Articolo 34 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 agosto 1965
Art. 34.
Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente