Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 55
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto nullo l'atto consequenziale (intimazione di pagamento) in assenza di prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento), conformandosi alla giurisprudenza consolidata che considera tale omissione un vizio procedurale comportante la nullità dell'atto successivo. L'amministrazione resistente non ha fornito prova della notifica né ha dedotto alcunché riguardo all'eccepita decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 55
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo