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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN RE, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Brambilla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bernareggio, via Lauro Vezzani n. 3
CONVENUTO
Oggetto: licenziamento per giusta causa e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 31 marzo 2025, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il proprio diritto a percepire in pagamento l'importo di € 4.377,33 (di cui € 705,63 quale t.f.r.) a titolo di retribuzione ordinaria, cassa edile, maggiorazione per riposi annui, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. e per veder riconosciuta l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con effetti dal 13.9.2024, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro ed attribuzione in suo favore di una indennità risarcitoria pari a un minimo di tre e a un massimo di sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., al tallone mensile di €
2.051,48; con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere stato assunto presso la convenuta in data 1.5.2024 quale operaio manovale edile inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. industria edile, di essere stato licenziato il 13.9.2024 per asserita giusta causa, di aver tempestivamente impugnato il predetto licenziamento per insussistenza dei fatti enucleati nelle contestazioni disciplinari del 3.8.2024 e del 26.8.2024 con le quali gli erano state rimproverate assenze ingiustificate nei periodi 25.7.2024 – 3.8.2024 e dal 5.8.2024, di aver invero a suo tempo comunicato al datore di lavoro che sarebbe rimasto assente dal 28.7.2024 al 24.8.2024 e di aver ricevuto richiesta di invio del biglietto per l'inoltro alla cassa edile, di aver richiesto – in seguito alla notificazione delle lettere di contestazione – di rassegnare le proprie difese mediante audizione con l'assistenza di un sindacalista e di essere stato invece licenziato senza convocazione di sorta e dunque con insanabile compressione del suo diritto di difesa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta ha confutato le pretese attoree e ne ha chiesto il rigetto, contestando la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nell'ambito del procedimento disciplinare e deducendo di aver ripetutamente e vanamente cercato di rivolgersi al lavoratore e al rappresentante sindacale (del quale non era stato neppure indicata l'organizzazione di appartenenza) attraverso l'utenza telefonica indicata nella richiesta di audizione, senza però riuscire a stabilire un contatto con nessuno dei due. Ha insistito per l'ingiustifcatezza dell'assenza, avendo il lavoratore comunicato la sua assenza, ma non avendo ricevuto espressa autorizzazione anche in ragione del fatto che le ferie richieste non erano neppure state maturate.
Con riferimento alla richiesta di pagamento delle competenze di fine rapporto, ha riferito che esse erano state saldate brevi manu il 10.9.2024 in ragione della esiguità dell'importo.
Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte esigua e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Sul tema del licenziamento intimato al ricorrente, è pacifico in atti che lo stesso consegue all'assenza del dipendente dal 25 luglio 2024 al 9 agosto 2024; assenze che la datrice di lavoro ha ritenuto non giustificate e ha così contestato:
Pagina 2 di 6 - la prima, con raccomandata confezionata il 3.8.2024 e spedita il 6.8.2024, relativa all'assenza intercorsa tra il 25.7.2024 e il 3.8.2024 (cfr. doc. 5 fasc. ric.);
- la seconda, con raccomandata spedita il 9.8.2024, relativa all'assenza non giustificata verificatasi dal 5.8.2024 alla sopradetta data del 9.8.2025 (cfr. doc. 5 fasc. ric.).
Il ricorrente sostiene che tali assenze non sarebbero ingiustificate poiché egli avrebbe comunicato al proprio datore di lavoro la propria necessità di fruire delle ferie dal 27 luglio
2024 al 26 agosto 2024.
La società nega di aver mai assentito a tale richiesta di ferie.
Quanto alla sussistenza o meno del fatto contestato disciplinarmente e costituente giusta causa di licenziamento, deve osservarsi, in punto di diritto, che “il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo” (Cass., ordinanza n. 16597/2018; conformi, le precedenti Cass. n. 2988/2011 e Cass. n. 13352/1999).
Pertanto, essendo pacifica l'assenza continuativa dal lavoro dal 25 luglio 2024 al 9 agosto 2024 e non rilevando gli ulteriori giorni dal 10.8.2025 al 25.8.2025 in quanto la società comunicò per tale periodo la chiusura estiva, incombe sul ricorrente la prova della giustificazione di tale comportamento;
giustificazione che egli ha identificato in periodo di ferie comunicate al legale rappresentante della datrice di lavoro nel maggio 2024 e ribadite nel luglio 2024.
La prova offerta dal lavoratore, però, non è adeguata.
A tale proposito si deve innanzi tutto osservare, in punto di diritto, che “la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata all'autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio” (Cass., ordinanza n. 14006 del 20.5.2024).
In punto di fatto deve poi rilevarsi che dalla chat di messaggistica depositata in atti risulta che parte attorea, il 28.5.2024, comunicò al legale rappresentante della convenuta la propria esigenza di recarsi in Albania dal 28 luglio 2024 al 24 agosto 2024 e, successivamente, il
1.7.2024 e il 2.7.2024, comunicò di aver prenotato il biglietto dal 27 luglio, di dover andare via e di poter rientrare a lavoro dal 26 agosto (cfr. doc. 7 fasc. ric.).
Dalla predetta chat di messaggistica emerge però anche che il datore di lavoro mai ha assentito rispetto alla richiesta del dipendente, tanto che al messaggio del 28.5.2024 non seguì alcuna risposta, a quello del 1.7.2024 seguì risposta del 2.7.2024 con la quale la società
Pagina 3 di 6 comunicava la chiusura aziendale dal 10.8.2024 al 25.8.2024 e, alla sollecitazione del lavoratore che ribadiva di dover andare in Albania, il datore di lavoro rispose “Non è un problema mio”, contestualmente chiedendo di ricevere il biglietto per mandarlo alla Cassa
Edile (cfr. doc. 7 fasc. ric.).
Secondo la tesi attorea la richiesta della datrice di lavoro di invio del biglietto equivarrebbe ad accettazione della richiesta di ferie dal 27.7.2025 al 25.8.2025.
Siffatta prospettazione, però, non risulta convincente: in alcuno dei messaggi scambiati tra le parti il datore di lavoro ha manifestato di acconsentire alla istanza di ferie formulata dal ricorrente e la semplice richiesta di invio dei biglietti per l'inoltro alla Cassa Edile non è tale da comportare tale sottinteso, ben potendo invece essere stata effettuata per conseguire una diminuzione dei contributi dovuti in favore di essa.
In definitiva, dallo scambio di messaggi prodotto in atti, emerge esclusivamente che il lavoratore comunicò alla datrice di lavoro la propria assenza, ma non ottenne l'autorizzazione a fruire dei giorni di ferie richiesti, avendo peraltro il datore di lavoro rappresentato che il fatto che il dipendente dovesse assentarsi fruendo delle ferie “non era un problema suo” e con ciò significando la propria non acquiescenza rispetto alla richiesta di un periodo di ferie tanto lungo a fronte di un rapporto di lavoro sorto solo ad inizio maggio 2024.
E ciò senza considerare da un lato che il lavoratore, assunto nel maggio 2024, non aveva neppure maturato il numero di giorni richiesti per la fruizione delle ferie, dall'altro che egli comunicò che sarebbe rimasto assente dal 27 luglio 2024 al 25 agosto 2024, laddove è incontestato che il periodo di assenza ingiustificato sia iniziato anche prima, ossia il 25 luglio
2024. Nel corso dell'udienza il dipendente ha giustificato la partenza anticipata in ragione di un sopravvenuto lutto familiare, ma anche a tal riguardo non ha offerto alcuna prova, non producendo neppure il certificato di morte del prossimo congiunto.
Ritenuti dunque sussistenti i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare, con riferimento al rilievo contenuto nel ricorso relativo all'omessa audizione a difesa del lavoratore, ci si limita ad evidenziare che dalla documentazione in atti risulta che con entrambe le lettere di contestazione disciplinare la società aveva assegnato al ricorrente il termine di cinque giorni in conformità all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e secondo la previsione di cui all'art. 99 del c.c.n.l. Imprese edili (doc. 4 fasc. conv.) onde consentirgli di rendere le proprie giustificazioni;
il ricorrente invece, con comunicazione del 29.8.2024, senza prendere alcuna posizione sui fatti contestati, si è limitato a chiedere di essere ascoltato in presenza del rappresentante sindacale.
Peraltro, la richiesta di audizione personale con l'assistenza di un esponente dell'organizzazione sindacale risulta comunque tardiva:
Pagina 4 di 6 - per la contestazione disciplinare confezionata il 3.8.2024 e spedita il 6.8.2024, relativa all'assenza intercorsa tra il 25.7.2024 e il 3.8.2024, il tentativo di consegna della missiva attraverso il servizio postale venne effettuato il 8.8.2024 e contestualmente venne immesso nella cassetta postale l'avviso di giacenza (cfr. doc. 5 fasc. ric.). L'invio della predetta contestazione disciplinare deve intendersi perfezionato per compiuta giacenza il 18.8.2024, cosicché la richiesta di audizione del 29.8.2024 risulta irrimediabilmente tardiva, poiché formulata ben dopo i cinque giorni attribuiti al lavoratore per rassegnare le proprie difese;
- parimenti con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, spedita il 9.8.2024, relativa all'assenza non giustificata verificatasi dal 5.8.2024 al 9.8.2024, il tentativo di consegna e l'immissione dell'avviso di giacenza sono stati effettuati il 13.8.2024 (cfr. doc. 5 fasc. ric.), con conseguente perfezionamento della compiuta giacenza il
23.8.2024 e altrettanto conseguente tardività della richiesta di audizione personale formulata dal lavoratore il 29.8.2024 (doc. 6 fasc. ric.).
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata risulta legittimo e fondato, cosicché nulla risulta dovuto in favore del ricorrente per le retribuzioni da questi maturate dal 25.7.2024 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo venuta meno la sinallagmaticità del rapporto e non essendo pertanto configurabile l'onere per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in difetto della prestazione, non essendo stata autorizzata la fruizione delle ferie richieste dal dipendente.
A quanto evidenziato consegue, però, il diritto del lavoratore a ricevere il pagamento delle competenze di fine rapporto e del t.f.r. maturato fino al 24.7.2025 (ultimo giorno di esecuzione della prestazione lavorativa). Sulla base della disamina dei conteggi depositati in atti deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'importo di € 452,02 quale t.f.r. maturato dall'assunzione del 1.5.2024 al 24.7.2024, ultimo giorno di esecuzione della prestazione lavorativa prima dell'assenza ingiustificata, non avendo nei conteggi il ricorrente enucleato alcun altro importo relativo alle altre competenze di fine rapporto (cfr. doc. 9 fasc. ric.). In senso difforme rispetto a quanto rilevato, non depone la tesi della convenuta circa l'avvenuto pagamento di tale importo direttamente a mani del lavoratore, poiché – pur deducendo che tale pagamento sarebbe avvenuto alla presenza di altri dipendenti in data 10.9.2024 allorché il lavoratore si era presentato in azienda – la convenuta non ha fornito sul punto puntuali allegazioni, non chiarendo quali altri lavoratori avrebbero assistito alla consegna di denaro e, soprattutto, quale sarebbe stato il titolo e l'importo della somma di denaro consegnata all'odierno ricorrente.
Pagina 5 di 6 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso può essere accolto solo in parte con riconoscimento del diritto di a percepire in pagamento l'importo lordo di Parte_1
€ 452,02 a titolo di t.f.r. per il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di Controparte_1
e conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore del primo della somma
[...]
di € 452,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Tutte le ulteriori domande formulate in ricorso devono invece essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza solo in relazione alla porzione di domanda accolta e vengono liquidate sulla base dei minimi tariffari secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della decisione allo stato degli atti.
Nonostante l'accoglimento solo parziale, non si procede a compensazione in considerazione del fatto che le spese di lite sono liquidate solo in ragione del valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
l'importo lordo di € 452,02 a titolo di t.f.r.; Controparte_1
- Condanna a corrispondere a l'importo di € 452,02, Controparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 258,00, oltre € 118,50 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 6 novembre 2025
Il Giudice EN RE
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN RE, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Scisca, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Brambilla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bernareggio, via Lauro Vezzani n. 3
CONVENUTO
Oggetto: licenziamento per giusta causa e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 31 marzo 2025, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il proprio diritto a percepire in pagamento l'importo di € 4.377,33 (di cui € 705,63 quale t.f.r.) a titolo di retribuzione ordinaria, cassa edile, maggiorazione per riposi annui, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. e per veder riconosciuta l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con effetti dal 13.9.2024, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro ed attribuzione in suo favore di una indennità risarcitoria pari a un minimo di tre e a un massimo di sei mensilità della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., al tallone mensile di €
2.051,48; con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere stato assunto presso la convenuta in data 1.5.2024 quale operaio manovale edile inquadrato nel primo livello del c.c.n.l. industria edile, di essere stato licenziato il 13.9.2024 per asserita giusta causa, di aver tempestivamente impugnato il predetto licenziamento per insussistenza dei fatti enucleati nelle contestazioni disciplinari del 3.8.2024 e del 26.8.2024 con le quali gli erano state rimproverate assenze ingiustificate nei periodi 25.7.2024 – 3.8.2024 e dal 5.8.2024, di aver invero a suo tempo comunicato al datore di lavoro che sarebbe rimasto assente dal 28.7.2024 al 24.8.2024 e di aver ricevuto richiesta di invio del biglietto per l'inoltro alla cassa edile, di aver richiesto – in seguito alla notificazione delle lettere di contestazione – di rassegnare le proprie difese mediante audizione con l'assistenza di un sindacalista e di essere stato invece licenziato senza convocazione di sorta e dunque con insanabile compressione del suo diritto di difesa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta ha confutato le pretese attoree e ne ha chiesto il rigetto, contestando la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nell'ambito del procedimento disciplinare e deducendo di aver ripetutamente e vanamente cercato di rivolgersi al lavoratore e al rappresentante sindacale (del quale non era stato neppure indicata l'organizzazione di appartenenza) attraverso l'utenza telefonica indicata nella richiesta di audizione, senza però riuscire a stabilire un contatto con nessuno dei due. Ha insistito per l'ingiustifcatezza dell'assenza, avendo il lavoratore comunicato la sua assenza, ma non avendo ricevuto espressa autorizzazione anche in ragione del fatto che le ferie richieste non erano neppure state maturate.
Con riferimento alla richiesta di pagamento delle competenze di fine rapporto, ha riferito che esse erano state saldate brevi manu il 10.9.2024 in ragione della esiguità dell'importo.
Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'udienza ex art. 420
c.p.c. il Giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha depositato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte esigua e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Sul tema del licenziamento intimato al ricorrente, è pacifico in atti che lo stesso consegue all'assenza del dipendente dal 25 luglio 2024 al 9 agosto 2024; assenze che la datrice di lavoro ha ritenuto non giustificate e ha così contestato:
Pagina 2 di 6 - la prima, con raccomandata confezionata il 3.8.2024 e spedita il 6.8.2024, relativa all'assenza intercorsa tra il 25.7.2024 e il 3.8.2024 (cfr. doc. 5 fasc. ric.);
- la seconda, con raccomandata spedita il 9.8.2024, relativa all'assenza non giustificata verificatasi dal 5.8.2024 alla sopradetta data del 9.8.2025 (cfr. doc. 5 fasc. ric.).
Il ricorrente sostiene che tali assenze non sarebbero ingiustificate poiché egli avrebbe comunicato al proprio datore di lavoro la propria necessità di fruire delle ferie dal 27 luglio
2024 al 26 agosto 2024.
La società nega di aver mai assentito a tale richiesta di ferie.
Quanto alla sussistenza o meno del fatto contestato disciplinarmente e costituente giusta causa di licenziamento, deve osservarsi, in punto di diritto, che “il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo” (Cass., ordinanza n. 16597/2018; conformi, le precedenti Cass. n. 2988/2011 e Cass. n. 13352/1999).
Pertanto, essendo pacifica l'assenza continuativa dal lavoro dal 25 luglio 2024 al 9 agosto 2024 e non rilevando gli ulteriori giorni dal 10.8.2025 al 25.8.2025 in quanto la società comunicò per tale periodo la chiusura estiva, incombe sul ricorrente la prova della giustificazione di tale comportamento;
giustificazione che egli ha identificato in periodo di ferie comunicate al legale rappresentante della datrice di lavoro nel maggio 2024 e ribadite nel luglio 2024.
La prova offerta dal lavoratore, però, non è adeguata.
A tale proposito si deve innanzi tutto osservare, in punto di diritto, che “la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata all'autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio” (Cass., ordinanza n. 14006 del 20.5.2024).
In punto di fatto deve poi rilevarsi che dalla chat di messaggistica depositata in atti risulta che parte attorea, il 28.5.2024, comunicò al legale rappresentante della convenuta la propria esigenza di recarsi in Albania dal 28 luglio 2024 al 24 agosto 2024 e, successivamente, il
1.7.2024 e il 2.7.2024, comunicò di aver prenotato il biglietto dal 27 luglio, di dover andare via e di poter rientrare a lavoro dal 26 agosto (cfr. doc. 7 fasc. ric.).
Dalla predetta chat di messaggistica emerge però anche che il datore di lavoro mai ha assentito rispetto alla richiesta del dipendente, tanto che al messaggio del 28.5.2024 non seguì alcuna risposta, a quello del 1.7.2024 seguì risposta del 2.7.2024 con la quale la società
Pagina 3 di 6 comunicava la chiusura aziendale dal 10.8.2024 al 25.8.2024 e, alla sollecitazione del lavoratore che ribadiva di dover andare in Albania, il datore di lavoro rispose “Non è un problema mio”, contestualmente chiedendo di ricevere il biglietto per mandarlo alla Cassa
Edile (cfr. doc. 7 fasc. ric.).
Secondo la tesi attorea la richiesta della datrice di lavoro di invio del biglietto equivarrebbe ad accettazione della richiesta di ferie dal 27.7.2025 al 25.8.2025.
Siffatta prospettazione, però, non risulta convincente: in alcuno dei messaggi scambiati tra le parti il datore di lavoro ha manifestato di acconsentire alla istanza di ferie formulata dal ricorrente e la semplice richiesta di invio dei biglietti per l'inoltro alla Cassa Edile non è tale da comportare tale sottinteso, ben potendo invece essere stata effettuata per conseguire una diminuzione dei contributi dovuti in favore di essa.
In definitiva, dallo scambio di messaggi prodotto in atti, emerge esclusivamente che il lavoratore comunicò alla datrice di lavoro la propria assenza, ma non ottenne l'autorizzazione a fruire dei giorni di ferie richiesti, avendo peraltro il datore di lavoro rappresentato che il fatto che il dipendente dovesse assentarsi fruendo delle ferie “non era un problema suo” e con ciò significando la propria non acquiescenza rispetto alla richiesta di un periodo di ferie tanto lungo a fronte di un rapporto di lavoro sorto solo ad inizio maggio 2024.
E ciò senza considerare da un lato che il lavoratore, assunto nel maggio 2024, non aveva neppure maturato il numero di giorni richiesti per la fruizione delle ferie, dall'altro che egli comunicò che sarebbe rimasto assente dal 27 luglio 2024 al 25 agosto 2024, laddove è incontestato che il periodo di assenza ingiustificato sia iniziato anche prima, ossia il 25 luglio
2024. Nel corso dell'udienza il dipendente ha giustificato la partenza anticipata in ragione di un sopravvenuto lutto familiare, ma anche a tal riguardo non ha offerto alcuna prova, non producendo neppure il certificato di morte del prossimo congiunto.
Ritenuti dunque sussistenti i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare, con riferimento al rilievo contenuto nel ricorso relativo all'omessa audizione a difesa del lavoratore, ci si limita ad evidenziare che dalla documentazione in atti risulta che con entrambe le lettere di contestazione disciplinare la società aveva assegnato al ricorrente il termine di cinque giorni in conformità all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e secondo la previsione di cui all'art. 99 del c.c.n.l. Imprese edili (doc. 4 fasc. conv.) onde consentirgli di rendere le proprie giustificazioni;
il ricorrente invece, con comunicazione del 29.8.2024, senza prendere alcuna posizione sui fatti contestati, si è limitato a chiedere di essere ascoltato in presenza del rappresentante sindacale.
Peraltro, la richiesta di audizione personale con l'assistenza di un esponente dell'organizzazione sindacale risulta comunque tardiva:
Pagina 4 di 6 - per la contestazione disciplinare confezionata il 3.8.2024 e spedita il 6.8.2024, relativa all'assenza intercorsa tra il 25.7.2024 e il 3.8.2024, il tentativo di consegna della missiva attraverso il servizio postale venne effettuato il 8.8.2024 e contestualmente venne immesso nella cassetta postale l'avviso di giacenza (cfr. doc. 5 fasc. ric.). L'invio della predetta contestazione disciplinare deve intendersi perfezionato per compiuta giacenza il 18.8.2024, cosicché la richiesta di audizione del 29.8.2024 risulta irrimediabilmente tardiva, poiché formulata ben dopo i cinque giorni attribuiti al lavoratore per rassegnare le proprie difese;
- parimenti con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, spedita il 9.8.2024, relativa all'assenza non giustificata verificatasi dal 5.8.2024 al 9.8.2024, il tentativo di consegna e l'immissione dell'avviso di giacenza sono stati effettuati il 13.8.2024 (cfr. doc. 5 fasc. ric.), con conseguente perfezionamento della compiuta giacenza il
23.8.2024 e altrettanto conseguente tardività della richiesta di audizione personale formulata dal lavoratore il 29.8.2024 (doc. 6 fasc. ric.).
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata risulta legittimo e fondato, cosicché nulla risulta dovuto in favore del ricorrente per le retribuzioni da questi maturate dal 25.7.2024 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo venuta meno la sinallagmaticità del rapporto e non essendo pertanto configurabile l'onere per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in difetto della prestazione, non essendo stata autorizzata la fruizione delle ferie richieste dal dipendente.
A quanto evidenziato consegue, però, il diritto del lavoratore a ricevere il pagamento delle competenze di fine rapporto e del t.f.r. maturato fino al 24.7.2025 (ultimo giorno di esecuzione della prestazione lavorativa). Sulla base della disamina dei conteggi depositati in atti deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il pagamento dell'importo di € 452,02 quale t.f.r. maturato dall'assunzione del 1.5.2024 al 24.7.2024, ultimo giorno di esecuzione della prestazione lavorativa prima dell'assenza ingiustificata, non avendo nei conteggi il ricorrente enucleato alcun altro importo relativo alle altre competenze di fine rapporto (cfr. doc. 9 fasc. ric.). In senso difforme rispetto a quanto rilevato, non depone la tesi della convenuta circa l'avvenuto pagamento di tale importo direttamente a mani del lavoratore, poiché – pur deducendo che tale pagamento sarebbe avvenuto alla presenza di altri dipendenti in data 10.9.2024 allorché il lavoratore si era presentato in azienda – la convenuta non ha fornito sul punto puntuali allegazioni, non chiarendo quali altri lavoratori avrebbero assistito alla consegna di denaro e, soprattutto, quale sarebbe stato il titolo e l'importo della somma di denaro consegnata all'odierno ricorrente.
Pagina 5 di 6 In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, il ricorso può essere accolto solo in parte con riconoscimento del diritto di a percepire in pagamento l'importo lordo di Parte_1
€ 452,02 a titolo di t.f.r. per il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di Controparte_1
e conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore del primo della somma
[...]
di € 452,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Tutte le ulteriori domande formulate in ricorso devono invece essere rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza solo in relazione alla porzione di domanda accolta e vengono liquidate sulla base dei minimi tariffari secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto della decisione allo stato degli atti.
Nonostante l'accoglimento solo parziale, non si procede a compensazione in considerazione del fatto che le spese di lite sono liquidate solo in ragione del valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
l'importo lordo di € 452,02 a titolo di t.f.r.; Controparte_1
- Condanna a corrispondere a l'importo di € 452,02, Controparte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 258,00, oltre € 118,50 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 6 novembre 2025
Il Giudice EN RE
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