesa creditoria di €. 527.131,99 reclamata dalla curatela a
[...]
titolo di danno nel presente giudizio (par. III dell'atto di citazione), per le motivazioni esposte ai parr. 5 ed 11 della comparsa di costituzione e risposta. La convenuta si riporta altresì alle eccezioni di prescrizione sollevate: 1) in relazione al diritto al risarcimento del danno correlato al debito tributario per interessi e sanzioni maturato prima del quinquennio anteriore alla proposizione della domanda, e cioè prima del 12.3.2016 (par. 2 (pag. 4) e 4 (pag. 7) della comparsa di costituzione); 2) in relazione al diritto al risarcimento del danno pari all'importo del saldo di conto corrente ammesso al passivo (par. 2 (pag. 4) e par. 5 (pag. 10) della comparsa di costituzione e risposta); 3) del diritto (al risarcimento del danno per) mancata ripetizione dei compensi di amministratore (par. 2 (pag. 4) e par. 9 (pag. 24 s.) della comparsa di costituzione e risposta). In via istruttoria, ribadita l'insufficiente specificità delle allegazioni attoree, sia sotto il profilo dell'allegazione dei fatti ritenuti illeciti, sia sotto il profilo dell'individuazione in concreto del nesso causale con il presunto danno di cui si richiede il risarcimento;
rilevata la natura eminentemente esplorativa e teorica dell'istanza di CTU formulata ex adverso;
richiamate per quant'altro le deduzioni difensive svolte nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; ci si oppone all'ammissione delle prove articolate ex adverso (ed in particolare della CTU e dell'ordine di esibizione documentale). Nel merito, conclude per il rigetto delle domande avverse perché inammissibili, prescritte e comunque infondate, in fatto ed in diritto. Vinte le spese, con attribuzione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato il 12.5.2021, il (d'ora in Parte_1
poi anche solo ), dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_5
sentenza del 23.3.2018, ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale – Controparte_1
Sezione specializzata in materia d'impresa, imputandole (quale amministratrice della fallita fino al 10.5.2016): - l'omesso versamento di imposte e tasse;
- il ricorso abusivo al credito bancario;
- finanziamenti concessi in favore di sé stessa;
- la dannosa operazione di cui al preliminare del
2012 con sé stessa;
- la perdita degli attivi per lavori in corso;
- il danno per prestiti infruttiferi;
- il danno per l'ingiustificata ed abnorme erogazione finanziaria giustificata come pagamenti di compensi: il danno per aggravamento del dissesto per la continuazione dell'impresa dopo la perdita del patrimonio netto. Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
II. Si è costituita in giudizio la convenuta, per eccepire preliminarmente la prescrizione dell'azione e per rilevare che in ogni caso tutte le domande proposte sarebbero infondate.
III. Tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe con l'ordinanza del 17.8.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. IV. In data 12.12.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta, dando atto che, con scrittura privata in pari data, è stata transatta la vertenza, prevedendo altresì la compensazione delle spese di lite e pertanto hanno chiesto «congiuntamente che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio, ovvero, in subordine, che il Tribunale dichiari la cessata materia del contendere, in ogni caso con compensazione delle spese di lite».
V. La suddetta circostanza, ossia la sopravvenuta definizione transattiva della lite, incontroversa tra le parti, induce a giudicare cessata la materia del contendere, peraltro dedotta da entrambe le parti.
Il processo va, pertanto, dichiarato estinto.
Stante l'accordo sul regolamento delle spese, queste vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara estinto il processo e compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)