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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3094/2022 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato in [...], il [...] (avv. SIRCHIA Parte_1
GIUSEPPE);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 03/06/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , nata a Controparte_1
EC (CS) il 05/11/1973, citata e non costituitasi nel presente procedimento.
Tanto premesso, con ricorso depositato in data 03/03/2022, Parte_1 , premesso di aver contratto con la resistente in data 16.05.2015 in
[...]
AC (Repubblica Federale di Germania) matrimonio civile (atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Altofonte (PA) all'anno 2015 atto tr. N. 10 – 2 - C-2017) e che da detta unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del presente giudizio, è pervenuta presso la Cancelleria del Tribunale di
Palermo documentazione inerente la sussistenza di una pronuncia di divorzio resa da un Tribunale tedesco tra le medesime parti.
All'udienza del 27/09/2022, il ricorrente ha dichiarato: “Qualche giorno fa mi è arrivato un plico contenente un documento redatto in lingua tedesca secondo il quale in data 08 giugno
2022 è stato pronunciato il divorzio tra me e mia moglie da un Tribunale tedesco”(cfr. verbale udienza del 27/09/2022).
Successivamente, parte ricorrente è stata invitata a dedurre sulla pronuncia di divorzio già pronunciata tra le medesime parti da un Tribunale tedesco, e sulle refluenze della stessa sul presente procedimento.
Con note scritte per l'udienza cartolare del 3/06/2025, parte ricorrente, confermata l'esistenza di una sentenza di divorzio giudiziale emessa in Germania, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto della richiesta formulata da parte ricorrente, dev'essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere;
lascia a carico del ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, il 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3094/2022 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato in [...], il [...] (avv. SIRCHIA Parte_1
GIUSEPPE);
-parte ricorrente-
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 03/06/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , nata a Controparte_1
EC (CS) il 05/11/1973, citata e non costituitasi nel presente procedimento.
Tanto premesso, con ricorso depositato in data 03/03/2022, Parte_1 , premesso di aver contratto con la resistente in data 16.05.2015 in
[...]
AC (Repubblica Federale di Germania) matrimonio civile (atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Altofonte (PA) all'anno 2015 atto tr. N. 10 – 2 - C-2017) e che da detta unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Nelle more del presente giudizio, è pervenuta presso la Cancelleria del Tribunale di
Palermo documentazione inerente la sussistenza di una pronuncia di divorzio resa da un Tribunale tedesco tra le medesime parti.
All'udienza del 27/09/2022, il ricorrente ha dichiarato: “Qualche giorno fa mi è arrivato un plico contenente un documento redatto in lingua tedesca secondo il quale in data 08 giugno
2022 è stato pronunciato il divorzio tra me e mia moglie da un Tribunale tedesco”(cfr. verbale udienza del 27/09/2022).
Successivamente, parte ricorrente è stata invitata a dedurre sulla pronuncia di divorzio già pronunciata tra le medesime parti da un Tribunale tedesco, e sulle refluenze della stessa sul presente procedimento.
Con note scritte per l'udienza cartolare del 3/06/2025, parte ricorrente, confermata l'esistenza di una sentenza di divorzio giudiziale emessa in Germania, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto della richiesta formulata da parte ricorrente, dev'essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite vanno lasciate a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di : Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere;
lascia a carico del ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, il 05/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.