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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2610/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato ad [...] il Parte_1
12/11/1950 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. MANUELA TRINGALE, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA C.F._2
MUSUMARRA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. con cui i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1
esposto che:
-con decreto del 21/12/2021 emesso nella causa n.9028/2021 R.G. il Tribunale di Catania ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, in forza delle quali il sig.
[...]
avrebbe continuato ad occupare l'immobile sito in Pt_1
Misterbianco Via Paolo Bersellino 77, condotto in locazione, e che la sig.ra spostasse la propria residenza, quantomeno in via CP_1
momentanea, presso la madre, in attesa di trovare altra abitazione più confacente, nonché che il sig. versase alla moglie la somma Parte_1
di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
-in seguito, è mutato l'assetto di interessi delle parti giacché la sig.ra nelle more andata a vivere con la madre, adesso si Parte_2 trova priva di abitazione in quanto la genitrice è stata portata in una struttura di assistenza e, peraltro, allo stato, l'unica entrata economica che ha è il mantenimento versatole dal marito, somma insufficiente per trovare un immobile da locare;
Rilevato che le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni della separazione secondo quanto di seguito concordato:
“la Sig.ra tornerà ad occupare l'immobile di Controparte_1 via Paolo Borsellino 77 Misterbianco (allo stato attuale condotto in locazione dal marito ) ed ivi andrà a coabitare con la figlia Parte_1
percettrice di autonomo reddito;
Persona_1
2 - il Sig. si farà personalmente ed Parte_1 esclusivamente carico del pagamento mensile del contratto di locazione dell'immobile di Via Paolo Borsellino 77 Misterbianco, che allo stato attuale ammonta ad euro 500,00 mensili, nonché provvederà al versamento in favore della moglie di un Controparte_1 mantenimento pari ad E. 100,00 mensili con decorrenza aprile 2025;
- il Sig. provvederà a spostare la propria Parte_1
residenza presso un immobile messogli a disposizione in via momentanea da un parente prossimo”.
Visto l'art. 473 bis .51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
Ritenuto che le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis .51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Considerato che il PM ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che va quindi dispsota la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 21/12/2021 emesso nella causa n. 9028/2021 R.G. da questo
Tribunale secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 2610/2025 RGVG;
3 Dispone la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 21/12/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n.9028/2021 R.G, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti ed indicato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2610/2025 R.G.V.G. promossa;
[...]
, nato ad [...] il Parte_1
12/11/1950 (C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. MANUELA TRINGALE, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA C.F._2
MUSUMARRA, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. con cui i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1
esposto che:
-con decreto del 21/12/2021 emesso nella causa n.9028/2021 R.G. il Tribunale di Catania ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, in forza delle quali il sig.
[...]
avrebbe continuato ad occupare l'immobile sito in Pt_1
Misterbianco Via Paolo Bersellino 77, condotto in locazione, e che la sig.ra spostasse la propria residenza, quantomeno in via CP_1
momentanea, presso la madre, in attesa di trovare altra abitazione più confacente, nonché che il sig. versase alla moglie la somma Parte_1
di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
-in seguito, è mutato l'assetto di interessi delle parti giacché la sig.ra nelle more andata a vivere con la madre, adesso si Parte_2 trova priva di abitazione in quanto la genitrice è stata portata in una struttura di assistenza e, peraltro, allo stato, l'unica entrata economica che ha è il mantenimento versatole dal marito, somma insufficiente per trovare un immobile da locare;
Rilevato che le parti hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni della separazione secondo quanto di seguito concordato:
“la Sig.ra tornerà ad occupare l'immobile di Controparte_1 via Paolo Borsellino 77 Misterbianco (allo stato attuale condotto in locazione dal marito ) ed ivi andrà a coabitare con la figlia Parte_1
percettrice di autonomo reddito;
Persona_1
2 - il Sig. si farà personalmente ed Parte_1 esclusivamente carico del pagamento mensile del contratto di locazione dell'immobile di Via Paolo Borsellino 77 Misterbianco, che allo stato attuale ammonta ad euro 500,00 mensili, nonché provvederà al versamento in favore della moglie di un Controparte_1 mantenimento pari ad E. 100,00 mensili con decorrenza aprile 2025;
- il Sig. provvederà a spostare la propria Parte_1
residenza presso un immobile messogli a disposizione in via momentanea da un parente prossimo”.
Visto l'art. 473 bis .51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio;
Ritenuto che le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis .51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Considerato che il PM ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che va quindi dispsota la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 21/12/2021 emesso nella causa n. 9028/2021 R.G. da questo
Tribunale secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 2610/2025 RGVG;
3 Dispone la modifica delle condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 21/12/2021 emesso da questo Tribunale nella causa n.9028/2021 R.G, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti ed indicato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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