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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo,
ha emesso ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 757/2023 R.G., promossa da:
nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e ivi elettivamente domiciliato, in viale G. Mancini n. 236, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Stefania Margherita Ingrosso, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
attore
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale Controparte_1
, domiciliato in Caltanissetta, via Libertà n. 174, presso gli uffici dell'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, che lo rappresenta e difende ex lege
convenuto
*****
All'udienza del 22.05.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e, al termine della discussione orale, il giudice istruttore ha riservato il deposito della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10.05.2023, ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti del , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, esponendo:
1 - che, a far data dal 30.08.2012, è stato recluso presso la casa circondariale di San Cataldo in
Caltanissetta;
- che il giorno 25.04.2014, “sin dalle prime ore del mattino”, accusando una forte emicrania, ha richiesto assistenza medica al personale penitenziario del carcere;
- che il personale penitenziario “incurante di quanto richiesto… lo avviava… alle normali attività quotidiane” e, soltanto “dopo diverse ore… provvedeva a chiamare il medico di turno il quale suggeriva il trasferimento… presso il pronto soccorso dell'ospedale di Caltanissetta, ove gli veniva diagnosticato un ictus ischemico cerebrale che gli ha causato un grave deficit
motorio;
- che, per l'effetto, ha riportato un “danno biologico permanete valutabile in una misura pari al
45-50%...; sul piano psichico… una grave alterazione dell'assetto psicologico con pregiudizio sulle attività realizzatrici, inquadrabile in accordo alla linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico- giuridica del danno biologico–psichico e del danno da pregiudizio
esistenziale quale danno esistenziale grave valutabile nella misura minima del 50%”;
- che appare censurabile la condotta del “personale penitenziario sanitario e non”, da un lato, perché “già in data precedente all'icuts, ebbero a visitare il e nonostante la presenza Pt_1
di una sintomatologia di interesse neurologico, omettevano un inquadramento clinico- anamnestico e l'esecuzione di esami di I livello, quale il monitoraggio della pressione arteriosa, che avrebbe orientato per un disordine cerebro-vascolare”, con conseguente “perdita di chance ai fini di una corretta diagnosi precoce e di un tempestivo e mirato trattamento trombolitico presso una Stroke Unit”; dall'altro, “per non aver raccolto immediatamente la richiesta di soccorso da parte del sig. e per aver attivato tardivamente Parte_1
l'intervento del medico di guardia”;
- che, del resto, la responsabilità del personale sanitario della casa circondariale è stata già
accertata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2145/2018 R.G., dallo stesso promosso nei confronti del medesimo convenuto. CP_1
Ha concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale accertarsi la responsabilità dell'amministrazione convenuta, per la contestata malpractice del suo personale, con conseguente condanna al risarcimento di “tutti i danni subiti… conseguenti all'ICTUS che lo ha colpito il 25. aprile del 2014”, quantificati nella complessiva somma di euro 400.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 08.09.2023, si è costituito in giudizio il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, domandando, in via pregiudiziale, il Controparte_1
mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza della
2 domanda attorea, di cui ha chiesto l'integrale rigetto ovvero, in subordine, la riduzione del
quantum.
La causa, in mancanza di articolazione di prove costituende ad opera delle parti, è stata istruita per via documentale e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 22.05.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il giudice istruttore ha riservato il deposito della sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Così esposti i fatti, la domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità del Controparte_1
, in relazione al preteso comportamento illecito del suo personale, “sanitario e non”,
[...]
per la carente assistenza sanitaria prestata in favore dell'odierno attore, durante il periodo di detenzione presso il carcere di San Cataldo, e, quindi, per il danno non patrimoniale dallo stesso patito.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c.
2.2. In punto di diritto, è indubbio che l'amministrazione penitenziaria sia tenuta a garantire la tutela della salute dei detenuti, sussistendo specifiche disposizioni normative in ordine all'assistenza sanitaria e alla sicurezza all'interno dell'ambiente carcerario (cfr., in particolare, artt. 2, 14, 17 e 23 D.P.R. n. 230/2000, nonché 1, 11, 13 e 41 legge n. 354/1975) idonee a configurare una vera e propria posizione di garanzia della PA nei confronti di quegli individui che, privati della libertà personale e fortemente limitati nelle scelte, affidano necessariamente all'istituto carcerario la tutela della propria persona.
Ancora, sotto altro profilo, è certo che l'amministrazione pubblica possa essere chiamata a rispondere anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati dal fatto illecito del proprio dipendente.
Viene in rilievo, in questa ipotesi, una fattispecie di responsabilità oggettiva, come tale indipendente dalla prova della negligenza nella scelta del preposto o nella vigilanza sulla sua attività. Ed invero, all'amministrazione non è dato fornire una prova liberatoria in senso tecnico, potendo soltanto dimostrare che non sussistono i presupposti per applicare la norma, quali il rapporto di preposizione, il nesso causale o di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e la consumazione dell'illecito.
Resta ferma, altresì, la possibilità di provare l'insussistenza del fatto illecito del dipendente, il quale costituisce pur sempre il presupposto essenziale della responsabilità ex art. 2049 c.c. (cfr., sul punto, tra le tante, Cass., sez. III, 03.10.2013, n. 22585, per la quale “l'affermazione della
responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone
3 che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di (almeno)
una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso
(amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di "protezione"
rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito”).
2.3. Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che, in data 25.04.2014, alle ore 11:30, l'odierno attore, già detenuto presso l'istituto penitenziario di
San Cataldo, è stato visitato, per riferita emicrania, dal medico di guardia, il quale, all'esito dell'osservazione, ne ha disposto il trasferimento d'urgenza al nosocomio di Caltanissetta, ove è
stato dimesso il successivo 02.05.2015, con la diagnosi di “ictus cerebrale ischemico con
emiparesi sn facio-brachio-crurale con prevalenza crurale, ipertensione arteriosa, epatopatia cronica con ipergammaglobulinemia in ex tossicodipendente, poliglobulia, lieve insufficienza renale” (cfr. relazione di dimissione del giorno 02.05.2014).
In tale contesto, la difesa attorea ha allegato, a fondamento dell'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'amministrazione convenuta, due distinte condotte colpose del relativo personale:
a) l'omissione, pur in presenza di una “sintomatologia di interesse neurologico”, di un adeguato inquadramento clinico-anamnestico, in uno all'esecuzione di esami di primo livello,
quale il monitoraggio della pressione arteriosa, che avrebbe consentito, in tesi, di accertare un
“disordine cerebro-vascolare” e, quindi, di incrementare le possibilità “di una corretta diagnosi precoce e di un tempestivo e mirato trattamento trombolitico presso una Stroke Unit”;
b) l'intempestività dell'assistenza sanitaria prestata il 25.04.2014, “per non aver raccolto immediatamente la richiesta di soccorso da parte del sig. e per aver Parte_1 attivato tardivamente l'intervento del medico di guardia”.
2.4. Orbene, muovendo dal primo addebito di colpa, va innanzitutto rilevato il carattere oltremodo generico delle relative allegazioni, non risultando in alcun modo chiarito in cosa sia consistita e quando si sia presentata la pretesa “sintomatologia di interesse neurologico”, né
risultando offerti, già sul piano meramente assertivo, elementi utili a caratterizzare, nei necessari termini di apprezzabilità, serietà e consistenza, la possibilità di un miglior risultato sperato e ormai perso.
Nondimeno, fermo il principio per il quale i fatti costitutivi della pretesa azionata necessitano, innanzitutto, di un'adeguata attività allegatoria, che deve attenere a fatti specifici e che in alcun modo può essere colmata con l'attività probatoria (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. sez. VI,
16/03/2018, n. 6618), appaiono dirimenti, nell'escludere la dedotta responsabilità colposa del
4 personale sanitario dell'amministrazione penitenziaria, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'abito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2145/2018 R.G.
Ed invero, il nominato collegio di TU, all'esito degli esami condotti (i.e. analisi della documentazione sanitaria in atti ed esame obiettivo) e della puntuale ricostruzione della storia clinica dell'attore, ha rilevato come, effettivamente, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di ipertensione arteriosa, il personale sanitario avrebbe dovuto approfondire il dato anamnestico dello stesso, che, all'epoca, aveva riferito di essere stato interessato da episodi ipertensivi ed era esposto a fattori di rischio noti, quali l'obesità ed il tabagismo;
segnatamente,
l'indagine avrebbe dovuto essere condotta mediante screening adeguato nelle 24 ore della pressione arteriosa ed esecuzione di elettrocardiogramma (cfr. pag. 52 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti, a firma dei dottori e Persona_1 Controparte_2
. Ciò nonostante, i consulenti, con valutazioni condivise dal decidente, siccome fondate
[...]
su corrette considerazioni tecnico-scientifiche, oltre che su un iter logico argomentativo immune da vizi, hanno accertato che “il solo riscontro di ipertensione come fattore di rischio
della fibrillazione atriale non avrebbe comportato ex ante con elevata probabilità di sospettare
o rilevare con modalità non invasive una fibrillazione atriale parossistica, stante che per la fibrillazione atriale l'epoca di insorgenza è nell'età senile e che i parossismi sono di difficile individuazione per essere di breve durata e distribuiti in modo irregolare nel tempo. Appare poco probabile che accertamenti come il solo ECG (rilevamento momentaneo) o ECG OL
(rilevamento nelle 24 ore) avrebbero evidenziato una FAP, dato che questa è diagnosticabile nei primi anni soltanto con impianto sottocutaneo invasivo di dispositivi di rilevamento continuo per mesi del ritmo cardiaco. Le linee guida dell'epoca, comunque, nei soggetti di età inferiore ai 65 anni e con fibrillazione atriale non valvolare cronica e parossistica isolata, in
considerazione del basso rischio embolico non considerano indicato alcun trattamento
profilattico. Sicché, anche a FAP nota, una profilassi sarebbe stata indicata soltanto al verificarsi di un evento ictale. Non sono esistite all'epoca raccomandazioni sullo screening preventivo di eventi tromboembolici cerebrali mediante risonanza magnetica cerebrale o la determinazione dell'omocisteinemia” (così, a pagg. 52-53 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti).
Siffatte conclusioni non sono state sottoposte, anche nella presente sede, a osservazioni critiche da alcuna delle parti.
Va, quindi, affermato che, anche in ipotesi di acclarata ipertensione arteriosa, non sarebbe stato,
comunque, possibile diagnosticare, con il solo monitoraggio della pressione sanguigna, la FAP.
5 Anche un più diligente e assiduo controllo della pressione arteriosa, la cui insufficienza è stata lamentata dall'attore, non avrebbe, perciò, consentito di individuare la fibrillazione atriale.
Le linee guida all'epoca vigenti, inoltre, anche in ipotesi di accertata patologia, per i soggetti di età inferiore ai 65 anni e con fibrillazione atriale non valvolare cronica e parossistica isolata, in considerazione del basso rischio embolico, non indicavano alcun trattamento profilattico specifico.
Ne consegue l'insussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (segnatamente, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta) e soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. del personale sanitario della casa di reclusione di San Cataldo, per omessa diagnosi delle patologie all'origine del “meccanismo cardioembolico” cui, secondo lo stesso assunto di parte (cfr. pag. 22 della consulenza tecnica di parte attrice), sarebbe riconducibile l'evento ischemico cerebrale del 25.04.2014 .
2.5. Passando all'esame del secondo addebito, la deduzione secondo cui il personale penitenziario “non ha raccolto immediatamente la richiesta di soccorso” dell'odierno attore, attivando, per l'effetto, “tardivamente”, l'intervento del medico di guardia – anche in disparte ogni considerazione circa la genericità delle allegazioni (mancanti, se non altro, di qualsivoglia riferimento temporale certo) – è rimasta priva di riscontro probatorio.
Segnatamente, a fronte della specifica contestazione di controparte, l'attore ha mancato di provare, come in suo onere ex art. 2697 c.c., di avere richiesto invano al “personale
penitenziario del carcere” assistenza sanitaria, per riferita emicrania, nelle “prime ore del mattino” del 25.04.2014 (ovvero alle ore 7:00, secondo quanto dallo stesso riferito ai TU, in sede di raccolta dei dati anamnestici), venendo, poi, accompagnato in infermeria soltanto alle ore 11:30, quando ormai era trascorsa la finestra terapeutica per un eventuale trombolisi presso una stroke unit.
Nulla, al riguardo, emerge dal diario clinico tenuto dall'istituto penitenziario di San Cataldo
(cfr. documentazione in atti), né parte attrice ha avanzato alcuna richiesta di prova costituenda intesa a comprovare detta circostanza (sulla possibilità di provare con ogni mezzo le attività non risultanti da una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 17.06.2024, n. 16737), risultando,
d'altra parte, prive di qualsivoglia valore probatorio, le mere dichiarazioni rese dalla parte, dinanzi ai TU, in sede di operazioni peritali.
Ne consegue l'irrilevanza degli accertamenti tecnici eseguiti in sede di ATP, laddove, premesso che “le linee guida italiane sulla prevenzione e il trattamento dell'ictus cerebrale… prevedono
6 cha al fine di ridurre la mortalità e la gravità dei reliquati nel trattamento dello stroke è
fondamentale che il paziente giunga nel più vicino reparto opportunamente attrezzato, per potere eseguire eventualmente la trombolisi farmacologica entro una finestra terapeutica di 4,5 ore dall'esordio dei sintomi”, sul presupposto (per come si è detto, indimostrato) che l'odierno attore, intorno alle ore 7:00 del 25.04.2014, abbia chiesto, invano, assistenza all'infermeria,
“ravvisano profili di responsabilità professionale, per negligenza, imperizia ed imprudenza nella condotta dei sanitari… della Casa Circondariale di San Cataldo, poiche'… se
l'infermiere avesse riconosciuto il deficit neurologico del alle ore 7:00 e avesse Pt_1
informato il medico reperibile del penitenziario, questo avrebbe potuto attivare i soccorsi con
“codice ictus” e il paziente sarebbe potuto rientrare nel tempo utile ad effettuare la trombolisi endovenosa” (cfr. pagg. 54, 55, 57 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti).
In assenza di prova che l'attore abbia richiesto soccorso in tempo terapeuticamente utile a scongiurare o contenere gli effetti dell'ischemia e, quindi, di una ritardata assistenza sanitaria, non può ritenersi configurabile un rapporto di causalità materiale tra l'operato del personale dell'istituto penitenziario e il nocumento alla salute sofferto dall'attore.
2.6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto - e ribadito, in diritto, che il fatto illecito del dipendente costituisce indefettibile presupposto preliminare della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. - in difetto di prova dell'esistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo, di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'amministrazione convenuta, non può legittimamente predicarsi una responsabilità organica del medesimo , ai sensi dell'art. 2049 c.c. CP_1
La domanda attorea va, pertanto, integralmente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3. Le spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle conclusioni del collegio di
TU (che ha comunque ravvisato, sia pure sulla scorta di presupposti indimostrati, profili di responsabilità professionale, con esiti di carattere permanente patiti dall'attore), vanno compensate in ragione della metà e, per la restante metà, vanno poste a carico di parte attrice.
Esse si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura dei giudizi, al valore delle controversie e all'attività processuale concretamente espletata dall'amministrazione convenuta (V scaglione della tabella n. 9, con riduzione dei valori medi relativi a tutte le fasi, per il procedimento di istruzione preventiva;
VI scaglione della tabella n. 2, con esclusione della
7 fase istruttoria e riduzione dei valori medi relativi alle ulteriori fasi, per il presente giudizio),
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico delle parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
757/2023 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA al pagamento, in favore del , in Parte_1 Controparte_1
persona del Ministro p.t., della metà delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi euro 5.000,00, per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, compensandole per la restante metà;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 16 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Guardo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Giuseppe Guarino. CP_3
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