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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. v.g. n. 1662/2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Ruffini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 26.08.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro in data 10.05.1995 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1995, numero 50, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione sono nate due figlie, (04.01.1997) e (20.09.1998); che in data 26.11.2018 è stata omologata dal Tribunale Per_1 Per_2 della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, essendo ciascuno economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunciano espressamente a qualsiasi contributo a tale titolo e dichiarano, altresì, di avere già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale ed economico tra loro;
2) nessun contributo economico viene corrisposto a favore delle figlie dei ricorrenti ad oggi maggiorenni, economicamente autosufficienti e libere di regolare personalmente i rapporti con i loro genitori;
3) le spese del presente procedimento sono concordemente poste a carico del Sig. . Pt_1 In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato (29.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1 e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Nuoro in data 10.05.1995 Parte_2 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1995, numero 50, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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