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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...]ò Gerrei il 23.07.1961, cittadina italiana, residente a Parte_1
Cagliari nella Via Tiziano n. 2, codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, nella Via A. Loru n. 41, presso lo studio dell'Avv. Caterina Mocci, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 29 luglio 1989
tra e iscritto al n. 423, Parte 2, Serie A, del relativo Registro per Controparte_1 Parte_1
l'anno 1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Cagliari nella Via Tiziano n. 2, alla Sig.ra per Parte_1
viverci unitamente alla figlia , maggiore di età ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente;
C) disporre a carico del Sig. un assegno per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
studentessa non ancora economicamente autosufficiente, nella misura di € 250,00 mensili o nella diversa somma che verrà ritenuta equa, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche (non assistite dal SSN), e universitarie (tasse, testi, corsi di formazione e specializzazione);
D) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.”
****
Con ricorso depositato in data 6.6.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00 (euro 100,00 per ciascun Per_1
figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 29.7.1989; che dall'unione sono nate le figlie ed Per_2 Per_1 rispettivamente in data 16.8.1994 e 29.10.1997; che le parti sono addivenute ad una separazione in via consensuale in data 10.12.2018, le cui condizioni sono state omologate in data 7.2.2019; che sono trascorsi oltre cinque anni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. del
Tribunale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
di non essere a conoscenza della dimora del resistente e di aver presentato al Comune di Cagliari richiesta di cancellazione del resistente dal nucleo familiare;
che in sede di separazione consensuale era stato posto a carico del resistente un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il resistente non ha mai ottemperato agli obblighi stabiliti, così come non ha fatto fronte al pagamento della quota parte dei finanziamenti e polizze contratti per l'acquisto dell'abitazione familiare e di altro immobile – sito in Sinnai Località Solanas-di cui i coniugi sono usufruttuari e le figlie nude proprietarie;
di essere dovuta ricorrere ad ulteriori finanziamenti per far fronte alle predette spese;
che in data 24.07.2019 la figlia ha conseguito la Laurea in Medicina e Per_2
Chirurgia e da gennaio 2021 frequenta la Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare;
inoltre nel 2023 ha acquistato un immobile accedendo ad un mutuo quarantennale e nel frattempo dimora nell'abitazione familiare;
che invece la figlia frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Per_1
Odontoiatria e Protesi Dentarie presso l'Università di Cagliari, vive con la madre, e non è
economicamente autosufficiente;
di essere professore associato di anatomia umana presso l'Università degli Studi di Cagliari e di percepire un reddito netto è pari a circa 4.000,00 euro per
12 mensilità; di non conoscere l'attuale situazione reddituale del resistente, il quale è iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti e negli anni della convivenza matrimoniale ha collaborato con testate giornalistiche e con televisioni private producendo documentari culturali ed economici, ha insegnato calligrafia presso l'Istituto Europeo di Design di Cagliari e ha svolto l'incarico di capo ufficio stampa dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna oltre ad aver pubblicato diversi libri ( le sue pubblicazioni sono proseguite anche dopo la separazione); che i coniugi sono proprietari dell'appartamento adibito a residenza familiare sito in Cagliari nella Via Tiziano n. 2 e,
altresì, usufruttuari dell'unità immobiliare sita in Sinnai Loc. Solanas Via dei Garofani, di cui le figlie sono nude proprietarie;
che il suddetto immobile è gravato da un mutuo concesso ai coniugi al momento dell'acquisto, il cui rateo mensile a seguito di rinegoziazione è attualmente pari ad €
660,85 e - stante il totale disinteresse del resistente – interamente a suo carico;
di provvedere,
altresì, agli ulteriori ratei relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto e la manutenzione degli immobili nel corso del matrimonio per un totale mensile di euro 1.418,12; di sostenere inoltre per intero le tasse universitarie per la figlia e l' imposta Imu relativa alla casa in Sinnai. Per_1
****
All'udienza di comparizione dell'11.12.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “ Confermo il contenuto del ricorso. La convivenza non è mai ripresa. La separazione risale all'anno 2018. Dal matrimonio sono nate le figlie il16.8.1994 e il Per_2 Per_1
29.10.1997. la prima è autonoma in quanto medico specializzanda e la seconda studentessa in
Odontoiatria. percepisce la borsa di studio. Entrambe le figlie vivono con me in quanto Per_2
sta ristrutturando un'abitazione che ha acquistato mentre non ha redditi. Io lavoro Per_2 Per_1
come professoressa universitaria a Medicina e a Biologia. Lo stipendio è di circa euro 4000,00. Il
è scrittore e giornalista ma non si conoscono i redditi. Non si vede neanche con le figlie. È CP_1
previsto in sede di separazione il contributo di mantenimento per le due figlie di euro 300,00
mensili. Al momento domando la contribuzione di euro 250,00 per la sola e la conferma Per_1
dell'assegnazione della casa coniugale intestata a entrambi.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha quindi provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
confermando l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Cagliari via Tiziano 2, alla ricorrente e determinando in euro 250,00 mensili, il contributo per il mantenimento della figlia fino Per_1
al raggiungimento dell'autonomia economica, oltre spese straordinarie e rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
A seguito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni della ricorrente. *****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (il 10.12.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.06.2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
****
La ricorrente ha domandato, altresì, la determinazione di un contributo a carico della ricorrente per il mantenimento della figlia attualmente ventiseienne. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies c.c. prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre anche in favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente indipendenti un assegno di mantenimento. Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento, il giudice di merito è
tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 -
01). Nella specie è emerso, secondo quanto allegato dalla ricorrente, che la figlia convive con Per_1
la madre e frequenta proficuamente il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentarie. Entrambi i genitori, pertanto, dovranno provvedere al suo mantenimento.
In ordine al quantum occorre considerare le attuali esigenze della figlia, oltre a valutare le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt. 148, 316
bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di dosare secondo giustizia tale contributo, occorre essenzialmente comparare le rispettive capacità patrimoniali dei genitori.
La ricorrente ha allegato di essere professoressa associata di anatomia umana presso l'Università
degli Studi di Cagliari e di percepire un reddito netto, pari a circa euro 4.000,00 euro per 12
mensilità. La stessa risulta inoltre gravata dal pagamento per intero del rateo mensile di mutuo con un esborso mensile di euro 660,85 e dal pagamento degli ulteriori ratei relativi ai finanziamenti contratti nel corso del matrimonio per un totale mensile di euro 1.418,12.
La ricorrente ha allegato di non conoscere l'attuale condizione reddituale del resistente, rilevando comunque che lo stesso è iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti e che negli anni della convivenza matrimoniale ha collaborato con testate giornalistiche e con televisioni private. Inoltre,
lo stesso produrrebbe documentari culturali ed economici e insegnerebbe calligrafia presso l'Istituto
Europeo di Design di Cagliari oltre a svolgere l'incarico di capo ufficio stampa dell'Assessorato al
Turismo della Regione Sardegna e pubblicato diversi libri (le cui pubblicazioni sarebbero proseguite anche dopo la separazione).
Tenuto conto della condizione reddituale delle parti;
il Collegio ritiene, pertanto, congruo confermare quanto già disposto nei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
disponendo l'obbligo a carico del di versare, alla ricorrente, l'importo di Euro 250,00 a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
****
Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le spese del procedimento stante la mancata costituzione del convenuto devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il
29.07.1989 tra , nata a [...]ò Gerrei il 23.07.1961 e Parte_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 423, parte II, serie A);
- Assegna la casa coniugale sita in Cagliari nella via Tiziano n. 2 alla sig.ra Parte_1
- dispone che il contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Persona_1
mediante il versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di Parte_1
euro 250,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3583 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...]ò Gerrei il 23.07.1961, cittadina italiana, residente a Parte_1
Cagliari nella Via Tiziano n. 2, codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1
Cagliari, nella Via A. Loru n. 41, presso lo studio dell'Avv. Caterina Mocci, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 29 luglio 1989
tra e iscritto al n. 423, Parte 2, Serie A, del relativo Registro per Controparte_1 Parte_1
l'anno 1989, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni della emananda sentenza;
B) assegnare la casa coniugale, sita in Cagliari nella Via Tiziano n. 2, alla Sig.ra per Parte_1
viverci unitamente alla figlia , maggiore di età ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente;
C) disporre a carico del Sig. un assegno per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
studentessa non ancora economicamente autosufficiente, nella misura di € 250,00 mensili o nella diversa somma che verrà ritenuta equa, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche (non assistite dal SSN), e universitarie (tasse, testi, corsi di formazione e specializzazione);
D) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.”
****
Con ricorso depositato in data 6.6.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di divorzio, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00 (euro 100,00 per ciascun Per_1
figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 29.7.1989; che dall'unione sono nate le figlie ed Per_2 Per_1 rispettivamente in data 16.8.1994 e 29.10.1997; che le parti sono addivenute ad una separazione in via consensuale in data 10.12.2018, le cui condizioni sono state omologate in data 7.2.2019; che sono trascorsi oltre cinque anni dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente f.f. del
Tribunale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
di non essere a conoscenza della dimora del resistente e di aver presentato al Comune di Cagliari richiesta di cancellazione del resistente dal nucleo familiare;
che in sede di separazione consensuale era stato posto a carico del resistente un assegno di € 300,00 mensili per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il resistente non ha mai ottemperato agli obblighi stabiliti, così come non ha fatto fronte al pagamento della quota parte dei finanziamenti e polizze contratti per l'acquisto dell'abitazione familiare e di altro immobile – sito in Sinnai Località Solanas-di cui i coniugi sono usufruttuari e le figlie nude proprietarie;
di essere dovuta ricorrere ad ulteriori finanziamenti per far fronte alle predette spese;
che in data 24.07.2019 la figlia ha conseguito la Laurea in Medicina e Per_2
Chirurgia e da gennaio 2021 frequenta la Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare;
inoltre nel 2023 ha acquistato un immobile accedendo ad un mutuo quarantennale e nel frattempo dimora nell'abitazione familiare;
che invece la figlia frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Per_1
Odontoiatria e Protesi Dentarie presso l'Università di Cagliari, vive con la madre, e non è
economicamente autosufficiente;
di essere professore associato di anatomia umana presso l'Università degli Studi di Cagliari e di percepire un reddito netto è pari a circa 4.000,00 euro per
12 mensilità; di non conoscere l'attuale situazione reddituale del resistente, il quale è iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti e negli anni della convivenza matrimoniale ha collaborato con testate giornalistiche e con televisioni private producendo documentari culturali ed economici, ha insegnato calligrafia presso l'Istituto Europeo di Design di Cagliari e ha svolto l'incarico di capo ufficio stampa dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna oltre ad aver pubblicato diversi libri ( le sue pubblicazioni sono proseguite anche dopo la separazione); che i coniugi sono proprietari dell'appartamento adibito a residenza familiare sito in Cagliari nella Via Tiziano n. 2 e,
altresì, usufruttuari dell'unità immobiliare sita in Sinnai Loc. Solanas Via dei Garofani, di cui le figlie sono nude proprietarie;
che il suddetto immobile è gravato da un mutuo concesso ai coniugi al momento dell'acquisto, il cui rateo mensile a seguito di rinegoziazione è attualmente pari ad €
660,85 e - stante il totale disinteresse del resistente – interamente a suo carico;
di provvedere,
altresì, agli ulteriori ratei relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisto e la manutenzione degli immobili nel corso del matrimonio per un totale mensile di euro 1.418,12; di sostenere inoltre per intero le tasse universitarie per la figlia e l' imposta Imu relativa alla casa in Sinnai. Per_1
****
All'udienza di comparizione dell'11.12.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “ Confermo il contenuto del ricorso. La convivenza non è mai ripresa. La separazione risale all'anno 2018. Dal matrimonio sono nate le figlie il16.8.1994 e il Per_2 Per_1
29.10.1997. la prima è autonoma in quanto medico specializzanda e la seconda studentessa in
Odontoiatria. percepisce la borsa di studio. Entrambe le figlie vivono con me in quanto Per_2
sta ristrutturando un'abitazione che ha acquistato mentre non ha redditi. Io lavoro Per_2 Per_1
come professoressa universitaria a Medicina e a Biologia. Lo stipendio è di circa euro 4000,00. Il
è scrittore e giornalista ma non si conoscono i redditi. Non si vede neanche con le figlie. È CP_1
previsto in sede di separazione il contributo di mantenimento per le due figlie di euro 300,00
mensili. Al momento domando la contribuzione di euro 250,00 per la sola e la conferma Per_1
dell'assegnazione della casa coniugale intestata a entrambi.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha quindi provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
confermando l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Cagliari via Tiziano 2, alla ricorrente e determinando in euro 250,00 mensili, il contributo per il mantenimento della figlia fino Per_1
al raggiungimento dell'autonomia economica, oltre spese straordinarie e rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
A seguito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni della ricorrente. *****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (il 10.12.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.06.2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
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La ricorrente ha domandato, altresì, la determinazione di un contributo a carico della ricorrente per il mantenimento della figlia attualmente ventiseienne. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies c.c. prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre anche in favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente indipendenti un assegno di mantenimento. Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento, il giudice di merito è
tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 -
01). Nella specie è emerso, secondo quanto allegato dalla ricorrente, che la figlia convive con Per_1
la madre e frequenta proficuamente il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentarie. Entrambi i genitori, pertanto, dovranno provvedere al suo mantenimento.
In ordine al quantum occorre considerare le attuali esigenze della figlia, oltre a valutare le risorse economiche dei genitori, in modo da attuare il principio di proporzionalità sancito agli artt. 148, 316
bis c.c., alla stregua del quale i genitori adempiono l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, al fine di dosare secondo giustizia tale contributo, occorre essenzialmente comparare le rispettive capacità patrimoniali dei genitori.
La ricorrente ha allegato di essere professoressa associata di anatomia umana presso l'Università
degli Studi di Cagliari e di percepire un reddito netto, pari a circa euro 4.000,00 euro per 12
mensilità. La stessa risulta inoltre gravata dal pagamento per intero del rateo mensile di mutuo con un esborso mensile di euro 660,85 e dal pagamento degli ulteriori ratei relativi ai finanziamenti contratti nel corso del matrimonio per un totale mensile di euro 1.418,12.
La ricorrente ha allegato di non conoscere l'attuale condizione reddituale del resistente, rilevando comunque che lo stesso è iscritto all'Albo dei giornalisti pubblicisti e che negli anni della convivenza matrimoniale ha collaborato con testate giornalistiche e con televisioni private. Inoltre,
lo stesso produrrebbe documentari culturali ed economici e insegnerebbe calligrafia presso l'Istituto
Europeo di Design di Cagliari oltre a svolgere l'incarico di capo ufficio stampa dell'Assessorato al
Turismo della Regione Sardegna e pubblicato diversi libri (le cui pubblicazioni sarebbero proseguite anche dopo la separazione).
Tenuto conto della condizione reddituale delle parti;
il Collegio ritiene, pertanto, congruo confermare quanto già disposto nei provvedimenti assunti ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
disponendo l'obbligo a carico del di versare, alla ricorrente, l'importo di Euro 250,00 a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
****
Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le spese del procedimento stante la mancata costituzione del convenuto devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il
29.07.1989 tra , nata a [...]ò Gerrei il 23.07.1961 e Parte_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, n. 423, parte II, serie A);
- Assegna la casa coniugale sita in Cagliari nella via Tiziano n. 2 alla sig.ra Parte_1
- dispone che il contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Persona_1
mediante il versamento a favore di , entro il 5 di ogni mese della somma di Parte_1
euro 250,00 con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 18.2.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina Il Presidente
Dott. Giorgio Latti