Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27037/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 27037.23 r.g.,
e vertente tra
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Euro- Parte_1 P.IVA_1
pa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Rosita Leone (CF. ) e (CF. C.F._1 Parte_2 [...]
) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio C.F._2 [...]
del 04/05/2022 – rep. 55418, racc. 16104 - elettivamente domiciliate in Napoli, Per_1
presso Affari Legali Territoriali Sud, sito alla Piazza Matteotti n.2, la quale espressa- mente dichiara che tutte le notifiche e le comunicazioni avvengano al seguente indirizzo di posta elettronica certificata al domicilio digitale:
[...]
ex art.16 - sexies Email_1 Email_2
Dl. 179 del 2012;
Appellante
CONTRO
, già Cod. Fisc. e P. Iva Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n.45, quale incorporante di P.IVA_2
, e , giusto Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
atto di fusione del 31/12/2013 per Notar n. 53712 di Rep., in persona del pro- Per_2
curatore ad negotia, Dott.ssa Cod. Fisc. , in Controparte_6 C.F._3
1
Rep./Fasc., Registrata il 6/8/21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tonio Magnotti Cod.
Fisc. e elett.te dom.ta presso il suo studio, in Napoli alla Via C.F._4
del Parco Regina Margherita n.34, in virtù di procura alle liti in formato cartaceo, appo- sta su foglio separato, in calce all'atto di citazione relativo al primo grado del giudizio e che, trasformata in file pdf-immagine, ne costituisce, comunque, sua parte integrante;
il sottoscritto difensore dichiara che tutte le comunicazioni e/o gli avvisi di cancelleria af- ferenti il presente procedimento, possono esser trasmesse al recapito di PEC
[...]
Email_3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, UnipolSai Ass.ni Spa conveniva in giudi- zio, innanzi il Giudice di Pace di Napoli, onde, previa declaratoria Parte_1
della sua responsabilità, sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in
€.4.420,00 oltre gli interessi di legge e rivalutazione a far data dalla data del diritto all'effettivo soddisfo ed oltre gli interessi, ex art. 1284 IV° comma cc a far data dalla notifica della citazione.
L'istanza traeva il suo fondamento nell'errata negoziazione degli assegni di traenza n.8201692746-00 di €.1.120,00 intestato alla Sig.ra Parte_3
n.8202004475-02 di €.1.750,00 intestato al Sig. e l'assegno Persona_4
n.8202004943-02 di €.1.120,00 intestato alla Sig.ra tutti con clausola di Parte_4
intrasferibilità ex art. 43 2° comma Legge Assegni e tutti negoziati presso una dipen- denza di . Parte_1
Più compiutamente , nel proprio libello introduttivo di lite, dichiara- Controparte_7 va d'essere intestataria di c/c bancario n.21311101 acceso presso il Banco Popolare Soc.
Coop. e che, in forza del richiamato contratto, aveva la facoltà di emettere assegni di traenza tratti cioè sul suo conto corrente e che sono emessi al fine di provvedere ad un pagamento, di solito un rimborso, in favore di un soggetto (il beneficiario, n.d.r) di cui non si conoscono gli estremi bancari ma il suo solo domicilio.
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Dopo aver, poi, illustrato le caratteristiche di quel particolare titolo, disciplinato dall'art. 43 L.A, dichiarava d'aver dato disposizione alla propria Banca d'emettere i su meglio indicati assegni di traenza.
Dichiarava, poi, che quei titoli spediti ai domicili dei suoi rispettivi e legittimi beneficia- ri (Sigg. e , giam- Parte_3 Persona_4 Parte_4
mai venivano recapitati poiché, dopo esser verosimilmente smarriti e/o trafugati, in luo- go degli originari beneficiari, risultavano esser stati modificati (rectius, alterati) ed inte- stati tutti a tal il quale, successivamente, provvedeva ad incassarli, Persona_5
fraudolentemente, presso una filiale di in forza del rapporto bancario Parte_1
(conto corrente o libretto di deposito) intercorrente con quest'ultima. In tal modo
[...]
(banca girataria per l'incasso) agiva come mandataria sulle disposizioni del Parte_1
mandante e suo cliente Sig. al quale aveva consentito l'apertura di Persona_5
un deposito, sul quale - dopo la suddetta apertura – erano versati i titoli per cui, oggi, è causa.
Dichiarava, infine che, all'esito di tali illegittimi pagamenti, era stata costretta ad effet- tuare un ulteriore e nuovo pagamento in favore dei Sigg. Parte_3 [...]
e Imputando, quindi, a la re- Persona_4 Parte_4 Parte_1 sponsabilità ex art. 43 L.A e d'aver disatteso il principio posto dall'art. 1176 2° comma cc, l'ha convenuta in giudizio onde, previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità, sentirla condannare al pagamento del complessivo importo di €.4.420,00.
Nel procedimento si costituiva la convenuta la quale, senza deposita- Parte_1
re né esibire gli originali dei titoli in suo esclusivo possesso, né i documenti di identità del suo sedicente cliente né, tantomeno, la documentazione conta- Persona_5 bile attestante la sussistenza del rapporto bancario con quest'ultimo, contestava la do- manda sostenendo il suo corretto operato all'atto della negoziazione dei titoli avendo, a suo dire, adottato tutte le cautele volte ad accertare la regolarità formale di quei titoli e l'identificazione del beneficiario. Eccepiva, inoltre, la condotta concorrente della a norma dell'art. 1227 cc, assumendo Controparte_7
che quei titoli erano stati spediti con posta ordinaria e non a mezzo posta assicurata co- me disposto dall'art. 1 del D.M 26/2/04. All'udienza del 24 gennaio 2022, tenuto conto che eccepiva preliminarmente CP_7 che , disattendendo l'onere ex art. 1218 cc posto a suo carico, non Parte_1
aveva esibito né prodotto gli originali dei titoli.
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Con sentenza n. 41012/23, depositata il 20/11/2023 il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, del complessivo importo di €.4.420,00 oltre interessi dalla negoziazione CP_8
d'ogni singolo titolo al saldo;
compensava, tra le parti, le spese di lite.
Le cesure alla sentenza.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto gravame. Parte_1
Queste le censure.
1)“Errata interpretazione o applicazione di norme di diritto compiuta dal Giudice di primo grado – censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo – violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Deduceva che la negoziazione dei titoli è avvenuta correttamente ed in osservanza delle norme dettate in materia di assegni, utilizzando l'ordinaria diligenza nell'espletamento dell'attività bancaria. Ciò perché dai controlli effettuati, i documenti del sedicente
[...]
erano Persona_5
regolari nonché dai controlli informatici non risultavano né rubati, né smarriti.
ha richiesto all'operatore postale, che l'assegno in suo possesso ed Persona_5
a suo favore emesso venisse incassato e la relativa somma versata sul rapporto di conto corrente postale di cui lo stesso risultava già esserne legittimo titolare.
Il nominativo corrispondeva perfettamente a quello del beneficiario indicato nel titolo.
Né i documenti né tantomeno l'assegno presentavano evidenti segni di contraffazione, né emergevano durante l'operazione elementi tali da poter indurre l'operatore postale a dubitare dell'identità del soggetto che si era presentato all'incasso.
Deduceva che gli assegni non presentavano anomalie, evidenti, erano “ictu oculi” privi di abrasioni e/o cancellature.
2) Concorso di colpa ex art. 1227 cc - modalita' di spedizione del titolo.
Poste deduceva che l' inoltro dell'assegno non trasferibile senza utilizzare la spedizione con servizio di “lettera assicurata” determinava almeno un concorso nella responsabilità della società emittente l'assegno, che aveva così contribuito ad aumentare le probabilità di una sua intercettazione ad opera di truffatori.
Richiamava un recente arresto della giurisprudenza di legittimità secondo cui : “ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasfe- ribilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste
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dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ed un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nelle vicende, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. (Cass. Sez. Unite n.9770/20 del 26.05.20).
Costituitasi parte appellata, chiedeva il rigetto nel merito dell'appello. In ordine alle modalità di spedizione, deduceva l'assenza di prova circa l'invio degli assegni per posta ordinaria e non assicurata.
Acquisita la documentazione si osserva quanto segue.
La controversia rientra nell'ambito delle responsabilità del negoziatore per avere con- sentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 di- cembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo.
Tale responsabilità, ha natura contrattuale atteso che la banca, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, ab- biano sofferto un danno un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazio- ne e l'incasso. (tra le altre s.u. n. 14712 del 2007 e n. 10534 del 2015).
In ordine alla natura della diligenza da impiegarsi, giurisprudenza costante, suole ricon- durre l'obbligazione di controllo del legittimato al pagamento, della banca negoziatrice,
( unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, ) nel dovere di valutazione in concreto utilizzando la diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue co- noscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c.
Ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione, da non confondersi con la mera anomalia che non integra una falsificazione, occorrendo che la stessa sia ri- scontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in posses- so di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di
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agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento (cfr. Cass. 1377 del 2016).
Quindi, controllo accurato, sicuramente, ma non alla luce di mezzi, tecnologie sofistica- te non comuni.
Richiamando una precedente decisione già emessa sulla medesima questione di diritto, si ribadisce che le necessità di controllo e verifica in ordine alle condizioni dell'assegno ed al tipo e qualità di contraffazione, implicano necessariamente l'esame del documen- to, nella specie assegno, in originale, non essendo idonea una mera fotocopia a poter consentire i principali esami in ordine alla contraffazione, quale verifica di abrasioni an- che, eventuali irregolarità dei caratteri anche non macroscopiche ma visibili in contro luce etc.. Ne consegue che, avendo negoziato Pt_1 il titolo, ad essa spettava l'esibizione dello stesso, perché in termini di onere della
[...] prova dell'inadempimento contrattuale, spetta a chi si assume essere inadempiente di- mostrare di aver posto in essere tutte le attività richieste dall'agente modello per la con- dotta di cui è causa.
Non è sufficiente sostenere che il documento d'identità fosse valido e non manifesta- mente contraffatto, occorreva esaminare in modo approfondito anche il titolo negoziato e dimostrare che l'esame con attrezzature maggiormente performanti che il solo esame visivo, non avesse dato alcun riscontro della falsificazione. Sarà quindi il debitore, nella specie che sopporterà la mancata prova della sussistenza di cause ad essa Parte_1 non imputabili in ordine all'inadempimento. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
30/10/2001 n° 13533).”
In ordine al concorso di colpa, il Tribunale preliminarmente prende atto che la stessa società appellata, in sede di atto introduttivo in primo grado, allega la circostanza che gli assegni siano stati spediti ai titolari.
Il termine “spedizione” nel gergo comune, si riferisce al servizio di trasporto di un bene
(lettera, pacco, etc.. ) da un luogo ad un altro, senza alcun altro servizio accessorio ag- giunto, come ad esempio assicurazione, avviso di ricevimento etc… con la conseguenza che deve ritenersi accertato in primo grado che la spedizione sia stata per posta ordina- ria.
Sul punto, il tribunale intende allora richiamarsi all'arresto della giurisprudenza di legit- timità secondo cui :
“ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola di in- trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un
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soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ed un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nelle vicende, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concor- rente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. (Cass. Sez. Unite n.9770/20 del 26.05.20).
La valorizzazione di tale decisione, appare ancor più opportuna atteso che l'incasso de- gli assegni è stato eseguito in un contesto, quale quello del territorio napoletano ove, per fatto notorio, risulta frequente la contraffazione di assegni e l'incasso da parte di sogget- ti diversi dai reali titolari, dovendo quindi adottare una ulteriore accortezza nelle moda- lità di spedizione.
Consegue che, quanto alla misura della responsabilità, essa possa essere determinata nel
50% ciascuno attesa la medesima idoneità causale in astratto alla realizzazione dell'evento.
Le spese di lite del secondo grado, sono compensate attesa la soccombenza reciproca, come sono compensate anche le spese di primo grado per i medesimi motivi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
Accoglie in parte l'appello e per l'effetto a modifica del capo della sentenza impugnata,
n. 41012/23, RG n. 28552/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, così dispone:
condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_5 della somma di € 2210,00, oltre interessi legali dalla data di negoziazione
[...]
dei titoli al saldo;
compensa le spese di lite del primo e secondo grado.
Così deciso, Napoli 05/03/2024
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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