Art. 9.
Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.
Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennita' una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione gia' conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 .
Per stabilire il diritto al conseguimento della riversibilita' della pensione diretta o della pensione diretta di privilegio e la misura di essa, ragguagliata a quella della corrispondente pensione diretta, si applicano le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 con la modifica di cui al periodo secondo del penultimo comma dell'art. 8.
Al fine di stabilire i casi di perdita o di sospensione dell'esercizi del diritto a conseguire l'indennita' una volta tanto o la pensione oppure del godimento della pensione gia' conseguita, si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44 e 45 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 .