Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2026, proposto da;
TT NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Manolio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Calabria, in persona dei legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
di MA AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. m dg.DAPPR14. del 24/12/2025.0066226.U, con cui il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Calabria ha rigettato l'istanza di accesso agli atti formulata il 2.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento della determinazione del 24.12.2025, contenente il diniego di accesso ai provvedimenti di assegnazione temporanea ed eventuali proroghe emessi dal Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria e relativi ad alcuni funzionari contabili;
Rilevato che:
- la resistente amministrazione con provvedimento del 18.03.2026, in seguito a riesame, ha accolto la richiesta ostensiva della ricorrente;
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- attesa la soccombenza virtuale della p.a. le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.000,00, oltre spese e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AS, Presidente
AR VA, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | GE AS |
IL SEGRETARIO