Art. 6. Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 1. L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa e' finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:
a) titolo;
b) descrizione;
c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);
d) ambito territoriale di competenza;
e) ufficio responsabile dell'adempimento;
f) modalita' di fruizione;
g) normativa di riferimento;
h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entita'.
2. L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.
3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.
4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.
a) titolo;
b) descrizione;
c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);
d) ambito territoriale di competenza;
e) ufficio responsabile dell'adempimento;
f) modalita' di fruizione;
g) normativa di riferimento;
h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entita'.
2. L'elenco indica altresi', per ogni adempimento, se e' disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.
3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.
4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita' di compilazione.