Art. 48-bis. (( (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) )) ((1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" e' sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
2) la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni"))
a) all'articolo 4:
1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" e' sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";
2) la lettera d) e' abrogata;
b) all'articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;
2) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 e' fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni"))