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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
VA AN LV MA, Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Enna - Piazza Villadoro N. 1/3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003923124000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005890303000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese e distrazione in favore delle stesso, dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
IA RA RI , Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 14.10.2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, per un importo complessivo di
€.16.085,68.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la decadenza della pretesa stante la violazione dell'art.25 del D.P.R. 602/1973 .
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
IA delle RA RI non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione "più liquida", unanimamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, la
Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti cui fa riferimento .
Il Collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'IA delle RA RI non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata nell' atto impugnato sia stata regolarmente notificata alla società ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita decadenza, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna IA RA RI al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.735,00, oltre 15% per spese forfettarie, CUT e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 16.01.2026
Relatore
NN AS
Presidente
ME ZI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
VA AN LV MA, Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Enna - Piazza Villadoro N. 1/3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259003923124000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240005890303000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese e distrazione in favore delle stesso, dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: Nessuno è costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
IA RA RI , Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 14.10.2025, avente ad oggetto la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, per un importo complessivo di
€.16.085,68.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la decadenza della pretesa stante la violazione dell'art.25 del D.P.R. 602/1973 .
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
IA delle RA RI non si è costituita.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione "più liquida", unanimamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, la
Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto all'atto qui impugnato. Sul punto occorre precisare che l'intimazione di pagamento, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nullo qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti cui fa riferimento .
Il Collegio intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che : "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass.S.U. n.16412/2007
Poichè, nel caso di specie, l'IA delle RA RI non si è costituita e non ha dunque provato,
a fronte di una specifica contestazione, che la cartella di pagamento indicata nell' atto impugnato sia stata regolarmente notificata alla società ricorrente, così come nulla viene dedotto relativamente all'eccepita decadenza, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna IA RA RI al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 1.735,00, oltre 15% per spese forfettarie, CUT e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 16.01.2026
Relatore
NN AS
Presidente
ME ZI