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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto del 24.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1554/2022 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e ivi elettivamente domiciliata, in via Leone XIII n. 33, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Francesco Salvatore Augello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
appellante
contro
:
, in persona del Sindaco pro tempore, codice fiscale Parte_2
, elettivamente domiciliato in , corso Umberto I, presso gli uffici P.IVA_1 Parte_2 dell'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Giordano, giusta procura in atti
appellato
*****
Le parti hanno concluso come in atti e il giudice ha definito il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con ricorso depositato in data 30.09.2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti del , in persona del Sindaco pro tempore, interponendo Parte_2 appello avverso la sentenza n. 255/2022, depositata in data 02.08.2022, con la quale il giudice di pace di ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il verbale di Parte_2 accertamento n. 008938/V/21, notificato il giorno 05.02.2021, con il quale la Polizia
Municipale di le ha contestato la violazione dell'art. 154, comma 1, d. lgs. n. Parte_2
285/1992, perché “quale conducente del veicolo… in manovra di retromarcia, non dava la precedenza agli altri utenti della strada, tenuto conto che durante tale manovra andava a colpire un pedone che si trovava nel lato opposto rispetto al luogo della sosta del veicolo… e comunque nella sua traiettoria di retromarcia”.
Segnatamente, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha, erroneamente, ritenuto “dalla mera visione di un filmato, che vi sia stato un contatto fra il veicolo condotto dalla sig.ra e il pedone”, laddove, invece, “l'odierna difesa offriva al Pt_1
Giudice… la Consulenza Tecnica del redatta in data 02.08.2021 dal perito Parte_3 il quale a seguito della visione del suddetto video… esprimendo un giudizio Persona_1 tecnico, escludeva che vi fosse stato un contatto fra il veicolo e il pedone” (cfr. pagg.
2-3 del ricorso).
Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, “previa nomina del
CTU”, di: “accertare e dichiarare che nessun contatto è stato posto in essere tra l'autovettura condotta dalla signora e il pedone;
per l'effetto… annullare, revocare o Parte_1 dichiarare estinta la sanzione amministrativa disposta con il verbale n. 8938 elevato dal
Corpo di Polizia Municipale di;
con vittoria di spese e competenze” (così, a pag. Parte_2
5 dell'atto di appello).
A seguito dell'ordine del giudice di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, con memoria depositata in data 23.02.2023, si è costituito in giudizio il , Parte_2 contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello, di cui ha domandato l'integrale rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Rigettate le istanze istruttorie articolate da parte appellante, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione;
indi, disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 06.11.2025 con il deposito di note scritte, rilevato che parte appellata ha provveduto, nel termine assegnato, al deposito delle note contenenti le istanze e conclusioni relative agli adempimenti di udienza, il giudice ha definito il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della presente sentenza.
2 2. Così esposti i fatti, l'appello proposto da è infondato e va, pertanto, Parte_1 rigettato.
Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur a fronte della “prova tecnica circa l'insussistenza della violazione” dalla stessa fornita a mezzo consulenza tecnica di parte, ha ritenuto che “le mere dissertazioni ipotetiche delineate nell'elaborato peritale di parte versato in atti, sono rimaste smentite dalle immagini, visionate in udienza alla presenza dei procuratori delle parti (....) laddove è risultata cristallina la violazione della norma contestata… Ed invero, non può infatti sostenersi, dalla mera visione di un filmato, che vi sia stato un contatto fra il veicolo condotto dalla sig.ra e il pedone, essendo tale assunto, a fronte di un giudizio tecnico di segno Pt_1 contrario, assolutamente insufficiente per determinare l'esistenza della violazione” (così, a pag. 3 del ricorso).
Il motivo di censura va disatteso.
2.1. In punto di diritto, giova premettere che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio
d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame” (così, tra le tante, Cass., sez. III, 07/02/2025, n. 3166, che richiama Cass., S.U., n. 3033/2013 e Cass., S.U., n. 28498/2005).
Ed invero, “quando si assume che la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta, il principio va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall'attivarsi perchè lo stesso possa concretamente procedere a richiesto riesame. Ne consegue che, mentre nessun problema si pone per quelle prove, orali e verbalizzate o comunque acquisite al fascicolo di ufficio (destinato in base alle norme di rito a pervenire al giudice di secondo grado), per quanto riguarda quelle documentati,
3 materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorchè non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o per
l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (la richiesta di cui all'art.
76 disp. att. c.p.c.) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur” (così, Cass., S.U., 08/02/2013, n. 3033).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sulle “immagini, visionate in udienza alla presenza dei procuratori delle parti, registrate dall'impianto di video sorveglianza di un pubblico esercizio in corrispondenza dell'area del sinistro, laddove è risultata cristallina la violazione della norma contestata: il filmato riproduce il pedone che dalla Via Roma, seppur non utilizzando il marciapiedi ivi insistente, si accingeva a svoltare a destra nella Via Tumminelli, percorso inconfutabilmente all'interno del campo visivo della già nella sua posizione statica all'interno del veicolo, e la successiva Pt_1 manovra di retromarcia dalla medesima effettuata che terminava con l'urto del pedone, con la parte posteriore sinistra del veicolo alla gamba sinistra, facendolo rovinare a terra. Nessun dubbio in tal senso posto che dalla visione delle immagini riprodotte dal minuto 00:20 il contatto risulta netto, percepibile e comprovato” (così a pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
Orbene, ferma l'assenza di valore probatorio autonomo della consulenza tecnica di parte, costituente mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (cfr. sul punto, tra le tante, Cass., sez. III, 28/02/2025, n. 5362), va rilevato che parte appellante, gravata dall'onere della prova della fondatezza dell'impugnazione, ha mancato di provvedere al necessario deposito del file video – prodotto in primo grado dalla controparte e dalla stessa non depositato in appello – asseritamente valutato in modo erroneo dal primo giudice.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto in diritto, l'incompletezza del motivo di gravame in relazione all'onere di allegazione e dimostrazione del fatto che la parte ha inteso criticare, dovendosi, quindi, confermare l'accertamento giudiziale compiuto dal giudice di prime cure, non idoneamente inficiato dalle ragioni critiche esposte dall'appellante.
L'appello proposto da va, pertanto, rigettato, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
4 2.3. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'attività processuale concretamente espletata (I scaglione della tabella n.
2, con riduzione dei valori medi relativi a tutte le fasi), secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014.
3.1. Va dato atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la presente impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n.
1554/2022 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
255/2022, emessa dal giudice di pace di in data 26.07.2022, depositata il giorno Parte_2
02.08.2022;
CONDANNA al pagamento, in favore del , in Parte_1 Parte_2 persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
332,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio ex art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
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