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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/08/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 660/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona dell'amministratore pro tempore, rappre- Parte_1 sentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessandro Ravani, presso il cui studio in Massa, V.le Resistenza 49, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
quale titolare di omonima IT individuale, rappresentato e CP_1 difeso, per mandato in atti, dall'avv. Alessio Iannelli, presso il cui studio in
La Spezia, V. Vittorio Veneto 224, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “Voglia l'Ecc.ma designanda Sezione della Corte
d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza n. 446/2022 del 06/07/2022 del Tribunale di Massa, disporre, in via preliminare, ai sensi degli art. 283 – 351
c.c., previa fissazione di udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
nel merito accertare e dichiarare sia la nullità degli interessi dimora, pari a € 2.694,81, per- ché calcolati nei confronti del consumatore, ai sensi del D.L. 231/2002, in totale
1 violazione agli art. 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c., 1418 e 1419, comma 2, ed all'art. 5 della direttiva 5 aprile 1993 n. 93/13/CEE, oltre alla reiezione della do- manda di risarcimento danni derivante dal ricorso al credito bancario al 6%
d'interesse annuo per 6ani in quanto non provato e per l'effetto, in accoglimento ai motivi suesposti, accertare e dichiarare che l'appellante, in forza del contratto d'appalto stipulato con l'appellato, nell'anno 2013, a fronte dell'emissione della fat- tura n. 71 dell'importo pari a € 8.300,00 (IVA compresa) abbia sostenuto l'esborso economico pari a € 13.957,47 e, per l'effetto, voglia condannare controparte alla rifusione della somma di denaro pari a € 5.657,47 o nella somma maggiore o mi- nore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria. Vinte le spese di lite oltre accessori di legge di ambo i gradi, nonché le spese di rifusione per eventuali CTU e CTP. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i compensi professionali di ambo i gradi di giudizio dovranno essere corrisposti in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario del credito.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere il proposto appello confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compe- tenze ed onorari di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il evocava in giudizio in qualità di titolare di Parte_1 CP_1 omonima impresa individuale, deducendo di avergli commissionato un appalto per complessivi € 8.300,00 IVA compresa (come da fattura fattura 3 giugno 2013), dandogli in garanzia un assegno bancario di pari importo.
Nonostante il Condominio avesse versato acconti per complessivi € 5.657,47,
aveva messo all'incasso , in data 17 settembre 2019, il suddetto asse- CP_1 gno, così arricchendosi ingiustificatamente per l'importo di € 5.657,47, del quale il condominio chiedeva la restituzione. si costituiva in giudizio eccependo che € 2.694,81 dovevano essere CP_1 computati a titolo di interessi moratori ed il residuo a titolo di risarcimento del dan- no, avendo , a causa del ritardo nei pagamenti da parte del , CP_1 Parte_1 dovuto fare ricorso al credito bancario al 6% annuo.
Con sentenza n. 446 del 6 giugno 2022 il Tribunale di Massa così statuiva:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda di Parte_2
2
[...] Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite Parte_1 che liquida in € 2.738, oltre imb. Forf. 15%, iva e cnpa di legge, spese così deter- minate in forza del D.M. 55/2014.”
Avverso tale decisione interponeva appello il con atto di Parte_3 citazione ritualmente notificato in data 29 giugno 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data CP_1
2 febbraio 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 17 aprile 2023 la Corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2024, incombente poi posticipato al 19 marzo 2025
, stante la necessità di mutare il relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, entrambe le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo
2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e repliche.
1. L'appello
Il ormula, avverso la decisione impugnata, due motivi Parte_1 di gravame, premettendo che il Tribunale ha fondato la propria decisione es- senzialmente sull'assunto che l'odierno appellante non avesse, né alla pri- ma udienza del 1 marzo 2022, né a quella successiva del 10 dicembre 2022, specificamente contestato la pattuizione di interessi moratori, il grave ritardo nell'adempimento, l'accesso al credito bancario e i relativi costi per il conve- nuto e che, sebbene al , in quanto consumatore, non si applichi Parte_1 il DL 232/2002, il Codice del Consumo considera vessatoria la loro pattui- zione solo quando la loro misura sia manifestamente sproporzionata, cosa non verificatasi nel caso di specie.
Primo motivo d'appello - Inesistenza e/o indeterminatezza della clauso- la interessi.
In punto interessi di mora, rileva l'appellante che non esisteva alcuna pattui- zione tra le parti con riferimento all'applicazione di eventuali interessi di mo- ra e che la loro applicazione è in contrasto con l'art. 1346 c.c..
La dicitura contenuta nella fattura emessa da non assume valore CP_1 pattizio in quanto non approvata dal cliente e inoltre l'art. 5, comma 1, lettera g della direttiva UE n. 2008/48 prevede che la clausola di interessi debba
3 essere specificata in ogni sua parte e, quando il cliente è un consumatore, debba essere comprensibile anche per chi non abbia competenze specifi- che.
Nel caso di specie, mancando qualsiasi pattuizione scritta, gli eventuali inte- ressi addebitati in misura ultra legale sono nulli per violazione della norma imperativa contenuta negli artt. 1284 II comma e 1346 c.c. e vanno sostituiti con gli interessi al tasso legale.
Secondo motivo d'appello - Inoperatività, al caso di specie, dell'art.
115 cpc.
Evidenzia l'appellante che il principio di non contestazione opera con riguar- do ai fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega, riguardando i fatti sfavorevoli consistenti: a) il fatto proprio della parte, b) il fatto comune alle parti, c) il fatto caduto sotto la propria percezione.
Le SSU, con l'arresto n. 761/2002, hanno chiarito che devono considerarsi come non contestati, e quindi provati, i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Secondo la ricostruzione maggiormente seguita in dottrina e giurisprudenza, la contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio, nel senso che la non contestazione dell'altra parte dispensa dal dover provare i fatti non contestati.
Parte odierna appellante, con la prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., aveva chiesto il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivante dal ricorso al credito bancario al 6% di interesse annuo per sei anni in quanto non provato e quindi non corrisponde alla realtà dei fatti che abbia assunto, sul punto, una condotta acquiescente.
L'appello è fondato.
Occorre considerare che l'obbligo di contestare specificamente le circostan- ze dedotte da una parte sancito dall'art. 115 c.p.c. non è esteso a quelle che si pongano in contraddizione logica assoluta con la posizione processuale assunta dalla parte e, nel caso di specie, il assumeva l'indebita Parte_1 percezione, da parte di , dell'importo di € 5.657,47 ottenuto metten- CP_1 do all'incasso un assegno per l'importo di € 8.300,00, corrispondente all'intero ammontare della fattura emessa, nonostante in relazione a detta fattura fossero stati versati acconti per complessivi € 5.667,47, posizione in- compatibile con la legittimità dell'incasso del titolo da parte dell'impresa.
4 Secondo Cass., sez. Lav., Sentenza n. 17966 del 13 settembre 2016, Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c. non si applica alle mere difese (e tale è l'assunto di che, costituendosi CP_1 nel giudizio di primo grado, ha allegato di avere correttamente incassato l'assegno datogli in garanzia a soddisfazione del credito portato dalla fattura n. 71/2013 e soltanto parzialmente soddisfatto dal , maggiorato Parte_1 di interessi moratori e risarcimento del danno).
Sempre secondo il Supremo Collegio (Sez. II, Ordinanza n. 10941 del 26 aprile 2023), il principio di non contestazione non opera nel caso in cui il fat- to da provare sia un atto per cui la legge prevede la forma scritta ad sub- stantiam.
E' poi pacifico che al credito vantato dall'impresa edile nei confronti del Con- dominio non si applica la disciplina degli interessi moratori di cui al D. Lgs.. n
231/2002, posto che il Condominio è un ente di gestione dell'immobile e non un soggetto esercente impresa.
Gli interessi per il ritardato pagamento sono dunque, nel caso di specie, di- sciplinati dall'art. 1224 c.c. e sono dovuti nella misura legale, salvo che le parti abbiano pattuito un saggio superiore, ipotesi in cui occorre la forma scritta (cfr. Cass., sez. III, Sentenza n. 3017 del 11 febbraio 2014, secondo cui: “Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbli- go di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del rela- tivo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia”.).
Nel caso che ci occupa, non è intervenuta tra le parti alcuna pattuizione in tal senso, poiché il Condominio non ha accettato la condizione unilateral- mente inserita da nella fattura n. 71 del 3 giugno 2013 (doc. 1 fa- CP_1 scicolo primo grado ), secondo cui “salvo se diversamente pre- Parte_1 visto alla voce “modalità di pagamento” , sulla base del D.L. 192/2012 i pa- gamenti devono essere fatti entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla data di fatturazione. Oltre tale termine verranno applicati gli inte- ressi moratori del 10%” ed ha dunque errato il primo Giudice nel ritenere che avesse diritto agli interessi in tale misura per il solo fatto che essi CP_1 non apparivano manifestamente sproporzionati.
Quanto all'importo che, ad avviso di , sarebbe stato dal CP_1 Parte_1 dovuto a titolo di risarcimento del danno, i contratti di finanziamento prodotti
5 in primo grado da con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. CP_1 non provano affatto, come dedotto in comparsa costitutiva, che egli abbia dovuto fare ricorso al credito bancario al 6% di interesse annuo per sei anni.
Ad avviso dell'odierno appellato (cfr. pag. 4 comparsa costituzione e risposta primo grado) “ ... la IT , dal 2013 al 2019, ha fatto ricorso al credi- CP_1 to bancario al 6% di interesse annuo per sei anni. Con specifico riferimento alla somma fatturata al gli interessi passivi risultano Parte_3 pari a € 2.988,00,.
In realtà, i contratti di finanziamento prodotti da risalgono al 2015 e CP_1 al 2016 e a tali date il Condominio gli aveva già corrisposto consistenti ac- conti sulla fattura n. 71/2013 (cfr. docc. da 3 a 5 fascicolo primo grado con- dominio). In ogni caso, da tali contratti non risulta affatto che l'impresa do- vesse corrispondere interessi nella misura del 6% (il tasso globale è indicato in misura di poco superiore al 2%), onde non è dato comprendere il conteg- gio effettuato da , secondo cui a tale titolo sarebbero stati dal Con- CP_1 dominio dovuti ben € 2.962,66.
Il Condominio, come anzi detto, ha documentalmente provato (doc. da 3 a 5 fascicolo primo grado) di avere pagato a la complessiva somma di CP_1
€ 5.657,47 a fronte della fattura emessa per il maggiore importo di €
8.300,00, onde a era dovuto il residuo importo di € 2.642,53, mag- CP_1 giorato di interessi legali dalla scadenza della fattura (3 luglio 2013) al 17 settembre 2019, pari a € 103,33, secondo il seguente conteggio:
capitale tasso giorni interessi
03/07/2013 31/12/2013 € 2.642,53 2,50% 181 € 32,76
01/01/2014 31/12/2014 € 2.642,53 1,00% 365 € 26,43
01/01/2015 31/12/2015 € 2.642,53 0,50% 365 € 13,21
01/01/2016 31/12/2016 € 2.642,53 0,20% 366 € 5,30
01/01/2017 31/12/2017 € 2.642,53 0,10% 365 € 2,64
01/01/2018 31/12/2018 € 2.642,53 0,30% 365 € 7,93
01/01/2019 17/09/2019 € 2.642,53 0,80% 260 € 15,06
Totale € 103,33
ha invece incassato assegno dell'importo di € 8.300,00 e la diffe- CP_1 renza, pari ad € (8.300,00 – 2.745,86 =) 5.554,14, deve essere da CP_1 restituita al Condominio in quanto indebitamente percepita.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
6 Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebi- to, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del
12/11/2021).
2. Le spese di lite
La riforma dell'impugnata decisione impone in alla Corte di procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo re- golamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione del- la soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del
13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III,
Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n.
6259 del 18 marzo 2014) e che nel caso di specie, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellato con ri- guardo a entrambi i gradi di giudizio.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
I grado
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase istruttoria € 1.680,00
4. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
7 Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Di tali spese deve disporsi la distrazione in favore dell'avv. Alessandro
Ravani, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara te- nuto e condanna l'appellato a restituire all'appellante l'importo di €
5.554,14, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute da parte appellante, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in €
5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alessandro Rava- ni, dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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