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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2025 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Vittorio Gassman n. 6, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Galella, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di regresso.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
CP_ La ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Frosinone il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 285/2019 del 19.3.2019 nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
(di seguito solo “ ) e dei sig.ri , e
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1 CP_4
per la somma di € 57.000,00 oltre interessi legali e spese, a titolo di regresso,
[...]
rappresentando che:
1 - la Soccorsi e i sig.ri e quali CP_2 CP_3 Parte_1 Controparte_4
coobbligati avevano stipulato la polizza fideiussoria n. 54/00487FN con beneficiaria la Regione
Lazio – Area Tributi – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma;
- la Regione Lazio citava in giudizio la Centro Soccorsi e la in Controparte_1
forza della polizza suddetta, perché il primo non aveva pagato alla Regione € 291.325,12 di imposte automobilistiche riscosse per il periodo 2009-2011;
- con sentenza n. 798/2018 il Tribunale di Roma condannava la e la Controparte_2 [...]
in solido fra loro, a pagare alla Regione Lazio la somma di € 57.000,00 e le Controparte_1
spese di lite per € 16.150,00 oltre oneri di legge;
- la provvedeva al pagamento in favore della Regione Lazio. Controparte_1
Il sig. ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto, Pt_1
eccependo in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito, perché l'art. 6
della polizza fideiussoria prevede quale foro competente in caso di controversie esclusivamente quello del luogo ove ha sede il beneficiario, e, cioè, la Regione Lazio – Area Tributi, avente sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma, e, nel merito, eccependo di non aver mai sottoscritto la polizza fideiussoria e dichiarando di voler proporre querela di falso delle sottoscrizioni ivi apposte a proprio nome.
L'opposta si è costituita e ha chiesto in via pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondata.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice istruttore ha ordinato alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la produzione dell'originale della polizza prodotta dalla parte opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
A seguito della produzione, la parte opponente ha confermato il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, ma non ha ribadito l'istanza di querela di falso.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed è stato sentito un testimone di parte opposta.
2 Infine, in vista dell'udienza del 16.7.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al sig. in 14.5.2019; il Parte_1
termine per l'opposizione scadeva il 24.6.2019; l'opposizione è stata notificata il 2.7.2019, ma il plico è stato consegnato per la notifica il 21.6.2019, per cui, in applicazione del noto principio della scissione degli effetti della notificazione (enunciato, tra le altre, dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella pronuncia n. 24822/2015), l'opposizione risulta proposta tempestivamente.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla parte opponente non riferimento all'art. 6 della polizza fideiussoria costituente titolo della pretesa avanzata in sede monitoria.
Sennonché, tale articolo è così formulato: “art. 6 – Forma delle comunicazioni – Foro competente – Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia per essere valide dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua la intimazione di cui all'articolo 2”. Ora, dalla formulazione della clausola pare potersi evincere che si riferisca alle controversie relative alle comunicazioni o notifiche, o, comunque, stante il richiamo all'art. 2, riguardante il “pagamento del risarcimento”, a quelle relative a detto pagamento.
Ciò trova conferma nella presenza, nella stessa polizza, di un'altra clausola, la n. 12, che così dispone: “Forma delle comunicazioni alla Società – Foro Competente – Tutte le comunicazioni e notifiche dipendenti dalla presente polizza per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata e se fatte alla Società indirizzate alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede la Società”.
Il riferimento, in detta clausola, alle “controversie relative al presente contratto” consente di ritenere che si tratti della clausola generale regolatrice della competenza per tutte le azioni
3 diverse da quelle di cui all'art. 6, compresa l'azione di regresso, ma l'odierno opponente non se n'è avvalso.
3. Nel merito della pretesa creditoria.
A dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa la ha prodotto la Controparte_1
polizza n. 54/00487FN stipulata in data 6.10.2009 dalla CP_2 Controparte_5
(poi divenuta con la
[...] Controparte_6 [...]
“per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche”, in favore della Regione CP_1
Lazio – Area Tributi, con cui la compagnia si costituiva fideiussore, solidalmente obbligato con la per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata da CP_6
quest'ultima con la Regione Lazio.
L'opposta ha anche prodotto l'”allegato per dichiarazione di obbligazione” sottoscritto, tra gli altri, anche dal sig. , con cui egli si obbligava a tenere indenne, a semplice Parte_1
richiesta e senza eccezioni, la da ogni pagamento che avesse effettuato per Controparte_1
effetto della polizza n. 54/00487FN.
Ora, a prescindere dall'esistenza, emersa in corso di causa, di diversi originali della polizza e della dichiarazione di coobbligazione (come riportato, peraltro, nelle stesse, in cui è scritto che la polizza era emessa in quattro esemplari ad unico effetto e la dichiarazione di coobbligazione in cinque esemplari ad unico effetto), quello che è certo è che in atti, anche a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla Regione Lazio, vi è almeno un originale le cui sottoscrizioni, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sono risultate essere state apposte dal sig. Pt_1
[...]
Infatti, la parte opponente, a seguito della produzione di tale documentazione, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte su tutti gli originali e sulle copie, ma non ha insistito per la querela di falso.
Sennonché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”
4 (tra le tante, Cass. n. 32169/2022), e, nel caso di specie, la parte opposta ha coltivato la domanda già avanzata in sede monitoria, così implicitamente formulando istanza di verificazione.
E' stata, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, e il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha ritenuto riferibili alla mano del sig. tra le altre, le firme in verifica da V4 Pt_1
a V9, che sono tutte quelle presenti sui due originali della dichiarazione di coobbligazione che sono stati numerati 4 e 5.
Si aggiunga che la teste , agente assicurativa della da luglio Testimone_1 Controparte_1
2009 a febbraio 2018, ha riconosciuto come proprie le sigle apposte su detti documenti.
Pertanto, in giudizio sono stati prodotti almeno due originali le cui sottoscrizioni sono tutte riferibili al sig. e ciò, unitamente alla prova del pagamento in favore della Regione Lazio Pt_1
fornita dalla parte opposta, basta per ritenere infondata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte opponente,
risultata soccombente.
p.q.m.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 285/2019, emesso dal Tribunale di Frosinone il 19.3.2019;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. a carico della parte opponente;
- dispone procedersi nuovamente alla custodia in cassaforte dei documenti contraddistinti con i numeri da 1 e 9, e di quelli recanti il timbro della cancelleria del 17.1.2020, e autorizza la parte che li abbia depositati a ritirarli.
Frosinone, lì 2.4.2025
5 IL GIUDICE
dott.ssa Maria Ciccolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2025 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Vittorio Gassman n. 6, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Galella, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – azione di regresso.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
CP_ La ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Frosinone il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 285/2019 del 19.3.2019 nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
(di seguito solo “ ) e dei sig.ri , e
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1 CP_4
per la somma di € 57.000,00 oltre interessi legali e spese, a titolo di regresso,
[...]
rappresentando che:
1 - la Soccorsi e i sig.ri e quali CP_2 CP_3 Parte_1 Controparte_4
coobbligati avevano stipulato la polizza fideiussoria n. 54/00487FN con beneficiaria la Regione
Lazio – Area Tributi – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma;
- la Regione Lazio citava in giudizio la Centro Soccorsi e la in Controparte_1
forza della polizza suddetta, perché il primo non aveva pagato alla Regione € 291.325,12 di imposte automobilistiche riscosse per il periodo 2009-2011;
- con sentenza n. 798/2018 il Tribunale di Roma condannava la e la Controparte_2 [...]
in solido fra loro, a pagare alla Regione Lazio la somma di € 57.000,00 e le Controparte_1
spese di lite per € 16.150,00 oltre oneri di legge;
- la provvedeva al pagamento in favore della Regione Lazio. Controparte_1
Il sig. ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto opposto, Pt_1
eccependo in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito, perché l'art. 6
della polizza fideiussoria prevede quale foro competente in caso di controversie esclusivamente quello del luogo ove ha sede il beneficiario, e, cioè, la Regione Lazio – Area Tributi, avente sede in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma, e, nel merito, eccependo di non aver mai sottoscritto la polizza fideiussoria e dichiarando di voler proporre querela di falso delle sottoscrizioni ivi apposte a proprio nome.
L'opposta si è costituita e ha chiesto in via pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondata.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il giudice istruttore ha ordinato alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la produzione dell'originale della polizza prodotta dalla parte opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
A seguito della produzione, la parte opponente ha confermato il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, ma non ha ribadito l'istanza di querela di falso.
E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed è stato sentito un testimone di parte opposta.
2 Infine, in vista dell'udienza del 16.7.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni per iscritto riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato al sig. in 14.5.2019; il Parte_1
termine per l'opposizione scadeva il 24.6.2019; l'opposizione è stata notificata il 2.7.2019, ma il plico è stato consegnato per la notifica il 21.6.2019, per cui, in applicazione del noto principio della scissione degli effetti della notificazione (enunciato, tra le altre, dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione nella pronuncia n. 24822/2015), l'opposizione risulta proposta tempestivamente.
Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla parte opponente non riferimento all'art. 6 della polizza fideiussoria costituente titolo della pretesa avanzata in sede monitoria.
Sennonché, tale articolo è così formulato: “art. 6 – Forma delle comunicazioni – Foro competente – Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia per essere valide dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua la intimazione di cui all'articolo 2”. Ora, dalla formulazione della clausola pare potersi evincere che si riferisca alle controversie relative alle comunicazioni o notifiche, o, comunque, stante il richiamo all'art. 2, riguardante il “pagamento del risarcimento”, a quelle relative a detto pagamento.
Ciò trova conferma nella presenza, nella stessa polizza, di un'altra clausola, la n. 12, che così dispone: “Forma delle comunicazioni alla Società – Foro Competente – Tutte le comunicazioni e notifiche dipendenti dalla presente polizza per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata e se fatte alla Società indirizzate alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede la Società”.
Il riferimento, in detta clausola, alle “controversie relative al presente contratto” consente di ritenere che si tratti della clausola generale regolatrice della competenza per tutte le azioni
3 diverse da quelle di cui all'art. 6, compresa l'azione di regresso, ma l'odierno opponente non se n'è avvalso.
3. Nel merito della pretesa creditoria.
A dimostrazione dell'an e del quantum della pretesa la ha prodotto la Controparte_1
polizza n. 54/00487FN stipulata in data 6.10.2009 dalla CP_2 Controparte_5
(poi divenuta con la
[...] Controparte_6 [...]
“per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche”, in favore della Regione CP_1
Lazio – Area Tributi, con cui la compagnia si costituiva fideiussore, solidalmente obbligato con la per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata da CP_6
quest'ultima con la Regione Lazio.
L'opposta ha anche prodotto l'”allegato per dichiarazione di obbligazione” sottoscritto, tra gli altri, anche dal sig. , con cui egli si obbligava a tenere indenne, a semplice Parte_1
richiesta e senza eccezioni, la da ogni pagamento che avesse effettuato per Controparte_1
effetto della polizza n. 54/00487FN.
Ora, a prescindere dall'esistenza, emersa in corso di causa, di diversi originali della polizza e della dichiarazione di coobbligazione (come riportato, peraltro, nelle stesse, in cui è scritto che la polizza era emessa in quattro esemplari ad unico effetto e la dichiarazione di coobbligazione in cinque esemplari ad unico effetto), quello che è certo è che in atti, anche a seguito dell'ordine di esibizione impartito alla Regione Lazio, vi è almeno un originale le cui sottoscrizioni, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sono risultate essere state apposte dal sig. Pt_1
[...]
Infatti, la parte opponente, a seguito della produzione di tale documentazione, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte su tutti gli originali e sulle copie, ma non ha insistito per la querela di falso.
Sennonché, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo”
4 (tra le tante, Cass. n. 32169/2022), e, nel caso di specie, la parte opposta ha coltivato la domanda già avanzata in sede monitoria, così implicitamente formulando istanza di verificazione.
E' stata, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, e il c.t.u. - la cui relazione appare correttamente svolta sotto il profilo tecnico, nonché immune da vizi di carattere logico, e le cui conclusioni possono, pertanto, essere considerate valide e poste a base della presente decisione – ha ritenuto riferibili alla mano del sig. tra le altre, le firme in verifica da V4 Pt_1
a V9, che sono tutte quelle presenti sui due originali della dichiarazione di coobbligazione che sono stati numerati 4 e 5.
Si aggiunga che la teste , agente assicurativa della da luglio Testimone_1 Controparte_1
2009 a febbraio 2018, ha riconosciuto come proprie le sigle apposte su detti documenti.
Pertanto, in giudizio sono stati prodotti almeno due originali le cui sottoscrizioni sono tutte riferibili al sig. e ciò, unitamente alla prova del pagamento in favore della Regione Lazio Pt_1
fornita dalla parte opposta, basta per ritenere infondata l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte opponente,
risultata soccombente.
p.q.m.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 285/2019, emesso dal Tribunale di Frosinone il 19.3.2019;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. a carico della parte opponente;
- dispone procedersi nuovamente alla custodia in cassaforte dei documenti contraddistinti con i numeri da 1 e 9, e di quelli recanti il timbro della cancelleria del 17.1.2020, e autorizza la parte che li abbia depositati a ritirarli.
Frosinone, lì 2.4.2025
5 IL GIUDICE
dott.ssa Maria Ciccolo
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