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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10506 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa AR Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51330 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] in data [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Sordi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AR De Santis, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come istanza congiunta contenente l'accordo depositata in data 26.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 10.04.2015 contraevano matrimonio civile in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2015 atto 00008 parte 1 serie
12), dal quale nasceva la figlia AR (29.06.2012); venuta meno la comunione materiale e spirituale, nel mese di ottobre 2023 il marito si allontanava dalla casa familiare. Tanto premesso, parte ricorrente, con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473 bis.49 cpc e contestuale richiesta di divorzio, chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti, l'affido condiviso della minore AR, con collocazione stabile presso sé nella casa coniugale, fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 1.200, ripartendosi per le metà le spese straordinarie.
Nelle more del procedimento, costituendosi in giudizio, il sig. rappresentava CP_1 che le parti avevano raggiunto in data 9.04.2025 (depositato contestualmente alla comparsa in data 28.04.2025) un accordo su tutti gli aspetti inerenti alla loro separazione nei seguenti termini:
“A) CONDIZIONI ESSENZIALI DELL'ACCORDO (sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della prole)
1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
con ordine di annotazione al competente Ufficio dello Stato civile.
[...] 2) Disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori secondo Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso e conseguentemente con obbligo di concertare
1 tutte le decisioni più importanti nell'interesse della minore relative all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico – fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, con facoltà di delegare autonomamente persone di propria fiducia per accompagnare e riprendere all'occorrenza la figlia a scuola, alle attività sportive, ludiche e varie. Il Signor si impegna per il futuro, sempreché' la figlia voglia proseguire in CP_1 tutte le attività sportive e ludiche, a prestare l'assenso per le attività post scolastiche sin oggi praticate dalla ragazza e conseguentemente onorarne il pagamento al 50%.
3) Disporre il collocamento stabile e prevalente della figlia con la Persona_1 madre presso la casa coniugale di Roma, Via Luigi Ronzoni n. 23; a tal fine si precisa che il sig. si è già allontanato dalla suddetta abitazione asportando Controparte_1 tutti i suoi beni ed effetti personali dalla data del 31.10.2023;
4) Disporre che il padre tenga con sé la figlia secondo il seguente schema:
• Per due settimane alternate al mese: dal martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina con pernotto presso la propria abitazione, nonché per il week-end dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, con pernotto presso la propria abitazione e riaccompagno della minore al plesso scolastico di appartenenza;
• Per due settimane alternate al mese: dal giovedì pomeriggio sino al venerdì mattina con pernotto presso la propria abitazione e riaccompagno della minore al plesso scolastico di appartenenza;
• 15 giorni durante il mese di luglio e 15 giorni durante il mese di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, comunicando all'altro genitore la località di vacanza;
• Una settimana durante le vacanze di Natale, alternando con la madre ogni anno il periodo 23 – 30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
il genitore che avrà a disposizione il secondo blocco di vacanze, a meno di diversi accordi tra le parti, avrà diritto a trascorrere con la figlia il giorno della Vigilia;
gli accordi per la suddivisione del periodo natalizio andranno assunti entro il 30 ottobre di ogni anno a mezzo lettera, email, whatsapp etc.;
• il week-end di Pasqua (dal venerdì Santo sino alla sera della domenica di Pasqua) ad anni alterni con la madre, di modo che anche il lunedì dell'Angelo segua un'alternanza annuale;
gli accordi per il periodo pasquale andranno assunti entro il 31 gennaio di ogni anno;
• il giorno del compleanno paterno e quello della festa del papà;
• le festività che cadono infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) alternandole ogni anno con la madre.
5) Fissare la misura del contributo del padre al mantenimento ordinario della figlia
AR nella misura di euro 650,00 (leggasi seicentocinquanta//00) al mese che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre entro il 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie ben note al tratte su [...] CP_1
BIC/SWIFT: tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici C.F._3 Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa degli accordi. 6) L'AUU verrà percepito unicamente dalla Signora rinunciando il Signor Parte_1 alla percezione del suo 50% come tutt'ora avviene;
CP_1
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori come da
Protocollo di questo Tribunale e successive integrazioni e modifiche da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto;
sarà cura del genitore che avrà anticipato le somme chiedere all'altro genitore il rimborso della quota di spettanza a fronte della
2 produzione di idonei giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ricevute fiscali etc) entro e non oltre gg. 10 dall'esborso. In proposito, si precisa che i documenti fiscali delle spese straordinarie dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità̀ fiscale dal reddito, che opererà̀ nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta (50% salvo diverso accordo per iscritto).
Eventuali rimborsi parziali o totali, erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche, sanitarie, contributi straordinari a sostegno della famiglia, andranno calcolati in decurtazione, parziale o totale, della spesa volta per volta interessata e, pertanto, la sola somma eventualmente rimanente sarà imputata a successive spese straordinarie in favore della minore. 7) I coniugi, sin d'ora, si danno reciproco consenso ad esperire ogni attività idonea al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
8) Il conto corrente cointestato intrattenuto presso Credit Agricol du Parme, ex Credito
Valtellinese, Filiale di Roma Via della Conciliazione, n. verrà chiuso P.IVA_1 entro e non oltre 30 gg. dalla data della omologa della separazione. B) CONDIZIONI ACCESSORIE DELL'ACCORDO (trasferimento immobiliare) 9) Le parti, al fine di regolare le questioni patrimoniali ed economiche tra di loro già insorte e di prevenire ulteriori e future controversie patrimoniali, hanno raggiunto il seguente accordo in merito al trasferimento della casa coniugale cointestata con differenti quote di proprietà e chiedono che il Sig. Giudice Voglia darne atto nelle fome di legge:
A) il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che Controparte_1 Parte_1 da parte sua si impegna ad acquistare, la quota del 30% di piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, Via Luigi Ronzoni n. 23, appartamento al piano quinto, int. 26, censito in catasto al foglio 466 part. 338, sub 28, immobile gravato da mutuo ipotecario;
B) il corrispettivo del trasferimento di cui sopra è stato fissato tra le parti, a corpo e non a misura, nella somma di euro 40.000,00 (leggasi quarantamila //00) che la sig.ra verserà al sig. al momento del rogito notarile, Parte_1 Controparte_1 oltre ad € 20.000,00 quale una tantum di riconoscimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile coniugale;
C) all'importo indicato sub B, pari complessivamente ad € 60.000,00 (leggasi sessantamila//00) verranno decurtati gli importi pari al 50% dei ratei di mutuo, che ad oggi sono pari ad € 759,56 mensili, pagati integralmente dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2024, calcolati alla data del rogito;
D) l'atto di trasferimento immobiliare dell'appartamento di Roma, Via Luigi Ronzoni, verrà stipulato innanzi al Notaio di Roma, con studio in Via Muzio Persona_2 Clementi n. 18 entro e non oltre 90 giorni dall'omologa degli accordi di separazione, o del termine che verrà stabilito tra le parti concordemente;
E) Il box di pertinenza dell'immobile coniugale suindicato, catastalmente intestato al Signor (ma acquistato dalla coppia quanto alla con la somma di CP_1 Parte_1
€ 65.000,00 e quanto al con la somma di € 25.000,00 nel dicembre 2022) CP_1 verrà trasferito alla Signora la stessa riconoscerà al Signor Parte_1 CP_1 all'atto della stipula del rogito di compravendita dell'immobile coniugale una somma pari ad € 10.000,00 e la restante somma, pari ad €. 15.000,00 (leggasi quindicimila//00) alla scadenza del quinquennio dall'acquisto originario;
F) Le parti si impegnano formalmente a ripetere le pattuizioni di cui alle lettere A, B, C,
D, E, F, G dinanzi al notaio di Roma, al fine di usufruire delle Persona_2 agevolazioni di legge;
G) La Signora si impegna, contestualmente al trasferimento immobiliare, ad Parte_1 accollarsi integralmente il mutuo residuo che grava sull'immobile e a manlevare il
3 Signor da qualsiasi obbligazione afferente al contratto di finanziamento de CP_1 quo, con scadenza al 5.12.2042;
H) La Signora si impegna a trasferire il rateo di mutuo dal conto corrente Parte_1 cointestato con il Signor indicato al n. 8 dell'accordo, al conto corrente n. CP_1
5506044 acceso presso Credit Agricol du Parme, rapporto intestato unicamente alla
[...]
al completamento dell'istruttoria afferente alla pratica di accollo;
Pt_1
10) Le spese e competenze del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti e i procuratori delle stesse dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale”.
Il Giudice Delegato, letti gli atti e l'istanza depositata, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rinviava la causa all'udienza del 02/07/2025.
All'udienza fissata il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con istanza congiunta in data 28.04.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Le spese di lite saranno liquidate con la pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 51330/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Roma in [...]_1
9.11.1976, , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.11.1975, , che hanno contratto matrimonio civile in Roma in C.F._2 data 10.04.2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2015 atto 00008 parte 1 serie 12);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato in data 29.04.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- riserva a separata ordinanza la udienza per il divorzio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa AR Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa AR Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51330 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nata a [...] in data [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Sordi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AR De Santis, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come istanza congiunta contenente l'accordo depositata in data 26.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 10.04.2015 contraevano matrimonio civile in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2015 atto 00008 parte 1 serie
12), dal quale nasceva la figlia AR (29.06.2012); venuta meno la comunione materiale e spirituale, nel mese di ottobre 2023 il marito si allontanava dalla casa familiare. Tanto premesso, parte ricorrente, con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473 bis.49 cpc e contestuale richiesta di divorzio, chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti, l'affido condiviso della minore AR, con collocazione stabile presso sé nella casa coniugale, fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 1.200, ripartendosi per le metà le spese straordinarie.
Nelle more del procedimento, costituendosi in giudizio, il sig. rappresentava CP_1 che le parti avevano raggiunto in data 9.04.2025 (depositato contestualmente alla comparsa in data 28.04.2025) un accordo su tutti gli aspetti inerenti alla loro separazione nei seguenti termini:
“A) CONDIZIONI ESSENZIALI DELL'ACCORDO (sull'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della prole)
1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 Parte_1
con ordine di annotazione al competente Ufficio dello Stato civile.
[...] 2) Disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori secondo Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso e conseguentemente con obbligo di concertare
1 tutte le decisioni più importanti nell'interesse della minore relative all'educazione, alla formazione scolastica, allo sport e alla salute psico – fisica, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
I genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, con facoltà di delegare autonomamente persone di propria fiducia per accompagnare e riprendere all'occorrenza la figlia a scuola, alle attività sportive, ludiche e varie. Il Signor si impegna per il futuro, sempreché' la figlia voglia proseguire in CP_1 tutte le attività sportive e ludiche, a prestare l'assenso per le attività post scolastiche sin oggi praticate dalla ragazza e conseguentemente onorarne il pagamento al 50%.
3) Disporre il collocamento stabile e prevalente della figlia con la Persona_1 madre presso la casa coniugale di Roma, Via Luigi Ronzoni n. 23; a tal fine si precisa che il sig. si è già allontanato dalla suddetta abitazione asportando Controparte_1 tutti i suoi beni ed effetti personali dalla data del 31.10.2023;
4) Disporre che il padre tenga con sé la figlia secondo il seguente schema:
• Per due settimane alternate al mese: dal martedì pomeriggio sino al mercoledì mattina con pernotto presso la propria abitazione, nonché per il week-end dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, con pernotto presso la propria abitazione e riaccompagno della minore al plesso scolastico di appartenenza;
• Per due settimane alternate al mese: dal giovedì pomeriggio sino al venerdì mattina con pernotto presso la propria abitazione e riaccompagno della minore al plesso scolastico di appartenenza;
• 15 giorni durante il mese di luglio e 15 giorni durante il mese di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, comunicando all'altro genitore la località di vacanza;
• Una settimana durante le vacanze di Natale, alternando con la madre ogni anno il periodo 23 – 30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
il genitore che avrà a disposizione il secondo blocco di vacanze, a meno di diversi accordi tra le parti, avrà diritto a trascorrere con la figlia il giorno della Vigilia;
gli accordi per la suddivisione del periodo natalizio andranno assunti entro il 30 ottobre di ogni anno a mezzo lettera, email, whatsapp etc.;
• il week-end di Pasqua (dal venerdì Santo sino alla sera della domenica di Pasqua) ad anni alterni con la madre, di modo che anche il lunedì dell'Angelo segua un'alternanza annuale;
gli accordi per il periodo pasquale andranno assunti entro il 31 gennaio di ogni anno;
• il giorno del compleanno paterno e quello della festa del papà;
• le festività che cadono infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) alternandole ogni anno con la madre.
5) Fissare la misura del contributo del padre al mantenimento ordinario della figlia
AR nella misura di euro 650,00 (leggasi seicentocinquanta//00) al mese che saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario sul c/c della madre entro il 5 di ogni mese sulle coordinate bancarie ben note al tratte su [...] CP_1
BIC/SWIFT: tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici C.F._3 Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa degli accordi. 6) L'AUU verrà percepito unicamente dalla Signora rinunciando il Signor Parte_1 alla percezione del suo 50% come tutt'ora avviene;
CP_1
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori come da
Protocollo di questo Tribunale e successive integrazioni e modifiche da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto;
sarà cura del genitore che avrà anticipato le somme chiedere all'altro genitore il rimborso della quota di spettanza a fronte della
2 produzione di idonei giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ricevute fiscali etc) entro e non oltre gg. 10 dall'esborso. In proposito, si precisa che i documenti fiscali delle spese straordinarie dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità̀ fiscale dal reddito, che opererà̀ nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta (50% salvo diverso accordo per iscritto).
Eventuali rimborsi parziali o totali, erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche, sanitarie, contributi straordinari a sostegno della famiglia, andranno calcolati in decurtazione, parziale o totale, della spesa volta per volta interessata e, pertanto, la sola somma eventualmente rimanente sarà imputata a successive spese straordinarie in favore della minore. 7) I coniugi, sin d'ora, si danno reciproco consenso ad esperire ogni attività idonea al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per la figlia minore.
8) Il conto corrente cointestato intrattenuto presso Credit Agricol du Parme, ex Credito
Valtellinese, Filiale di Roma Via della Conciliazione, n. verrà chiuso P.IVA_1 entro e non oltre 30 gg. dalla data della omologa della separazione. B) CONDIZIONI ACCESSORIE DELL'ACCORDO (trasferimento immobiliare) 9) Le parti, al fine di regolare le questioni patrimoniali ed economiche tra di loro già insorte e di prevenire ulteriori e future controversie patrimoniali, hanno raggiunto il seguente accordo in merito al trasferimento della casa coniugale cointestata con differenti quote di proprietà e chiedono che il Sig. Giudice Voglia darne atto nelle fome di legge:
A) il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che Controparte_1 Parte_1 da parte sua si impegna ad acquistare, la quota del 30% di piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, Via Luigi Ronzoni n. 23, appartamento al piano quinto, int. 26, censito in catasto al foglio 466 part. 338, sub 28, immobile gravato da mutuo ipotecario;
B) il corrispettivo del trasferimento di cui sopra è stato fissato tra le parti, a corpo e non a misura, nella somma di euro 40.000,00 (leggasi quarantamila //00) che la sig.ra verserà al sig. al momento del rogito notarile, Parte_1 Controparte_1 oltre ad € 20.000,00 quale una tantum di riconoscimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile coniugale;
C) all'importo indicato sub B, pari complessivamente ad € 60.000,00 (leggasi sessantamila//00) verranno decurtati gli importi pari al 50% dei ratei di mutuo, che ad oggi sono pari ad € 759,56 mensili, pagati integralmente dalla ricorrente a partire dal mese di febbraio 2024, calcolati alla data del rogito;
D) l'atto di trasferimento immobiliare dell'appartamento di Roma, Via Luigi Ronzoni, verrà stipulato innanzi al Notaio di Roma, con studio in Via Muzio Persona_2 Clementi n. 18 entro e non oltre 90 giorni dall'omologa degli accordi di separazione, o del termine che verrà stabilito tra le parti concordemente;
E) Il box di pertinenza dell'immobile coniugale suindicato, catastalmente intestato al Signor (ma acquistato dalla coppia quanto alla con la somma di CP_1 Parte_1
€ 65.000,00 e quanto al con la somma di € 25.000,00 nel dicembre 2022) CP_1 verrà trasferito alla Signora la stessa riconoscerà al Signor Parte_1 CP_1 all'atto della stipula del rogito di compravendita dell'immobile coniugale una somma pari ad € 10.000,00 e la restante somma, pari ad €. 15.000,00 (leggasi quindicimila//00) alla scadenza del quinquennio dall'acquisto originario;
F) Le parti si impegnano formalmente a ripetere le pattuizioni di cui alle lettere A, B, C,
D, E, F, G dinanzi al notaio di Roma, al fine di usufruire delle Persona_2 agevolazioni di legge;
G) La Signora si impegna, contestualmente al trasferimento immobiliare, ad Parte_1 accollarsi integralmente il mutuo residuo che grava sull'immobile e a manlevare il
3 Signor da qualsiasi obbligazione afferente al contratto di finanziamento de CP_1 quo, con scadenza al 5.12.2042;
H) La Signora si impegna a trasferire il rateo di mutuo dal conto corrente Parte_1 cointestato con il Signor indicato al n. 8 dell'accordo, al conto corrente n. CP_1
5506044 acceso presso Credit Agricol du Parme, rapporto intestato unicamente alla
[...]
al completamento dell'istruttoria afferente alla pratica di accollo;
Pt_1
10) Le spese e competenze del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti e i procuratori delle stesse dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale”.
Il Giudice Delegato, letti gli atti e l'istanza depositata, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rinviava la causa all'udienza del 02/07/2025.
All'udienza fissata il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto e depositato con istanza congiunta in data 28.04.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Le spese di lite saranno liquidate con la pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 51330/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nata a Roma in [...]_1
9.11.1976, , e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.11.1975, , che hanno contratto matrimonio civile in Roma in C.F._2 data 10.04.2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2015 atto 00008 parte 1 serie 12);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato in data 29.04.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- riserva a separata ordinanza la udienza per il divorzio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa AR Ienzi
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