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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 827 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1997 29/06/1997 ), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
RI (RC) il 16/09/1996 )
rappresentati e difesi dall'avv. GIOVINAZZO ALFREDO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/10/2025 e Parte_2 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/09/2023 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cittanova, atto n. 16 parte II serie B anno 2023) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale che qui si riportano di seguito integralmente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
1 b) Il sig. dovrà abbandonare la casa coniugale che è di proprietà Parte_1 della sig.ra , alla quale verrà riservato il godimento esclusivo della Parte_2 stessa;
c) Il sig. rinuncia al ritiro dei mobili da lui acquistati e che Parte_1 arredano l'abitazione coniugale, che verranno ritenuti dalla sig.ra , Parte_2 con diritto a goderne;
d) Il sig. , altresì, rinuncia alla corresponsione da parte della sig.ra Parte_1
, della somma di denaro equivalente alle spese da lui personalmente Parte_2 sostenute per i lavori edilizi effettuati per il restauro e l'abbellimento della casa coniugale sita in Cittanova (RC) alla Via V. Perelli, nr. 3, di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_2
e) I coniugi dichiarano di aver già, alla sottoscrizione del presente atto, provveduto a chiudere tutti i libretti, conti c/c bancari o postali cointestati e le somme residue ivi accumulate sono state suddivise in parti uguali tra i due cointestatari;
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; g) Con l'accettazione delle presenti condizioni di separazione, entrambe le parti dichiarano, di comune accordo, di voler rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico che potrebbero eventualmente vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
h) Spese Compensate tra le Parti”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/09/2023 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 16 parte II serie B anno 2023 ) e che dall'unione non sono nati figli. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al Parte_2 Parte_1 ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri. b) Il sig. dovrà abbandonare la casa coniugale che è di proprietà della Parte_1 sig.ra , alla quale verrà riservato il godimento esclusivo della stessa;
Parte_2
c) Il sig. rinuncia al ritiro dei mobili da lui acquistati e che arredano Parte_1
l'abitazione coniugale, che verranno ritenuti dalla sig.ra , con diritto Parte_2
a goderne;
d) Il sig. , altresì, rinuncia alla corresponsione da parte della sig.ra Parte_1
, della somma di denaro equivalente alle spese da lui personalmente Parte_2 sostenute per i lavori edilizi effettuati per il restauro e l'abbellimento della casa coniugale sita in Cittanova (RC) alla Via V. Perelli, nr. 3, di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_2
e) I coniugi dichiarano di aver già, alla sottoscrizione del presente atto, provveduto a chiudere tutti i libretti, conti c/c bancari o postali cointestati e le somme residue ivi accumulate sono state suddivise in parti uguali tra i due cointestatari;
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; g) Con l'accettazione delle presenti condizioni di separazione, entrambe le parti dichiarano, di comune accordo, di voler rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico che potrebbero eventualmente vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
h) Spese Compensate tra le Parti”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. AL, così deciso nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente
TI AT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa TI Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1997 29/06/1997 ), E
(c.f. , nata a [...]_2 C.F._2
RI (RC) il 16/09/1996 )
rappresentati e difesi dall'avv. GIOVINAZZO ALFREDO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/10/2025 e Parte_2 Pt_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/09/2023 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cittanova, atto n. 16 parte II serie B anno 2023) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le condizioni di separazione consensuale che qui si riportano di seguito integralmente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
1 b) Il sig. dovrà abbandonare la casa coniugale che è di proprietà Parte_1 della sig.ra , alla quale verrà riservato il godimento esclusivo della Parte_2 stessa;
c) Il sig. rinuncia al ritiro dei mobili da lui acquistati e che Parte_1 arredano l'abitazione coniugale, che verranno ritenuti dalla sig.ra , Parte_2 con diritto a goderne;
d) Il sig. , altresì, rinuncia alla corresponsione da parte della sig.ra Parte_1
, della somma di denaro equivalente alle spese da lui personalmente Parte_2 sostenute per i lavori edilizi effettuati per il restauro e l'abbellimento della casa coniugale sita in Cittanova (RC) alla Via V. Perelli, nr. 3, di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_2
e) I coniugi dichiarano di aver già, alla sottoscrizione del presente atto, provveduto a chiudere tutti i libretti, conti c/c bancari o postali cointestati e le somme residue ivi accumulate sono state suddivise in parti uguali tra i due cointestatari;
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; g) Con l'accettazione delle presenti condizioni di separazione, entrambe le parti dichiarano, di comune accordo, di voler rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico che potrebbero eventualmente vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
h) Spese Compensate tra le Parti”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/09/2023 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 16 parte II serie B anno 2023 ) e che dall'unione non sono nati figli. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al Parte_2 Parte_1 ricorso che qui si riportano di seguito integralmente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, nel rispetto reciproco, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri. b) Il sig. dovrà abbandonare la casa coniugale che è di proprietà della Parte_1 sig.ra , alla quale verrà riservato il godimento esclusivo della stessa;
Parte_2
c) Il sig. rinuncia al ritiro dei mobili da lui acquistati e che arredano Parte_1
l'abitazione coniugale, che verranno ritenuti dalla sig.ra , con diritto Parte_2
a goderne;
d) Il sig. , altresì, rinuncia alla corresponsione da parte della sig.ra Parte_1
, della somma di denaro equivalente alle spese da lui personalmente Parte_2 sostenute per i lavori edilizi effettuati per il restauro e l'abbellimento della casa coniugale sita in Cittanova (RC) alla Via V. Perelli, nr. 3, di esclusiva proprietà della sig.ra ; Parte_2
e) I coniugi dichiarano di aver già, alla sottoscrizione del presente atto, provveduto a chiudere tutti i libretti, conti c/c bancari o postali cointestati e le somme residue ivi accumulate sono state suddivise in parti uguali tra i due cointestatari;
f) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; g) Con l'accettazione delle presenti condizioni di separazione, entrambe le parti dichiarano, di comune accordo, di voler rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa di carattere economico che potrebbero eventualmente vantare l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
h) Spese Compensate tra le Parti”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. AL, così deciso nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente
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