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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1683/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
24/07/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Sezzadio (AL) il
16/06/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 25, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Sezzadio (AL) il 16/06/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 25, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'abitazione deputata a casa coniugale, già di proprietà del sig. Parte_1
e concessa in usufrutto alla sig.ra , sita in Via Trevigi n. 11 a
[...] Parte_2
Casale Monferrato, risulta essere stata recentemente alienata a seguito di procedura di esecuzione forzata, e pertanto da atto che entrambi i coniugi sono alla ricerca di rispettive nuove dimore;
2. i coniugi si danno inoltre reciprocamente atto di aver regolato in maniera amichevole ogni questione riguardante i conti correnti e le vetture di rispettivo utilizzo;
3. DISPONE che i coniugi continuino in ogni caso a collaborare e, a contribuire in misura paritaria ad ogni necessità economica presente e futura della figlia, fintanto che la medesima non abbia terminato gli studi universitari e non abbia raggiunto la piena autosufficienza economica;
4. DÀ ATTO che, in relazione alle obbligazioni tutte (anche di natura tributaria) sorte durante l'esercizio delle attività imprenditoriali svolte insieme in vigenza di matrimonio, i coniugi intendono concordemente stabilire quanto segue:
a) le obbligazioni (anche tributarie) relative alla gestione dell'esercizio commerciale della tabaccheria “La Coccinella” in Casale Monferrato verranno assolte, per quanto attiene ai rapporti interni, in via paritaria da entrambi i coniugi;
pagina 2 di 3 b) le obbligazioni (anche tributarie) relative alla gestione della società “Immobiliare Carolina srl” verranno assolte per quanto attiene ai rapporti interni, in via paritaria e solidale da entrambi i coniugi;
c) le obbligazioni tributarie di natura personale (imposte da dichiarazione redditi – persone fisiche) riferibili alla posizione IRPEF della sig.ra , sino all'anno 2024 Parte_2 compreso, saranno accollate nella misura del 50% dal sig. ; Parte_1
d) le obbligazioni personali assunte durante l'attività della società “Rasti Casa srl”, ora in liquidazione giudiziale, verranno assolte, per quanto attiene ai rapporti interni, in via esclusiva dal sig. ; Parte_1
5. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura verranno sostenute nella misura del
50% da ciascuno dei ricorrenti solidalmente tra di loro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1683/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
24/07/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Sezzadio (AL) il
16/06/2001, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 25, Parte II -
Serie A, Anno 2001.
pagina 1 di 3 Dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Sezzadio (AL) il 16/06/2001, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 25, Parte II - Serie A, Anno 2001 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'abitazione deputata a casa coniugale, già di proprietà del sig. Parte_1
e concessa in usufrutto alla sig.ra , sita in Via Trevigi n. 11 a
[...] Parte_2
Casale Monferrato, risulta essere stata recentemente alienata a seguito di procedura di esecuzione forzata, e pertanto da atto che entrambi i coniugi sono alla ricerca di rispettive nuove dimore;
2. i coniugi si danno inoltre reciprocamente atto di aver regolato in maniera amichevole ogni questione riguardante i conti correnti e le vetture di rispettivo utilizzo;
3. DISPONE che i coniugi continuino in ogni caso a collaborare e, a contribuire in misura paritaria ad ogni necessità economica presente e futura della figlia, fintanto che la medesima non abbia terminato gli studi universitari e non abbia raggiunto la piena autosufficienza economica;
4. DÀ ATTO che, in relazione alle obbligazioni tutte (anche di natura tributaria) sorte durante l'esercizio delle attività imprenditoriali svolte insieme in vigenza di matrimonio, i coniugi intendono concordemente stabilire quanto segue:
a) le obbligazioni (anche tributarie) relative alla gestione dell'esercizio commerciale della tabaccheria “La Coccinella” in Casale Monferrato verranno assolte, per quanto attiene ai rapporti interni, in via paritaria da entrambi i coniugi;
pagina 2 di 3 b) le obbligazioni (anche tributarie) relative alla gestione della società “Immobiliare Carolina srl” verranno assolte per quanto attiene ai rapporti interni, in via paritaria e solidale da entrambi i coniugi;
c) le obbligazioni tributarie di natura personale (imposte da dichiarazione redditi – persone fisiche) riferibili alla posizione IRPEF della sig.ra , sino all'anno 2024 Parte_2 compreso, saranno accollate nella misura del 50% dal sig. ; Parte_1
d) le obbligazioni personali assunte durante l'attività della società “Rasti Casa srl”, ora in liquidazione giudiziale, verranno assolte, per quanto attiene ai rapporti interni, in via esclusiva dal sig. ; Parte_1
5. DÀ ATTO che le spese legali per la presente procedura verranno sostenute nella misura del
50% da ciascuno dei ricorrenti solidalmente tra di loro.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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