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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 786/2025 promosso da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FRAGOMENI CHIARA e dell'avv. PUGLIESE VALERIA ( ) VIA CASTIGLIONE 41 40124 BOLOGNA C.F._1 RECLAMANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO ( ) VIA SAN FELICE 6 40122 BOLOGNA;
, C.F._3
GIUDIZIALE (C.F. ), CP_2 Parte_1 P.IVA_1 RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. , quale legale rappresentante nonché socio unico della GPS s.r.l. semplificata, ha Parte_2 proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 52/2025 del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata dal dipendente Controparte_1
2. Parte reclamante ha dedotto, quali motivi di gravame, a) la mancata notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale al socio unico e il mancato deposito della notifica nei confronti Pt_2 della società, b) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 49 ult.co. c.c. CCII, essedo il credito vantato dal creditore istante di € 5.811,57 a titolo di credito di lavoro e di € 510,00 per spese, e quindi di pagina 1 di 4 importo complessivo ben al di sotto del limite di € 30.000,00 previsto dalla suddetta norma, ed avendo erroneamente il tribunale considerato anche i debiti di cui alla cartelle esattoriali per € 50.043,61, oltre quelli nei confronti dell'INPS per € 3.744,35, ai fini del raggiungimento della suddetta soglia, senza tenere conto che, in data 3.3.2025, la società e l' avevano raggiunto un accordo Controparte_3 per la rateizzazione e sospensione dei crediti erariali, sicchè gli stessi avrebbero potuto considerarsi scaduti soltanto in caso di decadenza dalla rateizzazione, c) l'insussistenza dello stato di insolvenza, anche in considerazione del venir meno dei menzionati debiti fiscali.
3. Si è costituito il creditore istante, chiedendo il rigetto del reclamo.
La procedura non si è costituita, ma la curatrice ha depositato una dettagliata relazione sull'attivo
(mobili, immobili e crediti) realizzabile, sul passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo, come richiesto dalla corte.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte anche successive all'udienza cartolare del
26.9.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Parte reclamante lamenta che, sebbene nel verbale dell'udienza fissata per l'audizione della società debitrice fissata per il 5 marzo 2025 in seguito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale dia atto della regolarità della notifica alla società, non risulti in realtà depositata nel fascicolo la relativa ricevuta di consegna della PEC, sicchè non sarebbe possibile accertare l'effettiva ritualità della stessa.
Inoltre, quand'anche la notifica alla società fosse regolare, difetterebbe quella nei confronti del socio unico, che dovrebbe essere considerata necessaria stante la possibilità di estensione del fallimento e nonostante l'espresso invito del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a procedere alla notifica, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, essendo la una CP_4 società a socio unico e dunque quest'ultimo illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2462 c.c.
5. Orbene, per quanto riguarda la notifica del ricorso e del decreto del 23 gennaio 2025 alla società, dalla documentazione prodotta dalla curatela emerge come la stessa sia stata regolarmente eseguita il
23.1.2025 all'indirizzo PEC della risultante dal Registro delle Imprese CP_4
( . Email_1
6. Quanto al richiamo all'art. 2462 c.c., questo prevede, al secondo comma, che nell'ipotesi in cui la s.r.l. sia unipersonale e ne sia accertata (anche in seguito) l'insolvenza, il socio sarà gravato da una responsabilità personale – sussidiaria – per le obbligazioni assunte nel periodo in cui la società risultava unipersonale, qualora a) egli non abbia adempiuto all'obbligo di esecuzione del conferimento ai sensi pagina 2 di 4 dell'art. 2464, co. 7, c.c., b) non siano stati adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 2470
c.c., circostanze non allegate né provate nel caso di specie.
Quindi nessuna responsabilità personale è ascrivibile al socio unico per le obbligazioni contratte dalla e nessuna notificazione doveva essergli pertanto effettuata. CP_4
7. Per quanto riguarda la rateizzazione dei debiti erariali, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell non esclude che, ai fini del computo Controparte_5 dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' il diritto di CP_3 agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per
l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass., n. 4201/2025).
Il principio, affermato con riferimento al previgente art. 15, comma 9, l.fall., è sicuramente applicabile all'attuale art. 49, ult. co. CCII, stante la sostanziale identità delle disposizioni in questione;
anche la relativa doglianza risulta pertanto infondata.
8. Per ciò che concerne, infine, la contestazione dello stato di insolvenza, dalla relazione della curatrice risulta che l'attivo realizzabile dalla vendita dei beni mobili e mobili registrati, dai crediti verso clienti recuperabili, incassati e da incassare, dal saldo del conto corrente, può essere stimato in totali €
88.139,77.
Quanto al passivo, alla data della relazione depositata nel presente procedimento esso è stato già accertato nella misura di € 91.971,85 all'esito della verifica dello stato passivo, cui debbono aggiungersi € 9.442,60 per insinuazioni tardive nel frattempo pervenute;
risultano inoltre ulteriori passività di natura tributaria, formalmente cristallizzate in avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento e cartelle di pagamento, regolarmente notificati alla curatela dall'amministrazione finanziaria e dall'agente della riscossione, ma non ancora oggetto di domanda di ammissione al passivo, per complessivi € 49.954,00.
9. In generale, dall'insieme degli accertamenti svolti dalla curatrice, emerge che la società ha sistematicamente omesso, sin dalla sua costituzione, il pagamento delle imposte e dei contributi (IRES,
IRAP, IVA contributi previdenziali, inclusi quelli dovuti alla a partire da Parte_3 dicembre 2023), il pagamento delle retribuzioni del ricorrente e del dipendente Persona_1
il pagamento di numerosi fornitori.
[...]
pagina 3 di 4 I suddetti plurimi inadempimenti provano, nel loro complesso, che la non era più in grado di CP_4 far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, e che pertanto versava in una situazione di impotenza economica e finanziaria strutturale sintomatica di uno stato di crisi grave e irreversibile.
7. Tutte i motivi di gravame risultano dunque infondati;
il reclamo va conseguentemente respinto.
Nulla per le spese nei confronti della procedura, non costituitasi.
I reclamanti (società e socio unico) vanno invece condannati in solido alle spese del presente procedimento sostenute dal reclamato Controparte_1
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo e condanna i reclamanti in solido a rifondere a le spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 4.11.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 786/2025 promosso da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FRAGOMENI CHIARA e dell'avv. PUGLIESE VALERIA ( ) VIA CASTIGLIONE 41 40124 BOLOGNA C.F._1 RECLAMANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAUDI BRUNO e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO ( ) VIA SAN FELICE 6 40122 BOLOGNA;
, C.F._3
GIUDIZIALE (C.F. ), CP_2 Parte_1 P.IVA_1 RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. , quale legale rappresentante nonché socio unico della GPS s.r.l. semplificata, ha Parte_2 proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 52/2025 del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata dal dipendente Controparte_1
2. Parte reclamante ha dedotto, quali motivi di gravame, a) la mancata notifica dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale al socio unico e il mancato deposito della notifica nei confronti Pt_2 della società, b) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 49 ult.co. c.c. CCII, essedo il credito vantato dal creditore istante di € 5.811,57 a titolo di credito di lavoro e di € 510,00 per spese, e quindi di pagina 1 di 4 importo complessivo ben al di sotto del limite di € 30.000,00 previsto dalla suddetta norma, ed avendo erroneamente il tribunale considerato anche i debiti di cui alla cartelle esattoriali per € 50.043,61, oltre quelli nei confronti dell'INPS per € 3.744,35, ai fini del raggiungimento della suddetta soglia, senza tenere conto che, in data 3.3.2025, la società e l' avevano raggiunto un accordo Controparte_3 per la rateizzazione e sospensione dei crediti erariali, sicchè gli stessi avrebbero potuto considerarsi scaduti soltanto in caso di decadenza dalla rateizzazione, c) l'insussistenza dello stato di insolvenza, anche in considerazione del venir meno dei menzionati debiti fiscali.
3. Si è costituito il creditore istante, chiedendo il rigetto del reclamo.
La procedura non si è costituita, ma la curatrice ha depositato una dettagliata relazione sull'attivo
(mobili, immobili e crediti) realizzabile, sul passivo, sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo, come richiesto dalla corte.
Decorso il termine per il deposito delle note scritte anche successive all'udienza cartolare del
26.9.2025, la corte si è riservata di decidere.
***
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Parte reclamante lamenta che, sebbene nel verbale dell'udienza fissata per l'audizione della società debitrice fissata per il 5 marzo 2025 in seguito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale dia atto della regolarità della notifica alla società, non risulti in realtà depositata nel fascicolo la relativa ricevuta di consegna della PEC, sicchè non sarebbe possibile accertare l'effettiva ritualità della stessa.
Inoltre, quand'anche la notifica alla società fosse regolare, difetterebbe quella nei confronti del socio unico, che dovrebbe essere considerata necessaria stante la possibilità di estensione del fallimento e nonostante l'espresso invito del giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a procedere alla notifica, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, essendo la una CP_4 società a socio unico e dunque quest'ultimo illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 2462 c.c.
5. Orbene, per quanto riguarda la notifica del ricorso e del decreto del 23 gennaio 2025 alla società, dalla documentazione prodotta dalla curatela emerge come la stessa sia stata regolarmente eseguita il
23.1.2025 all'indirizzo PEC della risultante dal Registro delle Imprese CP_4
( . Email_1
6. Quanto al richiamo all'art. 2462 c.c., questo prevede, al secondo comma, che nell'ipotesi in cui la s.r.l. sia unipersonale e ne sia accertata (anche in seguito) l'insolvenza, il socio sarà gravato da una responsabilità personale – sussidiaria – per le obbligazioni assunte nel periodo in cui la società risultava unipersonale, qualora a) egli non abbia adempiuto all'obbligo di esecuzione del conferimento ai sensi pagina 2 di 4 dell'art. 2464, co. 7, c.c., b) non siano stati adempiuti gli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 2470
c.c., circostanze non allegate né provate nel caso di specie.
Quindi nessuna responsabilità personale è ascrivibile al socio unico per le obbligazioni contratte dalla e nessuna notificazione doveva essergli pertanto effettuata. CP_4
7. Per quanto riguarda la rateizzazione dei debiti erariali, la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che “in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell non esclude che, ai fini del computo Controparte_5 dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l' il diritto di CP_3 agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per
l'immediato recupero dell'intero importo residuo” (Cass., n. 4201/2025).
Il principio, affermato con riferimento al previgente art. 15, comma 9, l.fall., è sicuramente applicabile all'attuale art. 49, ult. co. CCII, stante la sostanziale identità delle disposizioni in questione;
anche la relativa doglianza risulta pertanto infondata.
8. Per ciò che concerne, infine, la contestazione dello stato di insolvenza, dalla relazione della curatrice risulta che l'attivo realizzabile dalla vendita dei beni mobili e mobili registrati, dai crediti verso clienti recuperabili, incassati e da incassare, dal saldo del conto corrente, può essere stimato in totali €
88.139,77.
Quanto al passivo, alla data della relazione depositata nel presente procedimento esso è stato già accertato nella misura di € 91.971,85 all'esito della verifica dello stato passivo, cui debbono aggiungersi € 9.442,60 per insinuazioni tardive nel frattempo pervenute;
risultano inoltre ulteriori passività di natura tributaria, formalmente cristallizzate in avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento e cartelle di pagamento, regolarmente notificati alla curatela dall'amministrazione finanziaria e dall'agente della riscossione, ma non ancora oggetto di domanda di ammissione al passivo, per complessivi € 49.954,00.
9. In generale, dall'insieme degli accertamenti svolti dalla curatrice, emerge che la società ha sistematicamente omesso, sin dalla sua costituzione, il pagamento delle imposte e dei contributi (IRES,
IRAP, IVA contributi previdenziali, inclusi quelli dovuti alla a partire da Parte_3 dicembre 2023), il pagamento delle retribuzioni del ricorrente e del dipendente Persona_1
il pagamento di numerosi fornitori.
[...]
pagina 3 di 4 I suddetti plurimi inadempimenti provano, nel loro complesso, che la non era più in grado di CP_4 far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, e che pertanto versava in una situazione di impotenza economica e finanziaria strutturale sintomatica di uno stato di crisi grave e irreversibile.
7. Tutte i motivi di gravame risultano dunque infondati;
il reclamo va conseguentemente respinto.
Nulla per le spese nei confronti della procedura, non costituitasi.
I reclamanti (società e socio unico) vanno invece condannati in solido alle spese del presente procedimento sostenute dal reclamato Controparte_1
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo e condanna i reclamanti in solido a rifondere a le spese del presente Controparte_1 procedimento, che liquida in € 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 4.11.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente rel.
dott. Manuela Velotti
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