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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa AR Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4083 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli I Traversa Parte_1 C.F._1
Privata Via E. Nicolardi, 97, Parco Il Verde Lotto 21, presso l'Avv. AR Barbieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Napoli Parte_2 C.F._2 alla Via Campana 69, presso l'Avv. Teresa Giaccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 23-10-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati - premesso di aver contratto matrimonio in Bacoli in data 28-6-2021, dal quale sono nati due figli -
e AR (nati a Napoli il 28-8-2023) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni Per_1 indicate in ricorso. 1 V.G. n. 4083/2025
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguitosi trascrive:
2)-Affidare in maniera congiunta i piccoli e , nati in Napoli il 28.08.2023 ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione privilegiata dei minori presso l'abitazione dove conviveranno con la mamma in Villaricca (Napoli) Via Bologna n. 124, condotta in locazione;
i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità del ruolo, curandosi di sostenere i minori nella serena ed equilibrata crescita psicofisica, con obbligo di reciproco di rispetto, senza ostacolare la frequentazione di entrambi i rami parentali e garantendo la più ampia comunicazione relativa alla gestione dei figli;
3)-Il diritto-dovere di visita del genitore ai figli e AR verrà disciplinato nel seguente Per_1 modo: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, riconducendoli presso l'abitazione materna alle ore 19.30 ovvero presso il luogo di lavoro della mamma o presso l'abitazione della nonna materna;
allorquando i minori non frequenteranno la scuola (nel periodo estivo o durante altre vacanze) egli preleverà i figli alle ore 11,00 del mattino nei medesimi giorni, riconducendoli a casa della mamma ovvero, in alternativa, nei luoghi innanzi indicati, alle ore 19.30. In caso di impedimenti lavorativi il Sig.
sarà tenuto a comunicare con almeno 48 ore di anticipo gli stessi alla Sig.ra Pt_1 Pt_2 segnalando nel contempo il diverso giorno in cui potrà vedere e tenere con sé i minori;
analogamente potrà fare la mamma segnalando eventuali impedimenti, anche se dovuti a malattia dei bambini, e consentendo comunque sempre il “recupero” degli incontri non fruiti dal genitore non collocatario.
Il papà potrà tenere con sé i figli, altresì, tutte le settimane nella giornata del sabato o della domenica,
(ovvero una settimana il sabato, la successiva la domenica) dalle ore 11,00 del mattino sino alle ore
19.30 prelevandoli dall'abitazione familiare e riconducendoli a casa della mamma ovvero, in alternativa, nei luoghi innanzi indicati.
2 V.G. n. 4083/2025
Per le prossime festività natalizie (anno 2025) e AR trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1 con la mamma e la giornata del Natale dalle ore 11 del mattino sino alle ore 20.00 con il padre;
analogamente avverrà per il 31.12 (con la mamma) ed il giorno 01.01 (con il papà) e per le giornate del 05.01 (con la mamma) e 06.06 (con il papà). Per le prossime festività Pasquali (anno 2025)
e AR trascorreranno la giornata di Pasqua con la mamma ed il lunedì in Albis dalle ore Per_1
11.00 alle ore 20.00 con il papà. Nel mese di agosto 2026 e AR potranno trascorrere 7 Per_1 giorni consecutivi con il papà dalle ore 10.00 alle ore 19.30, senza pernottamento, tenendo nella dovuta considerazione il giorno del compleanno del papà, restando il periodo successivo regolamentato nei modi ordinari laddove il successivo mese di settembre 2026, i minori potranno trascorrere con il papà sette giorni consecutivi con pernottamento;
entrambi detti periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il mese di maggio. Successivamente, e pertanto a partire dal mese di settembre 2026, i minori oltre al diritto di visita infrasettimanale potranno pernottare presso il padre a fine settimana alterni, dalle ore 11,00 del sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica sera;
trascorreranno con lo stesso, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive, (anno 2027) da concordare tra i genitori sempre entro il mese di maggio i quali potranno decidere che detto periodo sia consecutivo ovvero di sette ed otto giorni rispettivamente nel mese di luglio ed agosto.
Durante le vacanze natalizie trascorreranno i giorni del 23/12 e 24/12 (due Persona_3 pernottamenti) con un genitore che il successivo giorno del 25/12 (alle ore 10.00) li condurrà dall'altro genitore dove pernotteranno il giorno di Natale e NT AN (due pernottamenti); analogamente avverrà per i giorni 30-31/12 (due pernottamenti) e 01-02/01, precisando che i minori verranno consegnati il giorno 01-01 alle ore 10.00; infine il giorno 05.01 e 06.01 verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore curando di garantire l'alternanza annuale;
tanto al fine di consentire al padre non collocatario almeno un pernottamento ulteriore durante le lunghe festività natalizie, fermo restando il regolare esercizio del diritto di visita nel restante periodo. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno con un genitore le giornate del sabato e della domenica di Pasqua e quelle del lunedì in albis e del successivo martedì con l'altro, con pernottamento, osservando sempre i medesimi orari per il prelevamento ed il rientro a casa (11.00-20,00) tenuto conto del periodo festivo.
Il compleanno, l'onomastico e la Festa della Mamma e AR staranno con la mamma;
il Per_1 compleanno, l'onomastico e la festa del papà con il papà. Per ogni altra festa, ponte, ricorrenza si terrà conto del criterio dell'alternanza annuale e, comunque, del buon senso e del leale spirito di collaborazione tra genitori. Con riferimento al compleanno ed onomastico dei bambini nella denegata ipotesi in cui i genitori non intenderanno festeggiare tali ricorrenze insieme ai figli, dette giornate verranno regolamentate in modo che i minori possano trascorrere la giornata sino al pranzo
(compreso) con un genitore e la serata sino alla cena (compresa) con l'altro, sempre ad anni alterni.
3 V.G. n. 4083/2025
Le parti convengono, altresì, che poiché il lavoro del Sig. comporta talvolta degli Pt_1 spostamenti fuori Stato gli incontri con i figli che non potranno svolgersi saranno recuperati al suo rientro, concordandone le modalità con la mamma;
analogamente avverrà allorquando gli stessi siano resi impossibili per malattia dei bambini essendo fondamentale che i minori stiano quanto più tempo possibile con il genitore non-collocatario stante la tenera età. Allorquando i minori non potranno avere l'incontro già calendarizzato con il genitore questi potrà effettuare una videochiamata in orario a determinarsi di comune intesa tra i genitori, salvo il recupero del giorno al suo rientro ovvero alla cessazione dell'impedimento suo o dei bambini. Le parti si impegnano ed obbligano, altresì, laddove l'uno o l'altro genitore dovesse allontanarsi per motivi ludici (fine settimana e/o vacanze con amici/amiche) a consegnare i bambini all'altro genitore che se ne prenderà cura nell'intero periodo di assenza. Le parti si impegnano ed obbligano a comunicare gli spostamenti fuori città dei minori superiori a due giorni, rendendo edotto l'altro genitore del luogo dove i figli verranno condotti.
Infine, e al di sopra di ogni altra intesa, i genitori si impegnano ed obbligano a collaborare nella serena gestione dei propri figli, individuando le necessità ed i desideri di e AR e favorendo Per_1 la presenza del genitore non collocatario nella vita degli stessi, preferendo affidarli al padre piuttosto che a terze persone in caso di bisogno, nel pieno rispetto, sempre e comunque, dei ruoli di entrami i rami parentali genitoriali.
I genitori ai impegnano ad obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
4)-Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e AR versando alla Sig.ra Parte_1 Per_1
la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 Parte_2 di ciascun mese, a partire dal mese di novembre 2025, ad accreditarsi con le modalità già osservate attualmente;
detta somma, determinata a prescindere dalla erogazione e/o dall'ammontare dell'assegno unico -di cui in seguito- resterà in tale misura determina e verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT come per Legge. Il Sig. si impegna ed obbliga, Parte_1 altresì, a rinunciare alla quota di propria competenza dell'assegno unico percepito per i figli medesimi che ascende attualmente a totali euro 402,00 mensili ponendo in essere ogni attività necessaria a consentire l'erogazione di detto importo per intero alla mamma ed alle detrazioni eventualmente spettanti. Egli parteciperà nel corrente anno, a sostenere nella misura del 50% le spese necessarie per la frequenza dei minori presso l'asilo nido paritario scelto di comune intesa con la coniuge, salvo ottenere il ristoro degli esborsi effettuati laddove dovesse essere erogato il bonus- asilo e con riserva di concordare per il prosieguo dei percorsi scolastici la scuola di frequenza dei figli;
5)-Il Sig. provvederà inoltre, a corrispondere alla Sig.ra il 50% Parte_1 Parte_2
4 V.G. n. 4083/2025
delle spese straordinarie per i figli minori, per la cui individuazione e regolamentazione le parti espressamente si riportano al Protocollo di intesa siglato tra questo On.le Tribunale ed il COA di
Napoli Nord che le parti dichiarano di conoscere;
6)-La Sig.ra si impegna ed obbliga a procedere alla voltura delle utenze domestiche Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente atto nonché al regolare pagamento del canone locativo dovuto per l'abitazione adibita a residenza familiare a partire dal mese di novembre, liberando il Sig.
da ogni obbligo ed accollandosi il relativo onere;
Parte_1
7)- Nulla andrà disposto a titolo di contributo per entrambe le parti, le quali sono economicamente indipendenti ed hanno già regolamentato ogni rapporto economico tra le stesse;
8)-Le spese ed i compensi dovuti per i rispettivi costituiti difensori cederanno a carico della parte rappresentata;
all'uopo entrambi gli avvocati costituiti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (atto n.16, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa AR Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4083 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli I Traversa Parte_1 C.F._1
Privata Via E. Nicolardi, 97, Parco Il Verde Lotto 21, presso l'Avv. AR Barbieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Napoli Parte_2 C.F._2 alla Via Campana 69, presso l'Avv. Teresa Giaccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 23-10-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati - premesso di aver contratto matrimonio in Bacoli in data 28-6-2021, dal quale sono nati due figli -
e AR (nati a Napoli il 28-8-2023) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni Per_1 indicate in ricorso. 1 V.G. n. 4083/2025
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguitosi trascrive:
2)-Affidare in maniera congiunta i piccoli e , nati in Napoli il 28.08.2023 ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocazione privilegiata dei minori presso l'abitazione dove conviveranno con la mamma in Villaricca (Napoli) Via Bologna n. 124, condotta in locazione;
i genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità del ruolo, curandosi di sostenere i minori nella serena ed equilibrata crescita psicofisica, con obbligo di reciproco di rispetto, senza ostacolare la frequentazione di entrambi i rami parentali e garantendo la più ampia comunicazione relativa alla gestione dei figli;
3)-Il diritto-dovere di visita del genitore ai figli e AR verrà disciplinato nel seguente Per_1 modo: il padre potrà vedere e tenere con sé i minori nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, riconducendoli presso l'abitazione materna alle ore 19.30 ovvero presso il luogo di lavoro della mamma o presso l'abitazione della nonna materna;
allorquando i minori non frequenteranno la scuola (nel periodo estivo o durante altre vacanze) egli preleverà i figli alle ore 11,00 del mattino nei medesimi giorni, riconducendoli a casa della mamma ovvero, in alternativa, nei luoghi innanzi indicati, alle ore 19.30. In caso di impedimenti lavorativi il Sig.
sarà tenuto a comunicare con almeno 48 ore di anticipo gli stessi alla Sig.ra Pt_1 Pt_2 segnalando nel contempo il diverso giorno in cui potrà vedere e tenere con sé i minori;
analogamente potrà fare la mamma segnalando eventuali impedimenti, anche se dovuti a malattia dei bambini, e consentendo comunque sempre il “recupero” degli incontri non fruiti dal genitore non collocatario.
Il papà potrà tenere con sé i figli, altresì, tutte le settimane nella giornata del sabato o della domenica,
(ovvero una settimana il sabato, la successiva la domenica) dalle ore 11,00 del mattino sino alle ore
19.30 prelevandoli dall'abitazione familiare e riconducendoli a casa della mamma ovvero, in alternativa, nei luoghi innanzi indicati.
2 V.G. n. 4083/2025
Per le prossime festività natalizie (anno 2025) e AR trascorreranno la Vigilia di Natale Per_1 con la mamma e la giornata del Natale dalle ore 11 del mattino sino alle ore 20.00 con il padre;
analogamente avverrà per il 31.12 (con la mamma) ed il giorno 01.01 (con il papà) e per le giornate del 05.01 (con la mamma) e 06.06 (con il papà). Per le prossime festività Pasquali (anno 2025)
e AR trascorreranno la giornata di Pasqua con la mamma ed il lunedì in Albis dalle ore Per_1
11.00 alle ore 20.00 con il papà. Nel mese di agosto 2026 e AR potranno trascorrere 7 Per_1 giorni consecutivi con il papà dalle ore 10.00 alle ore 19.30, senza pernottamento, tenendo nella dovuta considerazione il giorno del compleanno del papà, restando il periodo successivo regolamentato nei modi ordinari laddove il successivo mese di settembre 2026, i minori potranno trascorrere con il papà sette giorni consecutivi con pernottamento;
entrambi detti periodi dovranno essere concordati tra le parti entro il mese di maggio. Successivamente, e pertanto a partire dal mese di settembre 2026, i minori oltre al diritto di visita infrasettimanale potranno pernottare presso il padre a fine settimana alterni, dalle ore 11,00 del sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica sera;
trascorreranno con lo stesso, altresì, 15 giorni durante le vacanze estive, (anno 2027) da concordare tra i genitori sempre entro il mese di maggio i quali potranno decidere che detto periodo sia consecutivo ovvero di sette ed otto giorni rispettivamente nel mese di luglio ed agosto.
Durante le vacanze natalizie trascorreranno i giorni del 23/12 e 24/12 (due Persona_3 pernottamenti) con un genitore che il successivo giorno del 25/12 (alle ore 10.00) li condurrà dall'altro genitore dove pernotteranno il giorno di Natale e NT AN (due pernottamenti); analogamente avverrà per i giorni 30-31/12 (due pernottamenti) e 01-02/01, precisando che i minori verranno consegnati il giorno 01-01 alle ore 10.00; infine il giorno 05.01 e 06.01 verranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore curando di garantire l'alternanza annuale;
tanto al fine di consentire al padre non collocatario almeno un pernottamento ulteriore durante le lunghe festività natalizie, fermo restando il regolare esercizio del diritto di visita nel restante periodo. Durante le festività pasquali i minori trascorreranno con un genitore le giornate del sabato e della domenica di Pasqua e quelle del lunedì in albis e del successivo martedì con l'altro, con pernottamento, osservando sempre i medesimi orari per il prelevamento ed il rientro a casa (11.00-20,00) tenuto conto del periodo festivo.
Il compleanno, l'onomastico e la Festa della Mamma e AR staranno con la mamma;
il Per_1 compleanno, l'onomastico e la festa del papà con il papà. Per ogni altra festa, ponte, ricorrenza si terrà conto del criterio dell'alternanza annuale e, comunque, del buon senso e del leale spirito di collaborazione tra genitori. Con riferimento al compleanno ed onomastico dei bambini nella denegata ipotesi in cui i genitori non intenderanno festeggiare tali ricorrenze insieme ai figli, dette giornate verranno regolamentate in modo che i minori possano trascorrere la giornata sino al pranzo
(compreso) con un genitore e la serata sino alla cena (compresa) con l'altro, sempre ad anni alterni.
3 V.G. n. 4083/2025
Le parti convengono, altresì, che poiché il lavoro del Sig. comporta talvolta degli Pt_1 spostamenti fuori Stato gli incontri con i figli che non potranno svolgersi saranno recuperati al suo rientro, concordandone le modalità con la mamma;
analogamente avverrà allorquando gli stessi siano resi impossibili per malattia dei bambini essendo fondamentale che i minori stiano quanto più tempo possibile con il genitore non-collocatario stante la tenera età. Allorquando i minori non potranno avere l'incontro già calendarizzato con il genitore questi potrà effettuare una videochiamata in orario a determinarsi di comune intesa tra i genitori, salvo il recupero del giorno al suo rientro ovvero alla cessazione dell'impedimento suo o dei bambini. Le parti si impegnano ed obbligano, altresì, laddove l'uno o l'altro genitore dovesse allontanarsi per motivi ludici (fine settimana e/o vacanze con amici/amiche) a consegnare i bambini all'altro genitore che se ne prenderà cura nell'intero periodo di assenza. Le parti si impegnano ed obbligano a comunicare gli spostamenti fuori città dei minori superiori a due giorni, rendendo edotto l'altro genitore del luogo dove i figli verranno condotti.
Infine, e al di sopra di ogni altra intesa, i genitori si impegnano ed obbligano a collaborare nella serena gestione dei propri figli, individuando le necessità ed i desideri di e AR e favorendo Per_1 la presenza del genitore non collocatario nella vita degli stessi, preferendo affidarli al padre piuttosto che a terze persone in caso di bisogno, nel pieno rispetto, sempre e comunque, dei ruoli di entrami i rami parentali genitoriali.
I genitori ai impegnano ad obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
4)-Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e AR versando alla Sig.ra Parte_1 Per_1
la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 Parte_2 di ciascun mese, a partire dal mese di novembre 2025, ad accreditarsi con le modalità già osservate attualmente;
detta somma, determinata a prescindere dalla erogazione e/o dall'ammontare dell'assegno unico -di cui in seguito- resterà in tale misura determina e verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT come per Legge. Il Sig. si impegna ed obbliga, Parte_1 altresì, a rinunciare alla quota di propria competenza dell'assegno unico percepito per i figli medesimi che ascende attualmente a totali euro 402,00 mensili ponendo in essere ogni attività necessaria a consentire l'erogazione di detto importo per intero alla mamma ed alle detrazioni eventualmente spettanti. Egli parteciperà nel corrente anno, a sostenere nella misura del 50% le spese necessarie per la frequenza dei minori presso l'asilo nido paritario scelto di comune intesa con la coniuge, salvo ottenere il ristoro degli esborsi effettuati laddove dovesse essere erogato il bonus- asilo e con riserva di concordare per il prosieguo dei percorsi scolastici la scuola di frequenza dei figli;
5)-Il Sig. provvederà inoltre, a corrispondere alla Sig.ra il 50% Parte_1 Parte_2
4 V.G. n. 4083/2025
delle spese straordinarie per i figli minori, per la cui individuazione e regolamentazione le parti espressamente si riportano al Protocollo di intesa siglato tra questo On.le Tribunale ed il COA di
Napoli Nord che le parti dichiarano di conoscere;
6)-La Sig.ra si impegna ed obbliga a procedere alla voltura delle utenze domestiche Parte_2 sin dalla sottoscrizione del presente atto nonché al regolare pagamento del canone locativo dovuto per l'abitazione adibita a residenza familiare a partire dal mese di novembre, liberando il Sig.
da ogni obbligo ed accollandosi il relativo onere;
Parte_1
7)- Nulla andrà disposto a titolo di contributo per entrambe le parti, le quali sono economicamente indipendenti ed hanno già regolamentato ogni rapporto economico tra le stesse;
8)-Le spese ed i compensi dovuti per i rispettivi costituiti difensori cederanno a carico della parte rappresentata;
all'uopo entrambi gli avvocati costituiti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI (atto n.16, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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