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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/05/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici dott. Paolo RAMPINI presidente rel. est. dott. ssa Sara POZZETTI giudice dott. ssa GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 2616/2022 R.G. avente a oggetto scioglimento del matrimonio proposta da:
Parte_1 nata ad [...] in data [...], ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
Bagnadentro del Foro di Asti, presso lo studio dello stesso, in Asti, elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTE
nei confronti di
Persona_1 nato a [...] in data [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2024, con rinuncia della parte costituita e del Pubblico Ministero ai termini per il deposito delle finali difese sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente:
“piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e , in Asti il giorno 08.05.2017 (atto n. 31, parte I, anno Parte_1 Persona_1 2017)”
per il Pubblico Ministero:
“accogliersi il ricorso”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2022, chiedeva che il Parte_1 tribunale di Asti dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con Persona_1 in Asti in data 8 maggio 2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso lo
[...] stesso Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2017. Evidenziava che dall'unione non erano nati figli e che la separazione personale decorreva fin da data successiva e prossima al matrimonio, a causa dello stato di detenzione in cui era stato tratto il marito, tanto che già era stata pronunciata fra i coniugi la separazione personale, con sentenza del tribunale di Asti in data 2 - 26 marzo 2021, transitata in cosa giudicata in data 25 ottobre 2021.
Il presidente vicario, non essendosi costituito il convenuto, che dopo numerosi tentativi di notifica era risultato irreperibile e dopo aver ordinato produzioni documentali omesse, disponeva per l'ulteriore corso del processo, senza assumere provvedimenti interinali, con ordinanza in data 10 ottobre 2023, nominando sé stesso giudice istruttore. In data 13 ottobre 2023 il Pubblico Ministero spiegava intervento nel processo. All'udienza del 16 aprile 2023 la ricorrente precisava le conclusioni, concludendo come in epigrafe e, alla stessa udienza, la causa, documentalmente istruita, era assegnata a decisione immediata, in ogni caso avendo parte ricorrente e successivamente lo stesso Pubblico Ministero rinunciato ai termini per il deposito delle finali difese.
Nella contumacia della parte resistente, qui dichiarata, il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia a questo punto sentenza dichiarando lo scioglimento del matrimonio con l'irripetibilità delle spese attrici, attesa la natura della decisione. Infatti, la legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modificazioni prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett.
b) (od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che si è financo resa irreperibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, dichiarata la contumacia del convenuto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Asti, in data 8 maggio 2017, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune, al n. 31, parte I, anno 2017, da nata ad [...] in data [...], ivi residente e Parte_1 Persona_1 nato a [...] in data [...], irreperibile;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso in Asti, in data 23 aprile 2024
Il presidente est
(Paolo RAMPINI)
Il Tribunale di Asti, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici dott. Paolo RAMPINI presidente rel. est. dott. ssa Sara POZZETTI giudice dott. ssa GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 2616/2022 R.G. avente a oggetto scioglimento del matrimonio proposta da:
Parte_1 nata ad [...] in data [...], ivi residente, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
Bagnadentro del Foro di Asti, presso lo studio dello stesso, in Asti, elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti agli atti;
RICORRENTE
nei confronti di
Persona_1 nato a [...] in data [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2024, con rinuncia della parte costituita e del Pubblico Ministero ai termini per il deposito delle finali difese sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente:
“piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e , in Asti il giorno 08.05.2017 (atto n. 31, parte I, anno Parte_1 Persona_1 2017)”
per il Pubblico Ministero:
“accogliersi il ricorso”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2022, chiedeva che il Parte_1 tribunale di Asti dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con Persona_1 in Asti in data 8 maggio 2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso lo
[...] stesso Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2017. Evidenziava che dall'unione non erano nati figli e che la separazione personale decorreva fin da data successiva e prossima al matrimonio, a causa dello stato di detenzione in cui era stato tratto il marito, tanto che già era stata pronunciata fra i coniugi la separazione personale, con sentenza del tribunale di Asti in data 2 - 26 marzo 2021, transitata in cosa giudicata in data 25 ottobre 2021.
Il presidente vicario, non essendosi costituito il convenuto, che dopo numerosi tentativi di notifica era risultato irreperibile e dopo aver ordinato produzioni documentali omesse, disponeva per l'ulteriore corso del processo, senza assumere provvedimenti interinali, con ordinanza in data 10 ottobre 2023, nominando sé stesso giudice istruttore. In data 13 ottobre 2023 il Pubblico Ministero spiegava intervento nel processo. All'udienza del 16 aprile 2023 la ricorrente precisava le conclusioni, concludendo come in epigrafe e, alla stessa udienza, la causa, documentalmente istruita, era assegnata a decisione immediata, in ogni caso avendo parte ricorrente e successivamente lo stesso Pubblico Ministero rinunciato ai termini per il deposito delle finali difese.
Nella contumacia della parte resistente, qui dichiarata, il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia a questo punto sentenza dichiarando lo scioglimento del matrimonio con l'irripetibilità delle spese attrici, attesa la natura della decisione. Infatti, la legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74 e successive modificazioni prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett.
b) (od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che si è financo resa irreperibile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, dichiarata la contumacia del convenuto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Asti, in data 8 maggio 2017, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio dello stesso Comune, al n. 31, parte I, anno 2017, da nata ad [...] in data [...], ivi residente e Parte_1 Persona_1 nato a [...] in data [...], irreperibile;
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso in Asti, in data 23 aprile 2024
Il presidente est
(Paolo RAMPINI)