Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5 della Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 4
- Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 5 della Legge 25 luglio 1988, n. 334
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12 agosto 1988
12 agosto 1988
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