Decreto ingiuntivo 1 agosto 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2024 REG.RIC.
N. 01206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2024, proposto da
Comune di Terlizzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RE Chieffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Simon Dario Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2024, proposto da
RI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Simon Dario Sorice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terlizzi;
avente ad oggetto
Quanto al ricorso n. 816 del 2024:
ingiunzione, ai sensi degli artt. 633, 634, 641 e 642 c.p.c., al sig. CA RI, il pagamento della somma di € 28.546,36, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 11/04/1985 e fino al soddisfo, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, oltre alla condanna al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.
Quanto al ricorso n. 1206 del 2024:
opposizione e revoca
- del Decreto ingiuntivo del Presidente della Sez. III del T.A.R Puglia, Bari, n. 177 del 2024 del 31.7.2024, reso sul ricorso R.G. n. 816 del 2024, notificato in data 28 agosto 2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE NO e uditi per le parti i difensori, avv. RE Chieffi per il Comune opposto e avv. Michele Maiellaro, su delega orale dell’avv. D. S. Sorice, per la parte opponente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso per ingiunzione depositato il 27.6.2024 (R.G. n. 816 del 2024), il Comune di Terlizzi ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del titolare della concessione edilizia n. 44 del 1975 del 23.5.1980 per il pagamento della somma di €28.546,36, oltre accessori e interessi (per una somma totale di oltre 70 mila euro), a titolo di saldo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi a tale licenza.
L'Ente ha dedotto che, dopo un lungo contenzioso conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011 (che aveva riformato la sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione), il credito era stato accertato come non prescritto, ma il debitore non aveva provveduto al pagamento nonostante i solleciti del 2017 e del 2023.
1.1. In data 1.8.2024 è stato emesso il Decreto Ingiuntivo n. 177 del 2024, con il quale è stato ingiunto al debitore il pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali dalle singole scadenze.
2. Con atto notificato il 9.10.2024 e depositato in pari data (iscritto al R.G. n. 1206 del 2024), il ricorrente-debitore ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. L'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di condanna proposta dal Comune proprio perché l'Ente era già in possesso di un titolo esecutivo (l'ordinanza-ingiunzione n. 7562 del 1985, passata in giudicato nel 1996 dopo la conclusione di quel giudizio davanti al G.O.) e non poteva duplicare i titoli giudiziali.
Ha eccepito inoltre, la prescrizione del credito, su presupposti fattuali diversi da quelli accertati nella sentenza del 2011 o meglio, considerando il decorso di ulteriori dieci anni dal passaggio in giudicato della citata sentenza del 2011 senza validi atti interruttivi.
Nel merito, ha contestato l'utilizzo dello strumento del ricorso al giudice in luogo della procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge e dal regolamento comunale, nonché l'errato calcolo degli interessi.
2. Si è costituito il Comune di Terlizzi, insistendo per la conferma del decreto opposto.
L'Amministrazione ha dedotto che l'evoluzione normativa successiva al 1985 avrebbe reso inutilizzabile la disciplina dell’ingiunzione fiscale, costringendo l'Ente ad agire in via giurisdizionale.
Ha inoltre contestato l'eccezione di prescrizione, affermando di aver inviato atti interruttivi in data 23.3.2017 e 27.1.2023.
3. All'udienza del 26 novembre 2025 le cause, chiamate entrambe sul ruolo u.p., sono passate in decisione.
DIRITTO
4. L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. Anzitutto, va disposta la riunione dei due procedimenti, trattandosi dello strumento processuale a disposizione del Collegio per risolvere l’aporia tecnico-informatica verificatasi nel procedimento in questione dopo il “passaggio in decisione” di entrambe le cause, una invero già definita con decreto ingiuntivo pubblicato il giorno 1.8.2024.
Dal punto di vista della situazione sostanziale fatta valere dalla parte per tutelare le proprie ragioni infatti, l’unico giudizio pendente è quello di opposizione, mentre quello monitorio non richiedeva alcuna fissazione di udienza, essendosi già concluso con il decreto ingiuntivo pubblicato nel 2024.
Nel caso di specie, tuttavia, mentre il debitore ha correttamente instaurato un nuovo procedimento, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso (N.R.G. 1206 del 2024) e ove il Comune avrebbe pure dovuto costituirsi, è successo che la P.A. abbia depositato l’atto di costituzione nel giudizio monitorio (cfr. atto depositato il 7.7.2025, ore 09.56.55), causando di fatto la reviviscenza del fascicolo e la necessità/opportunità di una fissazione dell’udienza anche per questo procedimento.
Non coglie nel segno, tuttavia, il rilievo del debitore-opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuna costituzione in giudizio del Comune, che quindi non sarebbe stato nemmeno abilitato a partecipare all’udienza di discussione del giudizio di opposizione.
In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e quindi, stante la prevalenza della sostanza sulla forma, deve ritenersi che nella presente vicenda sia stato garantito pienamente il contraddittorio, avendo il debitore avuto pieno accesso ad entrambi i fascicoli ed essendosi pure difeso nel merito sulle contestazioni ivi formulate da parte del Comune, a prescindere da dove sia stata materialmente depositata la memoria di costituzione.
5. Deve ora decidersi – sempre in punto di rito – in ordine all’ammissibilità del documento esibito dal Comune all’udienza del 26.11.2025 e depositato telematicamente, come da indicazione del Collegio, nella medesima giornata (cfr. deposito del 26.11.2025, ore 17.47.10 avvenuto sempre nel N.R.G. errato, ossia nel fascicolo monitorio).
Sebbene il documento abbia portata decisiva in ordine alla questione preliminare di merito da delibare, contenendo la prova dell’atto interruttivo della prescrizione, il deposito è inammissibile in quanto tardivo.
5.1. Il documento in questione – di cui il Collegio ha chiesto l’esibizione in udienza al fine di poterne valutare la sua stessa rilevanza ed ammissibilità – è stato depositato in violazione dei termini ex art. 73 c.p.a..
Nel caso di specie, infatti, ai fini della prova dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi del diritto fatto valere, l’attore avrebbe dovuto produrre la prova nei termini previsti per il deposito dei documenti.
In alternativa e sussistendone i presupposti di legge, la parte avrebbe dovuto formulare una richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., dando prova dell’errore scusabile e/o della sussistenza di cause di oggettiva impossibilità.
5.2. Peraltro, anche a ritenere che l’istanza di rimessione sia implicitamente contenuta nell’esibizione tardiva di tale documento durante l’udienza, la stessa non potrebbe essere accolta nel merito perché il Comune, nei confronti del quale era stata proposta l’eccezione di prescrizione decennale con il ricorso per opposizione, era già nella disponibilità di questo documento e avrebbe ben potuto produrlo nei termini di legge.
Il Comune ha allegato di aver diffidato il debitore con una nota del 23.3.2017, indicata come documento M) al fascicolo monitorio.
Il debitore-opponente ha rilevato però, già nel primo atto successivo, che tale documento non fosse agli atti mettendo lealmente il Comune nelle condizioni di avvedersi del suo mancato deposito in giudizio.
Il documento è quindi inammissibile, stante la portata piena del principio dispositivo in materia di giurisdizione esclusiva.
6. Nel merito, non ritenendo l’eccezione di prescrizione più liquida, si ritiene opportuno, stante anche l’assenza di graduazione di motivi, delibare la doglianza di violazione/elusione del giudicato.
Il motivo è fondato.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011, infatti, oltre ad escludere la prescrizione del debito risalente ai primi anni ’80, si era pronunciato sulla domanda di accertamento e condanna al pagamento di quello specifico rapporto debitorio, rigettandola nel merito.
Nella sentenza in questione si chiarisce che il Comune di Terlizzi fosse già in possesso di un titolo esecutivo (l'ordinanza-ingiunzione n. 7562 dell'11.4.1985), divenuto inoppugnabile e che non poteva essere duplicato con un atto giurisdizionale avente medesimo contenuto.
Il ricorso per decreto ingiuntivo di cui alla presente opposizione costituisce allora, nella sostanza, un ennesimo tentativo di eludere il principio già affermato in quella sentenza (che costituisce giudicato tra le parti ex art. 2909 c.c.).
Sono irrilevanti, a tal proposito, le sopravvenienze normative citate dalla difesa a giustificazione dell’azione monitoria davanti al G.A., essendo il ricorrente munito di un titolo ancora valido ed efficace che trovava il suo fondamento nel potere di “autoaccertamento” della P.A. di cui al R.D. n. 639 del 1910, normativa peraltro ancora in vigore.
7. Sebbene la fondatezza del primo motivo determini l’accoglimento del ricorso, non può operare la tecnica dell’assorbimento con riguardo all’eccezione di prescrizione, avendo quest’ultima una portata più ampia ed in grado di assicurare la massima soddisfazione del privato, accertando o meno la debenza del pagamento richiesto dal Comune.
7.1. L’eccezione è fondata.
Va considerato - quanto alla corretta applicazione dei principi di allegazione e prova in una materia di giurisdizione esclusiva ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, 118 c.p.a. e 645 c.p.c. - che nel giudizio di opposizione il debitore assume la veste formale di attore-opponente, ma è in realtà il c.d. “convenuto sostanziale”; al contrario, il Comune-opposto assume le vesti di attore e deve dare la prova dei fatti “costitutivi” del diritto azionato.
Nel caso di specie, inoltre, avendo il debitore sollevato l’eccezione in senso stretto ed avendo specificato la data in cui il debito si sarebbe prescritto, spetterebbe al creditore - anche in base al principio di vicinanza della prova – dimostrare di aver diffidato il debitore, interrompendo il decorso della prescrizione.
7.2. Così impostate le regole processuali in materia di prova, nel merito va rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2618 del 2011 ha escluso, con efficacia di giudicato, il perfezionamento della prescrizione del credito oggi contestato con riferimento al periodo pregresso.
Dunque, l’eccezione oggi proposta non è una duplicazione di quella domanda ma si riferisce al periodo successivo, che occorre quindi ricostruire.
La decisione è stata pubblicata in data 3.5.2011: poiché non risulta che tale sentenza sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, il suo passaggio in giudicato si è perfezionato, applicando il termine lungo annuale (all'epoca vigente) aumentato del periodo di sospensione feriale, in data 12.7.2012.
L'Amministrazione comunale, pertanto, avrebbe potuto azionare il proprio credito entro il decennio successivo, ossia entro e non oltre il 12.7.2022.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato solo in data 27.6.2024, occorrendo quindi verificare l’esistenza di atti interruttivi intermedi.
La P.A. ha tentato di superare l'eccezione richiamando la nota di diffida del 23.3.2017 e una successiva nota del 27.1.2023.
Quanto al primo atto interruttivo indicato, si è già detto al precedente paragrafo in ordine all’inammissibilità del documento che contiene formalmente l’atto di diffida, che dunque è tamquam non esset .
Quanto alla diffida del 2023, invece, quest’ultima è irrilevante, evidentemente, essendo successiva allo spirare della prescrizione.
L'unica documentazione in atti che potrebbe rilevare al fine di paralizzare l’eccezione, consentendo quindi di prescindere dalla lettera del 23.3.2017, è proprio la risposta a tale missiva, datata 14.4.2017, che lo stesso opponente ha depositato in giudizio.
Si tratta di un atto con cui il debitore ha subito risposto al Comune, dichiarando espressamente di non dovere alcunché con riferimento alla “richiesta di pagamento” inoltrata.
Certamente quindi, questo documento consente al Collegio – sulla base di un’inferenza abduttiva - di risalire all’esistenza di una richiesta di pagamento quale “fatto storico”, essendo stata richiamata espressamente nella risposta da parte del debitore.
Tuttavia, deve concludersi che – sulla base della sua complessiva lettura - non vi sono elementi sufficienti per ricostruire il contenuto dell’atto di diffida vero e proprio e quindi, per poterlo qualificare formalmente come “atto interruttivo della prescrizione”.
In altri termini, non potendo utilizzare il documento M sulla base del rigore delle regole processuali indicate e non essendo tale documento tra quelli su cui il Giudice può basare la sua decisione, vi è l’obbiettiva incertezza che l’atto del Comune fosse, non una formale diffida ad adempiere, ma “ semplici sollecitazioni, prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento ”, come tali irrilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione (Cass. n. 15140 del 2021).
Inoltre, avendo il debitore contestato la richiesta di pagamento sia nell’ an che nel quantum , deve escludersi che tale documento possa anche assumere il significato formale di un riconoscimento del debito.
8. In definitiva, in assenza di una prova rigorosa circa l’esistenza di atti interruttivi, deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione, dichiarando in motivazione (ed in assenza di una domanda riconvenzionale specificamente formulata) la definitiva non debenza del credito azionato in fase monitoria. L'opposizione va quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 177 del 2024.
9. Le spese di lite possono integralmente compensarsi, sia con riguardo a questo giudizio che con riguardo al decreto ingiuntivo, che quindi va revocato anche con riguardo alla statuizione di condanna delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 177 del 2024, che di conseguenza è revocato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE NO | ZO AN |
IL SEGRETARIO