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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, nell'udienza del 1° ottobre 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 429-437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3957 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 16/07/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Vicenza in data 22/6/2024”, e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Schio (Vi), Via Baccarini, Parte_1 C.F._1
2, presso lo studio degli Avv.ti Federico Viero e Paolo Spagnolo, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Thiene (Vi), Via Zanella, 20, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Zuccollo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni: come da verbale all'odierna udienza, parte appellante ha concluso riportandosi alle note conclusive depositate l'11.9.2025 e, quindi:
“Nel merito
pagina 1 di 7 1) In totale riforma della sentenza n. 56/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vicenza il 22.06.2024
e resa pubblica il 16.07.2024:
- rigettarsi le avverse domande ed accertarsi e dichiararsi l'annullamento del verbale di violazione al Codice della Strada n. 280630V/2022 del 18.05.2022 per i motivi dedotti in narrativa.
2) Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza recepire il compenso.
In via istruttoria […]”.
Il Comune appellato ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate del
19.9.2025 e, quindi:
“1) Respingersi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione datato il 20.9.2024, depositato il 26.9.2024, il appellava la sentenza del Pt_1
Giudice di Pace di Vicenza n. 56/2024, del 22.6.2024, pubblicata il 16.7.2024, non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 280630V/2022 del 18.5.2022, notificato il
23.6.2022.
Con tale verbale all'appellante, quale conducente del motociclo Yamaha tg DV19608 di sua proprietà, veniva contestata la violazione dell'art. 141 co.3 CdS, perché l'8.4.2022 in “ometteva di Pt_1 CP_1 regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in centro abitato in presenza di passi carrai, in prossimità di intersezione stradale con via della meccanica, rimanendo coinvolto in sinistro stradale”. Con il verbale veniva applicata la decurtazione di 5 punti e disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 87,00, a cui aggiungersi spese di notifica per € 18,00.
Nel ricorso di primo grado l'odierno appellante esponeva che:
- l'8.4.2022, alle ore 17.41 circa, alla guida del proprio motociclo, percorreva a velocità moderata Via dell'Industria in quando, all'intersezione con via della Meccanica, vedeva immettersi su via CP_1 dell'Industria la vettura Volkswagen Golf targata BX199PH, proveniente da Via della Meccanica;
- la predetta auto non aveva ottemperato all'obbligo di stop ed aveva difatti invaso ed occupato completamente la corsia su cui si trovava il che non era riuscito ad evitare l'inevitabile impatto;
Pt_1 impugnava il verbale di contestazione, sostenendo l'assenza di sue responsabilità nella Pt_1 causazione del sinistro, per essere quest'ultimo ascrivibile al conducente della vettura Golf, che non aveva rispettato la cartellonistica di stop ed aveva impegnato l'intersezione senza arrestare la marcia, come evincibile dai filmati dimessi (docc.
2-3 fasc. primo grado), incorrendo nella violazione dell'art. pagina 2 di 7 145 co.5 CdS. Inoltre, avrebbe proceduto a velocità adeguata e fatto il possibile per evitare Pt_1
l'urto. Deduceva altresì l'assenza degli agenti accertatori al momento dell'evento sicché il relativo verbale redatto non poteva essere soccorso da fede privilegiata. Concludeva per l'annullamento del verbale impugnato.
L'Amministrazione opposta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Confermava la dinamica riscontrata dagli agenti, rappresentando che la velocità della moto condotta dal sulla Pt_1 scorta dei rilievi effettuati, era pari a 71,18 km/h, in spregio al limite imposto in centro abitato ex art
142 CdS, non risultando, ad ogni modo, adeguata alle prescrizioni dell'art. 141 co.3 CdS. Rilevava altresì la legittimità del verbale impugnato, non venendo inficiata dalla ricostruzione ex post dell'evento effettuata dagli agenti accertatori.
Con decreto del 26.8 2022 il GdP fissava udienza di comparizione al 14.11.2022, poi rinviata al
9.1.2023, ove i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi atti;
il GdP, con provvedimento del
17.4.2023, assegnava termine per note conclusive fino al 31.1.2024, fissando l'udienza di discussione per il 19.2.2024. Discussa la causa, il Giudice di Pace si ritirava in camera di consiglio ed emetteva il dispositivo di sentenza, rigettando il ricorso. Le motivazioni della sentenza venivano quindi pubblicate il 16.7.2024.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso osservando che il motociclo, condotto dal Pt_1 percorreva il tratto di strada in argomento, situato in centro abitato e in presenza di passi carrai ed intersezioni, ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, valorizzando la legittimità dell'accertamento posto in essere dagli agenti e pertanto confermando il verbale di contestazione.
Compensava le spese di lite.
2. appellava la decisione sulla base di due motivi: Pt_1
(i) con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza deducendo che il sinistro di cui trattasi si era verificato, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione e dal GdP, in un tratto viario non costituente centro abitato a mente della definizione di cui all'art.3 CdS;
(ii) con il secondo motivo il lamentava la ricostruzione dei fatti di causa operata dagli Pt_1 accertatori, fatta propria dal GdP, e l'erronea valutazione del materiale probatorio di primo grado, posto che, rimarcata l'assenza di fede privilegiata del verbale impugnato, la causazione del sinistro era da addebitare al conducente dell'autovettura antagonista, che aveva omesso di arrestare la marcia del veicolo e non aveva rispettato la cartellonistica di arresto (doc.2 e 3), censurava pertanto la sentenza per essere stata emessa senza valutare detti elementi e ribadiva di aver tenuto una velocità moderata e una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
Chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. pagina 3 di 7 Il appellato si costituiva, concludendo per il rigetto dell'appello. Assumeva che l'incidente di CP_1 cui è causa fosse avvenuto in centro abitato ai sensi dell'art. 3 co.1 punto 8 CdS, dato riportato nel verbale di accertamento e non contestato dal Deduceva, in ogni caso, che il tratto viario, Pt_1 essendovi edifici e intersezioni, presentava le prescritte caratteristiche per l'applicazione della norma di cui era stata contestata la violazione, posto che aveva mancato di adeguare la velocità in ragione Pt_1 dello stato dei luoghi. Rilevava inoltre l'estraneità dell'accertamento della responsabilità per il sinistro occorso al presente giudizio, attinente alla conferma od annullamento del verbale di contestazione, del quale veniva, ad ogni modo, sostenuta la legittimità dal momento che era stato redatto sulla scorta di dati obiettivi, riportati nel rapporto di incidente stradale.
All'udienza del 21.1.2025, rilevato che l'appello era stato proposto nelle forme del rito ordinario in luogo del rito del lavoro, veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. all'8.4.2025 con termine per il deposito di memorie integrative, depositate dalle parti. La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e respinte le istanze istruttorie articolate dall'appellante, veniva quindi rinviata per p.c. e discussione orale all'1.10.2025, assegnando termine per note conclusive fino al 22.9.2025. All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata infine discussa.
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto con entrambi si censura il merito della decisione e la valutazione delle prove assunte in primo grado e sono infondati.
4. Preliminarmente, si deve rammentare – posto che anche con il gravame l'appellante muove varie censure alla condotta del veicolo antagonista – che il presente giudizio ha ad oggetto non l'accertamento delle condotte di guida e/o della responsabilità dei conducenti, propria dell'eventuale giudizio risarcitorio, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione per mancata regolazione della velocità ai sensi dell'art. 141 co. 3 C.d.S., violazione nella specie ritenuta verificata e provata dal primo giudice, non potendo costituire motivo di appello rilevante, nel presente procedimento, il comportamento del conducente dell'autovettura antagonista “che, non rispettando l'obbligo di arrestarsi allo stop, ha causato la collisione tra lo stesso e il motociclo condotto dal sig. Pt_1
ovvero la disamina in ordine alla “condotta imprudente del conducente dell'automobile”
[...] quale “ vera e propria causa eccezionale, non prevista né prevedibile, sola causa dell'evento, e tale da escludere qualunque grado di responsabilità in capo al conducente del motociclo ”. Del Parte_1 resto, non vi è traccia nella motivazione della sentenza gravata di accertamenti e/o valutazioni circa siffatte condotte.
Le ragioni sopra poste dal a fondamento dell'appello, relativamente alla presunta responsabilità Pt_1 del sinistro da far ricadere in capo al conducente dell'autovettura antagonista, risultano pertanto pagina 4 di 7 inconferenti ed irrilevanti data la radicale differenza fra il giudizio sulla responsabilità del sinistro rispetto al giudizio sull'opposizione (Cass. sez. II, sent. n. 728 del 16/1/2008).
La circostanza che la Golf abbia mancato di fermarsi allo stop, svoltando alla propria sinistra, non concedendo la dovuta precedenza al veicolo dell'appellante che sopraggiungeva, non esclude l'accertamento della violazione della norma del CdS da parte dell'appellante. Risulta comunque in atti che al conducente del veicolo antagonista sia stata contestata la violazione dell'art.145 co.4 e 10 CdS
(cfr. rapporto di incidente stradale).
5. L'appellante lamenta che l'incidente occorsogli si sia verificato in “una zona industriale e non residenziale e, ciò, è provato dal fatto che non vi sono case continue vicine tra loro (circostanza presente, invece, nei centri abitati)” e conseguentemente “la velocità tenuta dal sig. non Pt_1 dovrebbe considerarsi eccessiva, contraria ed inadeguata alla condizione dei luoghi, della strada e del traffico. Parte attrice ha, pertanto, tenuto una condotta di guida conforme al Codice della Strada ed ispirata alla prudenza ed alla diligenza richieste nel caso concreto”. (cfr. pag.5 citazione in appello).
La censura non coglie nel segno, in quanto la circostanza che l'evento sia accaduto, secondo la tesi dell'appellante, in zona industriale, non tiene conto che l'ubicazione del tratto di strada in centro abitato costituisce solo uno degli argomenti in forza del quale il GdP ha ritenuto correttamente contestata la violazione dell'art. 141, co. 3 c.d.s.m a norma del quale “ il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”.
La ratio della menzionata disposizione deve essere ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente considerata qualsiasi circostanza correlata alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose
(Cass. sez. II sent. n.27501 del 29/12/2009), sicché è stato osservato che“la pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.” (Cass. sent. sez. II n.15108 del 22/6/2010).
Il GdP ha ritenuto che abbia violato detta disposizione – con conseguente legittimità della Pt_1
pagina 5 di 7 sanzione irrogata – non solo perché a suo avviso l'intersezione ricadeva in “centro abitato” (sentenza, pag. 2) ma anche perché in presenza del tratto di strada vi erano “passi carrai ed intersezioni” e
“scarsa visibilità dell'intersezione (come si ricava dal filmato prodotto in atti).” (sempre pag. 2).
Le considerazioni del GdP sullo stato dei luoghi, comunque non contestate dal (salvo per la Pt_1 collocazione in centro abitato o meno del luogo del sinistro) sono pienamente condivisibili, trovano riscontro dall'esame del video, dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellato in primo grado
(cfr. doc. 2) e dal rapporto di sinistro (doc. 3 appellato primo grado), da cui emerge che il sinistro è effettivamente avvenuto in prossimità di una intersezione connotata da scarsa visibilità, lungo un tratto di strada in cui si aprivano numerosi passi carrai/erano affacciati vari edifici (cfr. in particolare la documentazione fotografica).
Ciò conferma che, al di là del limite strettamente vigente, i conducenti sul tratto avrebbero dovuto tenere una velocità particolarmente moderata, in ragione delle caratteristiche oggettive della strada, fonte di possibili pericoli.
Il giudice di primo grado, sulla scorta dei rilievi effettuati dai verbalizzanti (che pure non hanno formato oggetto di contestazioni da parte dell'appellante, né nel primo né nel presente grado), ha correttamente inferito che il ha omesso di adeguare la velocità in prossimità dell'intersezione, Pt_1 traendo il proprio convincimento dalle tracce di frenata di 28,50 m lasciate dal motociclo condotto dall'appellante, da cui è stata desunta una velocità quantomeno di 70 km/h, non consona all'accingersi alla intersezione, connotata da scarsa visibilità, fra via dell'Industria e via della Meccanica.
Alla base della propria decisione il giudice di prime cure ha posto anche i filmati versati in atti (cfr. pag.2 sentenza) sicché anche la generica doglianza relativa alla “non corretta/adeguata” presa visione degli stessi (cfr. pag. 6 citazione in appello), è infondata.
Gli agenti sono quindi giunti alla contestazione dell'infrazione sulla base di significativi elementi rilevatori della verosimile dinamica del sinistro, quali emergono dal rapporto in atti, redatto nell'immediatezza dell'incidente: il fatto oggetto di contestazione va pertanto ritenuto provato sulla scorta delle attestazioni di cui al verbale n. 280630V/2022 del 18.5.2022, della documentazione fotografica e del rapporto della Polizia municipale (cfr. doc.
1-3 primo grado) poiché discendente da una puntuale ricostruzione storico-fattuale, fondata sui dati disponibili al momento dell'intervento in loco, dati costituiti dalla posizione di quiete del motociclo, dai danni riscontrati, dalle tracce di frenata rilevate e dalle condizioni del tratto di strada. Pa Sulla scorta di ciò che precede, deve dunque ritenersi che prima e Giudice di prime cure poi abbiano accertato la mancata corretta tenuta di guida ex art. 141 cod. 3 c.d.s. del Pt_1
È quindi del tutto destituita di fondamento l'ulteriore censura dell'appellante, per cui gli accertatori pagina 6 di 7 avrebbero ricostruito la dinamica del sinistro “unicamente sulle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo sig. ” (cfr. pag.8 appello). Controparte_2
Emerge inoltre con chiarezza che il GdP non ha attribuito al verbale di accertamento fede privilegiata ex art. 2700 c.c., avendo correttamente ritenuto provata la violazione contestata sulla base degli ulteriori elementi di cui si è detto.
La sanzione opposta risulta quindi essere stata elevata correttamente, valutando la pericolosità/inadeguatezza della condotta di guida di sulla base della dinamica e dello stato dei Pt_1 luoghi per come accertati alla luce dei vari elementi (filmati video, fotografie, rilievi) addotti nel primo grado. L'appello va dunque rigettato.
6. Nelle conclusioni rassegnate, il ha chiesto la vittoria di spese “di entrambi i gradi”. CP_1
Pacifico che le spese di questo grado seguano la soccombenza, in primo grado il Giudice di pace aveva compensato le spese. Il capo della sentenza, non specificamente impugnato dall'appellato, deve ritenersi dunque coperto dal giudicato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012
e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello fino ad € 1.100,00 in ragione dell'ammontare della sanzione di cui al verbale opposto – applicati ai minimi in considerazione della linearità in diritto e in fatto delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta e precisamente: € 66,00 per la fase di studio della controversia, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 100,00 per la fase decisionale, per complessivi € 232,00, oltre accessori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese processuali per il secondo grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato, liquidate in € 232,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Vicenza, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, nell'udienza del 1° ottobre 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 429-437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3957 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 56/2024 pubblicata il 16/07/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Vicenza in data 22/6/2024”, e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Schio (Vi), Via Baccarini, Parte_1 C.F._1
2, presso lo studio degli Avv.ti Federico Viero e Paolo Spagnolo, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Thiene (Vi), Via Zanella, 20, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Zuccollo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
Conclusioni: come da verbale all'odierna udienza, parte appellante ha concluso riportandosi alle note conclusive depositate l'11.9.2025 e, quindi:
“Nel merito
pagina 1 di 7 1) In totale riforma della sentenza n. 56/2024, emessa dal Giudice di Pace di Vicenza il 22.06.2024
e resa pubblica il 16.07.2024:
- rigettarsi le avverse domande ed accertarsi e dichiararsi l'annullamento del verbale di violazione al Codice della Strada n. 280630V/2022 del 18.05.2022 per i motivi dedotti in narrativa.
2) Spese e competenze di causa, di entrambi i gradi di giudizio, integralmente rifuse, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza recepire il compenso.
In via istruttoria […]”.
Il Comune appellato ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate del
19.9.2025 e, quindi:
“1) Respingersi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione datato il 20.9.2024, depositato il 26.9.2024, il appellava la sentenza del Pt_1
Giudice di Pace di Vicenza n. 56/2024, del 22.6.2024, pubblicata il 16.7.2024, non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n. 280630V/2022 del 18.5.2022, notificato il
23.6.2022.
Con tale verbale all'appellante, quale conducente del motociclo Yamaha tg DV19608 di sua proprietà, veniva contestata la violazione dell'art. 141 co.3 CdS, perché l'8.4.2022 in “ometteva di Pt_1 CP_1 regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in centro abitato in presenza di passi carrai, in prossimità di intersezione stradale con via della meccanica, rimanendo coinvolto in sinistro stradale”. Con il verbale veniva applicata la decurtazione di 5 punti e disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 87,00, a cui aggiungersi spese di notifica per € 18,00.
Nel ricorso di primo grado l'odierno appellante esponeva che:
- l'8.4.2022, alle ore 17.41 circa, alla guida del proprio motociclo, percorreva a velocità moderata Via dell'Industria in quando, all'intersezione con via della Meccanica, vedeva immettersi su via CP_1 dell'Industria la vettura Volkswagen Golf targata BX199PH, proveniente da Via della Meccanica;
- la predetta auto non aveva ottemperato all'obbligo di stop ed aveva difatti invaso ed occupato completamente la corsia su cui si trovava il che non era riuscito ad evitare l'inevitabile impatto;
Pt_1 impugnava il verbale di contestazione, sostenendo l'assenza di sue responsabilità nella Pt_1 causazione del sinistro, per essere quest'ultimo ascrivibile al conducente della vettura Golf, che non aveva rispettato la cartellonistica di stop ed aveva impegnato l'intersezione senza arrestare la marcia, come evincibile dai filmati dimessi (docc.
2-3 fasc. primo grado), incorrendo nella violazione dell'art. pagina 2 di 7 145 co.5 CdS. Inoltre, avrebbe proceduto a velocità adeguata e fatto il possibile per evitare Pt_1
l'urto. Deduceva altresì l'assenza degli agenti accertatori al momento dell'evento sicché il relativo verbale redatto non poteva essere soccorso da fede privilegiata. Concludeva per l'annullamento del verbale impugnato.
L'Amministrazione opposta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Confermava la dinamica riscontrata dagli agenti, rappresentando che la velocità della moto condotta dal sulla Pt_1 scorta dei rilievi effettuati, era pari a 71,18 km/h, in spregio al limite imposto in centro abitato ex art
142 CdS, non risultando, ad ogni modo, adeguata alle prescrizioni dell'art. 141 co.3 CdS. Rilevava altresì la legittimità del verbale impugnato, non venendo inficiata dalla ricostruzione ex post dell'evento effettuata dagli agenti accertatori.
Con decreto del 26.8 2022 il GdP fissava udienza di comparizione al 14.11.2022, poi rinviata al
9.1.2023, ove i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi atti;
il GdP, con provvedimento del
17.4.2023, assegnava termine per note conclusive fino al 31.1.2024, fissando l'udienza di discussione per il 19.2.2024. Discussa la causa, il Giudice di Pace si ritirava in camera di consiglio ed emetteva il dispositivo di sentenza, rigettando il ricorso. Le motivazioni della sentenza venivano quindi pubblicate il 16.7.2024.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso osservando che il motociclo, condotto dal Pt_1 percorreva il tratto di strada in argomento, situato in centro abitato e in presenza di passi carrai ed intersezioni, ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, valorizzando la legittimità dell'accertamento posto in essere dagli agenti e pertanto confermando il verbale di contestazione.
Compensava le spese di lite.
2. appellava la decisione sulla base di due motivi: Pt_1
(i) con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza deducendo che il sinistro di cui trattasi si era verificato, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione e dal GdP, in un tratto viario non costituente centro abitato a mente della definizione di cui all'art.3 CdS;
(ii) con il secondo motivo il lamentava la ricostruzione dei fatti di causa operata dagli Pt_1 accertatori, fatta propria dal GdP, e l'erronea valutazione del materiale probatorio di primo grado, posto che, rimarcata l'assenza di fede privilegiata del verbale impugnato, la causazione del sinistro era da addebitare al conducente dell'autovettura antagonista, che aveva omesso di arrestare la marcia del veicolo e non aveva rispettato la cartellonistica di arresto (doc.2 e 3), censurava pertanto la sentenza per essere stata emessa senza valutare detti elementi e ribadiva di aver tenuto una velocità moderata e una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
Chiedeva infine la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. pagina 3 di 7 Il appellato si costituiva, concludendo per il rigetto dell'appello. Assumeva che l'incidente di CP_1 cui è causa fosse avvenuto in centro abitato ai sensi dell'art. 3 co.1 punto 8 CdS, dato riportato nel verbale di accertamento e non contestato dal Deduceva, in ogni caso, che il tratto viario, Pt_1 essendovi edifici e intersezioni, presentava le prescritte caratteristiche per l'applicazione della norma di cui era stata contestata la violazione, posto che aveva mancato di adeguare la velocità in ragione Pt_1 dello stato dei luoghi. Rilevava inoltre l'estraneità dell'accertamento della responsabilità per il sinistro occorso al presente giudizio, attinente alla conferma od annullamento del verbale di contestazione, del quale veniva, ad ogni modo, sostenuta la legittimità dal momento che era stato redatto sulla scorta di dati obiettivi, riportati nel rapporto di incidente stradale.
All'udienza del 21.1.2025, rilevato che l'appello era stato proposto nelle forme del rito ordinario in luogo del rito del lavoro, veniva disposto il mutamento del rito e fissata udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. all'8.4.2025 con termine per il deposito di memorie integrative, depositate dalle parti. La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e respinte le istanze istruttorie articolate dall'appellante, veniva quindi rinviata per p.c. e discussione orale all'1.10.2025, assegnando termine per note conclusive fino al 22.9.2025. All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata infine discussa.
3. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto con entrambi si censura il merito della decisione e la valutazione delle prove assunte in primo grado e sono infondati.
4. Preliminarmente, si deve rammentare – posto che anche con il gravame l'appellante muove varie censure alla condotta del veicolo antagonista – che il presente giudizio ha ad oggetto non l'accertamento delle condotte di guida e/o della responsabilità dei conducenti, propria dell'eventuale giudizio risarcitorio, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione per mancata regolazione della velocità ai sensi dell'art. 141 co. 3 C.d.S., violazione nella specie ritenuta verificata e provata dal primo giudice, non potendo costituire motivo di appello rilevante, nel presente procedimento, il comportamento del conducente dell'autovettura antagonista “che, non rispettando l'obbligo di arrestarsi allo stop, ha causato la collisione tra lo stesso e il motociclo condotto dal sig. Pt_1
ovvero la disamina in ordine alla “condotta imprudente del conducente dell'automobile”
[...] quale “ vera e propria causa eccezionale, non prevista né prevedibile, sola causa dell'evento, e tale da escludere qualunque grado di responsabilità in capo al conducente del motociclo ”. Del Parte_1 resto, non vi è traccia nella motivazione della sentenza gravata di accertamenti e/o valutazioni circa siffatte condotte.
Le ragioni sopra poste dal a fondamento dell'appello, relativamente alla presunta responsabilità Pt_1 del sinistro da far ricadere in capo al conducente dell'autovettura antagonista, risultano pertanto pagina 4 di 7 inconferenti ed irrilevanti data la radicale differenza fra il giudizio sulla responsabilità del sinistro rispetto al giudizio sull'opposizione (Cass. sez. II, sent. n. 728 del 16/1/2008).
La circostanza che la Golf abbia mancato di fermarsi allo stop, svoltando alla propria sinistra, non concedendo la dovuta precedenza al veicolo dell'appellante che sopraggiungeva, non esclude l'accertamento della violazione della norma del CdS da parte dell'appellante. Risulta comunque in atti che al conducente del veicolo antagonista sia stata contestata la violazione dell'art.145 co.4 e 10 CdS
(cfr. rapporto di incidente stradale).
5. L'appellante lamenta che l'incidente occorsogli si sia verificato in “una zona industriale e non residenziale e, ciò, è provato dal fatto che non vi sono case continue vicine tra loro (circostanza presente, invece, nei centri abitati)” e conseguentemente “la velocità tenuta dal sig. non Pt_1 dovrebbe considerarsi eccessiva, contraria ed inadeguata alla condizione dei luoghi, della strada e del traffico. Parte attrice ha, pertanto, tenuto una condotta di guida conforme al Codice della Strada ed ispirata alla prudenza ed alla diligenza richieste nel caso concreto”. (cfr. pag.5 citazione in appello).
La censura non coglie nel segno, in quanto la circostanza che l'evento sia accaduto, secondo la tesi dell'appellante, in zona industriale, non tiene conto che l'ubicazione del tratto di strada in centro abitato costituisce solo uno degli argomenti in forza del quale il GdP ha ritenuto correttamente contestata la violazione dell'art. 141, co. 3 c.d.s.m a norma del quale “ il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”.
La ratio della menzionata disposizione deve essere ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente considerata qualsiasi circostanza correlata alla conformazione o condizione della strada, in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose
(Cass. sez. II sent. n.27501 del 29/12/2009), sicché è stato osservato che“la pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.” (Cass. sent. sez. II n.15108 del 22/6/2010).
Il GdP ha ritenuto che abbia violato detta disposizione – con conseguente legittimità della Pt_1
pagina 5 di 7 sanzione irrogata – non solo perché a suo avviso l'intersezione ricadeva in “centro abitato” (sentenza, pag. 2) ma anche perché in presenza del tratto di strada vi erano “passi carrai ed intersezioni” e
“scarsa visibilità dell'intersezione (come si ricava dal filmato prodotto in atti).” (sempre pag. 2).
Le considerazioni del GdP sullo stato dei luoghi, comunque non contestate dal (salvo per la Pt_1 collocazione in centro abitato o meno del luogo del sinistro) sono pienamente condivisibili, trovano riscontro dall'esame del video, dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellato in primo grado
(cfr. doc. 2) e dal rapporto di sinistro (doc. 3 appellato primo grado), da cui emerge che il sinistro è effettivamente avvenuto in prossimità di una intersezione connotata da scarsa visibilità, lungo un tratto di strada in cui si aprivano numerosi passi carrai/erano affacciati vari edifici (cfr. in particolare la documentazione fotografica).
Ciò conferma che, al di là del limite strettamente vigente, i conducenti sul tratto avrebbero dovuto tenere una velocità particolarmente moderata, in ragione delle caratteristiche oggettive della strada, fonte di possibili pericoli.
Il giudice di primo grado, sulla scorta dei rilievi effettuati dai verbalizzanti (che pure non hanno formato oggetto di contestazioni da parte dell'appellante, né nel primo né nel presente grado), ha correttamente inferito che il ha omesso di adeguare la velocità in prossimità dell'intersezione, Pt_1 traendo il proprio convincimento dalle tracce di frenata di 28,50 m lasciate dal motociclo condotto dall'appellante, da cui è stata desunta una velocità quantomeno di 70 km/h, non consona all'accingersi alla intersezione, connotata da scarsa visibilità, fra via dell'Industria e via della Meccanica.
Alla base della propria decisione il giudice di prime cure ha posto anche i filmati versati in atti (cfr. pag.2 sentenza) sicché anche la generica doglianza relativa alla “non corretta/adeguata” presa visione degli stessi (cfr. pag. 6 citazione in appello), è infondata.
Gli agenti sono quindi giunti alla contestazione dell'infrazione sulla base di significativi elementi rilevatori della verosimile dinamica del sinistro, quali emergono dal rapporto in atti, redatto nell'immediatezza dell'incidente: il fatto oggetto di contestazione va pertanto ritenuto provato sulla scorta delle attestazioni di cui al verbale n. 280630V/2022 del 18.5.2022, della documentazione fotografica e del rapporto della Polizia municipale (cfr. doc.
1-3 primo grado) poiché discendente da una puntuale ricostruzione storico-fattuale, fondata sui dati disponibili al momento dell'intervento in loco, dati costituiti dalla posizione di quiete del motociclo, dai danni riscontrati, dalle tracce di frenata rilevate e dalle condizioni del tratto di strada. Pa Sulla scorta di ciò che precede, deve dunque ritenersi che prima e Giudice di prime cure poi abbiano accertato la mancata corretta tenuta di guida ex art. 141 cod. 3 c.d.s. del Pt_1
È quindi del tutto destituita di fondamento l'ulteriore censura dell'appellante, per cui gli accertatori pagina 6 di 7 avrebbero ricostruito la dinamica del sinistro “unicamente sulle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo sig. ” (cfr. pag.8 appello). Controparte_2
Emerge inoltre con chiarezza che il GdP non ha attribuito al verbale di accertamento fede privilegiata ex art. 2700 c.c., avendo correttamente ritenuto provata la violazione contestata sulla base degli ulteriori elementi di cui si è detto.
La sanzione opposta risulta quindi essere stata elevata correttamente, valutando la pericolosità/inadeguatezza della condotta di guida di sulla base della dinamica e dello stato dei Pt_1 luoghi per come accertati alla luce dei vari elementi (filmati video, fotografie, rilievi) addotti nel primo grado. L'appello va dunque rigettato.
6. Nelle conclusioni rassegnate, il ha chiesto la vittoria di spese “di entrambi i gradi”. CP_1
Pacifico che le spese di questo grado seguano la soccombenza, in primo grado il Giudice di pace aveva compensato le spese. Il capo della sentenza, non specificamente impugnato dall'appellato, deve ritenersi dunque coperto dal giudicato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012
e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello fino ad € 1.100,00 in ragione dell'ammontare della sanzione di cui al verbale opposto – applicati ai minimi in considerazione della linearità in diritto e in fatto delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta e precisamente: € 66,00 per la fase di studio della controversia, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 100,00 per la fase decisionale, per complessivi € 232,00, oltre accessori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese processuali per il secondo grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato, liquidate in € 232,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Vicenza, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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