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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 14523 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
, in persona del suo Amministratore pro Parte_1
tempore, con avv. Benedetta Allegretti giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Controparte_1
con avv. Mariachiara Michelagnoli giusto mandato in atti
-resistente e
Geom. in proprio CP_2
con avv. Lorenzo Gambini giusto mandato in atti
-resistente nonché con
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
con avv.
-intervenuti volontari
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 13 gennaio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio prende origine dalla domanda introdotta con ricorso ex art 281 decies cpc dal nei confronti del Parte_1 [...]
, e del geom. con il quale è stato Controparte_1 CP_2 richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. preliminarmente in via d'urgenza, per i motivi tutti esposti in narrativa, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 05.07.2023 in attesa della definizione del giudizio di merito;
2. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 05.07.2023 in ogni sua parte;
3. sempre nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del geom. CP_2
per violazione della delibera assembleare del 03.03.2015 e di quanto sancito nella
[...]
sentenza del Tribunale di Firenze n. 174/2023,
- dichiarare che nulla più deve il Condominio attore a favore del cessato Supercondominio garage;
- condannare il Supercondominio garage e il geom. in via solidale tra di loro CP_2
e/o per le accertate responsabilità, a rimborsare/restituire al Parte_1
, la somma complessiva di Euro 6.320,84 ovvero maggiore o minore che risulterà
[...]
di giustizia, indebitamente percepita dal 2015 ad oggi, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali, iva e cap di legge.”.
In fatto il attoreo ha esposto che, con sentenza del Tribunale di Firenze n. 174/2023 Parte_1
pubblicata il 23.01.2023 nella causa R.G. n. 15746/2019, veniva dichiarata l'inesistenza del
Supercondominio dei garages già a far data dal 03.03.2015 e, quindi, l'inadempimento del Geom. ad un suo preciso obbligo, quello di attuare la volontà assembleare. Noncurante CP_2
di tale statuizione, il geom. avrebbe continuato a mantenere in vita il Supercondominio CP_2
già cessato dal 2015, continuando a convocarlo, a far assumere delibere, a sostenere costi non dovuti e quindi a richiedere somme altrettanto non dovute ai condomini anche mediante lo strumento del decreto ingiuntivo.
In diritto, il ha dedotto, in primo luogo la nullità radicale della delibera del Parte_1
05.07.2023 e/o comunque sua annullabilità poiché assunta in violazione di norme di legge in quanto “…il soggetto che ha convocato l'assemblea del 05.07.2023 ovvero il Geom. CP_2
non era più legittimato a farlo e ciò a fronte della menzionata sentenza del Tribunale di
[...] Firenze n. 174/2023 che ha dichiarato l'inesistenza del già dalla delibera Controparte_1
condominiale del 03.03.2015 e quindi la destituzione della sua carica ad Amm.re di tale entità.
Egli pertanto avrebbe dovuto solo dare seguito a tale delibera, come richiamata nella sentenza, abolendo il codice fiscale del Supercondominio e chiudendo il conto corrente comune e nulla più. …l'assemblea dei condomini non avrebbe potuto né dovuto deliberare sullo “scioglimento”
o sul “proseguimento” di una entità già cessata né per la stessa ragione sulla “conferma o nomina nuovo o revoca o prorogatio dell'Amm.re”, né sui conti né su azioni monitorie, pena la realizzazione di deliberazioni nulle (Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839)”.
Nel costituirsi in giudizio il Supercondominio (garage), Controparte_1 [...]
ed il geom. hanno contestato integralmente quanto dedotto, eccepito e richiesto Pt_1 CP_2
dal Condominio attoreo in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto;
in via pregiudiziale, poi, hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente sia in Parte_1
relazione alla richiesta di rimborso/restituzione delle somme indicate in ricorso, sia in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 05.07.2023. I resistenti hanno poi dedotto nel merito: la contraddittorietà della ricostruzione del ricorrente che, pur affermando l'inesistenza di un soggetto giuridico, lo cita in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di un quantum;
l'infondatezza della domanda di restituzione degli oneri condominiali / spese pagate stante la mancata impugnativa delle delibere approvative dei relativi bilanci consuntivi. Per tali motivazioni i resistenti hanno istato per il rigetto della domanda con richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. del Parte_1
Con atto di intervento volontario sono intervenuti i condomini Controparte_3 [...]
e eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità e quindi CP_4 CP_5
la nullità della comparsa di costituzione e risposta del Supercondominio denominato
( garage) ” a firma del geom. ente già Controparte_1 Parte_1 CP_2
cessato dal marzo 2015, come sancito dalla sentenza passato in giudicato del Tribunale di Firenze
n. 174/2023, e quindi l'inammissibilità e la nullità della costituzione in giudizio del Geom. quale presunto Amm.re dello stesso per difetto di rappresentanza e legittimazione CP_2 al pari della nullità e quindi dell'inammissibilità del mandato all'Avv. Chiara Michelagnoli. Nel merito hanno dedotto che tutti i singoli condòmini facenti parte del Parte_1
4 in avevano dato espresso mandato al Dott. a rappresentarli
[...] Parte_1 Persona_1 contro l'inesistente Supercondominio dei garages e contro il geom. al fine di impugnare CP_2
le delibere assunte alla riunione del 05.07.2023 nonché a chiedere in restituzione al
Supercondominio e al Geom. le somme fatte versare nel tempo dal marzo 2015 al luglio CP_2
2023 a fronte di un'entità inesistente. Sulla scorta di ciò, in adesione delle domande formulate nell'atto introduttivo dal ricorrente, hanno istato per l'accoglimento delle medesime. Parte_1 La causa non ha necessitato di istruzione stante la sua natura documentale e viene decisa a seguito di discussione ex art 281 quinquies cpc, primo comma, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
In diritto
La presente controversia viene decisa in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquidata, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost, secondo cui al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c." e decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le tante, cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass. n. 23621/2011).
In ragione di quanto sopra, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso, deve ritenersi la domanda proposta inammissibile, nei confronti di entrambi i resistenti, per difetto di legittimazione ad agire del (e delle parti intervenute). Parte_1
Come è noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
essa si distingue dalla effettiva titolarità del diritto dedotto, che è invece questione di merito e si valuta in base alle prove offerte dalle parti (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. 30.5.2008 n. 14468; Cass. sez. 3^ civ.
8.10.2008 n.
24791; Cass. sez. 2^ civ. 10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva
o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”).
Chiarificatrice ai fini della corretta qualificazione nei termini anzidetti è la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: “30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 31. 0ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione
a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla” (cfr. dalla motivazione di Cass. sez. un. civ. 16.2.2016 n. 2951).
La prima indagine da effettuare, quindi, è se un soggetto che neghi di essere parte di un possa svolgere un'azione che la legge riserva a chi è ne è parte, quale Controparte_1
l'impugnativa di una delibera assembleare e finanche l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e/o di recupero delle somme versate: la soluzione, attenendo alla legittimazione, deve rinvenirsi esclusivamente all'interno della prospettazione di chi agisce.
Ebbene, è indiscutibile, per come risulta dal tenore obiettivo dell'atto introduttivo già passato in rassegna, che il ricorrente si è presentato al giudice di questo procedimento Parte_1
qualificandosi non come non facente parte del per essere questo un'entità Controparte_1
cessata per come dichiarato, peraltro, incidenter tantum dal Tribunale di Firenze con la sentenza resa nel gennaio 2023, passata in giudicato. E' sempre il Condominio a sottolineare come il geom. non avrebbe più dovuto convocare le relative assemblee, approvare i bilanci CP_2
consuntivi e preventivi e richiedere i relativi pagamenti ad un compagine non più esistente.
Il Condominio, pertanto, ha negato di essere parte del in quanto illegittimo ed Controparte_1
altrettanto hanno fatto i sigg.ri e che hanno Controparte_3 Controparte_4 CP_5
spiegato nel presente intervento adesivo: in siffatta prospettazione, operata dalle parti, il diritto di azione ad impugnare la delibera assunta dal detto Supercondominio non compete al ricorrente, perché esso è riservato a chi - a prescindere, persino, se davvero lo sia - si affermi condomino.
Né diversamente potrebbe opinarsi anche a fronte della contraddittoria difesa esplicitata dal ricorrente e dagli intervenuti sigg.ri e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
elle rispettive comparse conclusionali e nelle memorie di replica. CP_5 Si rammenta, difatti, la legittimazione ad agire, sia attiva che passiva, si cristallizza, ovvero si definisce, al momento della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio (come la citazione o il ricorso). Questo significa che la sussistenza o meno della legittimazione viene valutata in base alla situazione esistente al momento in cui l'azione viene proposta, e non in base a fatti o circostanze che potrebbero verificarsi successivamente nel corso del processo.
Quindi è la prospettazione del ricorrente, volta a negare la qualità di condòmini dei Parte_1
proprietari del (avallata per l'appunto da alcuni di essi che hanno Parte_1
spiegato intervento volontario adesivo) id est l'esistenza o la stessa legittimità del
Supercondominio, che non consente di ritenerlo legittimato ad esperire l'azione ex art. 1137 c.c.
e di responsabilità riservata solo a chi si afferma condòmino.
E' sufficiente, peraltro, leggere quanto deliberato dai medesimi proprietari del Condominio di
[...]
all'Assemblea del 4 agosto 2023 Pt_1
per rilevare come gli stessi non si considerino parte di un Supercondominio stante la sua inesistenza.
La carente legittimazione, insomma, è il frutto di nient'altro se non della scelta del Parte_1
(e degli intervenuti) di presentarsi al giudice di questo procedimento senza affermare - neppure per implicito, anzi negando espressamente – di essere parte del una situazione Controparte_1
nella quale essa non ha azione ex art. 1137 c.c. né azione di accertamento di responsabilità di un
Amministratore di cui disconosce la legittimità: azioni che la legge espressamente riserva a ciascun condomino che affermi di esserlo ed unico, cioè, ad avere il diritto di provocare una decisione di merito da parte del giudice.
Quel che precede ha carattere di assorbenza delle altre questioni sollevate dalla difesa del
. Controparte_1
Le spese di lite
Per quanto concerne le spese, va osservato che, nonostante la soccombenza, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato comunque dalla difficoltà di individuare la corretta azione da promuovere nei confronti dei condomini dei garages e del dott.
costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” CP_2 attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite. Per i medesimi motivi non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc per come formulata da parti resistenti.
pqm
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione del Condominio e degli intervenuti sigg.ri CP_3
e
[...] Controparte_4 CP_5
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, il 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 14523 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
, in persona del suo Amministratore pro Parte_1
tempore, con avv. Benedetta Allegretti giusto mandato in atti
-ricorrente contro
Controparte_1
con avv. Mariachiara Michelagnoli giusto mandato in atti
-resistente e
Geom. in proprio CP_2
con avv. Lorenzo Gambini giusto mandato in atti
-resistente nonché con
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
con avv.
-intervenuti volontari
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 13 gennaio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio prende origine dalla domanda introdotta con ricorso ex art 281 decies cpc dal nei confronti del Parte_1 [...]
, e del geom. con il quale è stato Controparte_1 CP_2 richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. preliminarmente in via d'urgenza, per i motivi tutti esposti in narrativa, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 05.07.2023 in attesa della definizione del giudizio di merito;
2. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 05.07.2023 in ogni sua parte;
3. sempre nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità professionale del geom. CP_2
per violazione della delibera assembleare del 03.03.2015 e di quanto sancito nella
[...]
sentenza del Tribunale di Firenze n. 174/2023,
- dichiarare che nulla più deve il Condominio attore a favore del cessato Supercondominio garage;
- condannare il Supercondominio garage e il geom. in via solidale tra di loro CP_2
e/o per le accertate responsabilità, a rimborsare/restituire al Parte_1
, la somma complessiva di Euro 6.320,84 ovvero maggiore o minore che risulterà
[...]
di giustizia, indebitamente percepita dal 2015 ad oggi, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura, oltre spese generali, iva e cap di legge.”.
In fatto il attoreo ha esposto che, con sentenza del Tribunale di Firenze n. 174/2023 Parte_1
pubblicata il 23.01.2023 nella causa R.G. n. 15746/2019, veniva dichiarata l'inesistenza del
Supercondominio dei garages già a far data dal 03.03.2015 e, quindi, l'inadempimento del Geom. ad un suo preciso obbligo, quello di attuare la volontà assembleare. Noncurante CP_2
di tale statuizione, il geom. avrebbe continuato a mantenere in vita il Supercondominio CP_2
già cessato dal 2015, continuando a convocarlo, a far assumere delibere, a sostenere costi non dovuti e quindi a richiedere somme altrettanto non dovute ai condomini anche mediante lo strumento del decreto ingiuntivo.
In diritto, il ha dedotto, in primo luogo la nullità radicale della delibera del Parte_1
05.07.2023 e/o comunque sua annullabilità poiché assunta in violazione di norme di legge in quanto “…il soggetto che ha convocato l'assemblea del 05.07.2023 ovvero il Geom. CP_2
non era più legittimato a farlo e ciò a fronte della menzionata sentenza del Tribunale di
[...] Firenze n. 174/2023 che ha dichiarato l'inesistenza del già dalla delibera Controparte_1
condominiale del 03.03.2015 e quindi la destituzione della sua carica ad Amm.re di tale entità.
Egli pertanto avrebbe dovuto solo dare seguito a tale delibera, come richiamata nella sentenza, abolendo il codice fiscale del Supercondominio e chiudendo il conto corrente comune e nulla più. …l'assemblea dei condomini non avrebbe potuto né dovuto deliberare sullo “scioglimento”
o sul “proseguimento” di una entità già cessata né per la stessa ragione sulla “conferma o nomina nuovo o revoca o prorogatio dell'Amm.re”, né sui conti né su azioni monitorie, pena la realizzazione di deliberazioni nulle (Cass. civ., Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839)”.
Nel costituirsi in giudizio il Supercondominio (garage), Controparte_1 [...]
ed il geom. hanno contestato integralmente quanto dedotto, eccepito e richiesto Pt_1 CP_2
dal Condominio attoreo in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto;
in via pregiudiziale, poi, hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente sia in Parte_1
relazione alla richiesta di rimborso/restituzione delle somme indicate in ricorso, sia in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 05.07.2023. I resistenti hanno poi dedotto nel merito: la contraddittorietà della ricostruzione del ricorrente che, pur affermando l'inesistenza di un soggetto giuridico, lo cita in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di un quantum;
l'infondatezza della domanda di restituzione degli oneri condominiali / spese pagate stante la mancata impugnativa delle delibere approvative dei relativi bilanci consuntivi. Per tali motivazioni i resistenti hanno istato per il rigetto della domanda con richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. del Parte_1
Con atto di intervento volontario sono intervenuti i condomini Controparte_3 [...]
e eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità e quindi CP_4 CP_5
la nullità della comparsa di costituzione e risposta del Supercondominio denominato
( garage) ” a firma del geom. ente già Controparte_1 Parte_1 CP_2
cessato dal marzo 2015, come sancito dalla sentenza passato in giudicato del Tribunale di Firenze
n. 174/2023, e quindi l'inammissibilità e la nullità della costituzione in giudizio del Geom. quale presunto Amm.re dello stesso per difetto di rappresentanza e legittimazione CP_2 al pari della nullità e quindi dell'inammissibilità del mandato all'Avv. Chiara Michelagnoli. Nel merito hanno dedotto che tutti i singoli condòmini facenti parte del Parte_1
4 in avevano dato espresso mandato al Dott. a rappresentarli
[...] Parte_1 Persona_1 contro l'inesistente Supercondominio dei garages e contro il geom. al fine di impugnare CP_2
le delibere assunte alla riunione del 05.07.2023 nonché a chiedere in restituzione al
Supercondominio e al Geom. le somme fatte versare nel tempo dal marzo 2015 al luglio CP_2
2023 a fronte di un'entità inesistente. Sulla scorta di ciò, in adesione delle domande formulate nell'atto introduttivo dal ricorrente, hanno istato per l'accoglimento delle medesime. Parte_1 La causa non ha necessitato di istruzione stante la sua natura documentale e viene decisa a seguito di discussione ex art 281 quinquies cpc, primo comma, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
In diritto
La presente controversia viene decisa in virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquidata, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost, secondo cui al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c." e decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le tante, cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass. n. 23621/2011).
In ragione di quanto sopra, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso, deve ritenersi la domanda proposta inammissibile, nei confronti di entrambi i resistenti, per difetto di legittimazione ad agire del (e delle parti intervenute). Parte_1
Come è noto la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
essa si distingue dalla effettiva titolarità del diritto dedotto, che è invece questione di merito e si valuta in base alle prove offerte dalle parti (così, ex multis, Cass. sez. 3^ civ. 30.5.2008 n. 14468; Cass. sez. 3^ civ.
8.10.2008 n.
24791; Cass. sez. 2^ civ. 10.5.2010 n. 11284).
La legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva
o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”).
Chiarificatrice ai fini della corretta qualificazione nei termini anzidetti è la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale: “30. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la “parte” è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 31. 0ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. 32. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione
a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla” (cfr. dalla motivazione di Cass. sez. un. civ. 16.2.2016 n. 2951).
La prima indagine da effettuare, quindi, è se un soggetto che neghi di essere parte di un possa svolgere un'azione che la legge riserva a chi è ne è parte, quale Controparte_1
l'impugnativa di una delibera assembleare e finanche l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e/o di recupero delle somme versate: la soluzione, attenendo alla legittimazione, deve rinvenirsi esclusivamente all'interno della prospettazione di chi agisce.
Ebbene, è indiscutibile, per come risulta dal tenore obiettivo dell'atto introduttivo già passato in rassegna, che il ricorrente si è presentato al giudice di questo procedimento Parte_1
qualificandosi non come non facente parte del per essere questo un'entità Controparte_1
cessata per come dichiarato, peraltro, incidenter tantum dal Tribunale di Firenze con la sentenza resa nel gennaio 2023, passata in giudicato. E' sempre il Condominio a sottolineare come il geom. non avrebbe più dovuto convocare le relative assemblee, approvare i bilanci CP_2
consuntivi e preventivi e richiedere i relativi pagamenti ad un compagine non più esistente.
Il Condominio, pertanto, ha negato di essere parte del in quanto illegittimo ed Controparte_1
altrettanto hanno fatto i sigg.ri e che hanno Controparte_3 Controparte_4 CP_5
spiegato nel presente intervento adesivo: in siffatta prospettazione, operata dalle parti, il diritto di azione ad impugnare la delibera assunta dal detto Supercondominio non compete al ricorrente, perché esso è riservato a chi - a prescindere, persino, se davvero lo sia - si affermi condomino.
Né diversamente potrebbe opinarsi anche a fronte della contraddittoria difesa esplicitata dal ricorrente e dagli intervenuti sigg.ri e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 [...]
elle rispettive comparse conclusionali e nelle memorie di replica. CP_5 Si rammenta, difatti, la legittimazione ad agire, sia attiva che passiva, si cristallizza, ovvero si definisce, al momento della presentazione dell'atto introduttivo del giudizio (come la citazione o il ricorso). Questo significa che la sussistenza o meno della legittimazione viene valutata in base alla situazione esistente al momento in cui l'azione viene proposta, e non in base a fatti o circostanze che potrebbero verificarsi successivamente nel corso del processo.
Quindi è la prospettazione del ricorrente, volta a negare la qualità di condòmini dei Parte_1
proprietari del (avallata per l'appunto da alcuni di essi che hanno Parte_1
spiegato intervento volontario adesivo) id est l'esistenza o la stessa legittimità del
Supercondominio, che non consente di ritenerlo legittimato ad esperire l'azione ex art. 1137 c.c.
e di responsabilità riservata solo a chi si afferma condòmino.
E' sufficiente, peraltro, leggere quanto deliberato dai medesimi proprietari del Condominio di
[...]
all'Assemblea del 4 agosto 2023 Pt_1
per rilevare come gli stessi non si considerino parte di un Supercondominio stante la sua inesistenza.
La carente legittimazione, insomma, è il frutto di nient'altro se non della scelta del Parte_1
(e degli intervenuti) di presentarsi al giudice di questo procedimento senza affermare - neppure per implicito, anzi negando espressamente – di essere parte del una situazione Controparte_1
nella quale essa non ha azione ex art. 1137 c.c. né azione di accertamento di responsabilità di un
Amministratore di cui disconosce la legittimità: azioni che la legge espressamente riserva a ciascun condomino che affermi di esserlo ed unico, cioè, ad avere il diritto di provocare una decisione di merito da parte del giudice.
Quel che precede ha carattere di assorbenza delle altre questioni sollevate dalla difesa del
. Controparte_1
Le spese di lite
Per quanto concerne le spese, va osservato che, nonostante la soccombenza, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato comunque dalla difficoltà di individuare la corretta azione da promuovere nei confronti dei condomini dei garages e del dott.
costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” CP_2 attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite. Per i medesimi motivi non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc per come formulata da parti resistenti.
pqm
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione del Condominio e degli intervenuti sigg.ri CP_3
e
[...] Controparte_4 CP_5
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, il 13 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 8 di 8